martedì 10 maggio 2011

Mediazione civile – Risolto il problema della privacy



Mediazione civile – Risolto il problema della privacy

Con un provvedimento e due autorizzazioni il Garante Privacy ha semplificato procedure e adempimenti degli organismi di mediazione civile pubblici e privati che siano chiamati a gestire le procedure rese obbligatorie dallo scorso marzo per una serie di controversie civili. I tre atti firmati il 21 aprile scorso – di cui due autorizzazioni, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 2011, sono valide fino al 30 giugno 2012 e lanciano una scialuppa di salvataggio al sistema mediazione, che altrimenti avrebbe rischiato di arenarsi di fronte ai vincoli legati al trattamento di informazioni tutelate dalle norme sulla privacy. Il fulcro della questione è l'uso dei dati personali delle parti che si avvalgono della conciliazione e degli altri eventuali protagonisti coinvolti nel procedimento, anche di tipo sensibile (ad es. richieste di risarcimento del danno da responsabilità medica o diffamazione) e giudiziario (ad es. dati relativi a sentenze di condanna penale in base alle quali si può chiedere il risarcimento). L'authority della riservatezza semplifica adempimenti e procedure degli organismi, mantenendo al contempo alta la guardia sui diritti e le libertà delle parti coinvolte
Il nuovo regolamento “regolamento tipo” predisposto in combutta del ministero della Giustizia si può utilizzare senza aspettare il via libera dell'autorità, per il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose e anche informazioni di carattere giudiziario. Naturalmente, questi dati possono essere utilizzati solo nell'ambito dell'attività di mediazione obbligatoria.
Gli altri due provvedimenti invece permettono al Garante di rilasciare autorizzazioni generali per il trattamento dei dati sensibili (autorizzazione n. 161) e giudiziari (autorizzazione n. 162), così come previsto dagli articoli 26 e 27 del Codice della privacy. Il primo provvedimento autorizza gli organismi di mediazione privati al trattamento dei dati sensibili. Mentre il secondo dà l'ok in pratica a tutti i soggetti coinvolti – organismi di mediazione, pubblici o privati, enti di formazione e ministero della Giustizia – a trattare i soli dati giudiziari relativi ai requisiti di onorabilità richiesti dalle norme sulla conciliazione a soci, associati, amministratori e rappresentanti degli enti e organismi e anche ai singoli mediatori.

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