mercoledì 6 marzo 2024

Differenza tra Procedure Comparative e Valutative

 

Contesto Normativo

Il recente parere Aran 5318/2023 analizza la presunta distinzione tra procedure "comparative" e "valutative", regolate rispettivamente dall'articolo 52, comma 1-bis del d.lgs 165/2001 e dall'articolo 13, comma 7 del Ccnl  -Enti Locali 16.11.2022.

Parere della Funzione Pubblica: Autonomia Organizzativa e Valorizzazione del Personale

Secondo il parere prot. 66005/2021,della Funzione Pubblica, le istituzioni possono definire in autonomia le procedure, tenendo conto dei parametri indicati dal legislatore e dalla contrattazione collettiva. Si evidenzia la volontà del legislatore di valorizzare le professionalità interne alla pubblica amministrazione, senza rinunciare al rigore. Tale orientamento mira a garantire che la progressione avvenga a beneficio dei più capaci e meritevoli.

Comparazione e Valutazione: Una Sottile Differenza

La distinzione appare sottile ma suggestiva. Tuttavia, un'analisi attenta rivela che si tratta di un sofisma.

Comparazione: Cosa, Scopo e Modalità

Le amministrazioni confrontano i requisiti dei candidati alle procedure di progressione verticale per determinare l'ammissione ai posti della graduatoria finale. Questo confronto avviene mediante l'attribuzione di punteggi ai criteri di comparazione.

Valutazione: Scopo e Parametri

Le procedure valutative, invece, hanno lo scopo di pesare i criteri come esperienza, titoli di studio e competenze professionali per formare una graduatoria. Anche qui, i punteggi vengono assegnati sulla base di una valutazione.

In Sintesi: Sono Fasi Interconnesse

Nonostante le apparenze, comparazione e valutazione sono interconnesse e complementari. Entrambe sono essenziali in un processo selettivo.

Chiarezza Normativa e Autonomia Organizzativa

Le istituzioni possono definire in autonomia le procedure, tenendo conto dei parametri indicati dal legislatore e dalla contrattazione collettiva.

Risoluzione Pratica e Contesti Giurisdizionali

La competenza nelle controversie riguardanti le procedure verticali è del giudice amministrativo, mentre per le progressioni economiche è del giudice del lavoro.

Conclusione

La distinzione tra procedure comparative e valutative si dissolve nel riconoscimento della loro interdipendenza e nell'autonomia organizzativa delle istituzioni, nel rispetto dei parametri indicati dalle disposizioni normative e dalla contrattazione collettiva.

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