La fonte legale che giustifica la disciplina derogatoria è l'articolo 52, comma 1-bis del Decreto Legislativo n. 165/2001, il quale consente la definizione di tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, permettendo anche deroghe al titolo di studio, sulla base di esperienza e professionalità effettivamente acquisite e utilizzate.
Entrando nei dettagli delle procedure, sia per le progressioni verticali ordinarie che per quelle derogatorie, si adotta una procedura comparativa. Questo implica valutazioni comparative tra i candidati, un aspetto fondamentale sottolineato anche dalla giurisprudenza costituzionale che richiede un accesso adeguato dall'esterno, come garantito dall'articolo 52 del Testo Unico sulle Pubbliche Amministrazioni.
Il confronto sindacale svolge un ruolo significativo nel processo, specialmente nella definizione dei criteri valutativi dettagliati. Pur garantendo un'ampia autonomia decisionale all'amministrazione, il confronto sindacale contribuisce all'elaborazione di criteri trasparenti e giusti, garantendo così un processo equo e accettabile per tutti i lavoratori.
Le deroghe al titolo di studio sollevano alcune perplessità, ma sono giustificate dall'obiettivo di valorizzare le competenze e l'esperienza professionale. Nonostante ciò, è importante assicurare che tali deroghe non compromettano i principi di equità e meritocrazia nel processo di avanzamento professionale.
In conclusione, il CCNL Funzioni Locali fornisce un quadro normativo completo per le progressioni verticali, assicurando trasparenza, equità e rispetto delle regole stabilite, al fine di garantire un ambiente di lavoro equo e motivante per tutti i dipendenti del settore pubblico.
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