venerdì 5 febbraio 2010

Finanza Agevolata - Agevolazioni alle Imprese


Oggi la gestione finanziaria è per le PMI una criticità assoluta.
Bisogna individuare l'opportuno mix tra capitale di rischio e capitale di terzi senza trascurare la possibilità di avvalersi della leva dei finanziamenti pubblici che costituiscono un importante volano dello sviluppo delle nostre realtà.
La finanza agevolata può aiutare le imprese a realizzare in modo più economico investimenti grazie alle numerose opportunità di contributi e agevolazioni messe a disposizione a livello regionale, nazionale e comunitario.
Tuttavia, tali opportunità spesso scoraggiano chi si avvicina a questo mondo per la prima volta, a causa della loro complessità, per il linguaggio utilizzato e per il continuo rinvio ad ulteriori normative.
Per finanza agevolata si intende l’insieme degli investimenti a favore delle imprese, che agevolano lo sviluppo di progetti in termini di copertura del fabbisogno finanziario, affiancando l’impresa durante tutte le fasi necessarie per l’ottenimento delle agevolazioni, siano esse comunitarie, nazionali o regionali.
Le fonti della finanza agevolata sono:
Legislazione comunitaria: Il legislatore di Bruxelles prevede un’ampia serie di strumenti di finanza agevolata (programmi, quadri strutturali, ecc.), sia direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri (e quindi direttamente utilizzabile dalle imprese) sia indirettamente gestita dal legislatore nazionale (Governo o Regioni).
Legislazione nazionale: Il Governo Italiano per mezzo dei vari ministeri promulga continuamente una serie di leggi, decreti e regolamenti riferiti a politiche di agevolazioni delle imprese.
Legislazione regionale: Le Regioni attuano delle politiche di intervento a favore delle piccole e medie imprese attraverso la pubblicazione di numerose leggi regionali di aiuto.
La finanza agevolata interessa soggetti operanti sia nel privato che nel pubblico. Tutti i settori di attività sono agevolabili: dall'agricoltura, alle attività produttive, ai servizi, al turismo.
Gli imprenditori, chi intende costituire una nuova società, i giovani, i non occupati e le donne che intendono avviare un'attività autonoma, i dirigenti e i quadri che si occupano di pianificazione aziendale, di ricerca e di innovazione, rappresentano sicuramente un uditorio molto interessato alle opportunità offerte dalla finanza agevolata.
Ma la finanza agevolata offre interessanti opportunità anche a chi opera nel terzo settore, nel mondo dello spettacolo, nelle ong, nel variegato mondo dell'associazionismo ambientale, culturale, sindacale e nella cooperazione internazionale.
Gli stessi mondi della scuola, dell'università, della ricerca "pura" hanno a che fare con la finanza agevolata. Si pensi ad esempio ai programmi europei di scambio per studenti e ricercatori.
Amministratori e dirigenti di enti locali e regionali (comuni, comunità montane, parchi etc.) hanno tutto da guadagnare da un corretto utilizzo della finanza agevolata, nell'interesse dello sviluppo dei territori e degli ambiti di competenza a loro assegnati. Nel settore pubblico gli aiuti possono toccare un ambito molto vasto di interventi: dal sostegno ai gemellaggi internazionali alla realizzazione o miglioramento di aree protette; dalla realizzazione di infrastrutture turistiche agli interventi formativi sul personale, etc.
La finanza agevolata interessa anche ai c.d. intermediari, commercialisti e consulenti che affiancano le imprese e gli enti e che hanno quindi la necessità di restare costantemente aggiornati al fine di offrire un servizio migliore.
La finanza agevolata può essere utilizzata intelligentemente anche come strumento di marketing: un'azienda che vende software può informare tempestivamente i propri clienti di un bando che agevola l'innovazione informatica.
Per quanto riguarda le imprese, la finanza agevolata sostiene sopratutto i seguenti "assi" di investimento e di spesa:
• la creazione di nuove imprese, gli investimenti iniziali, le prime spese di gestione;
• gli investimenti produttivi (macchinari, attrezzature) e le scorte (queste ultime quasi sempre subordinate alla presenza di investimenti strumentali e in misura percentuale non rilevante rispetto all'investimento complessivo);
• gli investimenti immobiliari destinati all'attività aziendale;
• le attività di ricerca e di sviluppo precompetitivo di prodotto e/o di processo;
• le attività finalizzate all'internazionalizzazione dell'impresa (missioni commerciali all'estero, partecipazione a fiere, apertura di filiali all'estero, creazione e/o rafforzamento di joint venture, partecipazione a gare di appalto internazionali;
• le attività di marketing (spesso subordinate alla contemporanea presenza di investimenti in altri ambiti);
• le attività formative a favore dei propri dipendenti;
• l'ottenimento di certificazioni di qualità;
• le spese per la sicurezza sul luogo di lavoro e per la tutela ambientale.
Nel settore del no profit, della cultura, dello spettacolo e dell'associazionismo in genere, spesso si riscontra la presenza di agevolazioni che contribuiscono a finanziare direttamente l'attività specifica del beneficiario.
Per gli enti locali e in particolar modo per i comuni, esistono agevolazioni per ogni ambito di attività. Ad esempio, contributi per progetti legati a riqualificazioni urbane, ad iniziative culturali, all'ambito bibliotecario, al miglioramento ambientale, etc
I vari “tipi” di agevolazioni:
Contributo in conto capitale: consiste nel classico contributo “a fondo perduto”. Viene normalmente calcolato in percentuale delle spese ammissibili e non è prevista alcuna restituzione di capitale o pagamento di interessi. Normalmente non sono necessarie garanzie, tranne i casi nei quali è prevista l’erogazione di un anticipo. Il contributo viene concesso a fronte di un investimento dell’imprenditore per la realizzazione di opere o l’acquisto di beni strumentali che abbiano effetti durevoli sull’impresa ed è calcolato in percentuale sul totale dell’investimento.
Il contributo viene erogato solo a fronte della presentazione di documentazione di spese (fatture dei fornitori saldate).
Contributo in conto esercizio (gestione): corrisponde a un contributo in conto capitale, differisce solo per quanto riguarda l’imposizione fiscale alla quale viene assoggettato. In questo caso infatti il contributo viene identificato come ricavo e deve essere tassato nel periodo di competenza e per l’intero importo. Normalmente questa tipologia di agevolazione viene concessa per contribuire alle spese di gestione (personale, pubblicità, viaggi, locazioni immobiliari, oneri finanziari, ecc.) che i beneficiari devono sostenere a fronte di un determinato progetto.
Contributo in conto interessi: si tratta di un contributo che viene concesso quando si stipula di un finanziamento a medio e lungo termine. Il contributo viene erogato direttamente dall’istituto finanziatore, il quale se ne servirà per abbassare il tasso di interesse applicato al finanziamento dell’impresa beneficiaria. L’entità dell’agevolazione è calcolata attualizzando la differenza tra tasso ordinario e tasso agevolato. Si deve distinguere la data di stipulazione del finanziamento alle normali condizioni di mercato da quella di approvazione dell’agevolazione.
Non vengono richieste particolari garanzie da parte dell’ente agevolatore, in quanto normalmente si ritiene sufficiente l’esito positivo dell’istruttoria effettuata dall’istituto finanziatore.
Mutuo agevolato: consiste in pratica in un contributo in conto interessi, dove la stipula del finanziamento e la concessione dell’agevolazione avvengono contemporaneamente. Il finanziamento, se viene erogato, viene concesso esclusivamente a condizioni agevolate. L’agevolazione consiste in un finanziamento a medio/lungo termine con un tasso di interesse inferiore a quello di mercato.
Contributo in conto canoni: è paragonabile a un contributo in conto interessi, l’agevolazione (a fondo perduto) è concessa per abbattere il costo di un contratto di locazione finanziaria (leasing) stipulato a costi di mercato.
Concessione di garanzia: in alcuni casi l’agevolazione consiste nell’offrire garanzie per finanziamenti a medio e lungo termine che altrimenti l’imprenditore non sarebbe stato in grado di fornire. A questo scopo particolare importanza rivestono i fondi di garanzia normalmente istituiti presso i Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi.
Bonus fiscale: In pratica si tratta di un contributo in conto capitale a tutti gli effetti (compreso l’aspetto fiscale), che viene erogato sotto forma di detrazione dall’importo spettante dall’ammontare delle varie imposte che l’azienda deve pagare sul proprio conto fiscale, cioè, l’impresa riceve un contributo sotto forma di “bonus” fiscale. Esso consente all’impresa di non pagare le imposte come IRPEG, IVA, IRPEF ed anche quelle dovute a titolo di sostituto d’imposta che confluiscono sul suo conto fiscale fino al raggiungimento dell’ammontare del bonus.
Il bonus deve essere utilizzato entro 5 anni dalla sua concessione. Il bonus è considerato un vero e proprio contributo in conto capitale anche a fini fiscali.
Credito d’imposta: il contributo viene concesso come credito d’imposta non rimborsabile. Esso può essere fatto valere al momento del pagamento di IVA, IRPEF, IRPEG ed altri versamenti effettuati in acconto o saldo di tutte le imposte indicate nella circolare 219/e del 18 settembre 1999. Il credito d’imposta deve essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi per un importo pari all’agevolazione ricevuta. Questo tipo di agevolazione non è considerata un ricavo
In un contesto economico sempre più dinamico e competitivo, diventa fondamentale per tutte le imprese poter reperire e gestire le risorse finanziarie in linea con l'evoluzione dei mercati e trovare fonti finanziarie alternative ai normali canali attraverso le molteplici forme di agevolazione previste dalle normative comunitarie, nazionali e regionali.

Gli strumenti di Finanza Agevolata assumono un ruolo chiave e si pongono come un fondamentale vantaggio competitivo per l’azienda.
I più importanti parametri nel mondo del finanziamento agevolato:
  • l'ESN (Equivalente Sovvenzione Netto)
  • L'ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo)
essi nascono dalla volontà dell'Unione Europea di fare sì che le agevolazioni erogate dagli Stati membri alle proprie aziende, siano tra loro omogenee e che non avvengano squilibri che alterino l'assetto di pari opportunità voluto dalla UE per la libera concorrenza.
Erogare una somma a fondo perduto ad un'impresa operante in un paese con bassa pressione fiscale o erogare la stessa cifra ad un'altra impresa operante in un paese con un'alta pressione fiscale comporta dei benefici, al netto delle tasse, che non sono equiparabili;
Da qui nasce l'esigenza di definire un parametro unico, un minimo comune denominatore che consenta di paragonare tra loro gli aiuti che sono concessi in ambienti a differente fiscalità e differenti costi di approvvigionamento del denaro.
Con l'ESN e l'ESL è possibile riportare tutte le forme di aiuti collegati all'investimento, indipendentemente dal paese in cui saranno erogati, ad una stessa unità di misura che consenta di confrontarli tra loro o con tetti di intensità predefiniti.
L'Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) è il valore dell'agevolazione concessa a un'impresa, al lordo delle tasse, rapportato all'intero ammontare dell'investimento, dove, per rendere omogenei e confrontabili i valori, tutti i flussi devono essere attualizzati a una medesima data.
L'Equivalente Sovvenzione Netto (ESN) è il valore dell'agevolazione ricevuta attualizzata al netto delle imposte attualizzate. In altre parole l'ESN è quello che rimane all'impresa della sovvenzione ricevuta, una volta che sono state pagate le tasse.
Procedure di erogazione delle agevolazioni:
Il D.L. 31 marzo 1998 n.123 ha definito con precisione i procedimenti ed i moduli organizzativi per l’attribuzione delle agevolazioni.
Procedura automatica: questo tipo di procedura si applica quando non è necessaria, per effettuare l’intervento, un’istruttoria di carattere tecnico, economico o finanziario. Questo tipo di intervento è concesso in misura percentuale, ovvero in misura fissa di ammontare predeterminato, sulle spese ammissibili sostenute, successivamente alla presentazione della domanda, ovvero nel corso dell’esercizio precedente.
Il Ministro competente per materia o la regione o gli enti locali competenti determinano previamente per tutti i beneficiari degli interventi, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, l’ammontare massimo dell’intervento concedibile e degli investimenti ammissibili, nonché le modalità di erogazione.
Procedura valutativa: La procedura valutativa si applica a progetti o programmi organici e complessi, da realizzare successivamente alla presentazione della domanda. Sono tuttavia ammissibili, nei casi previsti dalla legge, anche le spese sostenute nell’anno antecedente ovvero, nel caso di procedimento a graduatoria, a partire dal termine di chiusura del bando precedente.
A differenza della procedura automatica in quella valutativa l’ente erogatore non valuta solo il rispetto dei requisiti formali di ammissibilità, ma procede ad una vera e propria istruttoria sul merito del progetto e sulla sua validità tecnica, economica e finanziaria: in questo caso sono prese in considerazione la redditività, le prospettive di mercato ed il piano finanziario per la realizzazione dell’iniziativa.
All’interno della procedura valutativa si possono distinguere due procedure:
Procedimento a graduatoria: si caratterizza per prevedere nel bando di gara una dettagliata esposizione dei contenuti, delle risorse, dei termini iniziali e finali di presentazione della domanda. La selezione delle domande è basata su parametri oggettivi predeterminati, attraverso una valutazione comparata, all’interno di specifiche graduatorie.
Procedimento a sportello: si caratterizza per l’istruttoria delle agevolazioni secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, nonché la definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalità dell’intervento e alle tipologie delle iniziative, per l’ammissibilità all’attività istruttoria. In caso le risorse siano insufficienti le agevolazioni vengono assegnate in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande presentate.
REGIME "DE MINIMIS" - La regola del "de minimis"
Per semplificare la normativa relativa alla regolamentazione degli aiuti di stato, la Commissione ha quindi introdotto una regola denominata “de minimis” (ossia regola del “valore minimo”). Tale norma stabilisce che, al di sotto di una determinata soglia quantitativa, gli aiuti possano essere erogati alle imprese senza che l’ente erogatore notifichi lo strumento alla Commissione Europea (notifica altrimenti obbligatoria).
Prima di fare domanda su una legge sottoposta al regime di “de minimis” è fondamentale che l’azienda accerti se nei tre esercizi precedenti alla domanda abbia già ricevuto agevolazioni pubbliche e, in caso positivo, quale ne sia stato l’ammontare e se le stesse agevolazioni fossero sottoposte o meno alla regola del “de minimis” (in caso positivo bisogna verificare di non aver già raggiunto, nel medesimo periodo, il massimale di 200.000 Euro).
Fondamentale è poi il rispetto del principio generale della non cumulabilità tra gli strumenti agevolativi implicante il fatto che, per uno stesso tipo di investimento, non è possibile richiedere agevolazioni su più strumenti.
È infine opportuno verificare che, nella legge su cui si intende presentare una domanda di agevolazione, non esistano altri vincoli o requisiti di non cumulabilità (anche più restrittivi di quelli stabiliti a livello comunitario) con altri leggi o strumenti sia comunitari che nazionali o regionali.
Recentemente, la Commissione europea ha portato a 500 mila euro la soglia "De minimis" per gli aiuti di stato, riferita al totale delle agevolazioni in qualsiasi forma ottenute dall’impresa in un periodo di tre anni (dal 01/01/2008 al 31/12/2010).
La misura, approvata in tempi rapidissimi per aiutare il sistema produttivo europeo ad affrontare l'attuale difficile situazione economica, fa parte di un pacchetto di interventi di supporto alla competitività delle imprese.

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