sabato 4 luglio 2009

Il bonus elettricità

E' uno strumento introdotto dal Governo e reso operativo dall'Autorità per l'energia con la collaborazione dei Comuni, per garantire alle famiglie in condizione di disagio economico e alle famiglie numerose un risparmio sulla spesa per l'energia elettrica. Il bonus elettrico è previsto anche per i casi di disagio fisico, cioè per i casi in cui una grave malattia costringa all'utilizzo di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita.
Il bonus elettricità arriva per fronteggiare o, per lo meno, ammortizzare la dura crisi economica attuale che sta colpendo mezzo mondo.
Per aderire a questo bonus attivo sulle bollette dell’energia elettrica (che forse verrà esteso anche al gas) occorre avere dei requisiti sul redditto e/o sullo stato di salute.
Il bonus varrà per 12 mesi e sarà rinnovabile. E’ destinato alle famiglie a basso reddito, specie se numerose, e agli ammalati costretti a utilizzare apparecchi elettrici salvavita energivori (in tutto circa 5 milioni di famiglie).
Per la precisione, è applicabile per:
- famiglie fino a 4 componenti con potenza impegnata di 3 kilowatt e reddito (identificato dall’indicatore ISEE) non superiore a 7500 euro,
- famiglie di oltre 4 componenti con una potenza impegnata fino a 4,5 kw e un reddito ISEE fino a 20.000 euro,
- famiglie con un malato grave costretto a usare macchine salvavita, senza limitazioni di residenza o di potenza impegnata.
In pratica, il bonus sarà uno sconto diretto sulla bolletta:
- per il 2008 sarà di 60 euro per unafamiglia di 1-2 persone, 78 euro l’anno per una famiglia con 3-4 componenti, 135 euro per una famiglia con più di 4 persone e 150 euro per famiglie con malato grave che utilizza una macchina salvavita.
Per ottenere il Bonus elettrico retroattivo, comprensivo quindi degli arretrati per i primi mesi del 2009 e per tutto il 2008, era necessario presentare la richiesta al proprio Comune entro il 30 giugno. Chi non ha presentato istanza entro il 30 giugno ha perso il diritto alla retroattività, ma potrà fare richiesta solo per il Bonus riferito ai dodici mesi successivi alla presentazione della domanda.
- Per il 2009, considerando una diminuzione della spesa su gas e petrolio, saranno riconosciuti 58 euro l’anno per una famiglia di 1-2 persone, 75 euro l’anno per una famiglia di 3-4 persone, 130 euro per una famiglia con più di 4 persone e 144 euro per famiglie con malato grave.
I due bonus, per disagio economico e fisico, sono cumulabili.
Nel caso di famiglie in condizioni di disagio economico e per le famiglie numerose, il bonus consente un risparmio pari a circa il 20% della spesa annua presunta (al netto delle imposte) per una famiglia tipo. Il valore è differenziato a seconda del numero dei componenti della famiglia.per l'anno 2009 è di:
58 euro per una famiglia di 1 o 2 persone
75 euro per 3 o 4 persone
130 euro per più di 4 persone per i soggetti in gravi condizioni di salute il valore del bonus per l'anno 2009 è di 144 euro
La domanda dovrà essere accompagnata da uno dei due moduli scaricabili qui sotto:
I due bonus, per disagio economico e fisico, sono cumulabili.

Patto di Prova

Il patto di prova è il periodo antecedente all'inizio vero e proprio del contratto di lavoro e consente alle parti di valutare reciprocamente i vantaggi e le caratteristiche del rapporto di lavoro.
Il patto di prova è disciplinato dall'art. 2096 del Codice Civile, ed è un patto con il quale le parti di un contratto di lavoro subordinato si impegnano ad un periodo sperimentale di lavoro al fine di consentire una miglior valutazione riguardo la convenienza reciproca di un eventuale rapporto di lavoro definitivo. Durante il periodo definito patto di prova, entrambe le parti possono recedere dal contratto. Il patto di prova deve essere menzionato nel contratto di lavoro.
Al fine di tutelare gli interessi del lavoratore, il patto di prova deve prevedere una durata massima, definita nel contratto di assunzione in base a quanto stabilito nel Codice Civile o nei CCNL. La giurisprudenza, attraverso leggi e sentenze della Cassazione disciplina diversi aspetti del patto di prova. Vediamo di seguito i più importanti:
o La sentenza della Cassazione n. 14538 del 1999 e la n. 9536 del 1991 che definiscono il computo della durata del patto di prova. Nello specifico, se la durata del patto di prova è definita in mesi le parti seguiranno il calendario comune. Altre sentenze (Cassazione 18/7/1998 n. 7087, Cassazione 24/10/1996 n. 9304) stabiliscono che la durata della prova si determina in base all’effettiva attività svolta, senza tenere conto dei periodi di sospensione per determinati eventi quali malattia, gravidanza e puerperio, infortunio, permessi sciopero e ferie, considerando solo i riposi settimanali e le festività. Stesso computo del termine del patto di prova è seguito qualora il periodo di prova sia stabilito in giorni (si considerano solo i giorni in cui effettivamente viene prestata attività lavorativa).
o In tutti i casi in cui sia necessaria una sospensione del patto di prova, le parti potranno far riferimento al CCNL di riferimento.
Per quanto riguarda il recesso dal patto di prova possono verificarsi diversi casi.
o E' considerato illegittimo il recesso da parte del datore di lavoro che non abbia ancora verificato le competenze professionali del dipendente. In tal caso si fa riferimento alle Sentenze della Cassazione n. 4979 del 6/6/1987 e la n. 1387 del 8/2/2000.
o E' considerato illegittimo il licenziamento durante il patto di prova se riconducibile ad un motivo illecito o estraneo al rapporto di lavoro. In tal caso il dipendente ha il diritto di ottenere l'annullamento del recesso (Sent. Cass. 12/3/1999, n. 2228) o a terminare la prova ed ottenere la retribuzione relativa ai giorni residui del patto di prova.
o Il licenziamento durante il patto di prova può essere comunicato anche oralmente. La forma scritta è successiva all'assunzione definitiva o al termine del periodo di prova (Corte Cost. 4/12/2000, n. 541).
La forma del contratto deve risultare per atto scritto, precedente o contestuale all'assunzione in prova.
Il lavoratore viene assunto definitivamente dal momento in cui le parti non recedono dal contratto prima della scadenza e tutti i diritti maturati durante la prova (ad esempio: trattamento di fine rapporto, anzianità, etc.) si trasferiscono nel rapporto definitivo. In caso contrario al lavoratore spettano i diritti relativi alle prestazioni già svolte.
Il contratto di lavoro pertanto, qualora sia concluso con la previsione del patto di prova, si configura come contratto sottoposto a condizione sospensiva, in quanto la sua efficacia risulterà sospesa fino al verificarsi del gradimento o del mancato recesso delle parti, o risolutiva, se il contenuto del contratto definitivo è destinato a risolversi al verificarsi del mancato gradimento o del recesso delle parti.
La clausola contenente il periodo di prova dovrà indicare esattamente le mansioni affidate al lavoratore (Sent. Cass.22/3/2000, n. 3451), ma a differenza della forma scritta, necessaria per l'assunzione del lavoratore con patto di prova, al fine di stabilire inequivocabilmente il periodo durante il quale il recesso delle parti è libero, nulla è previsto dalla legge, circa le mansioni, la cui indicazione potrà avvenire anche con patto orale (Tribunale Milano, 31/1/1997).
Durata - Per tutelare gli interessi del lavoratore è necessario stabilire una durata massima del periodo di prova, che il codice civile non contempla, demandando alla contrattazione collettiva, il lasso di tempo previsto, in relazione alla categoria ed al livello di inquadramento.
Ma tale lacuna viene colmata indirettamente dall’art. 10 della Legge 604/1966 in materia limitativa dei licenziamenti, che prevede 6 mesi per tutte le categorie di lavoratori e 3 mesi per gli impiegati non aventi funzioni direttive (Cassazione 13/3/1992 n. 3093).
Per quanto riguarda i criteri di computo del periodo di prova, la giurisprudenza prevede diversi orientamenti, pertanto secondo una parte, qualora il termine sia fissato in mesi, in assenza di una specifica previsione, dovrà essere osservato il calendario comune, considerando anche le giornate in cui vi sia sospensione della prestazione lavorativa (Massima della Cassazione 24/12/1999 n. 14538; Sentenza della Cassazione 12/9/1991 n. 9536), mentre un opposto indirizzo interpretativo ritiene che la durata della prova si determina in base all’effettiva attività svolta, senza tenere conto dei periodi di sospensione per determinati eventi quali, malattia, gravidanza e puerperio, infortunio, permessi sciopero e ferie, ma solo i riposi settimanali e le festività che invece vanno considerati (Cassazione 18/7/1998 n. 7087, Cassazione 24/10/1996 n. 9304).
Nel caso in cui il periodo di prova sia stabilito in giorni, dovranno essere considerati solo i giorni in cui effettivamente viene prestata attività lavorativa, ad esclusione dei periodi in cui opera la sospensione, comprendendo, invece i riposi settimanali e le festività.
Il periodo di prova può essere sospeso nel caso di aspettativa per la copertura di cariche pubbliche, decorrendo con la ripresa del servizio (art. 2 comma 2 Legge 816/1985).
Si precisa che è, in ogni caso, demandata alla contrattazione collettiva la previsione delle ipotesi in cui opera la sospensione del periodo di prova.

Gli orientamenti della giurisprudenza

- Si ritiene che la partecipazione ad un corso di perfezionamento non sia assimilabile ad un rapporto di lavoro in prova, poiché vi è la mancanza del requisito formale, previsto "ad substantiam" dall'art. 2096 del c.c..
- La presenza di un corso di addestramento è estranea all'assunzione in prova; dalla partecipazione ad esso, pertanto, anche se lodevole, non discende di regola un diritto all'assunzione, mentre l'esito positivo della prova rende definitivo il contratto (Cassazione 13/6/1990 n. 5731).
- La sottoscrizione del patto deve essere effettuata all’inizio del periodo di prova (Cassazione 19/11/1993 n. 11427) e durante lo svolgimento di tale periodo il lavoratore gode del medesimo trattamento normativo che dovrebbe competergli in caso di assunzione definitiva, in quanto gli verrà richiesto l’adempimento delle normali prestazioni di lavoro, pari dal punto di vista qualitativo e quantitativo a quelle degli altri lavoratori di uguale qualifica (Corte Costituzionale 22/12/1980 n. 189).
- La stipulazione scritta del patto di prova deve essere anteriore o contestuale all'inizio del rapporto di lavoro, in mancanza esso sarà nullo, con conseguente, automatica ed immediata, assunzione definitiva del lavoratore, che non sarà più licenziabile, a meno che non ricorrano le ipotesi di giusta causa e/o giustificato motivo (Massima della Cassazione 3/1/1995, n. 25).

Job Sharing o Lavoro Ripartito

Il contratto di lavoro ripartito, o job sharing, è una tipologia di contratto di lavoro con il quale due lavoratori si impegnano ad adempiere solidalmente ad un'unica e identica obbligazione lavorativa. Introdotto con la riforma Biagi, nell'ambito della complessiva riforma del mercato del lavoro, esso è disciplinato dal D. Lgs. n. 276/2003, art. 41 - 45.
I soggetti che "collaborano" al rapporto definito Job Sharing sono di solito due, mentre le fasce orarie lavorative sono due o più di due.
La forma prevista è quella scritta ad probationem, mentre l'atto deve contenere la percentuale temporale del lavoro che deve essere svolto da entrambi i lavoratori. Nel caso non fosse indicato, ognuno dei due soggetti resta responsabile solidalmente nei confronti del datore.
Lo Job sharing è differente dal contratto part- time, poichè è uno solo il rapporto di lavoro con l'azienda. I due o più soggetti hanno un obbligo comune nei confronti del datore di lavoro. Le caratteristiche principali dello Job Sharing che lo differenziano dal contratto di lavoro part- time sono:
o il job sharing implica un'unica obbligazione tra i soggetti- lavoratori nei confronti del datore dilavoro, i coobligati quindi devono essere legati da un forte rapporto di fiducia l'un l'altro tale da consentir loro di impegnarsi nei confronti di terzi (azienda);
o i lavoratori devono indicare la ripartizione dell'attività al datore di lavoro. Tale ripartizione deve essere comunicata all'azienda sia in percentuale che nel dettaglio (il giorno, il mese e l’anno). I coobligati devono anche definire la possibilità o meno di modificare questa percentuale in futuro.
Job Sharing significa letteralmente condivisione dellavoro. Per tale ragione i lavoratori devono informare il datore di lavoro, con cadenza almeno settimanale, della distribuzione dell’orario di lavoro e in caso di assenza di uno dei lavoratori, il datore di lavoro può pretendere l’adempimento dell’intera prestazione dall’altro, senza corrispondere maggiorazioni per lavoro straordinario.
Una notevole rigidità nasce dal fatto che il contratto non possa indicare eventuali sostituti, che non svolgono normalmente turni di lavoro, ma che, previo il consenso scritto di entrambi i contraenti, il datore sia obbligato ad assumere temporaneamente, nel caso in cui entrambi i contraenti dimostrino un impedimento a recarsi nel luogo di lavoro. La normativa austriaca prevede ad esempio questa possibilità. Diversamente, il lavoratore è privato di diritti e tutele quali lo sciopero, la copertura per malattia e assicurativa, rischiando il pagamento di penali.
Nel caso di recesso o estinzione da parte di uno dei due contraenti, il rapporto di lavoro cessa anche per l'altro.
La disciplina è affidata quasi interamente alla contrattazione collettiva e, in mancanza, ai principi generali della legge in materia di lavoro subordinato.
In realtà il lavoro condiviso, pensandoci bene non è stata una vera e propria novità, poiché è dal 1998 che in Italia è possibile lavorare «in coppia». Questo particolare tipo di contratto è stato espressamente previsto anche dai Ccnl del turismo e del terziario, «nascendo» a seguito di una circolare del ministero del Lavoro (la n. 43 del 7 aprile 1998) che individuava la caratteristiche fondamentali di questa forma atipica di prestazione.

Trattamento di fine rapporto

Il trattamento di fine rapporto, o anche TFR, è una somma di denaro corrisposta al lavoratore dipendente all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro. L’importo è determinato dall’accantonamento di una quota pari al 6,91% della retribuzione annua e dalle relative rivalutazioni, per ogni anno di servizio o frazione di anno. In quest’ultimo caso la quota è ridotta in proporzione e si computa come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni.
Quindi è una porzione di retribuzione che spetta al lavoratore subordinato differita alla cessazione del rapporto di lavoro, effettuata da parte del datore di lavoro. Il trattamento di fine rapporto si calcola sommando per ciascun anno di lavoro una quota pari all'importo della retribuzione annua divisa per 13,5 (la retribuzione utile per il calcolo del Tfr comprende tutte le voci retributive corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, salvo diversa previsione dei contratti collettivi). Tenendo conto che di questa quota una parte, lo 0,5%, va all'Inps come contributo per le prestazioni pensionistiche, la quota accantonata annualmente in termini percentuali è pari al 6,91% della retribuzione utile.
Gli importi accantonati sono indicizzati, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo (Istat). Dal 2005 il valore del Tfr maturato non è più presente come voce nel modello Cud. Il lavoratore può comunque richiederlo in ogni momento al proprio datore oppure consultare l'ultima busta paga dell'anno e in sede di conguaglio fiscale.
Il Consiglio dei ministri ha approvato in data 24 novembre 2005 la Riforma della Previdenza complementare. Con queste disposizioni si disciplina la destinazione del Tfr ai fondi pensione complementari, attraverso il meccanismo del silenzio-assenso. La novità parte dal 1° gennaio 2007. Da questa data scatta il decorso dei sei mesi entro i quali il lavoratore che non ha ancora aderito ad una forma pensionistica complementare, dovrà scegliere se destinare o meno il Tfr ai fondi pensioni.
In mancanza di una comunicazione, scatta il meccanismo di silenzio-assenso e il Tfr finisce automaticamente nei fondi. Il datore di lavoro, invece, in mancanza di scelta del lavoratore, ha l'obbligo di riversare il Tfr verso il Fondo per l'erogazione del Tfr, gestito dall'Inps. I Fondi pensione hanno quindi adeguato i propri statuti e le imprese di assicurazione hanno costituito il patrimonio separato e autonomo per la gestione di forme previdenziali mediante contratti di assicurazione sulla vita.
Il TFR Spetta:
·
ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000;
· ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato in essere o successivo al 30 maggio 2000 della durata minima di 15 giorni continuativi nel mese;
· ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000 che aderiscono a un fondo di previdenza complementare: il passaggio al Tfr è automatico.
Il "TFR", viene erogato in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la ragione: licenziamento individuale e collettivo, dimissioni, ecc. Infatti, la legge riconosce ai lavoratori subordinati il diritto di percepire un trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'articolo 2120 del Codice Civile, rubricato "Disciplina del Trattamento di Fine Rapporto" il quale stabilisce che:
  • garanzia del TFR: «In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni»;
  • rivalutazione del TFR (4° e 5° comma): «è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente»;
  • anticipazione del TFR: «Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
a. eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b. acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.
L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto.Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 la stessa anticipazione è detratta dall'indennità prevista dalla norma medesima. Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali.I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione». Altri riferimenti successivi per l'anticipazione del TFR sono: L. 29.05.1982, n. 297 - Art. 7, c. 1, L. 8.03.2000, n. 53 - Sent. Corte Costituzionale 18.03.1991, n. 142 - Sent. Corte di Cassazione 11.04.1990, n. 3046 - C.M. Lav. 29.11.2000, n. 85.
Tale trattamento, come si accennava, rappresenta un vero e proprio compenso differito al momento della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di favorire al lavoratore il superamento delle difficoltà economiche connesse con il venir meno della retribuzione. Ci sono altre forme di "compenso" per la cessazione del rapporto di lavoro, come la "buonuscita" o il "golden handshake" degli americani. È parte integrante del salario lordo, ma non disponibile immediatamente: si tratta di un salario differito, del quale è proprietario il singolo lavoratore, che il datore di lavoro trattiene e di cui è responsabile, con il compito di reinvestirlo all'interno dell'azienda. Se l'azienda fallisce o è inadempiente al momento della liquidazione (interruzione del rapporto di lavoro) oppure di una richiesta di anticipo, l'INPS garantisce per il soggetto privato e paga la somma dovuta. Non esiste analoga garanzia per i contributi pensionistici e i salari arretrati.
Sezioni di riferimento c/o impdap
Modulistica – Modello Tfr1 (PDF, 1.807Kb)›
Modulistica – Modello Tfr2 (riliquidazione) (PDF, 1.807Kb)›
Previdenza complementare – Tfr e complementare

La Busta Paga

LA BUSTA PAGA è il prospetto che indica la retribuzione che il lavoratore percepisce per un determinato periodo di lavoro.
Il datore di Lavoro ha l’obbligo di consegnare ( Legge n° 4 del 1953) prospetto di paga ( la Busta Paga), che esprime in termini monetari l’insieme dei rapporti che il lavoratore ha con:
- Il Datore di lavoro (La Retribuzione)
- Lo Stato ( Le Imposte)
- Gli Enti Previdenziali (es. INPS)
LA BUSTA PAGA SERVE:
- A determinare la retribuzione che spetta al lavoratore per il periodo di lavoro svolto.
- Per poter rivendicare differenze sull’applicazione del CCNL e Contratto Integrativo Provinciale, oltre ad eventuali accordi sindacali aziendali e/o individuali
- Per intraprendere azioni legali, quali DECRETI INGIUNTIVI, RICORSI, INSINUAZIONI NEL FALLIMENTO.
- Per poter richiedere un mutuo bancario.
- Per poter richiedere un finanziamento.
- Ai fini pensionistici qualora ci siano differenze sull’accredito dei contributi INPS
La busta deve essere firmata dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci. In alternativa può bastare la sigla o un timbro del medesimo datore.Le voci economiche di cui si compone la busta paga possono essere suddivise in quattro gruppi, e cioè:
- gli elementi fissi della retribuzione;
- la parte variabile;
- e trattenute fiscali;
- le trattenute previdenziali;
La retribuzione vera e propria si compone di tre parti:
- diretta, relativa all'effettiva prestazione del lavoratore;
- indiretta, derivante da specifici istituti contrattuali (per esempio, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità, ferie, festività, permessi retribuiti, ecc.);
- differita, riferentesi cioè a quella parte della retribuzione che viene accantonata dal datore di lavoro per essere poi consegnata al lavoratore al termine del rapporto di lavoro (trattamento di fine rapporto o liquidazione).
In generale gli elementi fissi della retribuzione sono:
- la paga base, che è la retribuzione minima prevista dai CCNL per le singole qualifiche;
- gli scatti di anzianità, che sono quella parte della retribuzione legata alla permanenza del lavoratore nell'azienda. Si deve comunque far riferimento ai singoli CCNL in quanto sono regolamentati in maniera diversa sia nel numero, che nella percentuale o quantificazione come nella cadenza temporale.;
- eventuale ex contingenza (pregressa o conglobata);
- terzi elementi ove richiesti;
- premi aziendali fissi.
Gli elementi variabili sono:
- straordinari;
- indennità varie;
- assegni per nucleo familiare;
- valori convenzionali.
LE TRATTENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
Sia il datore di lavoro che il lavoratore sono tenuti a versare i contributi previdenziali (per le pensioni di vecchiaia, invalidità, superstiti, ecc.) ed assistenziali (malattia e Gescal).L'ammontare delle trattenute a carico del lavoratore è commisurato al 9,89% della retribuzione nelle aziende industriali fino a 15 dipendenti, commerciali fino a 50 dipendenti, nei pubblici esercizi e negli studi professionali.Nelle aziende commerciali con oltre 50 dipendenti la misura è elevata al 10,19%.
Trattenute previdenziali
Al datore di lavoro compete, oltre all'obbligo del versamento mensile dei contributi, la presentazione all'INPS o agli Istituti sostitutivi del regime generale obbligatorio previdenziale della denuncia individuale delle retribuzioni corrisposte a ciascun dipendente nell'anno precedente. Copia di tale denuncia deve essere consegnata al lavoratore.Questo documento è importante in quanto il lavoratore è in grado di controllare l'esattezza delle retribuzioni denunciate all'INPS dal datore di lavoro.E' comunque consigliabile rivolgersi all'INAS (il patronato della CISL) per qualsiasi verifica previdenziale ed eventuale contestazione nei confronti del datore di lavoro.
Retribuzione di riferimento per il calcolo delle trattenute
Ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, per retribuzione si intende tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro e in natura al lordo di qualsiasi ritenuta.Non vanno inclusi;
- diaria o indennità di trasferta: nella misura del 50% per il calcolo dei contributi previdenziali e Gescal;
- nella misura di Lit. 90.000 per i contributi dovuti per il servizio sanitario nazionale; per le trasferte
- all'estero nella misura di Lit. 150.000;
- rimborsi spese a piè di lista;
- indennità di cassa;
- assegno per il nucleo familiare;
- prestazioni previdenziali, quali l'indennità di malattia, di infortunio, maternità, ecc. ;
- Indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto;
- indennità sostitutiva del preavviso.
IRPEF E DETRAZIONI
L'IRPEF rappresenta la trattenuta fiscale sul reddito delle persone fisiche operata sulla retribuzione del lavoratore dipendente da parte del datore di lavoroSe il lavoratore possiede altri redditi deve provvedere personalmente al pagamento della maggiore imposta dovuta in relazione al reddito complessivo in sede di dichiarazione dei redditi.Per quanto concerne l'imposta sul reddito di lavoro dipendente è il datore di lavoro che provvede ad effettuare il versamento allo Stato per conto del lavoratore.
Calcolo
L'imposta viene calcolata sulla retribuzione imponibile che è quella al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali e dell'assegno per il nucleo familiare.Le trattenute sulla retribuzione mensile imponibile vengono effettuate sulla base degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote (vedi tabella).Si determina così l'imposta lorda. A questa somma si applicano le detrazioni di imposta (vedi tabella).Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone cui si riferiscono, ad eccezione dei minori, non posseggano redditi superiori a Lit. 5.500.000 annue.L'imposta netta dovuta mensilmente dal lavoratore si ottiene pertanto sottraendo le detrazioni dall'imposta lorda, ad eccezione delle mensilità aggiuntive sulle quali non vanno operate le detrazioni.
Il conguaglio
Alla fine di ogni anno il datore di lavoro calcola l'ammontare dell'imposta complessivamente dovuta dal lavoratore.L'operazione in questione (conguaglio di fine anno) serve a stabilire se è stata assolta per intero l'imposta.Nel caso le trattenute risultino inferiori a quanto dovuto, viene effettuata un'ulteriore trattenuta pari alla differenza tra quanto dovuto e quanto già versato.Nel caso contrario il lavoratore viene rimborsato del maggior versamento di imposta effettuato.Scaglioni e aliquote IRPEF
fino a 7,2 – 10
da 7,2 a 14,4 – 22
da 14,4 a 30 – 27
da 30 a 60 – 34
da 60 a 150 - 41
Detrazioni fiscali
- per redditi fino a 15.000.000 – 1.029.600
- per redditi superiori a 15.000.000 - 784.634
Detrazioni per carichi di famiglia
- coniuge a carico - 817.552
Figli a carico
1 Normale 94.437 – Doppia (1) 188.874
2 Normale 188.874 – Doppia (1) 377.748
3 Normale 283.311 – Doppia (1) 566.622
4 Normale 377.748 – Doppia (1) 755.496
5 Normale 472.185 – Doppia (1) 944.370
6 Normale 566.622 – Doppia (1) 1.133.244
7 Normale 755.496 – Doppia (1) 1.510.992
per ogni altro figlio Normale 94.437 – Doppia (1) 188.874
Altri familiari a carico (2) per ognuna delle altre persone a carico: 130.592
(1) La detrazione doppia per i figli spetta quando un coniuge è a carico dell'altro oppure quando abbia figli esclusivamente a proprio carico.
(2) Sono considerati a carico con un reddito complessivo fino a 5.500.000.
L'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
Tra gli elementi della retribuzione, che devono risultare nella busta paga, vi è l'assegno per il nucleo familiare. Il godimento dell'assegno viene riconosciuto ed erogato, in relazione al reddito familiare, a tutti i lavoratori dipendenti o in pensione.Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente separato, e dai figli di età inferiore ai 18 anni compiuti, ovvero senza limiti di età qualora siano totalmente impossibilitati, a causa di infermità o difetto fisico, a svolgere attività lavorativa. Alle stesse condizioni possono far parte del nucleo familiare anche fratelli, sorelle e nipoti orfani di entrambe i genitori e non titolari di trattamenti pensionistici.Per ottenere il riconoscimento dell'assegno il lavoratore deve compilare, entro giugno di ogni anno, una dichiarazione relativa al reddito percepito ed ai componenti il nucleo familiare da inoltrare alla propria azienda, salvo quando è necessaria la preventiva autorizzazione da parte dell'Istituto (INPS): per esempio nel caso di figli inabili.Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare di tutti i redditi dell'anno precedente, assoggettabili ad imposta (da lavoro, fabbricati, terreni, ecc.), con esclusione di quelli a tassazione separata (trattamento di fine rapporto, arretrati, ecc.).
MALATTIA
Il lavoratore assente per malattia ha diritto, nei limiti fissati dalla legge e dai contratti collettivi, alla conservazione del posto di lavoro ed al trattamento economico.Per garantirsi tali condizioni deve produrre idonea certificazione medica ed accettare controlli sul suo stato di salute.
Certificati di malattia
Il lavoratore deve immediatamente rivolgersi al proprio medico curante, il quale rilascia il certificato attestante la durata della malattia. Il certificato va trasmesso alla USL ed all'azienda, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 48 ore dall'inizio dell'assenza dal lavoro.Se la certificazione viene prodotta fuori dal termine di cui sopra, il lavoratore perde la retribuzione corrispondente al periodo intercorrente tra l'inizio dell'assenza e l'invio della certificazione stessa. Tale sanzione non si applica nel caso di motivata impossibilità del lavoratore a rispettare i termini previsti.
Controlli
La legge vieta al datore di lavoro di effettuare direttamente i controlli. Per provvedere al controllo deve rivolgersi alla USL che utilizzerà proprio personale addetto. Anche l'istituto assicuratore (INPS) può esercitare tale facoltà in maniera autonoma.Le visite di controllo avvengono in orari prestabiliti, e cioè la mattina dalle ore 10 alle 12 ed il pomeriggio dalle ore 17 alle 19, tutti i giorni comprese le domeniche ed i festivi. Entro queste fasce orarie il lavoratore deve essere reperibile presso il proprio domicilio.Nel caso in cui il lavoratore non possa giustificare i motivi dell'assenza dal domicilio, è soggetto a sanzioni comportanti la sospensione dalla retribuzione.Il datore di lavoro non può legittimamente licenziare il lavoratore, anche nelle ipotesi di frequenti e continue assenze per malattia, prima che sia stato superato il periodo di comporto previsto dal contratto collettivo.
TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI - ADOZIONE
La legge tutela la maternità in tutti i suoi aspetti e conseguenze, così come l'adozione che, di diritto, viene equiparata. La madre, infatti, durante la gestazione ed il primo anno di vita del bambino, non può essere sospesa dal lavoro e posta in cassa integrazione.
Assenza obbligatoria
E' prevista per i 2 mesi antecedenti il parto (3 se l'attività può compromettere la salute della lavoratrice) ed i 3 successivi (puerperio). Per usufruirne è necessario che la lavoratrice presenti al datore di lavoro il certificato medico di gravidanza con l'indicazione della data presunta del parto.Il trattamento economico consiste nel pagamento dell'80% della retribuzione (comprendendovi i ratei della 13^ mensilità e delle altre erogazioni aggiuntive).Il periodo è altresì valido ai fini del riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio.Va infine ricordato che l'astensione dal lavoro, dopo la nascita del figlio, può essere concessa anche al lavoratore padre nel caso in cui la madre, per gravi motivi, non sia in grado di assistere il figlio.
Assenza anticipata
Si ottiene, presentando certificato medico all'Ispettorato del Lavoro, quando la lavoratrice abbia complicazioni della gestazione o sia adibita a prestazioni pericolose per le sue condizioni.Il trattamento economico è in questo caso identico a quello previsto per l'astensione obbligatoria.
Assenza facoltativa
La madre (o il padre), una volta esauritosi il periodo di assenza obbligatoria, può richiedere un ulteriore periodo di assenza della durata massima di 6 mesi entro il compimento del primo anno di vita del bambino.Dà diritto al 30% della retribuzione ed al riconoscimento dell'anzianità di servizio (non ai fini però della 13^ mensilità e per le ferie).
Permessi giornalieri
Fino al compimento del primo anno di vita del bambino è prevista una riduzione dell'orario giornaliero di lavoro di 2 ore, solo se l'orario ordinario sia almeno di 6 ore.La distribuzione giornaliera di tale riduzione va concordata tra la lavoratrice ed il datore di lavoro.Come nel precedente caso dell'assenza facoltativa, anche il padre può usufruire di tali permessi, a condizione che la lavoratrice madre ,che vi rinuncia, sia consenziente.
Assenze per malattie del bambino
La madre (o il padre) può richiedere permessi non retribuiti per malattia del bambino fino al compimento del 3° anno di vita, dietro presentazione al datore di lavoro di certificazione medica.
Misure per i genitori di portatori di handicap
La lavoratrice madre (o il padre), anche adottivi, hanno diritto al prolungamento fino a 3 anni del periodo di assenza facoltativa quando la struttura pubblica accerti una situazione di gravità nelle condizioni del bambino. In alternativa si può richiedere al datore di lavoro di usufruire di 2 ore di permesso giornaliero retribuito.
Adozione
In questo caso il lavoratore beneficia del diritto sia all'assenza di 3 mesi (alle stesse condizioni di quanto previsto per il puerperio) sia a quella di 6 mesi, durante il primo anno di entrata in famigli del bambino, che è di fatto equiparata all'assenza facoltativa.




La P.A. può conferire incarichi al personale dipendente

E’ legittimo il conferimento da parte dell'amministrazione comunale dell’incarico di direzione lavori e simili a tecnici appartenenti all'ufficio tecnico dell'ente stesso. Lo ha affermato il TAR Veneto, sezione I, nella sentenza n. 3011/08
Secondo il TAR del Veneto, Venezia, sez. I, sent. 23.4.08, n° 3011, l'amministrazione comunale può conferire l’incarico "esterno" di direzione lavori e simili a tecnici appartenenti al suo ufficio tecnico (nella fattispecie il capo dell’ufficio tecnico era stato nominato direttore dei lavori di coltivazione di una cava comunale).
Il TAR ha interpretato l’art. 31 del D.P.R. 347/83, secondo cui è vietato corrispondere ai dipendenti degli Enti Locali “ulteriori indennità, proventi o compensi, dovuti a qualsiasi titolo in connessione con i compiti istituzionali attribuiti a ciascun dipendente” in aggiunta a quanto previsto dall'accordo approvato col detto D.P.R.. Al riguardo il TAR ha richiamato l'indirizzo giurisprudenziale (Cons. Stato, Sez. V, 30/3/93 n. 425; T.A.R. Puglia, sez. I, 5/9/90, n. 799; T.A.R. Abruzzo, 20/2/87, n. 60) per cui il principio dell’onnicomprensività della retribuzione, rispondendo solo ad una esigenza di uniformità del trattamento economico dei dipendenti pubblici e di globalità della previsione di spesa, non consente di intendere il divieto di cui all’art. 31 del D.P.R. 347/83 come divieto operante anche nel caso in cui l'attività svolta dal dipendente non sia riconducibile a funzioni e poteri connessi con la qualifica e l’ufficio ricoperti. In sostanza potrà esser remunerata dall'ente locale l'attività "esterna" del suo dipendente che consista in mansioni a cui egli potrebbe sottrarsi come dipendente (stante la tipizzazione dei compiti d’ufficio).
Il TAR ha inoltre richiamato l’art. 58, del d.lgs. 29/93, che consente alle pubbliche amministrazioni di conferire ai propri dipendenti anche incarichi non previsti da specifiche disposizioni di legge, ma “espressamente autorizzati” e previa adozione di criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità escludendo in tal modo incompatibilità di diritto o di fatto.
Tenuto conto di tali principi normativi, ma anche avuto riguardo delle modeste dimensioni organiche del comune, che non sono tali da porre in essere provvedimenti di carattere generale – conclude il TAR – l’individuazione di una risorsa umana interna idonea a svolgere la specifica attività richiesta dall’Amministrazione medesima nel proprio interesse e in eccedenza rispetto agli obblighi di servizio è un atto del tutto legittimo.

Riporto di SEGUITO LA SENTENZA TAR VENETO 3011/08
T.A.R. Veneto - VeneziaSezione I - Sentenza 23 aprile 2008, n. 3011
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, con l’intervento dei signori:
Bruno Amoroso - Presidente
Italo Franco - Consigliere
Fulvio Rocco - Consigliere,
relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA
sul ricorso R.G. 929/1995, proposto da R. A., rappresentato e difeso dall’Avv. Franco dalla Mura e dall’Avv. Giovanni Maggiolo, con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, San marco n. 3472, contro- la Regione Veneto in persona del legale rappresentante pro tempore, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, Piazza San marco n. 63;- il Comitato Regionale di Controllo – Sezione di Vicenza (Regione Veneto), in persona del suo Presidente pro tempore, non costituitosi in giudizio, e nei confrontidel Comune di Marano Vicentino (Vicenza), in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio,per l’annullamentodell’ordinanza del Comitato Regionale di Controllo – Sezione di Vicenza Prot. n. 11671/1-13100 Reg. n. 306 dd. 10 gennaio 1995, recante l’annullamento della deliberazione della Giunta Comunale di Marano Vicentino n. 672 dd. 7 dicembre 1994 relativa al conferimento al ricorrente dell’incarico professionale di direzione della cava comunale “Dei Vegri”.Visto il ricorso con i relativi allegati, notificato il 21 – 23 marzo 1995 e depositato il 25 marzo 1995;visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto;viste le memorie prodotte dalle parti;visti gli atti tutti di causa;uditi nella pubblica udienza del 23 aprile 2008 (relatore il consigliere Fulvio Rocco) l’Avv. Semenzato, in sostituzione dell’Avv. Maggiolo, per il ricorrente e l’Avvocato dello Stato Gasparini per la Regione Veneto;ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO1.1.
Il ricorrente, Arch. A. R., espone di essere dipendente del Comune di Marano Vicentino (Vicenza) preposto all’incarico di capo dell’Ufficio tecnico comunale.Il Comune, a sua volta, è proprietario di un terreno ubicato sempre a Marano Vicentino, in Via Capitello di Sopra, in ordine al quale ha ottenuto dalla Regione Veneto il rilascio dell’autorizzazione n. 5884 dd. 18 novembre 1980 per svolgervi l’attività di cava; e tale titolo autorizzatorio è stato prorogato sino alla data del 19 dicembre 1991 per effetto della deliberazione della Giunta Regionale n. 7349 dd. 19 dicembre 1991.Il ricorrente espone – altresì – che il Comune di Marano Vicentino ha svolto in modo discontinuo ma in forma comunque diretta l’attività di coltivazione della cava di cui trattasi con vendita ai privati della relativa ghiaia.Il ricorrente evidenzia, quindi, che a’ sensi dell’art. 6 del D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128 gli imprenditori di miniere e cave devono nominare un direttore responsabile, sotto la cui autorità devono essere svolti i lavori di coltivazione.In relazione a ciò, con deliberazione n. 672 dd. 7 dicembre 1994 la Giunta Comunale di Marano Vicentino ha quindi nominato il R. responsabile della miniera comunale.Nelle premesse di tale deliberazione si legge che il Sindaco riferisce quanto segue: “Premesso che questo Comune è proprietario di un terreno sito in Via Capitello di Sopra per il quale la regione Veneto ha rilasciato in data 18 novembre 1980 sub n. 5884 l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di cava in seguito prorogata con provvedimento della Giunta Regionale n. 7349 del 19 dicembre 1991 sino al 31 dicembre 1995; considerato che fa parte del programma di questa Amministrazione, come risulta dal Programma Opere Pubbliche e degli interventi di straordinaria manutenzione anno 1994 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 4 luglio 1994, attivare l’escavazione di almeno 95.000 mc. di ghiaia; visto che ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128 gli imprenditori di miniere o di cave devono nominare un direttore sotto l’autorità del quale sono svolti i lavori e al quale spetta di osservare tutte le norme in materia; visto che anche la L.R. 7 settembre 1982 n. 44 all’art. 15 prescrive che il progetto di coltivazione di una cava deve indicare il direttore dei lavori, al quale spetta l’alta sorveglianza per la fedele esecuzione del progetto. Alla luce di quanto sopra, propongo di affidare l’incarico professionale di direttore della cava comunale dei Vegri, indispensabile ai fini della normativa statale e regionale sopraccitata per poter procedere all’escavazione, al dipendente Arch. R. A., Capo dell’Ufficio Tecnico Comunale. 1) Preciso che il suddetto incarico non è connesso con i compiti istituzionali del Comune (ritenendo per tali quelli strettamente correlati con la ragion d’essere del Comune), trattandosi di un’attività saltuaria che il Comune svolge a livello imprenditoriale, e che esclusivamente per questo motivo la Giunta Comunale ritiene di affidare l’incarico al dipendente Arch. R.; 2) tuttavia, visto che il considerare o meno istituzionale una attività del Comune è opinionabile (sic!), non essendo la cosa definita in nessuna norma, faccio inoltre notare che quand’anche si aderisca alla tesi che tutte le attività che il Comune sceglie di fare, per il solo fatto che le fa, sono compito istituzionale,il Comune dovrebbe comunque avere la possibilità di autodeterminarsi, e cioè di valutare se quella attività non usuale che il Comune decide di svolgere, sarà svolta in via continuativa e costante tanto da rendere necessaria e opportuna una certa organizzazione interna di mezzi e di uomini. Di fatto in questo Comune la coltivazione della Cava è, al contrario, saltuaria e comunque di durata limitata nel tempo (qualche mese per ogni contratto di vendita) e può non essere affatto attivata per alcuni anni (vedi anni 1991, 1992 e 1993). Per questo motivo il Comune non ha ritenuto né (sic!) di creare strutture ad hoc, né di calibrare l’ufficio tecnico anche in funzione di tali compiti, come ben risulta e dalle attribuzioni dell’ufficio … e dai mansionari dei dipendenti …. Il Comune, al contrario, anche per il fatto che la necessità della nomina del Direttore di cava è strettamente collegata alla coltivazione della stessa, e che l’attività di coltivazione è saltuaria e limitata nel tempo (cioè collegata all’estrazione di un certo quantitativo di ghiaia messo in vendita) ha ritenuto di incaricare di volta in volta un professionista della direzione della stessa. Né avrebbe senso paragonare le attività di una cava di ghiaia con la gestione della rete idrica o del gas che sono, quelli sì, compiti istituzionali, tant’è che le opere sono elencate tra le opere di urbanizzazione primaria, e possono essere gestite da altri soggetti solo su “concessione” del Comune. Posso quindi rammentare che i compiti di Direttore di cava sono, ai sensi dell’art. 7 e successivi del D.P.R. 128 del 9 aprile 1959, i seguenti: 1) attuare le misure di sicurezza previste dal D.P.R. 128 del 9 aprile 1959; 2) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di polizia mineraria mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme; 3) fornire, mantenere in buono stato, rinnovare e aggiornare con i progressi della tecnica i mezzi di protezione individuale previsti dalle norme; 4) disporre ed esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza e facciano uso dei mezzi di protezione individuale messi a loro disposizione; 5) verificare che non siano rimossi e modificati i dispositivi di sicurezza oltre a quelli di protezione; 6) verificare che non siano eseguite manovre, operazioni che possono compromettere la sicurezza dei lavoratori; 7) denunciare al Distretto Minerario ogni infortunio avvenuto nella cava, negli impianti entro due giorni corredando la denuncia da certificato medico; 8) verificare l’esistenza della recinzione di delimitazione dell’area ed, inoltre, verificare lo stato di conservazione e la conseguente manutenzione della stessa; 9) verificare i fronti di abbattimento e che le escavazioni meccaniche non superino il limite a cui possono giungere gli organi dell’escavatrice; 10) verificare del rispetto delle norme autorizzative per la profondità, le distanze, le fasce di rispetto e la chiusura dell’accesso alla cava in caso di inattività. In proposito, preciso che non è precluso ai Comuni di avvalersi della particolare competenza tecnica di un proprio dipendente e di affidargli incarichi professionali, al di fuori dei suoi compiti d’ufficio, da espletare in ore non rientranti nell’orario di servizio, ed inoltre che il principio di onnicomprensività della retribuzione dei pubblici dipendenti, di cui in particolare all’art. 31 del D.P.R. 25 giugno 1983 n. 347, non esclude la corresponsione del compenso spettante all’impiegato di un Ente Locale al quale sia stato attribuito un incarico professionale esulante dai suoi obblighi d’ufficio, compenso che va determinato sulla base delle tariffe professionali decurtate da un terzo alla metà, ai sensi dell’art. 62 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 (Cons. Stato, Sez. III, sentenza – sic! – 1 giugno 1982 n. 595/81). Rammento, inoltre, che il surrichiamato concetto di onnicomprensività del trattamento economico, per effetto della giurisprudenza formatasi, ha subito un temperamento che permette oggi di affermare che il pubblico dipendente può legittimamente percepire compensi per attività che esulino da quelle normalmente e istituzionalmente attribuitegli (Corte dei Conti, dec. N. 1/43, Corte Costituzionale sentenza n. 130 del 14 luglio 1982, Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza – sic! – 5 marzo 1986 n. 213, C.G.A. Sicilia, 11 dicembre 1989 n. 462). Ciò è anche dimostrato dal fatto che il D.P.R. 23 luglio 1991 n. 245 prevedeva, per il censimento generale del 1991, che gli Enti interessati potessero avvalersi di propri dipendenti, al di fuori dell’orario di servizio, con compensi speciali; l’entrata in vigore dell’art. 58 del D.L.vo 3 febbraio 1993 n. 29 non ha sostanzialmente mutato il regime sopra citato: infatti, il primo comma dell’art. 58 conferma ed estende a tutto il pubblico impiego la vigente disciplina delle incompatibilità dettate dall’art. 60 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato (D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957) secondo il quale “l'impiegato non può esercitare il commercio, l’industria, nè alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro”.Con lo stesso comma 1 vengono però mantenute ferme anche le disposizioni contenute in numerose leggi speciali, che consentono a particolari categorie di pubblici dipendenti l’esercizio della libera professione a latere dell’attività con rapporto di dipendenza. Ribadito in tal modo il vigente regime delle incompatibilità, l’articolo in esame, con i commi successivi, introduce una vera e propria disciplina di conferimento di incarichi extra ufficio al pubblico dipendente. Le nuove disposizioni sono ovviamente finalizzate anch’esse a garantire correttezza, trasparenza e imparzialità – e non certamente situazioni anomale che potrebbero determinarsi in occasione di conferimento di incarichi – sia rispetto alle regole del rapporto d’impiego, sia rispetto a quelle dell’esercizio libero-professionale. Al riguardo, il comma 2 dell’art. 58, con una contorta formulazione ricca di negazioni, sancisce bensì un apparente divieto, ma nella sostanza prevede che le pubbliche amministrazioni possano conferire incarichi ai propri dipendenti purchè ricorrano le condizioni ivi genericamente stabilite, ovvero purchè: l’attività da svolgere non sia compresa negli ordinari compiti o doveri d’ufficio; il conferimento di incarico sia espressamente previsto o disciplinato da norme di legge o regolamentari; l’incarico sia espressamente autorizzato. Strettamente correlate a quelle del comma 2 sono le disposizioni del comma 5, dalle quali si desumono anzitutto due possibili ipotesi: a) che ciascun incarico sia conferito direttamente dall’amministrazione di appartenenza; b) che quest’ultima autorizzi il proprio dipendente ad eseguire incarichi “che provengano” b.1) da altra amministrazione; b.2) da società private o persone fisiche che svolgono attività d’impresa o commerciale (risultano quindi esclusi in ogni caso gli incarichi conferiti da privati in senso stretto). In entrambe le ipotesi sub a) e sub b) l’amministrazione (conferente o autorizzante) deve provvedere “secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione” (comma 5). E’ agevole rilevare come “i criteri oggettivi e predeterminati” di cui al comma 5 costituiscano, ancor più che le generiche condizioni fissate dal comma 2, il principale argine alla discrezionalità delle amministrazioni nel conferimento degli incarichi ai propri dipendenti. A proposito il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota n. 1934 del 13 luglio scorso, ha chiarito che i criteri oggettivi di cui al comma 5 devono essere stabiliti dalle singole amministrazioni. Orbene, la prescrizione di stabilire criteri predeterminati sicuramente tiene conto, come spesso accade, della grande realtà dove sono presenti più figure con la stessa ed analoga professionalità. Quindi, appare giusto e necessario stabilire a priori i criteri per l’attribuzione degli incarichi extra ufficio. Nel Comune di marano esiste, di diritto e di fatto, una sola figura cui potrebbe essere affidato l’incarico di cui trattasi. L’Architetto Capo Ufficio Tecnico e, al momento, una sola opportunità di affidamento di incarichi extra ufficio: la direzione della coltivazione della Cava Comunale dei “Vegri”. Per le considerazioni di cui sopra appare inutile stabilire a priori i criteri di scelta quando tale scelta è preclusa per mancanza delle figure professionali ad hoc. Preciso, infine, che l’opportunità di avvalersi di personale dipendente è data sia dal conseguente, notevole risparmio economica, data la evidente maggiore onerosità se si facesse ricorso a professioni esterni, sia da rapporto di fiducia esistente tra l’Amministrazione e l’Arch. R.. Il relatore propone, quindi, l’approvazione della seguente proposta di deliberazione, sulla quale sono stati acquisiti, ai sensi dell’art. 53 della L. 8 giugno 1990 n. 142, gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile e sotto il profilo della legittimità”.Nel dispositivo della deliberazione, si legge quindi che la Giunta delibera “delibera: 1) di approvare l’allegato disciplina per il conferimento dell’incarico professionale di Direttore della Cava Comunale dei “Vegri” all’Arch. R., dipendente di ruolo di questo Comune con la qualifica funzionale 8^, limitatamente all’estrazione di mc. 95.000; 2) di affidare al dipendente Architetto Signor R. A., che viene all’uopo autorizzato, il suddetto incarico da espletarsi fuori orario di servizio, con le modalità di cui al suapprovato disciplinare di incarico e fuori orario di servizio (sic!); 3) di autorizzare il Segretario Comunale a sottoscrive il disciplinare in rappresentanza del Comune; 4) di imputare la spesa relativa all’anno 1994, prevista in complessive Lire 20.000.000.- lorde, sul capitolo 3254/RP 1993 del bilancio per l’esercizio in corso (spese inerenti l’attività di cava); 5) di sottoporre la presente deliberazione al controllo di legittimità da parte del Co.Re.Co. ai sensi dell’art. 45 della L.R. 8 giugno 1990 n. 142; 6) di dare atto che l’eventuale annullamento del presente provvedimento da parte del Co.Re.Co. comporterebbe per il Comune la necessità di conferire un incarico a professionista esterno (data l’impossibilità per il Comune di affidare all’Ufficio Tecnico Comunale le relative incombenze per i motivi sopra esposti) con conseguente maggior onere di Lire 16.151.546 + I.V.A. 19% e C.N.P.A. liberi professionisti 2% per un totale complessivo di Lire 19.543.370.-1.2.Con ordinanza Prot. n. 11671/1 – 1 3 13 00 – Reg. n. 306 la Sezione di Vicenza del Comitato Regionale di Controllo ha disposto l’annullamento della surriportata deliberazione giuntale, rilevando che con essa “il Comune … ripropone con argomentazioni in parte diverse una deliberazione già oggetto di annullamento da parte della Sezione – ordinanza n. 7908 del 7 settembre 1993”, “che non emergono nuovi elementi e che pertanto rimangono determinanti i motivi dell’annullamento di cui alla citata ordinanza n. 7980/93” , ed inoltre “che il punto 4 del dispositivo è assunto in contrasto con l’art. 20 del D.P.R. 19 giugno 1979 n. 421”. 2. Ciò posto, con il ricorso in epigrafe l’Arch. A. R. chiede l’annullamento del testè riferito atto di controllo negativo, deducendo al riguardo l’avvenuta violazione dell’art. 31 del D.P.R. 25 giugno 1983 n. 347, l’avvenuta violazione dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990 n. 241, nonché l’avvenuta violazione e falsa applicazione del D.P.R. 421 del 1979.3. Si è costituita in giudizio la Regione Veneto, concludendo per la reiezione del ricorso.4. Con ordinanza n. 541 dd. 5 aprile 1995 la Sezione ha accolto la domanda di sospensione cautelare dell’atto impugnato.5. Alla pubblica udienza del 23 aprile 2008 la causa è stata trattenuta per la decisione.6.1. Tutto ciò premesso, il ricorso va accolto.6.2. Va innanzitutto rilevato che, nella specie, la circostanza che l’organo di controllo abbia già avuto modo di annullare, con propria ordinanza n. 7908 del 7 settembre 1993 la precedente deliberazione giuntale n. 365 dd. 17 giugno 1993 con la quale era stato già conferito analogo incarico al R. (cfr. doc. 3 di parte ricorrente), non rende inammissibile la proposizione, da parte di quest’ultimo, della presente impugnativa: e ciò in quanto il nuovo provvedimento adottato dalla Giunta Comunale è stato dotato di un impianto motivazionale ben più ampio del precedente e per il cui tramite la questione è stata interamente riesaminata.La riproposizione dell’incarico dello stesso R. è pertanto avvenuta considerando presupposti esegetico-normativi e giurisprudenziali per l’innanzi non considerati e costitutivi – quindi – di un provvedimento non meramente reiterativo del precedente affidamento di incarico.A fronte di ciò, meramente (ed illegittimamente) confermativa risulta – semmai - la pronuncia dell’organo di controllo laddove si limita a richiamare ob relationem il precedente annullamento fondandolo sul richiamo all’art. 31 del D.P.R. del D.P.R. 347 del 1983, in forza del quale “è fatto divieto di corrispondere ai dipendenti” degli Enti Locali, “oltre a quanto specificatamente previsto” dall’accordo approvato con il D.P.R. medesimo, “ulteriori indennità, proventi o compensi, dovuti a qualsiasi titolo in connessione con i compiti istituzionali attribuiti a ciascun dipendente”, con l’ulteriore prescrizione che “l’importo delle indennità, dei proventi e dei compensi, dei quali è vietata la corresponsione, deve essere versato dagli enti, società, aziende ed amministrazioni tenute ad erogarle, direttamente in conto entrate all'ente di appartenenza”.A tale riguardo, va innanzitutto rilevato che la giurisprudenza aveva già chiarito che il principio dell’onnicomprensività risponde all’esigenza di uniformità del trattamento economico dei dipendenti pubblici e di globalità della previsione della relativa spesa e che pertanto il sopradescritto divieto di cui all’art. 31 del D.P.R. 347 del 1983 opera esclusivamente nell’ipotesi in cui l’attività svolta sia riconducibile all'esplicazione di funzioni e poteri inscindibilmente connessi con la qualifica e l’ufficio ricoperti, ma non allorquando l’attività consista in mansioni a cui il dipendente possa sottrarsi perché non rientranti fra i normali compiti d'ufficio (cfr. sul punto, ex multis, T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 5 settembre 1990, n. 799 e T.A.R. Abruzzo L'Aquila, 20 febbraio 1987, n. 60) e, quindi, non connesse con l'ufficio ricoperto e con uno dei fini istituzionali dell’Amministrazione di appartenenza (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 30 marzo 1993 n. 425), come – per l’appunto – nel caso di specie.Dirimente, tuttavia, risulta la susseguente disciplina generale contenuta nell’allora vigente art. 58 del D.L.vo 29 del 1993 intitolato “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi” e in forza della quale – per quanto qui segnatamente interessa – “resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3” e “restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli da 89 a 93 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417, agli articoli da 68 a 70 della L. 11 luglio 1980, n. 312 e successive modificazioni, all’art. 9, commi 1 e 2, della L. 23 dicembre 1992 n. 498, all’art. 4, comma 7, della L. 30 dicembre 1991 n. 412 ed all'art. 1, comma 9, del D.L. 30 dicembre 1992 n. 510” (comma 1); …. “Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati” (comma 3) e “in ogni caso, il conferimento operato direttamente dall’amministrazione, nonchè l’autorizzazione all’esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d’impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione” (cfr. comma 5). Come a ragione ha evidenziato l’Amministrazione Comunale nella surriportata deliberazione giuntale n. 672 dd. 7 dicembre 1994, la disciplina contenuta nel testè illustrato art. 58 del D.L.vo 29 del 1993 consente alle pubbliche amministrazioni di conferire al personale dipendente incarichi anche non previsti da specifiche disposizioni di legge ma comunque “espressamente autorizzati”, fermo restando la previa adozione al riguardo dei predetti “criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità” e che consentano quindi di “escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione”.Risulta altrettanto fondato l’assunto dell’Amministrazione Comunale secondo cui le sue ben modeste dimensioni organiche ragionevolmente escludono l’esigenza di adottare al riguardo provvedimenti di carattere generale, stante la pronta e del tutto necessitata individuazione dell’unica risorsa umana interna idonea a svolgere la specifica attività richiesta dall’Amministrazione medesima nel proprio interesse e in eccedenza rispetto agli obblighi di servizio.In tal senso, va quindi evidenziato che a’ sensi dell'art. 58 d.lg. 3 febbraio 1993 n. 29, le pubbliche amministrazioni possono conferire ai propri dipendenti anche incarichi non previsti da specifiche disposizioni di legge, ammettendosi quindi, sempreché ciò avvenga nell'interesse dell'amministrazione, il conferimento di attività a titolo di prestazione professionale, da svolgersi fuori dell’orario di lavoro, e che,pertanto, è legittimo il conferimento da parte dell'amministrazione comunale dell’incarico di direzione lavori e simili a tecnici appartenenti all'ufficio tecnico dell'ente (cfr. T.A.R. Sardegna, 23 dicembre 1998 n. 1397): e, all’evidenza, il caso di specie risulta pienamente rientrare nell’ambito di tale principio.Va soggiunto che neppure sussiste la violazione dell’art. 20 del D.P.R. 19 giugno 1979 n. 421, recante il coordinamento delle disposizioni regolanti la contabilità delle Provincie e dei Comuni con le disposizioni di cui alla L. 5 agosto 1978 n. 468 e di cui alla L. 19 maggio 1976 n. 335 e in forza del quale - e per quanto qui segnatamente interessa – “gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dello stanziamento di competenza iscritto in ciascun capitolo del bilancio in corso” (primo comma) e “formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute in base alla legge, a contratto, a sentenza o ad altro titolo, semprechè la relativa delibera venga assunta entro il termine dell’esercizio”. (secondo comma).Invero, il punto 4 del dispositivo della deliberazione giuntale n. 673 reca l’impegno della relativa spesa a valere su di un capitolo ivi testualmente definito come rientrante nell’ “esercizio in corso” ma altrettanto testualmente denominato “3254/RP ’93 – Spese inerenti l’attività di cava”, laddove la dizione “RP” indicherebbe “residui passivi” segnatamente rinvenienti dall’esercizio del 1993.Tuttavia, l’art. 21, sesto comma, del medesimo D.P.R. 421 del 1979 dispone che “le somme iscritte negli stanziamenti di spesa in conto capitale non finanziate con entrate a destinazione vincolata e non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono, in deroga al primo comma del precedente art. 20, essere impegnate in quello successivo. Decorso tale termine esse costituiscono, per la parte non impegnata, economia di spesa”: e ciò è – per l’appunto – legittimamente avvenuto nel caso di specie.7. Le spese e gli onorari del giudizio seguono la soccombenza di lite,e sono liquidati nel dispositivo.P.Q.M.Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla in provvedimento impugnato..Condanna la Regione Veneto al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, complessivamente liquidati nella misura di € 1.500,00.- (millecinquecento/00), oltre ad I.V.A. e C.P.A.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 23 aprile 2008.

venerdì 3 luglio 2009

Repubblica Federale "La Carta delle Autonomie".

Una riforma dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è prossima e certo necessaria. L'auspicio è che vi si arrivi evitando le improvvisazioni e i classici errori che il nostro legislatore commette quando affronta i grandi temi della pubblica amministrazione, e cioè quella di ignorare il contesto internazionale.
Esaminando le norme in tema di ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali ovverosia dei Comuni, delle Provincie, e delle Città Metropolitane. Questi enti territoriali sono rappresentativi delle loro comunità di riferimento e ne curano gli interessi, sono preposti all'esercizio di funzioni pubbliche e ne è doveroso un sistema normativo che assicuri una gestione, che non sia corretta soltanto dal punto di vista della legalità ma, secondo una lettura obbligata dell'art. 97 della Costituzione, anche efficiente, efficace ed economica in attuazione del principio di buon andamento. Questo poiché la legittimità non è l'unico principio rilevante in materia, è necessario che sia assicurata anche una gestione delle risorse pubbliche proficua, che assicuri il raggiungimento degli obiettivi dell'azione dei pubblici poteri e che a tale raggiungimento si pervenga con il minore dispendio di risorse pubbliche possibili. Invero, come vedremo, tale ultimo principio è stato oggetto di valorizzazione solo a partire dalle riforme avvenute negli ultimi dieci anni del secolo scorso. La materia dell' ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è stata infatti destinataria negli ultimi venti anni di un percorso impetuoso di modifiche e riforme. La riforma ha inizio con la legge 8 giugno 1990 , n.142.
Inoltre, a seguito delle riforme che hanno avuto come destinatarie la generalità delle Pubbliche amministrazioni con il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, si è imposta l'esigenza di un adeguamento dell'ordinamento finanziario e contabile ed in particolar modo della struttura dei documenti contabili degli enti locali avvenuta con il decreto legislativo 25 febbraio 95, n. 77, che ha introdotto importanti novità nel sistema contabile degli Enti Locali che sono state poi applicate con successivi atti normativi anche allo Stato e alle Regioni. Le norme della legge 142/90 e del decreto legislativo 77/95 oggetto di numerose modificazioni sono poi state trasfuse, non senza ulteriori modifiche, nel c.d. Testo Unico degli Enti Locali, decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Gli Enti Locali hanno inoltre conosciuto nel nostro ordinamento un'evoluzione importantissima sempre negli ultimi venti anni, tesa ad una valorizzazione della loro autonomia. Prima mediante interventi a livello di fonti legislative e poi a livello costituzionale, nel 2001, mediante la riforma del Titolo V della Costituzione con la legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3.
A seguito di tale riforma il Comune ex art. 118 Cost. è divenuto l'ente territoriale destinatario dell'attribuzione della generalità delle funzioni amministrative, salvo che per assicurarne l'esercizio unitario non sia necessario attribuire una funzione al livello di governo superiore quale appunto la Città metropolitana, la Provincia, la Regione, lo Stato e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza. E' quindi lampante la valorizzazione del Comune che, in applicazione del principio di sussidiarietà declinato in senso verticale essendo l'ente territoriale più “vicino” al cittadino, diviene l'ente titolare della generalità delle competenze amministrative fatte salve le eccezioni di cui sopra. Tale valorizzazione dell'autonomia degli enti territoriali cui fa riscontro un aumento delle funzioni amministrative da essi esercitati, comporta inevitabilmente un necessario incremento delle risorse finanziarie di tali enti con un notevole aumento dell'importanza, già invero prioritaria, della disciplina finalizzata alla corretta gestione di tali risorse finanziarie e ad un loro impiego efficiente, efficace e rispettoso del principio di economicità. L'aumento delle risorse finanziarie che farà quindi seguito a questo aumento di funzioni amministrative che vengono svolte dagli enti locali, e in particolar modo dai comuni, imporrà ancora di più la massima attenzione del legislatore nel disciplinare la materia, così come imporrà agli amministratori locali il massimo rispetto di tali norme e agli organi di controllo interno e alla Corte dei Conti la verifica dell'effettività delle norme poste dal legislatore.
L'aumento di risorse finanziarie di cui saranno destinatari gli enti locali andrà inoltre a moltiplicare l'attenzione sulla necessaria virtuosità della loro gestione contabile in ragione dei vincoli imposti alla Repubblica Italiana dalla partecipazione all'Unione Europea, in quanto l'equilibrio finanziario degli enti locali inciderà sicuramente più che in passato sui parametri che la Repubblica Italiana è chiamata a rispettare nell'ambito del Patto di Stabilità e di Crescita.
Non è superfluo aggiungere la possibile accentuazione dell'importanza del ruolo dell'ente locale sul sistema economico nazionale mediante l'utilizzo di politiche anticicliche, tese alla stabilizzazione del ciclo economico; mediante aumento di spesa pubblica nelle fasi di contrazione dell'attività economica e mediante la riduzione della stessa in funzione anti inflazionistica in momenti di maggiore espansione economica ed aumento di inflazione.
L’adozione di una «legge fondamentale» per gli enti locali rileva sul piano tanto costituzionale quanto istituzionale.
Sul piano costituzionale essa costituisce il primo atto con cui si riavvia il processo di attuazione della riforma del Titolo V, -nella quale il novellato art. 114 della Costituzione ha elevato l’autonomia al ruolo di principio organizzatore di tutto l’ordinamento repubblicano -, ed in particolare permette di concretizzare le libertà comunali, ovvero i nuovi spazi che sono stati riconosciuti alle autonomie locali. Si tratta di un processo che poggia sui principi di equiordinazione, sussidiarietà e leale collaborazione.
Sul piano istituzionale la riforma del Titolo V ha segnato il pieno e consapevole affermarsi dei principi del pluralismo e della diffusione dei poteri, direttive già contenute nell’art. 5 della Costituzione. All’ordinamento statocentrico deve subentrare un sistema plurale e democratico nel quale le pubbliche funzioni si distribuiscono in una pluralità di soggetti comunitari, e nel quale si nutre di nuova linfa la partecipazione delle formazioni sociali alla vita pubblica.
Da queste considerazioni emerge il carattere sistemico e complesso che deve rivestire l’intervento legislativo diretto a definire il nuovo assetto degli enti locali. Esso deve essere coerente non solo con la definizione complessiva del sistema amministrativo ed in particolare dell’amministrazione statale, ma anche con la rimodulazione degli ordinamenti regionali e con la riforma dei “luoghi di decisione condivisa”.
E in questo quadro la sussidiarietà, non più rilegata all’organizzazione dei soli rapporti di amministrazione, deve diventare metodo di decisione politica e giuridica. Se da un lato essa regola l’integrazione tra gli ambiti ordinamentali e guida l’esercizio delle competenze, dall’altro alimenta la capacità dei diversi livelli di governo di realizzare le istanze non solo politico – economiche, ma anche socio-culturali provenienti dai cittadini e dalle loro comunità.
In questo quadro alquanto confusionale a mio avviso è assolutamente necessaria una revisione degli organismi di concertazione istituzionale”, che dia più valore al ruolo dei Comuni e degli enti locali e che coinvolga le parti sociali nei luoghi e nei processi decisionali. Il coinvolgimento delle parti sociali deve avvenire fin dall’inizio e non solo nella fase finale, momento in cui vengono ridotti inesorabilmente gli spazi per incidere.
Si rende necessaria una modifica del Patto di stabilità per i Comuni stabilendo regole ancora più ferree per ciò che riguarda la spesa corrente, ma più flessibili per gli investimenti. Perché non è più accettabile assistere al paradosso di Comuni che hanno i soldi e non riescono a compiere opere come la manutenzione delle strade. Quindi, è indispensabili che il primo dei decreti attuativi del federalismo fiscale garantisca l’autonomia fiscale e finanziaria dei Comuni. Nel 2008 il comparto dei Comuni ha regalato alla finanza pubblica un contributo positivo pari a circa un miliardo di euro. Di contro, però, nel 2008 i minori trasferimenti ai Comuni superano quota 1,2 miliardi, e secondo quanto stimato dall’ANCI nel 2009 si arriverà a quasi due miliardi.
Infine si devono ridurre i costi della politica ed è ora che i nostri politici nazionali, si sottraggono alle logiche della politica, e compiano un lavoro serio sul tema delle indennità e sul numero dei membri elettivi nelle assemblee. Noi classe impiegatizia siamo stanchi ad essere quelli che tirano la carretta e allo stesso tempo quelli più bastonati.

La Balanced Scorecard - Controllo strategico

Il Balanced Scorecard (BSC), è uno strumento di supporto nella gestione strategica dell'impresa che permette di tradurre la mission e la strategia dell'impresa in un insieme coerente di misure di performance, facilitandone la misurabilità.
Il Balanced Scorecard venne sviluppato da Robert Kaplan e David Norton in un articolo del 1992 ("The Balanced Scorecard - Measures that Drive Performance", Harvard Business Review), in cui gli autori proposero un approccio olistico alla misurazione delle performance aziendali che permettesse il superamento dei limiti della contabilità economico-finanziaria tradizionale.
Negli anni successivi (Kaplan e Norton, "The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action", Harvard Business Review, 1996) l'enfasi si spostò dalla misurazione alla gestione strategica, mentre la metodologia si arricchì con l'integrazione nei processi manageriali, l'allineamento strategico e la comunicazione. È possibile denominare questa fase come il passaggio dal Balanced Scorecard inteso come scheda di misurazione al Balanced Scorecard inteso come processo di management strategico.
Gli autori sottolineano i possibili ostacoli alla concreta realizzazione degli obiettivi strategici dell'impresa:
- la strategia non è condivisa e/o il suo grado di attuazione non misurabile;
- le risorse non sono allocate in funzione delle strategie;
- i processi non sono progettati in linea con le priorità strategiche;
- l'organizzazione, la formazione e i sistemi di incentivazione non sono allineati alla strategia.
Per superare questi problemi Kaplan e Norton svilupparono un approccio, il Balanced Scorecard appunto, che allarga e cerca di rendere coerenti le quattro diverse prospettive di valutazione delle performance dell'impresa:
la prospettiva finanziaria (financial perspective) - Da questo punto di vista la domanda chiave è: per avere successo dal punto di vista finanziario, come dovremmo apparire ai nostri azionisti? Gli obiettivi sono quelli economici finanziari, misurati dai tradizionali indicatori di performance e redditività;
la prospettiva del consumatore (customer perspective) – La domanda chiave è: come dovremmo apparire ai nostri consumatori? L'obiettivo è il miglioramento dell'offerta e del servizio per il cliente;
la prospettiva interna dell'impresa (business process perspective) – La domanda cui è necessario rispondere è: per soddisfare i consumatori, in cosa dovremmo eccellere? L'obiettivo è il miglioramento dei processi core;
la prospettiva di innovazione e apprendimento (learning and growth perspective) – La domanda chiave è: Come manterremo le nostre capacità di apprendimento e miglioramento? L'obiettivo è l'apprendimento e sviluppo organizzativo.
Per ciascuna prospettiva risultano così individuati:
gli obiettivi: ciò che deve raggiungersi ed è critico per il successo;
le misure: gli strumenti che verranno utilizzati per quantificare il raggiungimento di ciascun obiettivo;
i target: i valori-obiettivo delle misure;
le iniziative: le azioni chiave e i programmi che verranno attuati al fine del raggiungimento degli obiettivi.
Vengono poi analizzate le interrelazioni possibili tra le diverse prospettive e i relativi obiettivi. Così, ad esempio, un miglioramento del processo di evasione degli ordini nella business process perspective, inevitabilmente migliora il servizio al cliente (prospettiva del consumatore) aumentando anche il fatturato (prospettiva finanziaria).
Nel Balanced Scorecard dunque, partendo dalla definizione di una strategia misurata da una serie di indicatori, vengono definite una serie di azioni migliorative dei processi. A questo fa seguito una fase di raccolta e analisi dei dati che vengono confrontati con i valori-target precedentemente determinati nella fase di formulazione della strategia. Si crea così un processo correttivo di tipo ricorsivo che genera valore aziendale.
Oggi il Balanced Scorecard conosce una rapida diffusione in tutti i settori, sia privati che pubblici, in particolar modo nel mondo anglosassone e nei paesi del nord Europa.
Nel 2004 nel settore privato circa il 40% delle 1000 imprese di Fortune lo adottavano esplicitamente.
Nel settore pubblico occorre tenere presente che le organizzazioni sono orientate esclusivamente dalla loro mission e non dalla produzione di profitto. Pertanto è stata ideata una versione di Balanced Scorecard che tiene conto di questa diversa impostazione. Questa versione del BSC viene usata per rappresentare il piano strategico e per misurarne i relativi risultati in ospedali, ministeri, organizzazioni non governative ed enti locali.
Il controllo stretegico dell’azienda tramite strumenti come la Balanced Scorecard è molto interessante oltre che importante nei risultati.
La Balanced Scorecard e” una scheda di reporting che misura determinati indicatori bilanciati tra gli obiettivi finanziari di breve termine e le prestazioni aziendali di lungo termine.
In sostanza, questa scheda di misurazione individua degli indicatori atti a valutare l’andamento gestionale dell’azienda (scostamenti da budget e da piano strategico).
La Balanced Scorecard è attuabile in un arco temporale di almeno un biennio ed in ogni impresa o ente sia pubblico che privato, e consiste in processi definiti.
Balanced Scorecard prevede:
a) La definizione di una missione e la strategia degli interventi realizzata attraverso:
I. La partecipazione degli organi di governo e di management (processo top down), i quali identificheranno le risorse strategiche, formuleranno strategie chiare e verificheranno la validità del modello di business adottato.
In questo processo, l’Amministratore espone la strategia ai responsabili di funzioni, provvede a formare un nucleo di valutazione composto da vari responsabili, il quale informerà delle strategie tutti i componenti interni all’azienda e provvederà a valutare i risultati ottenuti attraverso riunioni periodiche trimestrali.
II. La partecipazione dei dipendenti alla strategia aziendale (processo bottom up). La missione e gli obiettivi saranno comunicati in maniera efficace e tradotti in attività operative, tenendo conto del bilanciamento degli interessi tra organi di vertice e base produttiva.
b) La redazione di una mappa strategica secondo principi ed obiettivi definiti sulla base di 4 prospettive che vedremo nel prossimo post.



giovedì 2 luglio 2009

Lavoro Straordinario dipendente pubblico - Retribuibilità

Non è retribuibile il lavoro straordinario svolto dai dipendenti pubblici che non sia stato preventivamente autorizzato dalla P.A. nei modi dovuti.
L’azione d’indebito arricchimento nei confronti della P.A. differisce da quella ordinaria, in quanto presuppone non solo il fatto materiale dell’esecuzione di un’opera o di una prestazione vantaggiosa per l’amministrazione stessa, ma anche il riconoscimento, da parte di quest’ultima dell’utilità dell’opera o di una prestazione. Tale riconoscimento, che sostituisce il requisito dell’arricchimento previsto dall’art. 2041 c.c. nei rapporti tra privati, può avvenire in maniera esplicita, cioè con un atto formale, oppure può risultare in modo implicito, da atti o comportamenti della P.A. dai quali si desuma inequivocabilmente un effettuato giudizio positivo circa il vantaggio o l’utilità della prestazione promanante da organi rappresentativi dell’amministrazione interessata, mentre non può essere desunta dalla mera acquisizione e successiva utilizzazione della prestazione stessa.

Così ha affermato il Consiglio di Stato, sezione V,
nella sentenza 4 giugno 2009, n. 3460.
Nel caso di specie trattasi di dipendente comunale, che ricorrendo al Tar ha ottenuto il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, che lo stesso aveva dimostrato di aver svolto, nel corso di alcuni anni, sulla base di prove documentali fornite. Con contestuale condanna del Comune interessato.
Il Consiglio di Stato ha evidenziato che i contratti collettivi degli Enti locali condizionano lo svolgimento del lavoro straordinario da un lato ad una precisa programmazione sulla base della valutazione di esigenze eccezionali debitamente motivate, dall’altro alla presenza di una preventiva formale autorizzazione allo svolgimento dello stesso, che consente di verificare le ragioni di pubblico interesse che rendono opportuno il ricorso a prestazioni lavorative eccezionali.
La stessa sentenza di che trattasi ricorda come la pacifica giurisprudenza amministrativa (C.d. S., sez. VI, 13 maggio 2008 n. 2217; C.d. S., sez. V, 10 febbraio 2004 n. 472; C.d. S., sez. VI, Sez., 24 maggio 2007 n. 2648) ha frequentemente affermato che non è retribuibile il lavoro straordinario senza la preventiva autorizzazione nei modi dovuti, atteso che occorre verificare in concreto la sussistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono necessario il ricorso a dette prestazioni.
Però da buon sindacalista, voglio ricordare che esistono altre due ipotesi tarattate dalla giurisprudenza che prevedono il legittimo pagamento del lavoro straordinario, in assenza di una preventiva autorizzazione formale:
1)
Nel caso in cui lo svolgimento dell’attività lavorativa non rappresenta una libera scelta del dipendente ma deriva da un obbligo scaturente da ragioni organizzative cogenti ed in qualche modo ascrivibili a scelte dell’amministrazione (ex plurimis, C. d. S., Sez. V, 10 luglio 2002, n. 3843)
2) Quando, in situazioni del tutto eccezionali, verificata in concreto la sussistenza di ragioni di pubblico interesse, l’amministrazione emana un provvedimento postumo allo svolgimento della prestazione di lavoro straordinario resa, tendente a “sanare” l’assenza dell’autorizzazione preventiva (ex plurimis, C.d. S., Sez. IV, 28 novembre 2005, n. 6662).
Se volete potete scaricate la sentenza de quo.

mercoledì 1 luglio 2009

Il call center

Il call center – da alcuni è definito come “un' organizzazione che svolge - all'interno di aziende ed enti o all'esterno, ma per loro conto - servizi specializzati di interazione mediante telefono e/o altri media (tipo fax, e-mail e Internet) con clienti e/o utenti in modo strutturato".
I call center si suddividono in due grandi categorie:
1) In house - quando il centro si trova all'interno dell'azienda;
2) In outsourcing - quando il lavoro di assistenza viene svolto all'esterno.
I servizi forniti possono a loro volta essere suddivisi in:
1) Inbound – quando sono erogati al momento del ricevimento delle chiamate (rientrano in questa categoria i servizi di customer care e di help desk tecnico)
2) Outbound, sono forniti attraverso l'effettuazione di chiamate dai call center verso l'esterno (tra questi sono compresi il telemarketing e la promozione).
Non sono richieste in genere competenze particolari , anche se una buona conoscenza di una o più lingue e una certa dimestichezza con il computer sono a volte requisiti indispensabili. Del resto è logico che gli studentin sono i più attratti e allo stesso tempo i più richiesti per questo tipo di lavoro, visto che spesso si può svolgere anche part time, consentendo così di avere tempo libero a disposizione per lo studio e di guadagnare, insieme a un piccolo stipendio, anche un po' di indipendenza.
Per chi ha intenzione di prestare il proprio lavoro nei Call center, mi permetto di dare qualche suggerimento:
Innanzitutto bisogna ricordare che quasi sempre, prima di poter firmare un contratto, si deve passare attraverso corsi di formazione o tirocini , durante i quali l'azienda verifica le capacità dei candidati che nel frattempo acquisiscono le competenze necessarie.
Riflettete bene nel caso in cui il periodo di "Prova" che vi viene proposto è troppo lungo e peggio ancora non prevede neanche un piccolo rimborso spese.
Per quanto riguarda i contratti offerti solitamente dai call center, l'unica certezza è che non ci sono certezze: collaborazioni coordinate e continuative, contratti formazione lavoro, a tempo determinato, indeterminato e altro ancora (ci sono persino società che richiedono di aprire una partita I.V.A. e affittano poi la postazione ai nuovi "liberi professionisti"), danno forma a un'intricata giungla giuridica in cui c'è il rischio di smarrirsi.
E' opportuno, quindi, analizzare con attenzione vantaggi e svantaggi del tipo di rapporto di lavoro che la società vorrebbe instaurare con voi, prima di apporre la fatidica firma. Altro aspetto non trascurabile è la retribuzione. La retribuzione media netta per un impegno part time (quattro ore giornaliere) dovrebbe aggirarsi intorno ai 400€ al mese, mentre per il tempo pieno si oscilla tra i 600 e gli 800€. Infine è bene tener presente che, se è vero che non è impossibile fare un po' di carriera all'interno di un call center, è pur vero che in molti casi il massimo a cui si può aspirare è diventare responsabile di un determinato reparto.

Avvocati d'affari - law firm

La feroce competizione tra i grandi studi legali internazionali. La necessità di conquistare quote di mercato in un settore sempre più affollato, che spesso cresce con il crescere del merger&acquisition, dei grandi take over e degli scandali finanziari. La controffensiva degli studi legali italiani per arginare l' invasione dei colossi stranieri del diritto. La trasformazione degli studi legali in vere e proprie company. Sono questi i principali fenomeni che hanno contribuito a far nascere una nuova professione, quella del «legal marketing». L' INTELLIGENCE DEGLI AVVOCATI
In Italia la loro figura professionale si è radicata a metà anni '90, ma all'inizio in sordina. Oggi a operare in studi legali globali sono centinaia di professionisti. Uomini e donne che hanno perso il fisique du rôle del rassicurante avvocato-confessore per assumerne uno di stampo londinese. Gli uffici dove confezionano contratti miliardari sono diventati aziende con fatturati immensi. Non a caso oggi si chiamano law firm. A modificare in maniera così radicale il profilo degli avvocati d'affari sono state le grandi multinazionali, che sempre più spesso hanno cercato, ovunque nel mondo, lo stesso consulente di fiducia. Così, assecondando la richiesta del mercato, sono nate anche da noi strutture forti e veloci, già una realtà a Londra e New York. Che si sono sostituite ai riti molto italiani del salotto buono di Enrico Cuccia, diffondendo una nuova cultura finanziaria.
Arrivare prima degli altri è dunque un elemento dirimente. Come ogni impresa le law firm hanno budget trimestrali, centinaia di dipendenti, bibliotecari, fattorini, stagisti, segretari, addetti alla comunicazione.
E come sedi palazzi interi. Lo studio Bonelli-Erede-Pappalardo, per esempio (82 milioni di euro di fatturato l'anno scorso e clienti del calibro di Morgan Stanley) a Milano sta in via Barozzi, pieno centro, e si sviluppa su 8 mila metri quadri. L'affitto dei locali costa 3 miliardi e 700 milioni di vecchie lire. Entri e ci trovi di tutto: compreso bar, ristorante, palestra e sauna, gentili signorine che ti portano il caffè sulla scrivania tutte le volte che lo desideri. La filiale di Londra sta in una settecentesca chiesa sconsacrata, mentre quella di Bruxelles in una vecchia banca dove, a piano terra, c'è ancora la grande sala con gli sportelli. I loro antagonisti non se la passano peggio. Lo studio Gianni-Origoni-Grippo, sempre a Milano, ha sede in un palazzo storico di piazzetta Belgioioso. Dentro, soffitti affrescati, saloni e scalinate in marmo che sanno di antiche residenze nobiliari e un'area riunioni grande tre volte casa mia. La dimora a pochi passi da piazza Scala non è neanche il fiore all'occhiello del gruppo italiano. A Roma, infatti, i loro uffici stanno semplicemente di fianco al Quirinale. Tanto lusso ha uno scopo, perché tra i super consulenti l'immagine conta parecchio. Tra i professionisti italiani è in atto una rivoluzione. Il prezzo da pagare per questa evoluzione a tanti zeri è stata una certa spersonalizzazione. Ne sanno qualcosa i giovani praticanti. Stanno tutti in un open space, non a caso chiamato "acquario", da cui il mega partner di turno pesca i più dotati per affidare loro il lavoro. La gavetta è dura, anche se appena entrati i neolaureati guadagnano un minimo di 25 mila euro l'anno. In ogni studio almeno due soci anziani si occupano di selezionare giovani promesse, che mandano curricula a decine e passano da colloqui e scremature via via più complesse. Per varcare la soglia di questi templi della finanza bisogna essere laureati col massimo dei voti, parlare inglese correttamente e avere una certa attitudine a portare abito blu con cravatta anche in estati calde come quella che sta per iniziare. Se poi si riesce a dichiarare un master negli Stati Uniti, si entra nel tapis roulant del business e inizia l'avventura. Chi ha stoffa riesce a diventare socio dei grandi studi nel giro di dieci anni.