domenica 31 luglio 2011

Agevolazioni fiscali nella mediazione (credito d'imposta)



- Tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura» (art. 17, 2° comma, D.Lgs 28/2010)
- il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di € 50.000,00, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente» (art. 17, 3° comma, D.Lgs 28/2010)
- Il gratuito patrocinio da ai cittadini di modesta condizione economica la possibilità di nominare un difensore di fiducia a spese dello Stato nel corso di un processo. Nel caso della mediazione la possibilità data è quella che le spese di mediazione non vengano pagate dalla persona non abbiente ma dallo Stato. Il gratuito patrocinio è usufruibile dalla persona che non ha un reddito imponibile superiore a euro 9.723,84, ai sensi del 5° comma della medesima disposizione «quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda all’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato» (art. 17, 5° comma, D.Lgs 28/2010)
- alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, Un credito d'imposta per l'indennità dei mediatori, in caso di successo della mediazione, fino a concorrenza di 500 euro. Mentre è ridotto della metà se il procedimento non va a buon fine. Inoltre, il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro sino alla concorrenza del valore di 50 mila euro. Sono le agevolazioni fiscali previste per chi ricorre all'istituto della mediaconciliazione.
- Il Ministero della giustizia comunica l’importo del credito di imposta all’interessato e trasmette all’Agenzia delle entrate le generalità del beneficiario e il relativo importo comunicato a quest’ultimo. Il beneficiario dovrà indicare il credito di imposta nella dichiarazione dei redditi. Per le persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo il credito di imposta permette di effettuare una diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito di imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini i.r.a.p.
Chi ha presentato la dichiarazione dei redditi usando il modello 730/2011 ha potuto notare, tra le novità in esso contenute, la sezione VI presente nel quadro G rubricata come credito d'imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali, riservata a coloro che si sono avvalsi dell'istituto per la risoluzione delle proprie liti civili nel corso del 2010.
Le istruzioni per la compilazione del modello hanno riproposto il contenuto dell'articolo 20 del dlgs n. 28 del 5 marzo 2010 di previsione dell'agevolazione, indicando le modalità di riporto dell’importo a credito nelle specifiche colonne (1 e 2) del rigo G8.
L’art. 20 del decreto legislativo 28/2010 sulla mediazione civile e commerciale prevede che alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro 500. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà. Il Ministero della Giustizia, deve, entro il 30 maggio di ciascun anno, inviare al contribuente che si è avvalso della mediazione, una comunicazione con la quale certifica l’importo del credito spettante. Il credito non dà luogo a rimborso, pertanto, nel caso in cui la quota del credito spettante per l’anno d’imposta 2010 risulti superiore all’imposta netta, il credito che non ha trovato capienza potrà essere utilizzato dal contribuente nella successiva dichiarazione dei redditi. In caso di omessa indicazione del credito nella dichiarazione dei redditi si decade dal beneficio. Il limite di euro 500 o 250 è da intendersi riferito a ciascun procedimento, di conseguenza in caso di più mediazioni è possibile indicare nel Modello Unico un importo eccedente il limite di 500 euro.
A riguardo del credito di imposta, a decorrere dall’anno 2011, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, è determinato l’ammontare delle risorse a valere sulla quota del «Fondo unico giustizia» di cui all’articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d’imposta di cui sopra relativo alle mediazioni concluse nell’anno precedente.
Con il medesimo decreto è individuato il credito d’imposta effettivamente spettante in relazione all’importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziate e, comunque, nei limiti dell’importo sopra indicato.
Il Ministero della giustizia comunica all’interessato l’importo del credito d’imposta spettante entro 30 giorni dal termine sopra indicato, ossia entro il 30 maggio, per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all’Agenzia delle entrate l’elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.
Il credito d’imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi.
Il credito d’imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, nè’ del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Tra le maggiori novità nel modello Unico 2011, relativo al periodo di imposta dell’anno 2010, quindi debutta, l’introduzione nel Quadro RN, rigo 24, colonna 4 alla casella “Mediazioni” del credito di imposta di cui trattasi.
Il credito d’imposta può essere utilizzato, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra. Va indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi. Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione mediante il modello F24 (art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) oppure da parte dei contribuenti NON titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. In tal caso va indicato nel quadro CR, rigo CR13.
Rigo CR13Colonna 1 (Credito anno 2010) riportare l’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione ricevuta dal Ministero della giustizia relativa alle mediazioni concluse nell’anno 2010Colonna 2 (di cui compensato in F24) indicare il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione
I contribuenti titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare questo credito d’imposta solo in compensazione mediante il modello F24 e, pertanto, non devono compilare il quadro CR. Il credito d’imposta dovrà, tuttavia, essere esposto nell’apposita sezione del quadro RU della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata ricevuta la comunicazione.

martedì 10 maggio 2011

Mediazione civile – Risolto il problema della privacy



Mediazione civile – Risolto il problema della privacy

Con un provvedimento e due autorizzazioni il Garante Privacy ha semplificato procedure e adempimenti degli organismi di mediazione civile pubblici e privati che siano chiamati a gestire le procedure rese obbligatorie dallo scorso marzo per una serie di controversie civili. I tre atti firmati il 21 aprile scorso – di cui due autorizzazioni, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 2011, sono valide fino al 30 giugno 2012 e lanciano una scialuppa di salvataggio al sistema mediazione, che altrimenti avrebbe rischiato di arenarsi di fronte ai vincoli legati al trattamento di informazioni tutelate dalle norme sulla privacy. Il fulcro della questione è l'uso dei dati personali delle parti che si avvalgono della conciliazione e degli altri eventuali protagonisti coinvolti nel procedimento, anche di tipo sensibile (ad es. richieste di risarcimento del danno da responsabilità medica o diffamazione) e giudiziario (ad es. dati relativi a sentenze di condanna penale in base alle quali si può chiedere il risarcimento). L'authority della riservatezza semplifica adempimenti e procedure degli organismi, mantenendo al contempo alta la guardia sui diritti e le libertà delle parti coinvolte
Il nuovo regolamento “regolamento tipo” predisposto in combutta del ministero della Giustizia si può utilizzare senza aspettare il via libera dell'autorità, per il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose e anche informazioni di carattere giudiziario. Naturalmente, questi dati possono essere utilizzati solo nell'ambito dell'attività di mediazione obbligatoria.
Gli altri due provvedimenti invece permettono al Garante di rilasciare autorizzazioni generali per il trattamento dei dati sensibili (autorizzazione n. 161) e giudiziari (autorizzazione n. 162), così come previsto dagli articoli 26 e 27 del Codice della privacy. Il primo provvedimento autorizza gli organismi di mediazione privati al trattamento dei dati sensibili. Mentre il secondo dà l'ok in pratica a tutti i soggetti coinvolti – organismi di mediazione, pubblici o privati, enti di formazione e ministero della Giustizia – a trattare i soli dati giudiziari relativi ai requisiti di onorabilità richiesti dalle norme sulla conciliazione a soci, associati, amministratori e rappresentanti degli enti e organismi e anche ai singoli mediatori.

sabato 7 maggio 2011

La MEDIAZIONE CIVILE - E le sue bugie

La MEDIAZIONE CIVILE
e tutte le bugie raccontate sul suo conto

Il D.Lgs. 28/2010 e il D.M. 180/2010 hanno introdotto e regolamentato il nuovo istituto giuridico della MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE o, semplicemente, MEDIAZIONE CIVILE. Lo strumento è finalizzato a risolvere una controversia civile prima che arrivi in tribunale o a porvi fine se è già iniziata.
La mediazione civile può essere facoltativa: riguardo ai diritti disponibili, quindi, si ha sempre la possibilità di avvalersi un mediatore piuttosto che intentare causa in tribunale. E’ invece obbligatoria prima di agire in giudizio per questioni riguardanti particolari materie indicate dalla legge (diritti reali, locazione, comodato, affitto d'azienda, divisioni, successioni ereditarie, responsabilità medica, diffamazione, contratti assicurativi, bancari e finanziari; dal 2012 anche per condominio e danni da circolazione di veicoli e natanti). Infine, può essere demandata dal giudice.
Nell’ambito della mediazione civile, la legge definisce espressamente i concetti fondamentali di:
• mediazione (l’attività svolta da un terzo finalizzata a risolvere una controversia);
• mediatore (il soggetto qualificato che svolge la mediazione);
• organismo di mediazione (l’ente pubblico o privato presso il quale si svolge);
• conciliazione (l’eventuale risultato positivo della mediazione).
Come strumento di risoluzione delle controversie, la mediazione civile è oggettivamente più semplice, più veloce e più economica rispetto a una causa civile. Infatti, visti gli ottimi risultati già ottenuti all’estero, è stata introdotta nel nostro Paese allo scopo di far diminuire il numero di cause civili da far giungere in tribunale e poter smaltire così l’enorme arretrato giudiziario esistente.
Sono in tantissimi a ritenere questo rivoluzionario strumento molto valido e in grado di far raggiungere ottimi risultati. Le uniche persone che sono contrarie alla mediazione civile sono quelle che hanno l’interesse, soprattutto economico, a lasciare la giustizia civile italiana nella grave situazione in cui si trova. Tant’è che esse hanno dato libero sfogo alla fantasia elaborando una serie di falsità e bugie sulle quali è opportuno fare chiarezza.
NON E’ VERO CHE LA MEDIAZIONE CIVILE SI CHIAMI “MEDIA-CONCILIAZIONE”
Il termine “media-conciliazione” è stato inventato da coloro che sono ostili alla riforma per ridicolizzarla e per creare confusione. Infatti, è usato in prevalenza da costoro. Fonti anche molto autorevoli si sono già espresse sull’inesattezza di questo nome e sul fatto che contrasti con le definizioni dettate dalla legge (Guida al Diritto del 7 marzo 2011). Non a caso, il Ministero della Giustizia utilizza soltanto i nomi mediazione civile oppure mediazione civile e commerciale.
NON E’ VERO CHE LA MEDIAZIONE CIVILE ALLUNGHI I TEMPI PER OTTENERE GIUSTIZIA
Per legge, il procedimento di mediazione può avere una durata massima di 4 mesi. Quindi, un tempo sufficiente per gestire in modo appropriato una questione e per tentare di risolvere definitivamente la controversia, ma di gran lunga inferiore ai 9 anni di durata media di una causa civile in Italia.
NON E’ VERO CHE LA MEDIAZIONE CIVILE VADA A “PRIVATIZZARE LA GIUSTIZIA”
Il ricorso al tribunale è sempre possibile ma, su alcune materie, soltanto dopo aver fatto un ultimo tentativo per arrivare a una conciliazione: la mediazione civile, appunto, la quale si può svolgere presso organismi di mediazione, sia privati che pubblici, scelti liberamente. Inoltre, il mediatore civile non è un giudice, quindi non stabilisce chi ha ragione e chi ha torto, ma aiuta le parti a trovare una soluzione che sia in grado di soddisfare entrambe.
NON E’ VERO CHE LA MEDIAZIONE CIVILE ABBIA UN COSTO DI 9200 EURO
Il compenso del mediatore è proporzionato al valore della lite. E’ pari a 9200 euro soltanto per le controversie di valore superiore a 5 MILIONI di euro (!) Per ogni tipo di controversia, comunque, il costo della mediazione civile non soltanto è sempre certo, ma è di gran lunga inferiore a quanto si spenderebbe intentando una causa civile. Inoltre, la mediazione prevede agevolazioni e ulteriori riduzioni, ed è gratuita per chi non può permettersela.
NON E’ VERO CHE LA MEDIAZIONE CIVILE SIA UN COSTO AGGIUNTIVO SENZA GARANZIE
La mediazione civile ha costi e tempi certi prestabiliti dalla legge. Invece, una causa civile ha una durata molto più lunga e sempre incerta (la media nazionale è di 9 anni), e un costo sicuramente maggiore e di ammontare indeterminato. Quanto alle garanzie, intentare causa in tribunale non significa avere la garanzia di vincere o di ottenere giustizia. Tutt’altro. In sede di mediazione civile, invece, è altamente probabile che le parti, interagendo tra di loro e con il mediatore, possano individuare una soluzione che soddisfi tutti in modo veloce ed economico.
Per avere una conferma sui dati qui riportati e per maggiori informazioni riguardanti la mediazione civile, visitare il sito del Ministero della Giustizia [ www.giustizia.it ]

venerdì 6 maggio 2011

Prima settimana ok per la mediazione civile


E si scopre che anche chi non la vuole

l’ha inconsapevolmente aiutata

A una sola settimana dall’entrata in vigore dell’obbligatorietà della mediazione civile, cerchiamo di fare un primissimo bilancio con l’aiuto di alcuni professionisti che la svolgono. Nessuna pretesa, le rivoluzioni culturali non avvengono dall’oggi al domani. Ma, si sa, il buongiorno si vede dal mattino e, a quanto pare, la giornata che vede per protagonista la mediazione civile si preannuncia già molto lunga e radiosa.
«Nel corso di questa prima settimana», spiegano Antonella e Luisa, due sorelle avvocato titolari di un avviato studio legale e convinte sostenitrici della mediazione civile e commerciale, «abbiamo fornito numerose e dettagliate informazioni a chi le richiedeva e “preso per mano” quattro tentativi di mediazione; nei prossimi giorni vedremo dove porteranno».
Ci permettiamo di far notare loro che, probabilmente, l’ostacolo più grosso è rappresentato dal fatto che la mediazione civile stravolge anche il modo di concepire una lite. «Personalmente, abbiamo preparato molto accuratamente il varo definitivo del 20 marzo», spiegano le professioniste. «In questi mesi, abbiamo partecipato a diverse iniziative e organizzato anche alcuni convegni nella nostra provincia trovando curiosità, interesse e porte aperte un po’ ovunque».
Continuando l’intervista, però, ci attende una sorpresa: l’importante e inconsapevole aiuto che la riforma avrebbe ricevuto anche da parte di coloro che non la vorrebbero. «In tutta sincerità, dobbiamo ringraziare moltissimo chi in questi mesi ha continuato ad attaccare questo nuovo strumento chiamandolo con nomi differenti da quello ufficiale», commentano compiaciute le due sorelle. «Così, mentre le frange della categoria avverse all’istituto si occupavano di inveire contro quella che chiamavano la “conciliazione obbligatoria” o la “media conciliazione” o tanto altro ancora, noi abbiamo potuto far conoscere la mediazione civile alle persone comuni in tutta tranquillità e senza il pericolo che quello che dicevamo fosse sminuito o svalutato il giorno dopo da qualche giornale».
E così, nonostante i malumori e le iniziative intraprese da chi le remava contro, la mediazione civile è riuscita a giungere praticamente indisturbata al 20 marzo. E ora? «La gente vede molto di buon occhio questo nuovo strumento», rispondono fiduciose le due professioniste. «Anche perché, direttamente o indirettamente, sa bene che una causa civile può portare a uno stillicidio di tempo e denaro per molti anni. E’ quindi pronta per la svolta radicale».
Se una buona giornata può scorgersi dal suo inizio, si diceva, questa prima settimana di vita “ufficiale” della mediazione civile sembra essere già la luminosa alba di una lunga giornata di sole. Si spera naturalmente che quei raggi e quel calore possano raggiungere presto anche la Giustizia italiana, ormai da molti anni costretta ad arrancare nel profondo buio dell’arretrato giudiziario.

Antonio Lanzillotti

giovedì 5 maggio 2011

Amministrative 2011 a Campobello di Mazara


Sono 195 candidati nelle undici liste che sostengono la candidatura dei sette che si contendono la poltrona di “Primo Cittadino”, per le Amministrative del 29 e del 30 maggio, a Campobello di Mazara
1) CANDIDATO SINDACO VINCENZO CUTTONE
POPOLARI E LIBERALI NEL PDL: Accardo Maurizio, Agola Giuseppe, Alfano Marco, Bascio Salvina, Billitteri Tommaso, Buscemi Carlo, Capizzi Francesco, Chiofalo Giuseppina, Conti Ugo Calogero, Di Girolamo Vito, Firreri Antonio, Grimaldi Marcello, Leone Francesca Maggio Enzo, Milazzo Daniela, Montalbano Enzo Puccio Francesco, Spanò Gianvito, Stallone Anna Maria, Stallone Paolo.
CANDIDATO SINDACO GIANVITO GRECO
LISTA CIVICA SEL-UNITI PER CAMBIARE: Accardo Giovanni, Bono Agostino Gaetano (detto Tano Bono), Calandrino Giovanni, Compagno Marcella, Gregorio Giuseppe, Gulotta Giuseppe, Indelicato Rosaria, La Rosa Stefano, Lazzara Sabina, Leone Calogero, Luppino Dino, Mangiaracina Francesco, Moceri Rocco Roberto, Muracchia Graziella Passanante Francesca, Passanante Giovanni Battista, Passanante Giuseppe, Polizzi Salvatore, Rosso Marilù, Pellegrino Salvatore.
CANDIDATO SINDACO GIUSEPPE STALLONE
LISTA CIVICA GRUPPO SUD-NUOVO SECOLO: Giorgi Salvatore (detto Mario Cucco), Accardo Giovanni, Ancona Antonina Maria Anna, Barbera Giuseppe Salvatore, Barruzza Mariangela, Bellafiore Antonino, Bertuglia Giuseppe, Di Dio Vincenzo, Gentile Giacomo Maurizio Maria, Lipari Carmelo, Lombardo Rossana, Lupo Gaspare Antonio, Marchione Maria, Moceri Giovanni, Sugamiele Giuseppe Salvatore, Di Giovanni Salvatore.
FORZA DEL SUD: Palermo Calogero Giovanni, Accardi Consulto, Baiata Dorotea, Bonomo Michele, Ciaramitaro Cesare, Di Pietra Salvatore, Firreri Salvatore, Greco Gaspare, Luppino Rossella, Maggio Giovanni (detto Burzotta), Orlando Francesco, Pizzolato Antonino (detto Nino), Puccio Giovanni, Randazzo Maria, Russo Mariella, Sapia Vincenza, Savalli Salvatore, Sicurella Paolo, Tumbarello Angelina (detta Tamburello).
CANDIDATO SINDACO DANIELE MANGIARACINA
LISTA SICILIA VERA: Asaro Diana Maria, Barbera Giuseppe, Bascio Stefano, Beltrallo Giovanni Onofrio, Bonafede Salvatore, Bottino Salvatore, Firreri Vito, Gabriele Cosimo, Lo Grasso Gaspare, Mirabile Antonino, Maggio Andrea, Mistretta Riccardo, Moceri Angela, Sciacca Vito, Quarrato Ornella, Riserbato Rosalinda, Rota Sebastiano, Russo Vito, Stallone Maurizio, Leone Marilena.
ALLEANZA PER LA SICILIA: Aula Antonino, Barbera Giovanni, Cusumano Francesco, D’Avaro Gaspare, Diluvio Bartolomeo (detto Lillo), Gioia Daniele, Indelicato Vito, Lazzara Antonino, Lombardo Antonella Loredana, Maggiolino Antonino, Masaracchio Pietro, Montalbano Angelo, Passanante Gaspare Vito, Pellegrino Mariangela, Pizzo Giuseppe, Risalvato Leonarda, Rizzo Rossana, Sciacca Saverio Massimiliano (detto Massimo o Masino), Stallone Rosetta, Rizzo Gaspare.
CANDIDATO SINDACO DINA LA VARVERA
LISTA CIVICA UDC-FLI-PLI: Accardi Giuseppe, Agueci Alberto, Buscaglia Alessandro Bartolomeo, Cudia Sonia, Di Benedetto Clara (detta Clara), Fazzuni Giuseppe (detto Pino), Gullo Giacomo Giuseppe, Indelicato Vincenzo, La Rosa Francesco, La Varvera Silvio, Licata Benedetto, Manzo Gaetano, Moceri Luca, Pantaleo Lina Desireè, Passanante Giuseppe Salvatore, Pisciotta Vito, Puntrello Salvatore, Stallone Antonino, Tamburello Vitalba, Varvaro Pippo.
CANDIDATO SINDACO ALFONSO TUMBARELLO
PDL: Grosso Francesco, Atrous Amir, Bonsignore Giuseppe, Bruno Giovanni, Caracci Sandro, Carini Ignazio, Ciravolo Vincenzo, Crifasi Gaspare, Di Natale Vincenzo, Di Stefano Francesco, Giorgio Gianfranco, Indelicato Caterina Maria, Licata Antonino, Marchese Agostino Giuseppe, Pizzo Davide Vincenzo, Raineri Giovanni, Ravazza Domenico, De Petri Lina, Polizzi Silvia, Labruzzo Francesco.
CANDIDATO SINDACO CIRO CARAVA
PD: Sciarrotta Virginia Anna, Accardo Angelo Antonio, Accardo Antonino (detto Nino), Armata Antonino Giacomo, Beltrallo Michele, Di Maria Tommaso, Ferraro Rosaria Angela, Gambini Rocco, Giammarinaro Silvio Vito, Gioia Leonardo, Indelicato Pietro, Licata Giacomo, Marchetti Elisa, Perricone Giovanni, Pisciotta Francesco, Roberti Paolo, Schifano Nicolò, Trento Alessandro, Tripoli Maria, Tumminello Simone Antonio.
MPA: Accardo Bartolomeo (detto Bart), Asaro Salvatore, Barresi Salvatore Rosario, Calia Francesco, Cognata Gaspare Vincenzo, Cuman Maria Cristina, Di Vece Clezia Gabriella Caterina, Gallo Laura, Giardina Vincenzo, La Chiana Giuseppe, La Rosa Martino, Licata Leonardo, Luppino Giacomo, Passanante Andrea (detto Andrea), Passanante Vito (detto Vito), Schepisi Giovanni, Leo Bartolomeo Emanuele, Norrito Anna, Abate Giovanni Alessandro, Maggio Salvatore.
DEMOCRAZIA E LIBERTA: Accardo Angelo, Accardo Giuseppe, Balistreri Vito, Barruzza Paolo, Bono Vito, Caro Giuseppe, Castiglione Giuseppe, Catalano Emanuele, Cudia Vito, Galfano Natale, Gentile Massimo, Grasso Alessandro, Gulotta Andrea Antonino, Miccichè Settimo, Montalbano Agostino, Pellegrino Giovanni, Rizzo Francesco, Stallone Biagio Diego Emanuele, Tarpeo Alessandro, Zito Gaudenzia.

mercoledì 17 novembre 2010

La Mediazione - Nuove opportunità per gli Architetti

Il D.M. n. 180 del 4 novembre 2010 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 258 del 4.11.2010, regolamento attuativo previsto dall'art. 16 del D. lgs. 4 marzo 2010 n. 28 in materia di mediazione civile e commerciale. Apre le porte della mediazione anche agli architetti, offrendo nuove opportunità di lavoro.
Il regolamento appena emanato, infatti, apre le porte della mediazione anche agli architetti che dopo un adeguato percorso formativo – potranno svolgere l’attività di mediazione presso gli organismi accreditati al Ministero di Giustizia.
Obiettivo del Ministero della Giustizia è quello di “deflazionare” l’arretrato in materia civile e commerciale (oltre 5.000.000 di contenziosi) delegando alla conciliazione stragiudiziale ed ai professionisti conciliatori la risoluzione di parte di tali controversie pendenti, nonché, naturalmente, creare un argine permanente all’emergere dei nuovi contenziosi giudiziari.
Tra le novità di rilievo, si annoverano : l’obbligatorietà della conciliazione in materia di condominio, diritti reali, divisioni, successioni, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, controversie stradali, danno da responsabilità medica, danno da diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari; la previsione della durata massima della procedura non superiore a quattro mesi; l’esecutività dell’accordo finale della conciliazione previa omologa del tribunale; la formazione dei conciliatori affidata in via esclusiva agli enti accreditati presso il Ministero della Giustizia; le esenzioni fiscali per gli atti e l’attribuzione di un credito di imposta per le spese delle parti.
Una volta raggiunto l'accordo davanti al mediatore (il quale non è un giudice e, come tale, non emette un giudizio, ma offre solo la sua competenza e la sua collaborazione alle parti al fine di addivenire alla conciliazione), il relativo verbale viene omologato dal Tribunale acquistando piena efficacia esecutiva.
A.D.R. Camera Caritatis, organismo di conciliazione, indipendente e neutrale, specializzato nella risoluzione delle controversie in ambito nazionale ed internazionale, iscritta al n. 94 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione giusta PDG del 07 luglio 2010 del Ministero della Giustizia ed è accreditata tra i soggetti/Enti abilitati a tenere corsi di formazione con PDG n. del 28 giugno 2010 del Ministero della Giustizia, si è già attivata con corsi di formazione destinati anche agli architetti.
Per i professionisti che vorranno iscriversi nell’istituendo elenco dei consulenti tecnici di fiducia di A.D.R. Camera Caritatis, sarà applicato un prezzo di favore per la partecipazione al corso di Alta Formazione per Mediatori Professionisti organizzato a Palermo dal 07 al 18 Dicembre 2010.
Non perdere tempo approfittane!
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non esitare a contattarci
329 3759778 - 328 3730688
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La Mediazione - Nuove opportunità di lavoro

Il D.M. n. 180 del 4 novembre 2010 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 258 del 4.11.2010, regolamento attuativo previsto dall'art. 16 del D. lgs. 4 marzo 2010 n. 28 in materia di mediazione civile e commerciale, ha completato il quadro normativo spianando la strada alla mediazione ormai pronta per l'esordio fissato nella prossima primavera. Dal 20 marzo 2011 scatterà così una forma di mediazione di tipo “obbligatorio” come condizione di procedibilità nel processo che andrà ad affiancarsi ad altri due tipi di conciliazione, quella volontaria e quella affidata al giudice. Prima di poter avviare un processo, quindi, sarà necessario avere terminato un procedimento di mediazione mediante il ricorso ad uno degli enti (pubblici o privati) che sono iscritti ad un registro presso il Ministero della Giustizia, così come peraltro già succedeva per la conciliazione societaria. Tale obbligo è sancito per almeno il 70% delle cause civili. In ogni altra materia la mediazione potrà essere avviata dalle parti volontariamente, sia prima che durante il processo. Il giudice inoltre, a processo iniziato, anche in sede di appello, potrà, discrezionalmente e se lo ritenere opportuno, invitare le parti a procedere alla mediazione, tenuto conto dello stato del procedimento, della natura della causa e della condotta delle parti.
Il regolamento appena emanato, infatti, apre le porte della mediazione a tutti quelli che dopo un adeguato percorso formativo – potranno svolgere l’attività di mediazione presso gli organismi accreditati al Ministero di Giustizia.
Obiettivo del Ministero della Giustizia è quello di “deflazionare” l’arretrato in materia civile e commerciale (oltre 5.000.000 di contenziosi) delegando alla conciliazione stragiudiziale ed ai professionisti conciliatori la risoluzione di parte di tali controversie pendenti, nonché, naturalmente, creare un argine permanente all’emergere dei nuovi contenziosi giudiziari.
A.D.R. Camera Caritatis, organismo di conciliazione, indipendente e neutrale, specializzato nella risoluzione delle controversie in ambito nazionale ed internazionale, iscritta al n. 94 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione giusta PDG del 07 luglio 2010 del Ministero della Giustizia ed è accreditata tra i soggetti/Enti abilitati a tenere corsi di formazione con PDG n. del 28 giugno 2010 del Ministero della Giustizia, si è già attivata con corsi di formazione.
Per tutti quelli che vorranno partecipare al percorso di “Alta Formazione per Mediatori Professionisti” organizzato a Mazara del Vallo il 07 – 10 – 11 – 14 – 17- 18 -21 Dicembre 2010, sarà data l’opportunità di accreditarsi gratuitamente al Ministero di Giustizia come “mediatori professionisti” per il tramite di A.D.R. Camera Caritatis.
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venerdì 1 ottobre 2010

BOLLATURA DEI LIBRI E DEI REGISTRI

Alla conclusione di ciascun anno è buona norma per le imprese ed i professionisti verificare il pieno rispetto delle regole di tenuta delle “scritture contabili”, intese sia dal punto di vista civilistico che fiscale. Al fine di effettuare gli opportuni controlli è importante ricordare che, a far data dal 25 ottobre 2001 [1], la maggior parte delle scritture contabili non deve più essere sottoposta alla cosiddetta “bollatura” o vidimazione iniziale. Come vedremo di seguito, il venir meno di tale obbligo interessa solo le scritture contabili la cui vidimazione iniziale era prevista sostanzialmente da tre disposizioni legislative:
E' inoltre obbligatoria la numerazione e la bollatura di ogni altro libro o registro regolamentato da norme speciali quali (elenco non esaustivo):
• formulario di identificazione dei rifiuti trasportati - d.l.gs n.22/1997 artt.12 e 18 - d.m. n.145/1998
• registro raccolta/eliminazione di olii usati o esausti - d.p.r. n.691/1982 e d.m. 22/02/1984
• registro-giornale degli incarichi (registro tenuto dalle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto) - legge n.264/1991 art.6
• registro di contabilità lavori pubblici d.p.r. 554/1999 art. 183
La vidimazione e bollatura dei libri giornali, inventari e fiscali non è più obbligatoria, ma facoltativa.
Le imprese sono comunque obbligate a tenere tali libri e a numerare progressivamente le pagine entro l'anno solare, prima di essere utilizzati.
La bollatura dei libi sociali della società di capitali è rimasta obbligatoria.
La legge 2/2009, con effetto dal 30/03/2009, ha eliminato l'obbligo di tenuta del libro soci delle società a responsabilita limitata; pertanto, la bollatura di tale libro per le srl non è più obbligatoria, ma facoltativa.
Competente alla bollatura è la Camera di Commercio nella cui provincia è ubicata la sede legale del richiedente, anche se non iscritto nel Registro delle Imprese.
Per le imprese plurilocalizzate, è competente l‘ufficio del Registro delle Imprese presso il quale è iscritta la sede principale, e, per la bollatura dei libri relativi alle sedi secondarie, anche l‘ufficio ove è ubicata la sede secondaria.
Solo per la bollatura dei formulari per il trasporto dei rifiuti (bollatura gratuita) e per la bollatura dei registri di carico/scarico rifiuti è competente anche l‘ufficio del Registro delle Imprese ove è ubicata la unità locale.
N.B.
Dal 15 agosto 2009, il registro tenuto dal commissario liquidatore delle società cooperative, enti o consorzi cooperativi (nel quale sono annotate le operazioni relative alla sua amministrazione) deve essere vidimato dalla Camera di Commercio competente per territorio (articolo 10 comma 7 della Legge 23/07/2009 n. 99 - G.U. n. 176 del 31/07/2009).

Per la vidimazione di ogni registro devono essere corrisposti il diritto di segreteria di Euro 10,00 (indipendentemente dal numero di pagine) e una marca da bollo da Euro 14,62 ogni 100 facciate o frazione di 100 (da applicare sull'ultima pagina del registro).
Nei libri rilegati bisogna riportare sulla copertina la denominazione dell‘impresa (se ci sono più imprese con la medesima denominazione occorre indicare anche il codice fiscale) e il tipo di libro. Nei libri a modulo continuo o a fogli mobili bisogna riportare tali dati su tutte le pagine.
Le marche da bollo devono essere applicate sull‘ultima pagina utile intestata e numerata.
I libri sezionali del libro giornale o del libro inventari hanno una numerazione distinta e progressiva, con l‘indicazione dell‘anno e della tipologia di “sezionale“ su tutte le pagine.
I libri giornali multiaziendali devono essere corredati di un elenco delle imprese per le quali si richiede la bollatura e dei relativi pagamenti delle tasse di concessione governativa, a seconda della loro natura giuridica.
Per la bollatura di libri di società non ancora iscritte nel registro delle Imprese occorre presentare la fotocopia del numero di attribuzione di partita IVA e della dichiarazione del notaio attestante la data di costituzione della società e l‘ubicazione della sede legale.
MODELLO L2
Il modello L2 va compilato indicando tutti i dati identificativi dell‘impresa.
Con un unico modello può essere richiesta la bollatura di diversi libri riferiti alla medesima impresa. Può essere presentato da un incaricato dell‘impresa.
Si raccomanda di indicare il numero telefonico del richiedente, nell‘apposito campo del modello.
DIRITTI DI SEGRETERIA
I diritti di segreteria ammontano a € 25,00 per ogni libro o registro. Il versamento va effettuato sul bollettino di conto corrente postale n. ____________ intestato alla Camera di Commercio Competente, indicando nella causale “diritti di segreteria - bollatura libri“. Al modello occorre allegare il tagliando attestazione del versamento. La Camera del Commercio di Trapani accetta c/o gli sportelli inforCenter anche pagamenti con il Bancomat o con Carta di Credito.
Il formulario dei rifiuti trasportati è esente dal pagamento dei diritti di segreteria (art. 15 D.Lgs. n. 22/97).
N.B. L’importo dei diritti di segreteria è stato stabilito dal Decreto 16 giugno 2008 – pubblicato sulla G.U. n. 147 del 25.06.2008 – in vigore dal 1° luglio 2008.
IMPOSTA DI BOLLO
LIBRO GIORNALE ED INVENTARI
L‘imposta di bollo è pari ad € 29,24 ogni 100 pagine o frazione per seguenti soggetti:
 Imprenditori commerciali;
 Società di persone;
 Società cooperative;
 Mutue assicuratrici;
 G.E.I.E.;
 Società estere;
 Associazioni e fondazioni;
 Enti morali.
L‘imposta di bollo è pari ad € 14,62 ogni 100 pagine o frazione, indipendentemente dall‘adempimento dalla bollatura, per i seguenti soggetti:
 Società per azioni;
 Società in accomandita per azioni;
 Società a responsabilità limitata;
 Società consortili per azioni o a responsabilità limitata;
 Consorzi ed aziende di enti locali;
 Enti pubblici.
ALTRI LIBRI
L‘imposta di bollo è pari ad € 14, 62 ogni 100 pagine o frazione.
MODALITA‘ DI VERSAMENTO
Le marche da bollo devono essere applicate nell‘ultima pagina numerata, verranno poi annullate dall‘ufficio. La Camera del Commercio di Trapani applica anche il bollo virtuale che può essere pagato c/o gli sportelli inforCenter con il Bancomat o con Carta di Credito.
ESENZIONE TOTALE DALL‘IMPOSTA DI BOLLO

L‘esenzione totale dall‘imposta di bollo si applica per:
 I formulari dei rifiuti trasportati;
 Le cooperative edilizie iscritte nel registro Prefettizio. Occorre indicare sul libro da bollare il titolo di esenzione: art. 66 commi 6 bis e 6 ter D.L. 331/1993 convertito con L. 427/1993;
 Le O.N.L.U.S. (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale). Tutte le cooperative sociali sono O.N.L.U.S. (art. 17 D.Lgs. 460/97);
 Le associazioni e le fondazioni di volontariato. Devono presentare copia dello statuto dov‘è riportato che l‘associazione non ha scopo di lucro.
TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA
TASSA FORFETARIA (PER SPA, SAPA, SRL, SOCIETA‘ CONSORTILI PER AZIONI O A RESPONSABILITA‘ LIMITATA, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI FRA ENTI TERRITORIALI COSTITUITI AI SENSI DELLA LEGGE 142/90 SOSTITUITA DAL D.LGS. 267/2000)
Con riferimento al pagamento della tassa di concessione governativa è opportuno ricordare che, in caso di bollatura facoltativa del libro giornale e del libro inventari, è stabilito il pagamento di una tassa di € 51,65 ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine. Con riferimento, invece, alla disciplina prevista per le società di capitali, come già ricordato in precedenza, è previsto ] un versamento annuale pari ad € 309,87 indipendentemente dal numero di registri contabili utilizzati e dal numero di pagine che li compongono (tale importo sale a € 516,46 per i soggetti con capitale sociale o fondo di dotazione che al 1° gennaio risulta superiore a € 516.456,90).
Il versamento va effettuato, per l‘anno di inizio attività delle società di capitali, con bollettino di conto corrente postale, sul c/c postale________ intestato alla Agenzia delle Entrate – Competente - bollatura e numerazione libri sociali, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività, e per gli anni successivi, con delega bancaria entro il termine di pagamento dell‘IVA dovuta per l‘anno precedente, utilizzando il modello di pagamento unificato F24, di cui va compilata la sezione“Erario“,
Va allegata al modello L2 la copia del modello F24 attestante l‘avvenuto pagamento.
La tassa non è dovuta in caso di trasferimento della sede sociale nella circoscrizione territoriale di competenza di un altro ufficio dell‘Agenzia delle Entrate, mancando il presupposto per l‘applicazione della tassa annuale forfetaria:
- infatti non è richiesta una nuova numerazione e bollatura dei libri sociali.

L‘importo della tassa annuale di concessione governativa dipende dall‘ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione al 1 gennaio dell‘anno di riferimento; le misure della tassa sono:
 € 309,87 se il capitale sociale è pari o inferiore a € 516.456,90;
 € 516,46 se il capitale sociale supera € 516.456,90.
Poiché l‘importo della tassa dipende dall‘ammontare del capitale sociale al 1 gennaio, eventuali aumenti o riduzioni di queste poste deliberati successivamente al 1 gennaio non incidono sull‘importo della tassa dovuto per l‘anno in corso, bensì sull‘importo della tassa dovuta per l‘anno successivo.
Il termine di pagamento della tassa di concessione governativa coincide con il termine di versamento dell‘IVA dovuta per l‘anno precedente.
Non può essere pretesa la prova dell‘avvenuto pagamento alle società di capitali che chiedono la bollatura prima del termine di scadenza.
TASSA ORDINARIA (PER IMPRESE INDIVIDUALI, SOCIETA‘ DI PERSONE, COOPERATIVE, CONSORZI EX ART. 2612 C.C., PROFESSIONISTI, SOCIETA‘ COOPERATIVE A RESPONSABILITA‘ LIMITATA, MUTUE ASSICURATRICI)
Il versamento ammonta ad € 67 per ogni registro, ogni 500 pagine o frazione.
Può essere effettuato sul c/c postale ______________, intestato ad Agenzia delle Entrate - alla Agenzia delle Entrate – Competente Per Territorio - bollatura e numerazione libri sociali oppure tramite modello F23, oppure con applicazione di marche di concessione governativa.
Se il versamento viene effettuato con modello F23, una copia dello stesso va allegata al modello L2.
Se il versamento viene effettuato tramite c/c postale, il tagliando attestazione va apposto sull‘ultima pagina del libro da bollare.
ESENZIONE DALLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA
Sono esenti totalmente da imposta di bollo e da tassa di concessione governativa le O.N.L.U.S., le Cooperative sociali e le associazioni di volontariato, che pagano solo i diritti di segreteria camerali.
Le cooperative edilizie beneficiano della riduzione ad un quarto della tassa di concessione governativa. Tale tassa ammonta quindi ad € 16,75 per ogni registro, ogni 500 pagine o frazione.
Sono esenti anche il formulario per i rifiuti trasportati ed il registro di carico/scarico rifiuti.
SANZIONI PER RITARDATO VERSAMENTO DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA
L‘omesso versamento della tassa di concessione governativa da parte delle società di capitali - tassa annuale forfetaria - è soggetto all‘applicazione di una sanzione amministrativa dal 100% al 200% della tassa medesima con un minimo di € 103.
Per evitare l‘applicazione della sanzione è possibile sanare l‘omissione con il ravvedimento peroso entro un anno dalla violazione, versando:
 la tassa annuale comprensiva degli interessi al tasso legale – attualmente 3,00% annuo - (calcolati in base ai giorni) con le stesse modalità previste per l‘adempimento originariamente omesso;
 la sanzione, ridotta ad un ottavo del minimo (ossia al 12,50% della tassa) se il ravvedimento viene effettuato entro 30 giorni dalla scadenza, ovvero ridotta ad un quinto del minimo (ossia al 20% della tassa) se il ravvedimento è effettuato oltre 30 giorni ma entro un anno dall‘omissione.
PRINCIPALI LIBRI DA BOLLARE
REGISTRI OBBLIGATORI – BOLLATURA OBBLIGATORIA REGISTRO IMPRESE/NOTAIO
Libri sociali obbligatori per SPA, Cooperative, SRL (art. 2421 c.c.)
 Libro dei soci (non più richiesto per le Srl);
 Libro delle obbligazioni;
 Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
 Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione;
 Libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale/consiglio di sorveglianza/comitato per il controllo di gestione;
 Libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
 Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti (se previsto);
 Libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'art. 2447 sexies c.c.
Per le srl in base all' art. 2478 c.c., oltre ai libri previsti dall’art. 2214 devono essere tenuti:
 Libro dei soci;
 Libro delle decisioni dei soci;
 Libro delle decisioni degli amministratori;
 Libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore nominati ai sensi dell'art. 2477 c.c.
Questi libri vanno numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio prima di essere messi in uso a norma dell'art. 2215 c.c.
Libri e registri obbligatori previsti da leggi speciali
L'ufficio registro imprese effettua la bollatura dei libri previsti da leggi speciali a meno che la competenza non sia espressamente attribuita ad un altro Ente.
L’elencazione seguente non è esaustiva. In presenza di libri diversi dovrà essere fornito il rinvio alla legge che stabilisce l'obbligatorietà della bollatura del registro.
 Registro operazioni di cambio ( legge n. 1 del 05/01/1956); esente da bollo e tassa CCGG;
 Registro dei premi (legge n. 1216 del 29/10/1961); esente da bollo e tassa CCGG;
 Libro giornale degli incarichi (legge n. 264 del 08/08/1991); tenuto dalle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
 Registro dei palinsesti (legge n. 223 del 06/08/1990);
 Libro giornale delle autenticazioni delle girate (RD n. 239 del 29/03/1942);
 Registro di contabilità dei lavori pubblici;
 Registro dei fidi;
 Formulari di identificazione dei rifiuti trasportati (D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997); esente da bollo, tassa CCGG e diritti di segreteria;
 Registro di carico/scarico rifiuti; sono dovuti i diritti di segreteria di € 25 da versare sul conto corrente n. __________ intestato alla CCIAA Competente. La vidimazione di tali registri, è di competenza delle Camere di Commercio a decorrere dal 13/02/2008, in seguito all’entrata in vigore del D.L. 4/2008 art. 2 co. 24bis “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” (pubblicato su G.U. n. 24 del 29.01.2008);
 Registro dei programmi.
L’importo dei diritti di segreteria è stato stabilito dal Decreto 16 giugno 2008 – pubblicato sulla G.U. n. 147 del 25.06.2008 – in vigore dal 1° luglio 2008.
BOLLATURA FACOLTATIVA REGISTRO IMPRESE/NOTAIO
Libri contabili previsti dal codice civile
La bollatura facoltativa è prevista per i libri contabili previsti dal codice civile per i quali la legge 383/2001 ha stabilito la non obbligatorietà della vidimazione a decorrere dal 25/10/2001:
 Libro giornale;
 Libro sezionale del libro giornale;
 Libro inventari;
 Libro sezionale del libro inventari.
Nota bene: il libro giornale e il libro inventari non regolarmente bollati non costituiscono titolo idoneo per il rilascio di un decreto ingiuntivo e non possono essere usati come prova in giudizio.
registri IVA e gli altri registri tenuti ai fini delle imposte sui redditi
Con la modifica dell’articolo 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 2, è stata in qualche modo decretata l’abrogazione dell’obbligo di bollatura per tutti i registri (compresi i bollettari) tenuti agli effetti dell’IVA.
Dunque, secondo la nuova formulazione del comma 1, dell’articolo 39, del D.P.R. n. 633/1972:
a) è stato soppresso l’obbligo di bollatura di tutti i registri IVA;
b) è rimasto l’obbligo della sola numerazione progressiva delle pagine;
c) è rimasta l’esenzione dall’imposta di bollo;
d) è stato autorizzato l’impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili, secondo le modalità dettate dall’Amministrazione finanziaria.
- Registro IVA acquisti;
- Registro IVA vendite (o registro delle fatture emesse);
- Registro IVA acquisti CEE;
- Registro IVA vendite CEE;
- Registro dei corrispettivi;
- Registro dei beni ammortizzabili;
- Registro prima nota cassa;
- Registro unico IVA;
- Registro unico IRPEF;
- Registro riepilogativo (circolare ministeriale N. 27 del 21/11/1972);
- Registro fatture in sospeso;
- Registro di carico registratori fiscali;
- Registro protocollo dichiarazioni esportatori (emesse o ricevute);
- Registro merci in conto deposito;
- Registro prima nota cassa;
- Registro bolle di accompagnamento e/o ricevute fiscali;
- Registro di carico/scarico per centro elaborazione dati;
- Registro cronologico (tenuto dai professionisti);
- Registro onorari e spese (tenuto dai professionisti);
- Registro editori;
- Registro delle esportazioni in conto deposito;
- Registro dei codici;
- Corrispondenza e copie fatture;
- Registro delle movimentazioni finanziarie;
- Registro IVA multiaziendale;
- Registro sezionale per acquisti intra-comunitari;
- Registro acquisti intra-comunitari di enti non commerciali e agricoltori esonerati;
- Registro dei trasferimenti intracomunitari diversi da cessioni o acquisti;
- Registro delle dichiarazioni d‘intento;
- Registro campioni gratuiti (omaggi);
- Registro relativo ai prodotti soggetti a contrassegno;
- Registro merci in conto lavorazione;
- Registro merci in conto prova;
- Registro merci in visione;
- Registro rimanenze merci;
- Registro merci ricevute;
- Registro merci in comodato;
- Registro corrispettivi per mancato/irregolare funzionamento registratore di cassa;
- Registro multiaziendale per centro elaborazione dati;
- Registro delle somme ricevute in deposito;
- Registro incassi e pagamenti;
- Registro dei corrispettivi/acquisti agenzie di viaggio;
- Registro di carico e scarico dei corrispettivi e degli acquisti dei beni usati;
- Registro degli acquisti da raccoglitori;
- Registro degli imballaggi non restituiti;
- Registro dei movimenti dei beni nei depositi IVA;
- Registro delle variazioni;
- Registro di fondo e libretto di dotazione del misuratore fiscale.
Bollatura presso Ufficio Regolazione del mercato (Camera di Commercio)
 Registro amidi e zuccheri;
 Registro oli commestibili (oliva e grassi vegetali);
 Registro di lavorazione e di carico/scarico tenuto dai produttori di olio d‘oliva;
 Bollettario acido acetico.
Bollatura presso uffici INAIL o INPS
 Registro matricola;
 Libro paga;
 Registro delle presenze.
Bollatura presso ufficio A.S.L.
 Registro di carico/scarico tenuto dai detentori di presidi sanitari;
 Registro degli infortuni.
Bollatura presso l'autorità locale di pubblica sicurezza (Questura)
 Registro delle operazioni giornaliere per i commercianti di oggetti e metalli
 preziosi, cesellatori, orafi;
 Registro delle operazioni giornaliere per attività di recupero crediti;
 Registro delle operazioni giornaliere per fabbricanti e commercianti di armi,
 esercenti fabbriche e depositi di esplodenti;
 Registro delle operazioni giornaliere tenuto dagli autodemolitori;
 Registro delle operazioni giornaliere tenuto dalle agenzie matrimoniali.
Bollatura presso l'ufficio commercio del Comune
 Registro degli affari giornalieri delle agenzie pubbliche per conto terzi;
 Registro dei beni usati, preziosi e antichi, per il commercio dei beni usati;
 Registro delle auto in deposito per i venditori di auto usate.
Bollatura presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate
 Registro di inquinamento atmosferico;
 Registro per il personale delle associazioni di volontariato;
 Registro degli aderenti alle associazioni di volontariato;
 Registro dei lavori edili.
SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE E SOCIETÀ FALLITE
Le società di capitali in liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure concorsuali (concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in insolvenza ad esclusione del fallimento) non sono esonerate dal pagamento della tassa annuale forfetaria di concessione governativa, purchè permanga l‘obbligo della tenuta di libri numerati e bollati nei modi previsti dal codice civile (v. circolare n. 108/E del 3/5/96).
Le società di capitali dichiarate fallite sono esonerate dal pagamento della tassa annuale, poiché durante la procedura fallimentare non sussista l’obbligo di tenere i libri e registri previsti dal codice civile, ma solo il registro previsto dall’art. 38, co. 1 12 della legge fallimentare (R.D. 16.3.1942 n. 267 e succ. modif.) preventivamente vidimato senza spese dal Giudice Delegato.
SOCIETÀ TRASFORMATE
Nel caso di trasformazione di una società di persone in società di capitali, questa resterà soggetta al pagamento dell’imposta in via ordinaria (€ 67 per ogni registro, ogni 500 pagine o frazione), con applicazione della tassa forfetaria annuale (in riferimento al capitale sociale o fondo di dotazione) a partire dal 1 gennaio dell‘anno successivo alla trasformazione.
Nel caso di trasformazione di una società di capitali in società di persone, il regime forfetario cessa di operare nell‘anno successivo a quello della modifica.
Normativa di riferimento
• Legge 18 ottobre 2001, n. 383 (G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001): Primi interventi per il rilancio dell’economia. Art. 8
• Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 92/E del 20 ottobre 2001 – Soppressione e semplificazione di adempimenti a carico del contribuente.
• Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, n. 174/E del 31 ottobre 2001.
• Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 104/E dell’ 11 dicembre 2001.
• Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 30 gennaio 2002 – Risposte a quesiti. Punto 8.
• Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 85/E del 12 marzo 2002 – Art. 8 della L. 18 ottobre 2001, n. 383 – Numerazione dei libri contabili e modalità di assolvimento dell’imposta di bollo.
• Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 64/E del 1 agosto 2002 - Art. 8 della L. 18 ottobre 2001, n. 383 – Numerazione dei libri contabili e modalità di assolvimento dell’imposta di bollo.
• Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 22 gennaio 2003 – Articolo 8, legge 18 ottobre 2001, n. 383 – Numerazione dei registri contabili – Istanza di Interpello.

giovedì 23 settembre 2010

Servizi Segreti – Top secret

Il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica è il complesso dei soggetti che si può definire come la comunità dell'intelligence nell'ambito delle "nuove" strutture d'informazione e sicurezza italiane. Istituito con la legge 124/2007 che ha riformato la Comunità intelligence italiana che già operava da oltre 30 anni in forza della legge 801/1977.
Sono stati ridisegnati organi, funzioni e compiti del “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica”, che risulta ora composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), dall’Autorità delegata per la Sicurezza della Repubblica, dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dall’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dall’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI).
Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti, in via esclusiva, funzioni di alta direzione e responsabilità generale della politica dell’informazione per la sicurezza, nell’interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento, l’apposizione e la tutela del segreto di Stato, la nomina e la revoca del direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza nonché la determinazione dell’ammontare annuo delle risorse finanziarie per i servizi di informazione per la sicurezza e per il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.
Il Presidente del Consiglio può delegare tutti i compiti a lui attribuiti in via non esclusiva all’ Autorità delegata, individuata nella figura di un Sottosegretario di Stato o di un Ministro senza portafoglio.
Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) costituisce l’organismo di cui si avvalgono il Presidente del Consiglio e l’Autorità delegata per l’esercizio delle loro competenze, e il cui titolare, il Direttore generale del DIS, è il diretto referente. Il DIS è destinatario di specifici e più incisivi compiti rispetto a quelli assegnati alla Segreteria Generale del CESIS dalla legge 801/77, specie in materia di raccordo informativo, così da assegnare al Dipartimento un ruolo di centralità nell’ambito del Sistema.
Per la gestione dell’intero settore il Presidente del Consiglio si avvale di un organo collegiale, il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), la cui composizione e le cui attribuzioni solo in parte ricalcano quelle del precedente CIIS, annoverando ora funzioni deliberative sugli indirizzi generali e sulle finalità fondamentali della politica dell’informazione per la sicurezza.
Le competenze delle due Agenzie, l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), sono ripartite secondo l’ambito territoriale della minaccia, temperato da una competenza per materia in taluni settori, a differenza di quanto previsto dalla legge 801/77 il cui criterio era ancorato alla sola competenza per materia.
Per lo svolgimento di operazioni per scopi istituzionali, è consentito agli addetti delle Agenzie di avvalersi, con le limitazioni previste dalla legge, dello strumento delle garanzie funzionali. Si tratta di un articolato sistema di regole finalizzato a rendere esenti gli agenti di AISE e AISI da responsabilità penale per le condotte che possono configurare ipotesi di reato.
In materia di segreto di Stato, la legge di riforma ha introdotto una nuova disciplina ispirata al bilanciamento delle esigenze di sicurezza dello Stato con quelle di garanzia dei cittadini.
Il controllo politico sull’attività del Sistema è affidato al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR) cui spetta il compito di verificare in modo sistematico e continuativo che l’attività del Sistema di informazione per la sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione e delle leggi, nell’esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue Istituzioni. La legge ha conferito al Comitato incisivi poteri di controllo e funzioni consultive, imponendo inoltre al Presidente del Consiglio specifici obblighi di comunicazione nei confronti del Comitato stesso.
Quattro, in sintesi, le principali linee d'intervento della riforma introdotta dalla legge 124/2007:
a) la semplificazione e la riorganizzazione degli apparati, con un chiarimento delle responsabilità e delle catene di comando;
b) la predisposizione di un sistema di garanzie funzionali per gli appartenenti ai servizi;
c) la riforma della disciplina del segreto di Stato e delle classifiche di segretezza;
d) il potenziamento degli strumenti di controllo del Comitato parlamentare e della Corte costituzionale.
Per eventuali approfondimenti consultare il sito www.sicurezzanazionale.gov.it, il sito internet dei Servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica.
Si riporta una sintesi della riforma attuata con la legge 124/2007.
Responsabilità politica
La responsabilità politica è un concetto giuridico, politico e filosofico in base al quale si determina se un soggetto operante nello stato ed investito di una carica politica debba o meno rispondere “ed eventualmente a chi” delle scelte politiche compiute
Prima (legge 801/1977 – abrogata)
Presidente del Consiglio dei ministri:
• alta direzione
• responsabilità politica generale
• coordinamento della politica informativa e di sicurezza
tutela del segreto di Stato
Ministro della difesa:
• responsabile del SISMI (nomina del Direttore, responsabilità dell’ordinamento e attività, approvazione bilanci e rendiconto spese riservate)
Ministro dell’interno
responsabile del SISDE (nomina del Direttore, responsabilità dell’ordinamento e attività, approvazione bilanci e rendiconto spese riservate)
Ora (legge 124/2007)
Presidente del Consiglio dei ministri:
• alta direzione
• responsabilità politica generale
• apposizione, conferma dell’opposizione e tutela del segreto di Stato
• nomina dei vertici di DIS, AISE e AISI
• determinazione delle risorse finanziarie
• coordinamento delle politiche per l’informazione per la sicurezza
I Ministri degli affari esteri, dell'interno e della difesa sono tempestivamente e con continuità informati da AISE e AISI per i profili di rispettiva competenza.
Organi collegiali
Prima (legge 801/1977 – abrogata)
Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (CIIS)
Presieduto dal Presidente del Consiglio
composto dai ministri di:
• affari esteri
• interno
• giustizia
• difesa
• economia e finanze
• sviluppo economico
• e dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
Le funzioni di segretario del Comitato erano svolte dal Segretario generale del CESIS.
Competenza:
• funzioni di consulenza e proposta sugli indirizzi generali e sugli obbiettivi della politica di informazione e sicurezza
• parere sulla nomina dei vertici, dei capi reparto degli organismi di informazione e sicurezza e sui regolamenti in materia di personale.
Ora - (legge 124/2007)
Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR)
Presieduto dal Presidente del Consiglio
composto dai ministri di:
• affari esteri
• interno
• giustizia
• difesa
• economia e finanze
• sviluppo economico
• e dall’Autorità delegata
Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte dal Direttore generale del DIS.
Competenza:
• funzioni di consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi generali e sulle finalità della politica di informazione per la sicurezza
• elaborazione degli indirizzi generali e sugli obbiettivi da perseguire
• delibera sulla ripartizione dei fondi e sui bilanci di DIS, AISE e AISI
• è sentito per la nomina dei vertici di DIS, AISE e AISI e sui regolamenti previsti dalla legge
Coordinamento
Prima (legge 801/1977 - abrogata)
Segreteria generale del CESIS
• dipendeva dal Presidente del Consiglio dei ministri
• funzioni di supporto al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza (CESIS)
• organo individuato con direttiva presidenziale quale strumento per coadiuvare il Presidente del Consiglio nell’esercizio delle funzioni di coordinamento e per conferire indirizzo unitario all’attività del settore
• esercitava, attraverso l’Ufficio centrale per la sicurezza (UCSi), compiti di tutela amministrativa del segreto
Ora (legge 124/2007)
Dipartimento informazioni per la sicurezza (DIS)
• risponde al Presidente del Consiglio dei ministri
• coordina l’intera attività di informazione per la sicurezza e verifica i risultati delle attività svolte da AISE e AISI
• è informato costantemente delle operazioni di competenza di AISE e AISI e trasmette al Presidente le analisi prodotte dal Sistema
• raccoglie informazioni, analisi e rapporti provenienti da AISE e AISI, dalle forze armate e di polizia, dalle pubbliche amministrazioni e da enti di ricerca
• elabora analisi globali da sottoporre al CISR, analisi strategiche o relative a particolari situazioni e progetti di ricerca informativa
• promuove e garantisce lo scambio informativo tra le Agenzie e le forze di polizia
• vigila, attraverso, l'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe), sulla corretta applicazione delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri in materia di tutela amministrativa del segreto
• impartisce gli indirizzi per la gestione unitaria del personale di DIS, AISE e AISI, ed elabora con AISE e AISI il piano di acquisizione delle risorse umane, materiali e strumentali
• cura le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale
• esercita, attraverso l'Ufficio centrale ispettivo, il controllo sull'AISE e sull'AISI verificando la conformità delle rispettive attività alle leggi, ai regolamenti e alle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri
• provvede all'attuazione delle disposizioni che disciplinano il funzionamento e l'accesso agli archivi di settore, e vigila anche sulla loro sicurezza, sulla loro tenuta e gestione, tramite l'Ufficio centrale degli archivi
• provvede alla formazione di base e continuativa e all'aggiornamento del personale del DIS, dell'AISE e dell'AISI, attraverso la Scuola di formazione
Strutture operative
Prima (legge 801/1977 - abrogata) - Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI)
• dipendeva dal Ministro della difesa
• assolveva ai compiti informativi e di sicurezza per la difesa sul piano militare dell'indipendenza e dell'integrità dello Stato da ogni pericolo, minaccia, aggressione, svolgendo a tali fini anche compiti di controspionaggio
Ora (legge 124/2007) - Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE)
• risponde al Presidente del Consiglio dei ministri
• ha il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili alla difesa dell’indipendenza, dell’integrità e della sicurezza della Repubblica dalle minacce provenienti dall’estero
• svolge attività in materia di controproliferazione concernenti materiali strategici e quelle di informazione per la sicurezza, al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici ed industriali dell’Italia
• ha il compito di individuare e contrastare al di fuori del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l’Italia e quelle volte a danneggiare gli interessi nazionali
• può svolgere operazioni sul territorio nazionale solo in collaborazione con l’AISI, quando siano connesse ad attività che l’AISE svolge all’estero
Prima (legge 801/1977 - abrogata) - Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE)
• dipendeva dal Ministro dell’interno
• assolveva ai compiti informativi e di sicurezza per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento contro chiunque vi attentasse e contro ogni forma di eversione
Ora (legge 124/2007) - Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI)
• risponde al Presidente del Consiglio dei ministri
• ha il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili a difendere la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, attività eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica
• svolge attività di informazione per la sicurezza, all’interno del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell’Italia
• ha il compito di individuare e contrastare all’interno del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l’Italia e quelle volte a danneggiare gli interessi nazionali
• può svolgere operazioni all’estero solo in collaborazione con l’AISE, quando siano connesse ad attività che l’AISI svolge all’interno del territorio nazionale
Segreto di Stato
Prima (legge 801/1977 - abrogata)
Il segreto di Stato copriva gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione potesse arrecare danno all’integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, all’indipendenza dello Stato rispetto ad altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato.
Non potevano essere oggetto del segreto di Stato:
• fatti eversivi dell’ordine costituzionale
Ora (legge 124/2007)
Il segreto di Stato copre gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione possa arrecare danno all’integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni, all’indipendenza dello Stato rispetto ad altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato.
Non possono essere coperti dal segreto di Stato:
• fatti eversivi dell’ordine costituzionale
• fatti di terrorismo
• fatti costituenti i delitti di strage comune e con finalità di attentare alla sicurezza dello Stato
• associazione di tipo mafioso
• scambio elettorale di tipo politico-mafioso
Limite temporale
Introdotto il limite temporale di 15 anni, prorogabile di altri 15.
Dopo 15 anni dall’apposizione o dalla conferma dell'opposizione del segreto di Stato, chiunque abbia un interesse può richiedere al Presidente del consiglio di avere accesso alle informazioni, ai documenti, agli atti, alle attività, alle cose e ai luoghi coperti dal segreto di Stato.
Entro 30 giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio consente l’accesso oppure dispone una o più proroghe con un provvedimento motivato (durata complessiva massima di 30 anni).
Quando, in base ad accordi internazionali, la sussistenza del segreto incide anche su interessi di Stati esteri o di organizzazioni internazionali, il provvedimento con cui è disposta la cessazione del vincolo, salvo che ricorrano gravi ragioni di eccezionale gravità e a condizione di reciprocità, è adottato previa intesa con le autorità estere o internazionali competenti.
Garanzie funzionali
Prima (legge 801/1977 - abrogata) - Non erano previste "garanzie funzionali
Ora (legge 124/2007)
Non sono punibili i dipendenti di AISE e AISI che, in presenza di determinati presupposti e in base a una specifica procedura posta a garanzia dei diritti dei cittadini, pongano in essere condotte previste dalla legge come reato, legittimamente autorizzate dal Presidente del Consiglio o dall’Autorità delegata
Organo di controllo parlamentare
Prima (legge 801/1977 – abrogata)
Comitato parlamentare di controllo (COPACO)
• costituito da 4 deputati e da 4 senatori, vincolati al segreto relativamente alle informazioni acquisite
• controllo sull’applicazione dei principi stabiliti dalla legge 801/1977
• poteva richiedere al Presidente del Consiglio e al CESIS informazioni esclusivamente sulle linee essenziali delle strutture e dell’attività di SISMI e SISDE
• poteva formulare proposte e rilievi
• veniva informato di ogni conferma dell’opposizione del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio
• era ammessa per prassi la possibilità di ascoltare in audizione i vertici o gli appartenenti agli organismi, dietro autorizzazione del Presidente del Consiglio o del Sottosegretario di Stato con delega ai Servizi

Ora (legge 124/2007)
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR)
• costituito da 5 deputati e da 5 senatori, vincolati al segreto relativamente alle informazioni acquisite, anche dopo la cessazione dall’incarico
• il presidente è scelto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione
• maggiori poteri di controllo che si traducono in una serie di obblighi di comunicazione da parte del Governo e si esplicano anche in direzione dell’Autorità giudiziaria, attraverso la richiesta di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso
• potere di svolgere periodicamente audizioni del Presidente del Consiglio, dell’Autorità delegata, del Direttore generale del DIS, dei Direttori di AISE e AISI, dei Ministri componenti il CISR e, in casi eccezionali, anche di dipendenti del Sistema di informazione per la sicurezza. In tal caso, il Presidente del Consiglio può opporsi per giustificati motivi. Il Comitato può anche ascoltare ogni persona non appartenente al Sistema in grado di fornire elementi utili ai fini del controllo parlamentare
• esprime il parere, obbligatorio ma non vincolante, sugli schemi di regolamento previsti dalla legge 124/2007, sui relativi provvedimenti di integrazione o modifica, e sugli schemi di decreto concernente l’organizzazione e lo stato del contingente speciale di DIS, AISE e AISI
• ogni 6 mesi, il Presidente del Consiglio trasmette al Comitato una relazione sull’attività di AISE e AISI, contenente tra l’altro un’analisi della situazione e dei pericoli per la sicurezza.
Fonte: http://www.sicurezzanazionale.gov.it

lunedì 30 agosto 2010

E’ incostituzionale? la soppressione dell'Agenzia Autonoma dei Segretari

L’art. 7, commi 31 ter – 31 octies, della Legge 30 luglio 2010 n. 122, che ha convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, istituita dall'articolo 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 cosicché il Ministro dell'interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensivo del fondo di cassa, sono trasferite al Ministero medesimo.
La continuità amministrativa del servizio viene assicurata dagli uffici e dal personale "ex Ages". Il Signor Prefetto del Capolugo della Regione di competenza, come da disposizione Ministero dell'Interno n. 7116/M/1(7) uff. Affari territoriali del 31/07/2010, succede alle competenze dell'ex CdA della Sezione.
Il contributo a carico delle Amministrazioni provinciali e dei Comuni previsto dal comma 5 dell'articolo 102 del citato decreto legislativo 267 del 2000 è soppresso dal 1º gennaio 2011.
Il Ministero dell’Interno, con D. M. 31 luglio 2010, ha disposto l’istituzione di un’apposita unità di missione nell’ambito del Gabinetto del Ministro con il compito di provvedere entro il 31 agosto 2010 alla ricognizione della situazione patrimoniale e finanziaria nonché delle complessive risorse di personale dell’Agenzia stessa e delle relative sezioni regionali.
Sul territorio l’unità di missione si raccorda con i Prefetti dei capoluoghi di regione che a livello territoriale succedono, avvalendosi dei relativi uffici e personale, ai soppressi Consigli di amministrazione delle sezioni regionali dell’Agenzia.
L’unità di missione, cui faranno direttamente capo le attività gestionali dei soppressi organi dell’Agenzia è presieduta dal Prefetto dott. Umberto Cimmino ed è composta da cinque Dirigenti dei Ministeri dell’Interno, dell’Economia, e della Pubblica Amministrazione e Innovazione
E’ bene ricordare che l’Agenzia venne istituita dalla riforma Bassanini con la Legge 127/1997, che riformò lo status dei segretari attraverso la soppressione del parere preventivo di legittimità del segretario sulle proposte di deliberazione e la costituzione dell’Agenzia autonoma, che avrebbe gestito invece del Ministero dell’interno il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali, così eliminando la dipendenza diretta dei segretari dalle Prefetture e rafforzando la dipendenza funzionale da sindaci e presidenti di provincia.
Durante i dodici anni di funzionamento dell'Agenzia dei segretari è stata introdotta un'importante riforma costituzionale, quella del Titolo V, che ha rafforzato a livello costituzionale l'autonomia organizzativa degli enti locali e la loro potestà regolamentare ( l.cost. 3/2001). Di seguito una elaborata e complessa giurisprudenza costituzionale ha stabilito che se da un lato le leggi dello Stato - sull'onda della "consueta" emergenza dei conti pubblici - potevano imporre limiti all'autonomia finanziaria delle amministrazioni territoriali ovvero l'obbligo di raggiungere determinati obiettivi finanziari, come nel caso del Patto di stabilità, dall'altro lato lo Stato non poteva dettare specifiche limitazioni su particolari voci di spesa, come quelle sul personale, in modo da comprimere eccessivamente l'autonomia organizzativa di enti territoriali, come le Regioni. Non c’è da stupirsi, perciò, che prima o poi la Corte costituzionale sia chiamata ad esprimersi sui profili di costituzionalità della riforma de quo. Non dimentichiamo che in forza dell'art. 5 della Costituzione «la Repubblica adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento» Mi chiedo se si stia andando nel giusto senso!
Nell’ultimo decennio i segretari comunali e provinciali, sono stati investiti in pieno dal sistema di spoil system ed hanno compiuto uno sforzo significativo per adeguare la propria professionalità al fabbisogno di managerialità delle amministrazioni locali e sono diventati una categoria all'avanguardia dei processi di modernizzazione del lavoro pubblico.
Resta interamente da capire l’evoluzione normativa sullo status dei segretari comunali e provinciali e se su di essa può influire la soppressione dell’Agenzia oppure se quest’ultima scelta del legislatore resterà ininfluente e dettata esclusivamente dallo scopo di tagliare i costi della struttura.

sabato 28 agosto 2010

Honda CBR 1000 RR Fireblade – Quanto ti amo?


Scarico giù le marce come fossero corde arpeggiate dalle dita di un chitarrista, ed intanto spingo con il gas ed il Dual Stage Fuel Injection System rimbomba, si sente la melodia delle bielle, delle valvole “in titanio” che armoniosamente caricano e scaricano la pressione di pistoni che pompano dentro i cilindri. Un susseguirsi di movimenti perfetti, costruiti da mani sapienti. Stacco la sesta marcia e si vola via come fosse un razzo in decollo.
A questa velocità non c’è nulla che potrebbe rimanere intatto anche ad una sola semplice scivolata.
L’asfalto caldo scorre sotto le mie scarpe, sento l’odore della di morte.
Sfioro la leva del freno, come si fa con il seno di una donna che quasi ci sta. Provo la stessa ebbrezza, lo stesso gusto di osare qualcosa di proibito. La moto non reagisce in modo brusco, ma si abbassa lievemente in avanti, quasi ad accogliermi meglio. È un invito all’unione perfetta (sento che ti amo e ti amerò per sempre). Il led luminoso indica un regime del motore sempre più elevato ed ogni volta che scalo una marcia, i pistoni pompano dentro i cilindri. La velocità cala, si approssima una curva tosta. Cambio posizione sulla sella, mi affaccio sul vuoto della strada, ormai senza più vertigine. La moto s’inclina, so che devo tirare più dentro la punta della mia scarpa se non voglio che tocchi terra. Mi abbasso ancora con la forcella che affonda, una mano tocca il freno, l’altra sfiora appena la frizione. Sento la ruota posteriore scomporsi un pò, è il momento di aprire il gas. Lo faccio con calma (guai a scatenare la belva se sbagli col gas sono cazzi amari), la moto ritrova il suo assetto ottimale. Inizio la risalita con la ruota posteriore in piena trazione, mi godo una lieve, impercettibile, derapata.
Adesso vedo il contagiri schizzare in alto, superati gli ottomila, il rumore degli scarichi cambia (coppia massima), diventa un ruggito che accompagna un salto inconsapevole nell’assoluto (ho scatenato la bestia 178 CV disponibili a 12.000 giri). Ad oltre 300 indicati sto già pensando alla prossima curva. Ho giusto il tempo di lanciare uno sguardo al tachimetro per leggere 316 kmh, poi mi attacco mani e piedi ai freni. Mi aspetta un tornante da brivido. Ogni volta che arrivo a questo punto mi assale una piccola incertezza. È solo un attimo ma so che potrebbe essermi fatale. Decido di dargli dentro, intanto col pensiero incrocio le dita sperando che la Fireblade non mi abbandoni. Salto con la ruota d’avanti in aria, appena uscito dalla curva. Mi fanno male i polsi ma sono felice come un bambino per l’impennata.
Non ho il tempo di esaltarmi che mi aspetta un’altra curvona, una di quelle curve che se sbagli l’ingresso non puoi fare più nulla, se non sperare che il guard rail non faccia troppo male.
Mi infilo in piena accelerazione, proprio nel punto in cui l’asfalto è più nero. La moto si schiaccia sotto il peso della centrifuga, sento sulla schiena ogni singola asperità del terreno. Non oso guardare il tachimetro, so che non è possibile pensare di affrontare una curva a questa velocità: non è razionale. Con gli occhi conto ogni centimetro che mi separa dal guard rail esterno. Misuro la distanza che resta alla fine della curva e la confronto continuamente con la mia distanza dal guard rail. Le note di Lo Zoo 105 “Minchia Paura …. Minchia Panico” rimbombano nella mia mente, ma la mano destra non ha nessuna intenzione di mollare l’acceleratore. La moto percepisce la mia indecisione e mi risponde con brevi oscillazioni, penso che questa moto ha un’anima, penso che la amo più di ogni altra cosa, sento il mondo precipitare e non capisco più nulla. Esisto soltanto io e la moto, vedo il guard rail, sento i battiti del mio cuore, la curva, il mio respiro dentro il casco ed una sensazione accecante s’impadronisce di me. Quando tutto finisce mi ritrovo solo al centro del rettilineo, con la moto lanciata alla massima velocità, e mentre plana sull’asfalto mi trasporta in una nuova dimensione, in un mondo che apparentemente sembra tutto mio.
P.S. Diciamolo che “si tratta di un sogno”, altrimenti il maresciallo della stradale mi ritira la patente … ed a tutti, vorrei CONSIGLIARE DI USARE LA MASSIMA PRUDENZA NELLE STRADE, demandando sogni e decolli esclusivamente in piste omologate …. Rispettiamo i limiti di velocità e quando siamo in moto continuiamo a volerci bene ed a rispettare il nostro prossimo….. BY

sabato 17 luglio 2010

La Conciliazione Obbligatoria

Il Governo, con il Decreto Legislativo n° 28 del 04 marzo 2010 (attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali) ha disciplinato la mediazione delle controversie prevedendo, fra le altre cose, la delega sulla conciliazione, un filtro obbligatorio per alleggerire il carico dei Tribunali civili su di cui ad oggi pesano moltissime cause.
Dalle liti di condominio all’eredità, dal 20/03/2011 data di entrata in vigore del provvedimento, sarà obbligatorio tentare di trovare una mediazione che nelle intenzioni del Governo serve a frenare al ricorso del Tribunale.
Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire un tentativo di conciliazione prima di poter adire un giudice.
LA CONCILIAZIONE (MEDIATION) è una procedura in cui un terzo professionista neutrale, imparziale e specificamente preparato, assiste le parti in lite aiutandole a trovare una soluzione negoziata che sia soddisfacente per entrambe.
I vantaggi della conciliazione sono evidenti e tangibili, in quanto consente la risoluzione della vertenza per via negoziale, garantisce l'estrema riservatezza verso i terzi, contiene al massimo i costi sia in termini economici che di tempo, ma soprattutto aiuta le parti a mantenere i loro rapporti per il futuro.
Questo tentativo (o meglio “mediazione”) si promuove con domanda ad un organismo di mediazione pubblico o privato a scelta della parte fra quelli iscritti in un apposito registro c/o il Ministero della Giustizia e segue un procedimento molto snello e informale.
Dal tentativo di Conciliazione:
- se le parti trovano un accordo e “conciliano”, sarà redatto un apposito verbale che dovrà essere omologato dal tribunale, che ne verificherà regolarità formale e rispetto dei principi di ordine pubblico. Il conseguente verbale sarà titolo per ogni tipo di esecuzione, oltre che per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
- e le parti non trovano un accordo, il conciliatore redige dunque un verbale nel quale da' atto del mancato accordo e formula una propria proposta di conciliazione.
Il contenuto di questa proposta giocherà un ruolo fondamentale nel procedimento giudiziario poiché se la sentenza del giudice corrisponderà interamente al contenuto della proposta, la parte vincitrice che ha rifiutato la proposta del conciliatore sarà condannata al pagamento delle spese sostenute dalla controparte.
Il tempo massimo della conciliazione è fissato in 4 mesi, trascorso il quale il processo può iniziare.
Il procedimento conciliativo, non è soggetto ad alcuna formalità, ed è protetto da norme che assicurano alle parti del procedimento l’assoluta riservatezza rispetto alle dichiarazioni e alle informazioni emerse.
Tali informazioni non saranno utilizzabili in sede processuale, salvo esplicito consenso delle parti, e il mediatore sarà tenuto al segreto professionale su di esse.
Quando il mediatore svolge sessioni separate con le singole parti, non potrà rivelare alcuna informazione, acquisita durante tali sessioni, all’altra parte.
La finalità della previsione, propria di tutte le esperienze comparate a livello internazionale, è finalizzata a consentire alle parti di svelare ogni dato utile al compromesso, senza timore che poi possa essere oggetto di un uso contro la parte medesima. I soggetti coinvolti si sentiranno così liberi di manifestare i loro reali interessi davanti a un soggetto dotato di professionalità per comporli.
L’obiettivo del conciliatore è quello di raggiungere un accordo amichevole di definizione della controversia tra le parti: la speranza è che il vantaggio di trovare una soluzione, o comunque un compromesso accettabile in tempi così rapidi trasformi quello che sembra una scommessa in un’operazione di successo.
Per arrivare a questo, il governo ha previsto un largo uso di incentivi, prevedendo agevolazioni fiscali. In particolare, il verbale di conciliazione sarà esente dall’imposta di registro sino all’importo di 51.000 euro, e le parti avranno diritto a un credito d’imposta fino a un massimo di 500 euro per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all’organismo di mediazione.
A far data dal 20/03/2011 tante cause si dovranno chiudere o con una stretta di mano o con un arrivederci in tribunale ed avrà un ruolo sempre più importante il Conciliatore, una figura altamente specializzata, imparziale e neutrale, in grado di gestire efficacemente il contenzioso attraverso le più moderne tecniche di negoziazione e di facilitare l’accordo tra le parti orientandole verso la soluzione ottimale.


mercoledì 14 luglio 2010

Madiatori - Conciliatori Professionisti

Non perdere questa occasione: diventa
“Mediatore e/o Conciliatore Professionale

Il corso risponde ai parametri dettati dal D.M. 180/2010ed è finalizzato alla formazione di Media/Conciliatori professionisti, tramite l’insegnamento teorico – pratico delle varie fasi della conciliazione stragiudiziale delle controversie e della gestione dei conflitti. La conciliazione è un mezzo non contenzioso di composizione delle controversie. La sua funzione è quella di condurre le parti a una definizione della lite prescindendo dall’azione in giudizio. Il conciliatore, quindi, è prima di tutto un mediatore, che guida le parti nella negoziazione promovendo e favorendo il raggiungimento dell’accordo.
Il ricorso a procedure di risoluzione alternativa delle controversie, in particolare alla conciliazione stragiudiziale, in caso di lite civile o commerciale, è in costante crescita: lo strumento processuale mostra in maniera sempre più marcata i propri limiti funzionali e strutturali. Con il cambiamento normativo, avrà un ruolo sempre più importante il Conciliatore.
Per poter svolgere questa funzione, è richiesta una formazione specifica, a integrazione della propria preparazione professionale.
Sbocchi professionali;
• Conciliatore presso gli Enti di Conciliazione al Ministero della Giustizia
• Conciliatore presso le Camere di Commercio
• Conciliatore presso Associazioni di categoria e Sindacati
• Inserimento presso Camere di Conciliazione in ambito Bancario o presso studi professionali
• Inserimento nel settore delle Telecomunicazioni o all’interno di holding e multinazionali.
Non perdere tempo approfittane!
Durante le tue vacanze investi su te stesso!
Strutturazione del corso - 52 ore full immersion;
da tenersi a Mazara del Vallo - PROSSIMAMENTE

A chi è rivolto il corso il corso;
A tutti i laureati (anche con laurea triennale) nonché notai, ragionieri commercialisti e consulenti del lavoro iscritti all’albo. Il corso potrà essere seguito da un numero massimo di 30 partecipanti, come previsto dall’Articolo 1 del D.M. 24 luglio 2006.
I corso offerto ad un prezzo allettante che comprende il materiale didattico e la possibilità di essere accreditati al Ministero di Giustizia.
Al termine del corso verrà rilasciato materiale didattico in formato cartaceo o su supporto magnetico. In seguito alla valutazione finale ed al buon esito della stessa, verrà rilasciato Attestato finale, che consentirà ai partecipanti di assumere la qualifica di "Conciliatori Professionisti"
Per avere informazioni più dettagliate
non esitate a contattarci - Cell. 328 3730688 - 329 3759778
NOTE
1. I programmi su esposti sono suscettibili di modifiche qualora se ne ravvisi l’opportunità e/o la necessità; le modifiche apportate non potranno essere mai sostanziali, ma dovranno consistere in semplici adeguamenti logistico – operativi
2. I Docenti potranno essere sostituiti o integrati; dovranno, comunque, rispondere sempre alle caratteristiche per cui il corso è stato istituito ed essere in possesso delle necessarie competenze professionali atte a garantire l’ottimale esercizio della docenza.
3. Il corso si terrà qualora si raggiunga un numero minimo di 20 partecipanti;
PROGRAMMA - Corso per Media - Conciliatori professionisti
Il percorso formativo, ai sensi del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 e del Decreto Dirigenziale del 24 luglio 2006 del Ministero della Giustizia, si articola in complessive 52 ore ed in 6 moduli . Il corso è rivolto ad Avvocati, dottori Commercialisti, Notai e Laureati anche con diploma triennale, nonchè per tutti gli iscritti in albi professionali.
Il Corso sarà tenuto da docenti universitari abilitati presso il Ministero della Giustizia.

LEZIONI – INCONTRI
I modulo: la crisi del sistema Giudiziario ed i rimedi proposti dal legislatore. Le tendenze della politica legislativa in Italia. Definizioni terminologiche e differenze : ADR, Conciliazione, Transazione, Arbitrato, Negoziazione, Mediazione. I precedenti della conciliazione nella legislazione Italiana.
II modulo: la nascita e la diffusione, nei paesi anglosassoni, delle ADR, come strumenti di risoluzione alternativi alla giurisdizione. La natura ed i tipi di ADR e la loro efficacia. Le esperienze internazionali ed i principi comunitari in materia di ADR. La direttiva Europea e la legge delega sulla mediazione; l’esperienza italiana pregressa.
III modulo: La normativa del d.lgs. n.28/2010: definizioni; i diritti disponibili; le materie obbligatorie e facoltative; la mediazione amministrata; la mediazione delegata; l’amministrazione obbligatoria; la mediazione pattizia. I benefici fiscali della conciliazione. I compiti, responsabilità e caratteristiche del conciliatore; rapporti tra conciliatore e Organismi di conciliazione. La procedura di conciliazione e rapporti con la tutela contenziosa; le fasi della procedura di conciliazione e la conservazione dell’imparzialità ed autorevolezza percepita. Esercitazione pratica in aula su di un tema proposto dal docente.
IV modulo: La tutela dei diritti disponibili in materia societaria e le relative controversie del rito societario. La preparazione del media-conciliatore nella fase preliminare e nello studio della documentazione e del caso proposto. La fiducia che gli antagonisti devono avere nel conciliatore. La fase esplorativa e l’atteggiamento comunicativo del mediatore. L’ascolto attivo e gli spunti da cogliere sin dal primo incontro. Il rapporto con i legali di fiducia delle parti. Simulazione in aula della fase congiunta, della fase riservata e di quella finale. Esercitazione pratica di ciascuna delle fase di mediazione .
V modulo: Le tecniche di conciliazione. Le tecniche di comunicazione e la comprensione della comunicazione non verbale, gestuale e del corpo. Il silenzio e l’ascolto attivo. La gestione delle emozioni forti. Il saper domandare e le varie tecniche. Le tecniche di conduzione dell’accordo conciliativo. L’uso delle informazioni raccolte nella fase riservata. Feedback come strumento di crescita attiva delle parti. L’uso della creatività e della verifica auto valutativa delle proposte e degli accordi.
VI modulo: Redazione verbale di conciliazione. Redazione dei vari tipi di verbali e di accordo conciliativo ed esame delle problematiche in relazione all’accordo ed al verbale. Simulazione in aula. Test finale di valutazione, a risposta multipla, sugli aspetti normativi e sulle tecniche di Conciliazione.