Atto di citazione - Il processo di cognizione si articola in tre fasi: la fase d’introduzione, la fase di istruzione, la fase di decisione.
L'atto di citazione (domanda) è l'atto scritto, tipicamente e doppiamente recettizio con il quale un soggetto, l'attore, propone una domanda giudiziale, ovvero la citazione. L'atto ha la funzione duplice di convenire in giudizio il convenuto (vocatio in ius) e di chiedere ufficialmente al giudice la tutela di una data situazione ("editio actionis").
L’atto di citazione ha una duplice efficacia: efficacia processuale, con la quale attiva il processo di cognizione, ed efficacia sostanziale, dove attore e convenuto diventano parti del processo e acquistano una serie di poteri consequenziali all’atto di citazione.
I requisiti formali dell'atto di citazione sono stabiliti dall'art.163 c.p.c.:
1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;
L'atto di citazione (domanda) è l'atto scritto, tipicamente e doppiamente recettizio con il quale un soggetto, l'attore, propone una domanda giudiziale, ovvero la citazione. L'atto ha la funzione duplice di convenire in giudizio il convenuto (vocatio in ius) e di chiedere ufficialmente al giudice la tutela di una data situazione ("editio actionis").
L’atto di citazione ha una duplice efficacia: efficacia processuale, con la quale attiva il processo di cognizione, ed efficacia sostanziale, dove attore e convenuto diventano parti del processo e acquistano una serie di poteri consequenziali all’atto di citazione.
I requisiti formali dell'atto di citazione sono stabiliti dall'art.163 c.p.c.:
1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;
2) il nome, il cognome e la residenza dell'attore, del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o assistono;
3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda;
5) l'indicazione dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione;
6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura;
7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione.
Notificazione - L’atto di citazione produce i suoi effetti giuridici solo se notificato al destinatario, il quale assume la veste di convenuto. E’ un atto proprio dell’ufficiale giudiziario e avviene solo su istanza di parte o del pubblico ministero o del cancelliere.
La notificazione, prevista dall’art. 137 c.p.c., ha una funzione strumentale, quella di portare a conoscenza del destinatario un determinato atto.
È una attività che viene certificata dal pubblico ufficiale, il quale deve redigere una succinta relazione indicando il luogo, la data e la persona alla quale l’atto viene notificato.
La disciplina della notificazione è stabilita da una legge speciale ispirata al principio della congruità. La consegna dell’atto di notificazione (artt. 138 e 139 c.p.c.) deve essere effettuata nelle mani proprie del destinatario ed è possibile che venga fatta ad altre persone che diano affidamento di effettuare la consegna al destinatario.
Poiché la notificazione non ha equipollenti, la conoscenza dell’atto acquisita in modo diverso è ritenuto irrilevante. Pertanto la notificazione è valida solo quando viene effettuata nelle forme prescritte dalla legge.
Notificazione - L’atto di citazione produce i suoi effetti giuridici solo se notificato al destinatario, il quale assume la veste di convenuto. E’ un atto proprio dell’ufficiale giudiziario e avviene solo su istanza di parte o del pubblico ministero o del cancelliere.
La notificazione, prevista dall’art. 137 c.p.c., ha una funzione strumentale, quella di portare a conoscenza del destinatario un determinato atto.
È una attività che viene certificata dal pubblico ufficiale, il quale deve redigere una succinta relazione indicando il luogo, la data e la persona alla quale l’atto viene notificato.
La disciplina della notificazione è stabilita da una legge speciale ispirata al principio della congruità. La consegna dell’atto di notificazione (artt. 138 e 139 c.p.c.) deve essere effettuata nelle mani proprie del destinatario ed è possibile che venga fatta ad altre persone che diano affidamento di effettuare la consegna al destinatario.
Poiché la notificazione non ha equipollenti, la conoscenza dell’atto acquisita in modo diverso è ritenuto irrilevante. Pertanto la notificazione è valida solo quando viene effettuata nelle forme prescritte dalla legge.
Effetti della domanda - Una volta steso, l’atto di citazione deve essere consegnato dalla parte o dal procuratore all’ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli artt. 137 e ss. c.p.c..
Solo se notificato l’atto di citazione produce effetti giuridici processuali e sostanziali:
· quelli processuali si riconducono alla litispendenza e fanno sì che la proposizione della domanda interrompa la prescrizione, che incomincerà nuovamente a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza (art. 2945 c.c.), ed impedisca il verificarsi delle decadenze;
· quelli sostanziali sono effetti marginali, riconducibili al fatto che la domanda non può essere accolta nel momento in cui è proposta ed il tempo per lo svolgimento del processo potrebbe svolgersi a danno di chi ha ragione. Gli effetti sostanziali si concretizzano nell’obbligo del possessore di buona fede di restituire i frutti percepiti dopo la proposizione della domanda, nell’obbligo del possessore convenuto in rivendicazione ex art. 948 c.c.;nell’opponibilità delle sentenze che accolgono domande relative a beni immobili di cui agli artt. 2652 e 2653 c.c..
Nullità della citazione - Ai sensi dell’art. 164 c.p.c., la citazione è nulla:
- se vi è omissione o incertezza assoluta sulla indicazione del giudice, sulla individuazione delle parti o sull’oggetto della domanda;
- se sia assegnato al convenuto un termine di comparizione inferiore a quello stabilito dalla legge;
- se è stata omessa l’indicazione della data dell’udienza di comparizione.
La legge 353/90 all’art.164 ha previsto due nuove ipotesi di nullità della citazione:
- l’omissione dell’avvertimento al convenuto delle decadenze;
- l’omissione dell’esposizione dei fatti.
Quanto alla sanatoria delle nullità, l’art. 164 c.p.c. distingue due ipotesi:
1) Quando la nullità colpisce la vocatio in ius: se il convenuto non si costituisce, il giudice dispone d’ufficio la rinnovazione della citazione; se invece si costituisce, i vizi della citazione sono ispo facto sanati.
2) Quando la nullità colpisce l’editio actionis: se il convenuto non si costituisce, il giudice fissa all’attore un termine perentorio per rinnovare la citazione; se invece si costituisce, il giudice fissa all’attore un termine perentorio per integrare la domanda.
Il D.L. 35/2005, conv. in L.80/2005, ha apportato una lieve innovazione riguardante l’art.164, ultimo comma, chiarendo che, in caso di integrazione della domanda, “il giudice fissa l’udienza ai sensi del secondo comma dell’art.183”.
Solo se notificato l’atto di citazione produce effetti giuridici processuali e sostanziali:
· quelli processuali si riconducono alla litispendenza e fanno sì che la proposizione della domanda interrompa la prescrizione, che incomincerà nuovamente a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza (art. 2945 c.c.), ed impedisca il verificarsi delle decadenze;
· quelli sostanziali sono effetti marginali, riconducibili al fatto che la domanda non può essere accolta nel momento in cui è proposta ed il tempo per lo svolgimento del processo potrebbe svolgersi a danno di chi ha ragione. Gli effetti sostanziali si concretizzano nell’obbligo del possessore di buona fede di restituire i frutti percepiti dopo la proposizione della domanda, nell’obbligo del possessore convenuto in rivendicazione ex art. 948 c.c.;nell’opponibilità delle sentenze che accolgono domande relative a beni immobili di cui agli artt. 2652 e 2653 c.c..
Nullità della citazione - Ai sensi dell’art. 164 c.p.c., la citazione è nulla:
- se vi è omissione o incertezza assoluta sulla indicazione del giudice, sulla individuazione delle parti o sull’oggetto della domanda;
- se sia assegnato al convenuto un termine di comparizione inferiore a quello stabilito dalla legge;
- se è stata omessa l’indicazione della data dell’udienza di comparizione.
La legge 353/90 all’art.164 ha previsto due nuove ipotesi di nullità della citazione:
- l’omissione dell’avvertimento al convenuto delle decadenze;
- l’omissione dell’esposizione dei fatti.
Quanto alla sanatoria delle nullità, l’art. 164 c.p.c. distingue due ipotesi:
1) Quando la nullità colpisce la vocatio in ius: se il convenuto non si costituisce, il giudice dispone d’ufficio la rinnovazione della citazione; se invece si costituisce, i vizi della citazione sono ispo facto sanati.
2) Quando la nullità colpisce l’editio actionis: se il convenuto non si costituisce, il giudice fissa all’attore un termine perentorio per rinnovare la citazione; se invece si costituisce, il giudice fissa all’attore un termine perentorio per integrare la domanda.
Il D.L. 35/2005, conv. in L.80/2005, ha apportato una lieve innovazione riguardante l’art.164, ultimo comma, chiarendo che, in caso di integrazione della domanda, “il giudice fissa l’udienza ai sensi del secondo comma dell’art.183”.
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