venerdì 12 ottobre 2012

Giuseppe Gabriele Alla Regione


Cosa Voglio Realizzare per la mia gente da Parlamentare all'ARS

Per me, che credo nella democrazia partecipata, è desolante restare a guardare i politici fare e disfare a proprio piacimento e prendere decisioni che devastano l’ambiente. Io credo che la politica non possa essere un affare di pochi, io penso che la politica sia un servizio pubblico.

La classe politica, attuale propone un vecchio modello di sviluppo. Quello del consumo senza limiti delle risorse naturali e del territorio. Non si sono ancora accorti che i tempi sono cambiati.

Io credo in un modello di “equilibrio controllato”, nel quale lo sviluppo significhi non più crescita e consumo indiscriminato del territorio e delle risorse naturali, come anche l’ inquinamento.

Per me sviluppo significa miglioramento della qualità della vita sul nostro stesso territorio, attraverso un controllo serio e puntuale, che garantisca alle generazioni future, ovvero ai nostri figli e nipoti, le risorse naturali necessarie.

Solo e soprattutto da noi cittadini deve iniziare il cambiamento. Per questo ho deciso di non delegare altri, ma di farmi avanti

La salvaguardia dell’ambiente e la valorizzazione del territorio, il rilancio del turismo e dell’agricoltura, costituiranno gli obiettivi principali.

Il LAVORO 

Penso che sia necessario sostenere le piccole aziende locali in tutti i comparti economici, per salvaguardare i posti di lavoro.

Oggi fare impresa, investire o produrre diventa sempre più difficile. La mancata crescita produttiva ed occupazionale si rileva, in un insieme di ritardi, assurdità normative e burocratiche, piccole o grandi che impediscono a chi vuole investire e assumere, di farlo.

Questa cultura del sospetto, dell’incertezza, dell’immobilismo ha un costo a carico sempre del più debole. Le regole non sono chiare. Le norme cambiano di continuo a volte in corso d’opera. La mancanza della tutela del credito e l’irrigidimento ( quando va bene) del sistema bancario che non aiuta l’impresa, anzi.

Il lavoro per i giovani, perché non debbano pregare per un lavoro.

Cercando di fermare i processi di esternalizzazione dei servizi comunali per costruire un progetto complessivo che metta a frutto le enormi risorse e i grandi saperi di questa città.

Le aziende chiudono. Manca la tutela alle aziende presenti sul territorio, dare un esempio di un nuovo modello economico.

Come Spenderò il mio stipendio di Deputato Regionele.

Io credo che 4.000,00 euro al mese siano più che sufficienti per un Onorevole, (sono quanto percepisce la MERKEL) - il resto degli 11.000 euro serviranno oltre che per affrontare i problemi della collettività per una mega segreteria - La mia Segreteria Diventerà un Ufficio "CREA IMPRESA" - con uno staff di professionisti pagati con il mio STIPENDIO DI ONOREVOLE che gratuitamente erogheranno servizi alle imprese in difficoltà e forniranno lo start-up a tutti i nuovi imprenditori.
L'Ufficio "CREA IMPRESA" avrà diverse sedi sul territorio Provinciale (Trapani, Campobello di Mazara, Mazara del Vallo)
Metterò a disposizione la mia esperienza professionale nel mondo delle imprese, dell'associazionismo, maturata anche attraverso la mia  pluriennale esperienza presso la Camera di Commercio di Trapani

Dobbiamo cercare di costruire insieme alle realtà più dinamiche del nostro territorio un distretto di economia virtuosa, come i buoni esempi presenti in Italia e all’estero che si sono riconvertite, incrociando le nuove opportunità, dalle energie rinnovabili pulite e alternative.

Esempi importanti come quello dei comuni virtuosi che hanno investito in questa direzione: Capannori (40 mila abitanti) 50 nuovi posti di lavoro grazie alla nuova gestione dei rifiuti e puntando sulla strategia rifiuti zero, come a San Francisco (qualche milione di abitanti!); Ponte nelle Alpi, 200 impianti fotovoltaici, milioni di euro, aziende locali che lavorano, cittadini che risparmiano; Vedelago, un’azienda all’avanguardia, che ricicla materie e crea posti di lavoro e beni durevoli. E cura l’ambiente.

Se ci fosse un progetto per 100 tetti fotovoltaici, quante aziende potrebbero lavorare? Quanti operai?

Agricoltura.

Mi spenderò per incentivare la produzione locale. La nostra zona, come l’intero paese Italia, dovrebbe puntare di più sulla sua identità, sui suoi prodotti agricoli e artigianali tipici e di eccellenza, sulle sue bellezze. Mi spenderò per mantenere alta la qualità dei nostri prodotti, che passa anche attraverso la riconversione dell'agricoltura, investendo maggiormente nelle coltivazione del nostro prodotto tipico di eccellenza l’olivo, i nostri vigneti e agrumeti che possano soddisfare le esigenze del numero sempre crescente di cittadini che preferiscono la filiera corta. Realizzare piccoli impianti di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, per la commercializzazione, la valorizzazione del prodotto.

Insieme al lavoro, la salute dei cittadini, perché non è subordinata mai a nulla.

Perché è possibile produrre energia e chiudere il ciclo dei rifiuti senza avvelenare le nostre verdure, il nostro latte, compreso quello materno, senza avvelenare il nostro corpo e quello dei nostri figli.

La tutela del nostro territorio e della sua bellezza ambientale e storica non è uno slogan o un optional. E’ un obbligo. Nella nostra Costituzione, così recita l’art. 9: “La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione”. I nostri padri costituenti ci avevano assegnato un compito con quell’articolo. Tutelare l’Italia, la sua bellezza e i suoi prodotti. Perché l’Italia che noi esportiamo non sono certo i centri commerciali, con posti di lavoro precari, i megaprogetti e le cementificazioni selvagge.

E poi il turismo. Bellezze naturali, artistiche e archeologiche da valorizzare e promuovere, ai nostri prodotti di qualità, produttori di vino, olio e prodotti agricoli che aspettano solo turisti alla ricerca del buon vivere. Organizzare eventi che promuovono e valorizzano il prodotto del nostro territorio.

Valorizzare i nostri prodotti agricoli, la cultura gastronomica legata alla tradizione. Noi dobbiamo tutelare la storica vocazione agricola della nostra terra, contro il cemento dei capannoni delle zone industriali.

Tutelare le nostre bellezze naturali, il giglio e le dune, la nostra varva di monaco che rendono il nostro mare e territorio unico, nella nostra meravigliosa Regione.

Mi voglio spendere con passione, umiltà e trasparenza per restituire alla politica e all’impegno civico nelle istituzioni una dignità e un significato nobile.

Saremo, assieme agli elettori che giorno 28 mi daranno il loro consenso, un vento nuovo possa cambiare l’aria, di clientelismi e spartizioni di potere e poltrone.

Ma anche obiettivi di apparente piccolissimo significato.

Aziende Turistiche e agricoltori, che grazie all'impegno del "CREA IMPRESA"  si consorzieranno,  potranno rappresentare, un nuovo mercato della nostra terra, potranno dare vita al più grande punto vendita di prodotti della Provincia, e sprattutto, andranno a cercare i mercati esteri per poter esportare le meraviglie che la nostra terra può produrre e le eccellenze nelle nostre piccole imprese artigiane sanno dare.
Mi spenderò pe dare tagli ai costi, efficienza amministrativa, le consulenze inutili (quelle che possono essere svolte da dipendenti della Regione Sicilia) saranno tutte eliminate.

La nostra terrà merita di più! Una terra dalle incommensurabili bellezze e risorse naturali, che vengono mortificate da uomini senza idee e privi di senso etico. Ancora non ha uno spazio di produzione e trasformazione, di una delle sue risorse naturali (le olive nocellare del belice) prestigioso che possa dare lavoro ai giovani di questo territorio, esportare e produrre ricchezza. Dovrà essere un vero laboratorio imprenditoriale che entrerà in simbiosi con le scuole del territorio.

Le scuole, dovranno essere oggetto di un piano straordinario di messa in sicurezza. Per dare a tutti noi la fiducia nella salubrità dei luoghi dove vivono i nostri figli.

Mi batterò per la valorizzazione di tutte le bellezze artistiche ed archeologiche del territorio, promozione di tutte le attività turistiche, agrituristiche e balneari. Inoltre, sensibilizzare ogni singolo cittadino per la cura e l’amore del proprio territorio, dando l’esempio a tutti coloro che scelgono di trascorrere il loro tempo libero in un ambiente sano ed accogliente.

Farò arrivare con i fondi Europei le risorse economiche  per aumentare le presenze turistiche, organizzando attrazioni e percorsi turistici, creati dagli stessi operatori turistici - Che finalmente potranno far rinascere le nostre tradizioni - Curando tutte le risorse naturali, come il mare, riscoprendo la nostra storia e le nostre tradizioni, valorizzarle e rivitalizzarle in occasioni speciali e legarle ad iniziative di promozione turistica.

Pensare anche di realizzare una rete di infrastrutture per la mobilità pedonale, ciclabile, mezzi di trasporto pubblico per le zone extraurbane (Tre Fontane); storico, a vantaggio del turista e del commercio interno.

Qualcuno dirà “Che belle idee!”. “Sono solo sogni”. “Occorrono le risorse!”. “Dove li prendiamo i soldi?”,

Bisogna sapere che l’Italia è il paese d’Europa che ha il più basso tasso di accesso ai contributi europei. L’Italia, le sue regioni e le sue città, sono spesso fanalino di coda, anche dopo la Grecia.

La città è un bene comune. Il suo patrimonio è un bene comune. Una città non è di chi la governa, ma dei cittadini che la abitano.

Raccoglierò le istanze dei Cittadini anche grazie alla introduzione di forme avanzate di democrazia digitale e di democrazia diretta,

Queste sono soltanto le idee per cominciare, che utilizzeremo per scrivere il programma ufficiale, che sarà realizzato dai gruppi di lavoro.

Sono in attesa di suggerimenti.


sabato 19 novembre 2011

Madiazione Civile e Commerciale A Locri



A Locri, il 9 ottobre scorso, in via Cosmano n. 103 è stata inaugurata la A.D.R. Camera Caritatis, Camera Internazionale di Conciliazione ed Arbitrato. All’evento erano presenti: il Dott. Giuseppe Gabriele Presidente di A.D.R. Camera Caritatis, la Dott.ssa Luisa Bondì coordinatrice dell’organismo, la Dott.ssa Marzia Giacalone docente esperta in materia di Mediazione, il dott. Giuseppe Staltari responsabile della sede di Locri, nonché le principali autorità civili, militari e religiose esistenti nel nostro territorio. L’apertura dell’Organismo è legata al recente cambiamento normativo che, a partire dal 20 marzo 2011, rende obbligatoria la Mediazione come condizione di procedibilità nei casi di controversie relative a: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d’azienda, contratti assicurativi bancari e finanziari, risarcimento dal danno derivante da responsabilità medica, da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, ossia offre la possibilità di risolvere le controversie sia di carattere nazionale che internazionale, di natura civile, commerciale e societaria, tra privati, imprese, associazioni o enti, sia privati che pubblici. La procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, ha lo scopo di facilitare il dialogo tra due o più parti coinvolte in una controversia e di favorire la composizione amichevole della loro disputa, attraverso l'intervento di un conciliatore terzo e neutrale, incaricato di assistere le parti nella ricerca di un accordo che consenta di risolvere la controversia.
Nel corso dell’inaugurazione l’Assessore Comunale Dott. Francesco Galasso in rappresentanza anche del Sindaco On. Giuseppe Lombardo che per impegni istituzionali era fuori città ( visita del Pontefice in Calabria; ma che si era recato personalmente nelle ore precedenti a portare i propri auguri per l’iniziativa promossa sul proprio territorio), ha consegnato gli Attestati di Mediatore Civile e Commerciale, rilasciati a conclusione del primo percorso formativo tenutosi a Locri, presso Palazzo Nieddu del Rio nei giorni 26, 27 settembre e 6,7,8 ottobre scorsi. L’ A.D.R. Camera Caritatis, infatti, oltre ad essere Organismo deputato a gestire procedure di Mediazione, è anche Ente di Formazione accreditato del Ministero della Giustizia. “La figura professionale del Mediatore apre concrete prospettive sul territorio della Locride, come hanno ben compreso i primi corsisti- sostiene il Dott. Staltari- che, con assiduità, impegno costante ed attiva partecipazione hanno seguito le magistrali lezioni della Dott.ssa Giacalone, giungendo così ad una positiva valutazione finale.” Il Dott. Staltari ed i responsabili dell’ A.D.R. Camera Caritatis, entusiasti del successo riportato dal corso riproporranno nuovi corsi di formazione a Locri accessibili, come previsto dalla normativa, a laureati di qualsiasi indirizzo ( anche con Laurea triennale) o iscritti ad ordini professionali.
La Dott.ssa Luisa Bondì ha più volte sottolineato l’importanza dell’informazione del cittadino sul nuovo Istituto della Mediazione. Finalità della Mediazione è,infatti, quella di soddisfare i bisogni delle parti contendenti e di unire le posizioni in conflitto, traghettando le stesse parti verso la risoluzione della loro controversia. La Mediazione, inoltre, rispetto al giudizio ordinario, significa: durata inferiore e certa, costo inferiore e certo, sgravi fiscali (esenzione imposta di bollo), esenzione dell’imposta di registro, credito di imposta.

lunedì 1 agosto 2011

Nuovo Dm sulla mediazione



Il decreto del ministero della Giustizia, un correttivo del Dm 180/2010, già vistato dalla Corte dei conti, ma ancora alla firma del ministro, pone una stretta sulla qualità dei mediatori e sui costi della procedura, ed a giorni dovrebbe essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
L’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, in attesa che la Consulta si esprima in merito alla questione di legittimità del tentativo di mediazione quale condizione di procedibilità, ha approntato un nuovo testo che apporta alcune modifiche al precedente decreto 180/2010, nel quale professionalità dei mediatori e tariffe sono stati i temi sui quali è stata data maggiore attenzione.
Stop dunque alla trasversalità dei mediatori, per prevenire il rischio di trovarsi di fronte a persone poco competenti. Gli organismi di mediazione dovranno indicare nei propri regolamenti dei criteri per l’assegnazione delle controversie che siano rispettosi della competenza professionale del mediatore designato, tenendo conto della laurea conseguita. Si incrementa poi l’aggiornamento formativo biennale, e cresce il supporto amministrativo dell’autorità di vigilanza sugli organismi di mediazione e sugli enti di formazione per garantirne l’effettività.

Tra le novità:
1) Abolizione della maggiorazione di un quinto
precedentemente applicabile per le mediazioni che si concludevano con la proposta del mediatore, ancorché in presenza della sola parte istante, mentre dovrebbe salire da un quinto ad un quarto quella prevista in caso di successo della mediazione stessa.
2) Nelle Materie condizioni di procedibilità art. 5 del decreto 28/2010, scende da un terzo alla metà il corrispettivo delle indennità da corrispondere all’organismo per quei casi con valore stimato superiore ai 250.000 euro,
rimanendo invece invariata la riduzione di un terzo per quelli di valore inferiore.
3)
Su indennità e diritti, riguarda l’ attuazione della proposta di pagamento del solo diritto fisso di 40 euro per il primo scaglione – innalzato a 50 euro per gli altri scaglioni – nel caso in cui le parti invitate a partecipare alla mediazione disertino la prevista riunione. In tale ipotesi pertanto agli organismi verrebbe corrisposto il solo diritto fisso di segreteria e non più, come invece avviene fino ad oggi, il pagamento della prevista indennità ridotta di un terzo. Ma a tal proposito non spetterebbe più al mediatore la redazione del verbale negativo, bensì alla segreteria dell’organismo.
4) Per quanto concerne la qualità dei mediatori - le principali novità riguarderanno il previsto aggiornamento professionale che, oltre alle già previste 18 ore biennali di formazione specifica, necessarie per mantenere la qualifica di mediatore, necessiterà anche di un tirocinio assistito in almeno venti casi di mediazione, la cui partecipazione sarà garantita gratuitamente dagli organismi, che ne disciplineranno le modalità di erogazione nei rispettivi regolamenti.
5) Gli organismi di mediazione dovranno indicare nei propri regolamenti dei criteri per l’assegnazione delle controversie che siano rispettosi della competenza professionale del mediatore designato, tenendo conto della laurea conseguita e, quindi, delle specifiche competenze professionali. Si tratterebbe in sostanza di porre una barriera alla (temuta?) trasversalità dei mediatori, per prevenire il presunto rischio di trovarsi di fronte a persone poco competenti.
Il DM non fa nessuno accenno all’accordo sulla soglia dei 5mila euro entro cui contenere l’obbligatorietà della mediazione. Ed è anche probabile che la previsione dell’assistenza dell’avvocato, per non essere incostituzionale, divenendo un ostacolo all’accesso alla giustizia, debba passare per una rimodulazione delle tariffe.
La Ue a lavoro sull’Adr
Sulla situazione complessiva della giustizia civile arriva anche l’allarme dell’Unione europea che sta lavorando su diverse direttrici. A Bruxelles piace la conciliazione paritetica, proprio quella portata avanti dalla associazione dei consumatori, che si basa sulla stesura di protocolli con le imprese. Entro il 2012, poi, dovrebbe esserci una legislazione quadro europea sull’Adr. Il tema, infatti, rientra in una delle 12 azioni chiave individuate dalla Commissione per rilanciare i mercati interni. Più avanti, invece, è la risoluzione alternativa delle controversie per gli acquisti online, dove è prevista una procedura conciliativa da svolgersi interamente in rete per le transazioni avvenute fra stati diversi. In questo caso, un atto normativo immediatamente applicabile, un regolamento od una decisione, è atteso già in autunno. Aperta anche la procedura di consultazione sulla class action.

domenica 31 luglio 2011

Agevolazioni fiscali nella mediazione (credito d'imposta)



- Tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura» (art. 17, 2° comma, D.Lgs 28/2010)
- il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di € 50.000,00, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente» (art. 17, 3° comma, D.Lgs 28/2010)
- Il gratuito patrocinio da ai cittadini di modesta condizione economica la possibilità di nominare un difensore di fiducia a spese dello Stato nel corso di un processo. Nel caso della mediazione la possibilità data è quella che le spese di mediazione non vengano pagate dalla persona non abbiente ma dallo Stato. Il gratuito patrocinio è usufruibile dalla persona che non ha un reddito imponibile superiore a euro 9.723,84, ai sensi del 5° comma della medesima disposizione «quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda all’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato» (art. 17, 5° comma, D.Lgs 28/2010)
- alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, Un credito d'imposta per l'indennità dei mediatori, in caso di successo della mediazione, fino a concorrenza di 500 euro. Mentre è ridotto della metà se il procedimento non va a buon fine. Inoltre, il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro sino alla concorrenza del valore di 50 mila euro. Sono le agevolazioni fiscali previste per chi ricorre all'istituto della mediaconciliazione.
- Il Ministero della giustizia comunica l’importo del credito di imposta all’interessato e trasmette all’Agenzia delle entrate le generalità del beneficiario e il relativo importo comunicato a quest’ultimo. Il beneficiario dovrà indicare il credito di imposta nella dichiarazione dei redditi. Per le persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo il credito di imposta permette di effettuare una diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito di imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini i.r.a.p.
Chi ha presentato la dichiarazione dei redditi usando il modello 730/2011 ha potuto notare, tra le novità in esso contenute, la sezione VI presente nel quadro G rubricata come credito d'imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali, riservata a coloro che si sono avvalsi dell'istituto per la risoluzione delle proprie liti civili nel corso del 2010.
Le istruzioni per la compilazione del modello hanno riproposto il contenuto dell'articolo 20 del dlgs n. 28 del 5 marzo 2010 di previsione dell'agevolazione, indicando le modalità di riporto dell’importo a credito nelle specifiche colonne (1 e 2) del rigo G8.
L’art. 20 del decreto legislativo 28/2010 sulla mediazione civile e commerciale prevede che alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro 500. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà. Il Ministero della Giustizia, deve, entro il 30 maggio di ciascun anno, inviare al contribuente che si è avvalso della mediazione, una comunicazione con la quale certifica l’importo del credito spettante. Il credito non dà luogo a rimborso, pertanto, nel caso in cui la quota del credito spettante per l’anno d’imposta 2010 risulti superiore all’imposta netta, il credito che non ha trovato capienza potrà essere utilizzato dal contribuente nella successiva dichiarazione dei redditi. In caso di omessa indicazione del credito nella dichiarazione dei redditi si decade dal beneficio. Il limite di euro 500 o 250 è da intendersi riferito a ciascun procedimento, di conseguenza in caso di più mediazioni è possibile indicare nel Modello Unico un importo eccedente il limite di 500 euro.
A riguardo del credito di imposta, a decorrere dall’anno 2011, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, è determinato l’ammontare delle risorse a valere sulla quota del «Fondo unico giustizia» di cui all’articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d’imposta di cui sopra relativo alle mediazioni concluse nell’anno precedente.
Con il medesimo decreto è individuato il credito d’imposta effettivamente spettante in relazione all’importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziate e, comunque, nei limiti dell’importo sopra indicato.
Il Ministero della giustizia comunica all’interessato l’importo del credito d’imposta spettante entro 30 giorni dal termine sopra indicato, ossia entro il 30 maggio, per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all’Agenzia delle entrate l’elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.
Il credito d’imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi.
Il credito d’imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, nè’ del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Tra le maggiori novità nel modello Unico 2011, relativo al periodo di imposta dell’anno 2010, quindi debutta, l’introduzione nel Quadro RN, rigo 24, colonna 4 alla casella “Mediazioni” del credito di imposta di cui trattasi.
Il credito d’imposta può essere utilizzato, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra. Va indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi. Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione mediante il modello F24 (art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) oppure da parte dei contribuenti NON titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. In tal caso va indicato nel quadro CR, rigo CR13.
Rigo CR13Colonna 1 (Credito anno 2010) riportare l’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione ricevuta dal Ministero della giustizia relativa alle mediazioni concluse nell’anno 2010Colonna 2 (di cui compensato in F24) indicare il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione
I contribuenti titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare questo credito d’imposta solo in compensazione mediante il modello F24 e, pertanto, non devono compilare il quadro CR. Il credito d’imposta dovrà, tuttavia, essere esposto nell’apposita sezione del quadro RU della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata ricevuta la comunicazione.

martedì 10 maggio 2011

Mediazione civile – Risolto il problema della privacy



Mediazione civile – Risolto il problema della privacy

Con un provvedimento e due autorizzazioni il Garante Privacy ha semplificato procedure e adempimenti degli organismi di mediazione civile pubblici e privati che siano chiamati a gestire le procedure rese obbligatorie dallo scorso marzo per una serie di controversie civili. I tre atti firmati il 21 aprile scorso – di cui due autorizzazioni, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 2011, sono valide fino al 30 giugno 2012 e lanciano una scialuppa di salvataggio al sistema mediazione, che altrimenti avrebbe rischiato di arenarsi di fronte ai vincoli legati al trattamento di informazioni tutelate dalle norme sulla privacy. Il fulcro della questione è l'uso dei dati personali delle parti che si avvalgono della conciliazione e degli altri eventuali protagonisti coinvolti nel procedimento, anche di tipo sensibile (ad es. richieste di risarcimento del danno da responsabilità medica o diffamazione) e giudiziario (ad es. dati relativi a sentenze di condanna penale in base alle quali si può chiedere il risarcimento). L'authority della riservatezza semplifica adempimenti e procedure degli organismi, mantenendo al contempo alta la guardia sui diritti e le libertà delle parti coinvolte
Il nuovo regolamento “regolamento tipo” predisposto in combutta del ministero della Giustizia si può utilizzare senza aspettare il via libera dell'autorità, per il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose e anche informazioni di carattere giudiziario. Naturalmente, questi dati possono essere utilizzati solo nell'ambito dell'attività di mediazione obbligatoria.
Gli altri due provvedimenti invece permettono al Garante di rilasciare autorizzazioni generali per il trattamento dei dati sensibili (autorizzazione n. 161) e giudiziari (autorizzazione n. 162), così come previsto dagli articoli 26 e 27 del Codice della privacy. Il primo provvedimento autorizza gli organismi di mediazione privati al trattamento dei dati sensibili. Mentre il secondo dà l'ok in pratica a tutti i soggetti coinvolti – organismi di mediazione, pubblici o privati, enti di formazione e ministero della Giustizia – a trattare i soli dati giudiziari relativi ai requisiti di onorabilità richiesti dalle norme sulla conciliazione a soci, associati, amministratori e rappresentanti degli enti e organismi e anche ai singoli mediatori.

sabato 7 maggio 2011

La MEDIAZIONE CIVILE - E le sue bugie

La MEDIAZIONE CIVILE
e tutte le bugie raccontate sul suo conto

Il D.Lgs. 28/2010 e il D.M. 180/2010 hanno introdotto e regolamentato il nuovo istituto giuridico della MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE o, semplicemente, MEDIAZIONE CIVILE. Lo strumento è finalizzato a risolvere una controversia civile prima che arrivi in tribunale o a porvi fine se è già iniziata.
La mediazione civile può essere facoltativa: riguardo ai diritti disponibili, quindi, si ha sempre la possibilità di avvalersi un mediatore piuttosto che intentare causa in tribunale. E’ invece obbligatoria prima di agire in giudizio per questioni riguardanti particolari materie indicate dalla legge (diritti reali, locazione, comodato, affitto d'azienda, divisioni, successioni ereditarie, responsabilità medica, diffamazione, contratti assicurativi, bancari e finanziari; dal 2012 anche per condominio e danni da circolazione di veicoli e natanti). Infine, può essere demandata dal giudice.
Nell’ambito della mediazione civile, la legge definisce espressamente i concetti fondamentali di:
• mediazione (l’attività svolta da un terzo finalizzata a risolvere una controversia);
• mediatore (il soggetto qualificato che svolge la mediazione);
• organismo di mediazione (l’ente pubblico o privato presso il quale si svolge);
• conciliazione (l’eventuale risultato positivo della mediazione).
Come strumento di risoluzione delle controversie, la mediazione civile è oggettivamente più semplice, più veloce e più economica rispetto a una causa civile. Infatti, visti gli ottimi risultati già ottenuti all’estero, è stata introdotta nel nostro Paese allo scopo di far diminuire il numero di cause civili da far giungere in tribunale e poter smaltire così l’enorme arretrato giudiziario esistente.
Sono in tantissimi a ritenere questo rivoluzionario strumento molto valido e in grado di far raggiungere ottimi risultati. Le uniche persone che sono contrarie alla mediazione civile sono quelle che hanno l’interesse, soprattutto economico, a lasciare la giustizia civile italiana nella grave situazione in cui si trova. Tant’è che esse hanno dato libero sfogo alla fantasia elaborando una serie di falsità e bugie sulle quali è opportuno fare chiarezza.
NON E’ VERO CHE LA MEDIAZIONE CIVILE SI CHIAMI “MEDIA-CONCILIAZIONE”
Il termine “media-conciliazione” è stato inventato da coloro che sono ostili alla riforma per ridicolizzarla e per creare confusione. Infatti, è usato in prevalenza da costoro. Fonti anche molto autorevoli si sono già espresse sull’inesattezza di questo nome e sul fatto che contrasti con le definizioni dettate dalla legge (Guida al Diritto del 7 marzo 2011). Non a caso, il Ministero della Giustizia utilizza soltanto i nomi mediazione civile oppure mediazione civile e commerciale.
NON E’ VERO CHE LA MEDIAZIONE CIVILE ALLUNGHI I TEMPI PER OTTENERE GIUSTIZIA
Per legge, il procedimento di mediazione può avere una durata massima di 4 mesi. Quindi, un tempo sufficiente per gestire in modo appropriato una questione e per tentare di risolvere definitivamente la controversia, ma di gran lunga inferiore ai 9 anni di durata media di una causa civile in Italia.
NON E’ VERO CHE LA MEDIAZIONE CIVILE VADA A “PRIVATIZZARE LA GIUSTIZIA”
Il ricorso al tribunale è sempre possibile ma, su alcune materie, soltanto dopo aver fatto un ultimo tentativo per arrivare a una conciliazione: la mediazione civile, appunto, la quale si può svolgere presso organismi di mediazione, sia privati che pubblici, scelti liberamente. Inoltre, il mediatore civile non è un giudice, quindi non stabilisce chi ha ragione e chi ha torto, ma aiuta le parti a trovare una soluzione che sia in grado di soddisfare entrambe.
NON E’ VERO CHE LA MEDIAZIONE CIVILE ABBIA UN COSTO DI 9200 EURO
Il compenso del mediatore è proporzionato al valore della lite. E’ pari a 9200 euro soltanto per le controversie di valore superiore a 5 MILIONI di euro (!) Per ogni tipo di controversia, comunque, il costo della mediazione civile non soltanto è sempre certo, ma è di gran lunga inferiore a quanto si spenderebbe intentando una causa civile. Inoltre, la mediazione prevede agevolazioni e ulteriori riduzioni, ed è gratuita per chi non può permettersela.
NON E’ VERO CHE LA MEDIAZIONE CIVILE SIA UN COSTO AGGIUNTIVO SENZA GARANZIE
La mediazione civile ha costi e tempi certi prestabiliti dalla legge. Invece, una causa civile ha una durata molto più lunga e sempre incerta (la media nazionale è di 9 anni), e un costo sicuramente maggiore e di ammontare indeterminato. Quanto alle garanzie, intentare causa in tribunale non significa avere la garanzia di vincere o di ottenere giustizia. Tutt’altro. In sede di mediazione civile, invece, è altamente probabile che le parti, interagendo tra di loro e con il mediatore, possano individuare una soluzione che soddisfi tutti in modo veloce ed economico.
Per avere una conferma sui dati qui riportati e per maggiori informazioni riguardanti la mediazione civile, visitare il sito del Ministero della Giustizia [ www.giustizia.it ]

venerdì 6 maggio 2011

Prima settimana ok per la mediazione civile


E si scopre che anche chi non la vuole

l’ha inconsapevolmente aiutata

A una sola settimana dall’entrata in vigore dell’obbligatorietà della mediazione civile, cerchiamo di fare un primissimo bilancio con l’aiuto di alcuni professionisti che la svolgono. Nessuna pretesa, le rivoluzioni culturali non avvengono dall’oggi al domani. Ma, si sa, il buongiorno si vede dal mattino e, a quanto pare, la giornata che vede per protagonista la mediazione civile si preannuncia già molto lunga e radiosa.
«Nel corso di questa prima settimana», spiegano Antonella e Luisa, due sorelle avvocato titolari di un avviato studio legale e convinte sostenitrici della mediazione civile e commerciale, «abbiamo fornito numerose e dettagliate informazioni a chi le richiedeva e “preso per mano” quattro tentativi di mediazione; nei prossimi giorni vedremo dove porteranno».
Ci permettiamo di far notare loro che, probabilmente, l’ostacolo più grosso è rappresentato dal fatto che la mediazione civile stravolge anche il modo di concepire una lite. «Personalmente, abbiamo preparato molto accuratamente il varo definitivo del 20 marzo», spiegano le professioniste. «In questi mesi, abbiamo partecipato a diverse iniziative e organizzato anche alcuni convegni nella nostra provincia trovando curiosità, interesse e porte aperte un po’ ovunque».
Continuando l’intervista, però, ci attende una sorpresa: l’importante e inconsapevole aiuto che la riforma avrebbe ricevuto anche da parte di coloro che non la vorrebbero. «In tutta sincerità, dobbiamo ringraziare moltissimo chi in questi mesi ha continuato ad attaccare questo nuovo strumento chiamandolo con nomi differenti da quello ufficiale», commentano compiaciute le due sorelle. «Così, mentre le frange della categoria avverse all’istituto si occupavano di inveire contro quella che chiamavano la “conciliazione obbligatoria” o la “media conciliazione” o tanto altro ancora, noi abbiamo potuto far conoscere la mediazione civile alle persone comuni in tutta tranquillità e senza il pericolo che quello che dicevamo fosse sminuito o svalutato il giorno dopo da qualche giornale».
E così, nonostante i malumori e le iniziative intraprese da chi le remava contro, la mediazione civile è riuscita a giungere praticamente indisturbata al 20 marzo. E ora? «La gente vede molto di buon occhio questo nuovo strumento», rispondono fiduciose le due professioniste. «Anche perché, direttamente o indirettamente, sa bene che una causa civile può portare a uno stillicidio di tempo e denaro per molti anni. E’ quindi pronta per la svolta radicale».
Se una buona giornata può scorgersi dal suo inizio, si diceva, questa prima settimana di vita “ufficiale” della mediazione civile sembra essere già la luminosa alba di una lunga giornata di sole. Si spera naturalmente che quei raggi e quel calore possano raggiungere presto anche la Giustizia italiana, ormai da molti anni costretta ad arrancare nel profondo buio dell’arretrato giudiziario.

Antonio Lanzillotti

giovedì 5 maggio 2011

Amministrative 2011 a Campobello di Mazara


Sono 195 candidati nelle undici liste che sostengono la candidatura dei sette che si contendono la poltrona di “Primo Cittadino”, per le Amministrative del 29 e del 30 maggio, a Campobello di Mazara
1) CANDIDATO SINDACO VINCENZO CUTTONE
POPOLARI E LIBERALI NEL PDL: Accardo Maurizio, Agola Giuseppe, Alfano Marco, Bascio Salvina, Billitteri Tommaso, Buscemi Carlo, Capizzi Francesco, Chiofalo Giuseppina, Conti Ugo Calogero, Di Girolamo Vito, Firreri Antonio, Grimaldi Marcello, Leone Francesca Maggio Enzo, Milazzo Daniela, Montalbano Enzo Puccio Francesco, Spanò Gianvito, Stallone Anna Maria, Stallone Paolo.
CANDIDATO SINDACO GIANVITO GRECO
LISTA CIVICA SEL-UNITI PER CAMBIARE: Accardo Giovanni, Bono Agostino Gaetano (detto Tano Bono), Calandrino Giovanni, Compagno Marcella, Gregorio Giuseppe, Gulotta Giuseppe, Indelicato Rosaria, La Rosa Stefano, Lazzara Sabina, Leone Calogero, Luppino Dino, Mangiaracina Francesco, Moceri Rocco Roberto, Muracchia Graziella Passanante Francesca, Passanante Giovanni Battista, Passanante Giuseppe, Polizzi Salvatore, Rosso Marilù, Pellegrino Salvatore.
CANDIDATO SINDACO GIUSEPPE STALLONE
LISTA CIVICA GRUPPO SUD-NUOVO SECOLO: Giorgi Salvatore (detto Mario Cucco), Accardo Giovanni, Ancona Antonina Maria Anna, Barbera Giuseppe Salvatore, Barruzza Mariangela, Bellafiore Antonino, Bertuglia Giuseppe, Di Dio Vincenzo, Gentile Giacomo Maurizio Maria, Lipari Carmelo, Lombardo Rossana, Lupo Gaspare Antonio, Marchione Maria, Moceri Giovanni, Sugamiele Giuseppe Salvatore, Di Giovanni Salvatore.
FORZA DEL SUD: Palermo Calogero Giovanni, Accardi Consulto, Baiata Dorotea, Bonomo Michele, Ciaramitaro Cesare, Di Pietra Salvatore, Firreri Salvatore, Greco Gaspare, Luppino Rossella, Maggio Giovanni (detto Burzotta), Orlando Francesco, Pizzolato Antonino (detto Nino), Puccio Giovanni, Randazzo Maria, Russo Mariella, Sapia Vincenza, Savalli Salvatore, Sicurella Paolo, Tumbarello Angelina (detta Tamburello).
CANDIDATO SINDACO DANIELE MANGIARACINA
LISTA SICILIA VERA: Asaro Diana Maria, Barbera Giuseppe, Bascio Stefano, Beltrallo Giovanni Onofrio, Bonafede Salvatore, Bottino Salvatore, Firreri Vito, Gabriele Cosimo, Lo Grasso Gaspare, Mirabile Antonino, Maggio Andrea, Mistretta Riccardo, Moceri Angela, Sciacca Vito, Quarrato Ornella, Riserbato Rosalinda, Rota Sebastiano, Russo Vito, Stallone Maurizio, Leone Marilena.
ALLEANZA PER LA SICILIA: Aula Antonino, Barbera Giovanni, Cusumano Francesco, D’Avaro Gaspare, Diluvio Bartolomeo (detto Lillo), Gioia Daniele, Indelicato Vito, Lazzara Antonino, Lombardo Antonella Loredana, Maggiolino Antonino, Masaracchio Pietro, Montalbano Angelo, Passanante Gaspare Vito, Pellegrino Mariangela, Pizzo Giuseppe, Risalvato Leonarda, Rizzo Rossana, Sciacca Saverio Massimiliano (detto Massimo o Masino), Stallone Rosetta, Rizzo Gaspare.
CANDIDATO SINDACO DINA LA VARVERA
LISTA CIVICA UDC-FLI-PLI: Accardi Giuseppe, Agueci Alberto, Buscaglia Alessandro Bartolomeo, Cudia Sonia, Di Benedetto Clara (detta Clara), Fazzuni Giuseppe (detto Pino), Gullo Giacomo Giuseppe, Indelicato Vincenzo, La Rosa Francesco, La Varvera Silvio, Licata Benedetto, Manzo Gaetano, Moceri Luca, Pantaleo Lina Desireè, Passanante Giuseppe Salvatore, Pisciotta Vito, Puntrello Salvatore, Stallone Antonino, Tamburello Vitalba, Varvaro Pippo.
CANDIDATO SINDACO ALFONSO TUMBARELLO
PDL: Grosso Francesco, Atrous Amir, Bonsignore Giuseppe, Bruno Giovanni, Caracci Sandro, Carini Ignazio, Ciravolo Vincenzo, Crifasi Gaspare, Di Natale Vincenzo, Di Stefano Francesco, Giorgio Gianfranco, Indelicato Caterina Maria, Licata Antonino, Marchese Agostino Giuseppe, Pizzo Davide Vincenzo, Raineri Giovanni, Ravazza Domenico, De Petri Lina, Polizzi Silvia, Labruzzo Francesco.
CANDIDATO SINDACO CIRO CARAVA
PD: Sciarrotta Virginia Anna, Accardo Angelo Antonio, Accardo Antonino (detto Nino), Armata Antonino Giacomo, Beltrallo Michele, Di Maria Tommaso, Ferraro Rosaria Angela, Gambini Rocco, Giammarinaro Silvio Vito, Gioia Leonardo, Indelicato Pietro, Licata Giacomo, Marchetti Elisa, Perricone Giovanni, Pisciotta Francesco, Roberti Paolo, Schifano Nicolò, Trento Alessandro, Tripoli Maria, Tumminello Simone Antonio.
MPA: Accardo Bartolomeo (detto Bart), Asaro Salvatore, Barresi Salvatore Rosario, Calia Francesco, Cognata Gaspare Vincenzo, Cuman Maria Cristina, Di Vece Clezia Gabriella Caterina, Gallo Laura, Giardina Vincenzo, La Chiana Giuseppe, La Rosa Martino, Licata Leonardo, Luppino Giacomo, Passanante Andrea (detto Andrea), Passanante Vito (detto Vito), Schepisi Giovanni, Leo Bartolomeo Emanuele, Norrito Anna, Abate Giovanni Alessandro, Maggio Salvatore.
DEMOCRAZIA E LIBERTA: Accardo Angelo, Accardo Giuseppe, Balistreri Vito, Barruzza Paolo, Bono Vito, Caro Giuseppe, Castiglione Giuseppe, Catalano Emanuele, Cudia Vito, Galfano Natale, Gentile Massimo, Grasso Alessandro, Gulotta Andrea Antonino, Miccichè Settimo, Montalbano Agostino, Pellegrino Giovanni, Rizzo Francesco, Stallone Biagio Diego Emanuele, Tarpeo Alessandro, Zito Gaudenzia.

mercoledì 17 novembre 2010

La Mediazione - Nuove opportunità per gli Architetti

Il D.M. n. 180 del 4 novembre 2010 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 258 del 4.11.2010, regolamento attuativo previsto dall'art. 16 del D. lgs. 4 marzo 2010 n. 28 in materia di mediazione civile e commerciale. Apre le porte della mediazione anche agli architetti, offrendo nuove opportunità di lavoro.
Il regolamento appena emanato, infatti, apre le porte della mediazione anche agli architetti che dopo un adeguato percorso formativo – potranno svolgere l’attività di mediazione presso gli organismi accreditati al Ministero di Giustizia.
Obiettivo del Ministero della Giustizia è quello di “deflazionare” l’arretrato in materia civile e commerciale (oltre 5.000.000 di contenziosi) delegando alla conciliazione stragiudiziale ed ai professionisti conciliatori la risoluzione di parte di tali controversie pendenti, nonché, naturalmente, creare un argine permanente all’emergere dei nuovi contenziosi giudiziari.
Tra le novità di rilievo, si annoverano : l’obbligatorietà della conciliazione in materia di condominio, diritti reali, divisioni, successioni, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, controversie stradali, danno da responsabilità medica, danno da diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari; la previsione della durata massima della procedura non superiore a quattro mesi; l’esecutività dell’accordo finale della conciliazione previa omologa del tribunale; la formazione dei conciliatori affidata in via esclusiva agli enti accreditati presso il Ministero della Giustizia; le esenzioni fiscali per gli atti e l’attribuzione di un credito di imposta per le spese delle parti.
Una volta raggiunto l'accordo davanti al mediatore (il quale non è un giudice e, come tale, non emette un giudizio, ma offre solo la sua competenza e la sua collaborazione alle parti al fine di addivenire alla conciliazione), il relativo verbale viene omologato dal Tribunale acquistando piena efficacia esecutiva.
A.D.R. Camera Caritatis, organismo di conciliazione, indipendente e neutrale, specializzato nella risoluzione delle controversie in ambito nazionale ed internazionale, iscritta al n. 94 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione giusta PDG del 07 luglio 2010 del Ministero della Giustizia ed è accreditata tra i soggetti/Enti abilitati a tenere corsi di formazione con PDG n. del 28 giugno 2010 del Ministero della Giustizia, si è già attivata con corsi di formazione destinati anche agli architetti.
Per i professionisti che vorranno iscriversi nell’istituendo elenco dei consulenti tecnici di fiducia di A.D.R. Camera Caritatis, sarà applicato un prezzo di favore per la partecipazione al corso di Alta Formazione per Mediatori Professionisti organizzato a Palermo dal 07 al 18 Dicembre 2010.
Non perdere tempo approfittane!
Investi su te stesso e diventa
“MEDIATORE PROFESSIONALE”
Per informazioni più dettagliate
non esitare a contattarci
329 3759778 - 328 3730688
Oppure visita il Sito http://www.cameracaritatis.it

La Mediazione - Nuove opportunità di lavoro

Il D.M. n. 180 del 4 novembre 2010 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 258 del 4.11.2010, regolamento attuativo previsto dall'art. 16 del D. lgs. 4 marzo 2010 n. 28 in materia di mediazione civile e commerciale, ha completato il quadro normativo spianando la strada alla mediazione ormai pronta per l'esordio fissato nella prossima primavera. Dal 20 marzo 2011 scatterà così una forma di mediazione di tipo “obbligatorio” come condizione di procedibilità nel processo che andrà ad affiancarsi ad altri due tipi di conciliazione, quella volontaria e quella affidata al giudice. Prima di poter avviare un processo, quindi, sarà necessario avere terminato un procedimento di mediazione mediante il ricorso ad uno degli enti (pubblici o privati) che sono iscritti ad un registro presso il Ministero della Giustizia, così come peraltro già succedeva per la conciliazione societaria. Tale obbligo è sancito per almeno il 70% delle cause civili. In ogni altra materia la mediazione potrà essere avviata dalle parti volontariamente, sia prima che durante il processo. Il giudice inoltre, a processo iniziato, anche in sede di appello, potrà, discrezionalmente e se lo ritenere opportuno, invitare le parti a procedere alla mediazione, tenuto conto dello stato del procedimento, della natura della causa e della condotta delle parti.
Il regolamento appena emanato, infatti, apre le porte della mediazione a tutti quelli che dopo un adeguato percorso formativo – potranno svolgere l’attività di mediazione presso gli organismi accreditati al Ministero di Giustizia.
Obiettivo del Ministero della Giustizia è quello di “deflazionare” l’arretrato in materia civile e commerciale (oltre 5.000.000 di contenziosi) delegando alla conciliazione stragiudiziale ed ai professionisti conciliatori la risoluzione di parte di tali controversie pendenti, nonché, naturalmente, creare un argine permanente all’emergere dei nuovi contenziosi giudiziari.
A.D.R. Camera Caritatis, organismo di conciliazione, indipendente e neutrale, specializzato nella risoluzione delle controversie in ambito nazionale ed internazionale, iscritta al n. 94 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione giusta PDG del 07 luglio 2010 del Ministero della Giustizia ed è accreditata tra i soggetti/Enti abilitati a tenere corsi di formazione con PDG n. del 28 giugno 2010 del Ministero della Giustizia, si è già attivata con corsi di formazione.
Per tutti quelli che vorranno partecipare al percorso di “Alta Formazione per Mediatori Professionisti” organizzato a Mazara del Vallo il 07 – 10 – 11 – 14 – 17- 18 -21 Dicembre 2010, sarà data l’opportunità di accreditarsi gratuitamente al Ministero di Giustizia come “mediatori professionisti” per il tramite di A.D.R. Camera Caritatis.
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venerdì 1 ottobre 2010

BOLLATURA DEI LIBRI E DEI REGISTRI

Alla conclusione di ciascun anno è buona norma per le imprese ed i professionisti verificare il pieno rispetto delle regole di tenuta delle “scritture contabili”, intese sia dal punto di vista civilistico che fiscale. Al fine di effettuare gli opportuni controlli è importante ricordare che, a far data dal 25 ottobre 2001 [1], la maggior parte delle scritture contabili non deve più essere sottoposta alla cosiddetta “bollatura” o vidimazione iniziale. Come vedremo di seguito, il venir meno di tale obbligo interessa solo le scritture contabili la cui vidimazione iniziale era prevista sostanzialmente da tre disposizioni legislative:
E' inoltre obbligatoria la numerazione e la bollatura di ogni altro libro o registro regolamentato da norme speciali quali (elenco non esaustivo):
• formulario di identificazione dei rifiuti trasportati - d.l.gs n.22/1997 artt.12 e 18 - d.m. n.145/1998
• registro raccolta/eliminazione di olii usati o esausti - d.p.r. n.691/1982 e d.m. 22/02/1984
• registro-giornale degli incarichi (registro tenuto dalle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto) - legge n.264/1991 art.6
• registro di contabilità lavori pubblici d.p.r. 554/1999 art. 183
La vidimazione e bollatura dei libri giornali, inventari e fiscali non è più obbligatoria, ma facoltativa.
Le imprese sono comunque obbligate a tenere tali libri e a numerare progressivamente le pagine entro l'anno solare, prima di essere utilizzati.
La bollatura dei libi sociali della società di capitali è rimasta obbligatoria.
La legge 2/2009, con effetto dal 30/03/2009, ha eliminato l'obbligo di tenuta del libro soci delle società a responsabilita limitata; pertanto, la bollatura di tale libro per le srl non è più obbligatoria, ma facoltativa.
Competente alla bollatura è la Camera di Commercio nella cui provincia è ubicata la sede legale del richiedente, anche se non iscritto nel Registro delle Imprese.
Per le imprese plurilocalizzate, è competente l‘ufficio del Registro delle Imprese presso il quale è iscritta la sede principale, e, per la bollatura dei libri relativi alle sedi secondarie, anche l‘ufficio ove è ubicata la sede secondaria.
Solo per la bollatura dei formulari per il trasporto dei rifiuti (bollatura gratuita) e per la bollatura dei registri di carico/scarico rifiuti è competente anche l‘ufficio del Registro delle Imprese ove è ubicata la unità locale.
N.B.
Dal 15 agosto 2009, il registro tenuto dal commissario liquidatore delle società cooperative, enti o consorzi cooperativi (nel quale sono annotate le operazioni relative alla sua amministrazione) deve essere vidimato dalla Camera di Commercio competente per territorio (articolo 10 comma 7 della Legge 23/07/2009 n. 99 - G.U. n. 176 del 31/07/2009).

Per la vidimazione di ogni registro devono essere corrisposti il diritto di segreteria di Euro 10,00 (indipendentemente dal numero di pagine) e una marca da bollo da Euro 14,62 ogni 100 facciate o frazione di 100 (da applicare sull'ultima pagina del registro).
Nei libri rilegati bisogna riportare sulla copertina la denominazione dell‘impresa (se ci sono più imprese con la medesima denominazione occorre indicare anche il codice fiscale) e il tipo di libro. Nei libri a modulo continuo o a fogli mobili bisogna riportare tali dati su tutte le pagine.
Le marche da bollo devono essere applicate sull‘ultima pagina utile intestata e numerata.
I libri sezionali del libro giornale o del libro inventari hanno una numerazione distinta e progressiva, con l‘indicazione dell‘anno e della tipologia di “sezionale“ su tutte le pagine.
I libri giornali multiaziendali devono essere corredati di un elenco delle imprese per le quali si richiede la bollatura e dei relativi pagamenti delle tasse di concessione governativa, a seconda della loro natura giuridica.
Per la bollatura di libri di società non ancora iscritte nel registro delle Imprese occorre presentare la fotocopia del numero di attribuzione di partita IVA e della dichiarazione del notaio attestante la data di costituzione della società e l‘ubicazione della sede legale.
MODELLO L2
Il modello L2 va compilato indicando tutti i dati identificativi dell‘impresa.
Con un unico modello può essere richiesta la bollatura di diversi libri riferiti alla medesima impresa. Può essere presentato da un incaricato dell‘impresa.
Si raccomanda di indicare il numero telefonico del richiedente, nell‘apposito campo del modello.
DIRITTI DI SEGRETERIA
I diritti di segreteria ammontano a € 25,00 per ogni libro o registro. Il versamento va effettuato sul bollettino di conto corrente postale n. ____________ intestato alla Camera di Commercio Competente, indicando nella causale “diritti di segreteria - bollatura libri“. Al modello occorre allegare il tagliando attestazione del versamento. La Camera del Commercio di Trapani accetta c/o gli sportelli inforCenter anche pagamenti con il Bancomat o con Carta di Credito.
Il formulario dei rifiuti trasportati è esente dal pagamento dei diritti di segreteria (art. 15 D.Lgs. n. 22/97).
N.B. L’importo dei diritti di segreteria è stato stabilito dal Decreto 16 giugno 2008 – pubblicato sulla G.U. n. 147 del 25.06.2008 – in vigore dal 1° luglio 2008.
IMPOSTA DI BOLLO
LIBRO GIORNALE ED INVENTARI
L‘imposta di bollo è pari ad € 29,24 ogni 100 pagine o frazione per seguenti soggetti:
 Imprenditori commerciali;
 Società di persone;
 Società cooperative;
 Mutue assicuratrici;
 G.E.I.E.;
 Società estere;
 Associazioni e fondazioni;
 Enti morali.
L‘imposta di bollo è pari ad € 14,62 ogni 100 pagine o frazione, indipendentemente dall‘adempimento dalla bollatura, per i seguenti soggetti:
 Società per azioni;
 Società in accomandita per azioni;
 Società a responsabilità limitata;
 Società consortili per azioni o a responsabilità limitata;
 Consorzi ed aziende di enti locali;
 Enti pubblici.
ALTRI LIBRI
L‘imposta di bollo è pari ad € 14, 62 ogni 100 pagine o frazione.
MODALITA‘ DI VERSAMENTO
Le marche da bollo devono essere applicate nell‘ultima pagina numerata, verranno poi annullate dall‘ufficio. La Camera del Commercio di Trapani applica anche il bollo virtuale che può essere pagato c/o gli sportelli inforCenter con il Bancomat o con Carta di Credito.
ESENZIONE TOTALE DALL‘IMPOSTA DI BOLLO

L‘esenzione totale dall‘imposta di bollo si applica per:
 I formulari dei rifiuti trasportati;
 Le cooperative edilizie iscritte nel registro Prefettizio. Occorre indicare sul libro da bollare il titolo di esenzione: art. 66 commi 6 bis e 6 ter D.L. 331/1993 convertito con L. 427/1993;
 Le O.N.L.U.S. (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale). Tutte le cooperative sociali sono O.N.L.U.S. (art. 17 D.Lgs. 460/97);
 Le associazioni e le fondazioni di volontariato. Devono presentare copia dello statuto dov‘è riportato che l‘associazione non ha scopo di lucro.
TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA
TASSA FORFETARIA (PER SPA, SAPA, SRL, SOCIETA‘ CONSORTILI PER AZIONI O A RESPONSABILITA‘ LIMITATA, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI FRA ENTI TERRITORIALI COSTITUITI AI SENSI DELLA LEGGE 142/90 SOSTITUITA DAL D.LGS. 267/2000)
Con riferimento al pagamento della tassa di concessione governativa è opportuno ricordare che, in caso di bollatura facoltativa del libro giornale e del libro inventari, è stabilito il pagamento di una tassa di € 51,65 ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine. Con riferimento, invece, alla disciplina prevista per le società di capitali, come già ricordato in precedenza, è previsto ] un versamento annuale pari ad € 309,87 indipendentemente dal numero di registri contabili utilizzati e dal numero di pagine che li compongono (tale importo sale a € 516,46 per i soggetti con capitale sociale o fondo di dotazione che al 1° gennaio risulta superiore a € 516.456,90).
Il versamento va effettuato, per l‘anno di inizio attività delle società di capitali, con bollettino di conto corrente postale, sul c/c postale________ intestato alla Agenzia delle Entrate – Competente - bollatura e numerazione libri sociali, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività, e per gli anni successivi, con delega bancaria entro il termine di pagamento dell‘IVA dovuta per l‘anno precedente, utilizzando il modello di pagamento unificato F24, di cui va compilata la sezione“Erario“,
Va allegata al modello L2 la copia del modello F24 attestante l‘avvenuto pagamento.
La tassa non è dovuta in caso di trasferimento della sede sociale nella circoscrizione territoriale di competenza di un altro ufficio dell‘Agenzia delle Entrate, mancando il presupposto per l‘applicazione della tassa annuale forfetaria:
- infatti non è richiesta una nuova numerazione e bollatura dei libri sociali.

L‘importo della tassa annuale di concessione governativa dipende dall‘ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione al 1 gennaio dell‘anno di riferimento; le misure della tassa sono:
 € 309,87 se il capitale sociale è pari o inferiore a € 516.456,90;
 € 516,46 se il capitale sociale supera € 516.456,90.
Poiché l‘importo della tassa dipende dall‘ammontare del capitale sociale al 1 gennaio, eventuali aumenti o riduzioni di queste poste deliberati successivamente al 1 gennaio non incidono sull‘importo della tassa dovuto per l‘anno in corso, bensì sull‘importo della tassa dovuta per l‘anno successivo.
Il termine di pagamento della tassa di concessione governativa coincide con il termine di versamento dell‘IVA dovuta per l‘anno precedente.
Non può essere pretesa la prova dell‘avvenuto pagamento alle società di capitali che chiedono la bollatura prima del termine di scadenza.
TASSA ORDINARIA (PER IMPRESE INDIVIDUALI, SOCIETA‘ DI PERSONE, COOPERATIVE, CONSORZI EX ART. 2612 C.C., PROFESSIONISTI, SOCIETA‘ COOPERATIVE A RESPONSABILITA‘ LIMITATA, MUTUE ASSICURATRICI)
Il versamento ammonta ad € 67 per ogni registro, ogni 500 pagine o frazione.
Può essere effettuato sul c/c postale ______________, intestato ad Agenzia delle Entrate - alla Agenzia delle Entrate – Competente Per Territorio - bollatura e numerazione libri sociali oppure tramite modello F23, oppure con applicazione di marche di concessione governativa.
Se il versamento viene effettuato con modello F23, una copia dello stesso va allegata al modello L2.
Se il versamento viene effettuato tramite c/c postale, il tagliando attestazione va apposto sull‘ultima pagina del libro da bollare.
ESENZIONE DALLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA
Sono esenti totalmente da imposta di bollo e da tassa di concessione governativa le O.N.L.U.S., le Cooperative sociali e le associazioni di volontariato, che pagano solo i diritti di segreteria camerali.
Le cooperative edilizie beneficiano della riduzione ad un quarto della tassa di concessione governativa. Tale tassa ammonta quindi ad € 16,75 per ogni registro, ogni 500 pagine o frazione.
Sono esenti anche il formulario per i rifiuti trasportati ed il registro di carico/scarico rifiuti.
SANZIONI PER RITARDATO VERSAMENTO DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA
L‘omesso versamento della tassa di concessione governativa da parte delle società di capitali - tassa annuale forfetaria - è soggetto all‘applicazione di una sanzione amministrativa dal 100% al 200% della tassa medesima con un minimo di € 103.
Per evitare l‘applicazione della sanzione è possibile sanare l‘omissione con il ravvedimento peroso entro un anno dalla violazione, versando:
 la tassa annuale comprensiva degli interessi al tasso legale – attualmente 3,00% annuo - (calcolati in base ai giorni) con le stesse modalità previste per l‘adempimento originariamente omesso;
 la sanzione, ridotta ad un ottavo del minimo (ossia al 12,50% della tassa) se il ravvedimento viene effettuato entro 30 giorni dalla scadenza, ovvero ridotta ad un quinto del minimo (ossia al 20% della tassa) se il ravvedimento è effettuato oltre 30 giorni ma entro un anno dall‘omissione.
PRINCIPALI LIBRI DA BOLLARE
REGISTRI OBBLIGATORI – BOLLATURA OBBLIGATORIA REGISTRO IMPRESE/NOTAIO
Libri sociali obbligatori per SPA, Cooperative, SRL (art. 2421 c.c.)
 Libro dei soci (non più richiesto per le Srl);
 Libro delle obbligazioni;
 Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
 Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione;
 Libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale/consiglio di sorveglianza/comitato per il controllo di gestione;
 Libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
 Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti (se previsto);
 Libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'art. 2447 sexies c.c.
Per le srl in base all' art. 2478 c.c., oltre ai libri previsti dall’art. 2214 devono essere tenuti:
 Libro dei soci;
 Libro delle decisioni dei soci;
 Libro delle decisioni degli amministratori;
 Libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore nominati ai sensi dell'art. 2477 c.c.
Questi libri vanno numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio prima di essere messi in uso a norma dell'art. 2215 c.c.
Libri e registri obbligatori previsti da leggi speciali
L'ufficio registro imprese effettua la bollatura dei libri previsti da leggi speciali a meno che la competenza non sia espressamente attribuita ad un altro Ente.
L’elencazione seguente non è esaustiva. In presenza di libri diversi dovrà essere fornito il rinvio alla legge che stabilisce l'obbligatorietà della bollatura del registro.
 Registro operazioni di cambio ( legge n. 1 del 05/01/1956); esente da bollo e tassa CCGG;
 Registro dei premi (legge n. 1216 del 29/10/1961); esente da bollo e tassa CCGG;
 Libro giornale degli incarichi (legge n. 264 del 08/08/1991); tenuto dalle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
 Registro dei palinsesti (legge n. 223 del 06/08/1990);
 Libro giornale delle autenticazioni delle girate (RD n. 239 del 29/03/1942);
 Registro di contabilità dei lavori pubblici;
 Registro dei fidi;
 Formulari di identificazione dei rifiuti trasportati (D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997); esente da bollo, tassa CCGG e diritti di segreteria;
 Registro di carico/scarico rifiuti; sono dovuti i diritti di segreteria di € 25 da versare sul conto corrente n. __________ intestato alla CCIAA Competente. La vidimazione di tali registri, è di competenza delle Camere di Commercio a decorrere dal 13/02/2008, in seguito all’entrata in vigore del D.L. 4/2008 art. 2 co. 24bis “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” (pubblicato su G.U. n. 24 del 29.01.2008);
 Registro dei programmi.
L’importo dei diritti di segreteria è stato stabilito dal Decreto 16 giugno 2008 – pubblicato sulla G.U. n. 147 del 25.06.2008 – in vigore dal 1° luglio 2008.
BOLLATURA FACOLTATIVA REGISTRO IMPRESE/NOTAIO
Libri contabili previsti dal codice civile
La bollatura facoltativa è prevista per i libri contabili previsti dal codice civile per i quali la legge 383/2001 ha stabilito la non obbligatorietà della vidimazione a decorrere dal 25/10/2001:
 Libro giornale;
 Libro sezionale del libro giornale;
 Libro inventari;
 Libro sezionale del libro inventari.
Nota bene: il libro giornale e il libro inventari non regolarmente bollati non costituiscono titolo idoneo per il rilascio di un decreto ingiuntivo e non possono essere usati come prova in giudizio.
registri IVA e gli altri registri tenuti ai fini delle imposte sui redditi
Con la modifica dell’articolo 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 2, è stata in qualche modo decretata l’abrogazione dell’obbligo di bollatura per tutti i registri (compresi i bollettari) tenuti agli effetti dell’IVA.
Dunque, secondo la nuova formulazione del comma 1, dell’articolo 39, del D.P.R. n. 633/1972:
a) è stato soppresso l’obbligo di bollatura di tutti i registri IVA;
b) è rimasto l’obbligo della sola numerazione progressiva delle pagine;
c) è rimasta l’esenzione dall’imposta di bollo;
d) è stato autorizzato l’impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili, secondo le modalità dettate dall’Amministrazione finanziaria.
- Registro IVA acquisti;
- Registro IVA vendite (o registro delle fatture emesse);
- Registro IVA acquisti CEE;
- Registro IVA vendite CEE;
- Registro dei corrispettivi;
- Registro dei beni ammortizzabili;
- Registro prima nota cassa;
- Registro unico IVA;
- Registro unico IRPEF;
- Registro riepilogativo (circolare ministeriale N. 27 del 21/11/1972);
- Registro fatture in sospeso;
- Registro di carico registratori fiscali;
- Registro protocollo dichiarazioni esportatori (emesse o ricevute);
- Registro merci in conto deposito;
- Registro prima nota cassa;
- Registro bolle di accompagnamento e/o ricevute fiscali;
- Registro di carico/scarico per centro elaborazione dati;
- Registro cronologico (tenuto dai professionisti);
- Registro onorari e spese (tenuto dai professionisti);
- Registro editori;
- Registro delle esportazioni in conto deposito;
- Registro dei codici;
- Corrispondenza e copie fatture;
- Registro delle movimentazioni finanziarie;
- Registro IVA multiaziendale;
- Registro sezionale per acquisti intra-comunitari;
- Registro acquisti intra-comunitari di enti non commerciali e agricoltori esonerati;
- Registro dei trasferimenti intracomunitari diversi da cessioni o acquisti;
- Registro delle dichiarazioni d‘intento;
- Registro campioni gratuiti (omaggi);
- Registro relativo ai prodotti soggetti a contrassegno;
- Registro merci in conto lavorazione;
- Registro merci in conto prova;
- Registro merci in visione;
- Registro rimanenze merci;
- Registro merci ricevute;
- Registro merci in comodato;
- Registro corrispettivi per mancato/irregolare funzionamento registratore di cassa;
- Registro multiaziendale per centro elaborazione dati;
- Registro delle somme ricevute in deposito;
- Registro incassi e pagamenti;
- Registro dei corrispettivi/acquisti agenzie di viaggio;
- Registro di carico e scarico dei corrispettivi e degli acquisti dei beni usati;
- Registro degli acquisti da raccoglitori;
- Registro degli imballaggi non restituiti;
- Registro dei movimenti dei beni nei depositi IVA;
- Registro delle variazioni;
- Registro di fondo e libretto di dotazione del misuratore fiscale.
Bollatura presso Ufficio Regolazione del mercato (Camera di Commercio)
 Registro amidi e zuccheri;
 Registro oli commestibili (oliva e grassi vegetali);
 Registro di lavorazione e di carico/scarico tenuto dai produttori di olio d‘oliva;
 Bollettario acido acetico.
Bollatura presso uffici INAIL o INPS
 Registro matricola;
 Libro paga;
 Registro delle presenze.
Bollatura presso ufficio A.S.L.
 Registro di carico/scarico tenuto dai detentori di presidi sanitari;
 Registro degli infortuni.
Bollatura presso l'autorità locale di pubblica sicurezza (Questura)
 Registro delle operazioni giornaliere per i commercianti di oggetti e metalli
 preziosi, cesellatori, orafi;
 Registro delle operazioni giornaliere per attività di recupero crediti;
 Registro delle operazioni giornaliere per fabbricanti e commercianti di armi,
 esercenti fabbriche e depositi di esplodenti;
 Registro delle operazioni giornaliere tenuto dagli autodemolitori;
 Registro delle operazioni giornaliere tenuto dalle agenzie matrimoniali.
Bollatura presso l'ufficio commercio del Comune
 Registro degli affari giornalieri delle agenzie pubbliche per conto terzi;
 Registro dei beni usati, preziosi e antichi, per il commercio dei beni usati;
 Registro delle auto in deposito per i venditori di auto usate.
Bollatura presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate
 Registro di inquinamento atmosferico;
 Registro per il personale delle associazioni di volontariato;
 Registro degli aderenti alle associazioni di volontariato;
 Registro dei lavori edili.
SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE E SOCIETÀ FALLITE
Le società di capitali in liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure concorsuali (concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in insolvenza ad esclusione del fallimento) non sono esonerate dal pagamento della tassa annuale forfetaria di concessione governativa, purchè permanga l‘obbligo della tenuta di libri numerati e bollati nei modi previsti dal codice civile (v. circolare n. 108/E del 3/5/96).
Le società di capitali dichiarate fallite sono esonerate dal pagamento della tassa annuale, poiché durante la procedura fallimentare non sussista l’obbligo di tenere i libri e registri previsti dal codice civile, ma solo il registro previsto dall’art. 38, co. 1 12 della legge fallimentare (R.D. 16.3.1942 n. 267 e succ. modif.) preventivamente vidimato senza spese dal Giudice Delegato.
SOCIETÀ TRASFORMATE
Nel caso di trasformazione di una società di persone in società di capitali, questa resterà soggetta al pagamento dell’imposta in via ordinaria (€ 67 per ogni registro, ogni 500 pagine o frazione), con applicazione della tassa forfetaria annuale (in riferimento al capitale sociale o fondo di dotazione) a partire dal 1 gennaio dell‘anno successivo alla trasformazione.
Nel caso di trasformazione di una società di capitali in società di persone, il regime forfetario cessa di operare nell‘anno successivo a quello della modifica.
Normativa di riferimento
• Legge 18 ottobre 2001, n. 383 (G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001): Primi interventi per il rilancio dell’economia. Art. 8
• Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 92/E del 20 ottobre 2001 – Soppressione e semplificazione di adempimenti a carico del contribuente.
• Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, n. 174/E del 31 ottobre 2001.
• Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 104/E dell’ 11 dicembre 2001.
• Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 30 gennaio 2002 – Risposte a quesiti. Punto 8.
• Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 85/E del 12 marzo 2002 – Art. 8 della L. 18 ottobre 2001, n. 383 – Numerazione dei libri contabili e modalità di assolvimento dell’imposta di bollo.
• Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 64/E del 1 agosto 2002 - Art. 8 della L. 18 ottobre 2001, n. 383 – Numerazione dei libri contabili e modalità di assolvimento dell’imposta di bollo.
• Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 22 gennaio 2003 – Articolo 8, legge 18 ottobre 2001, n. 383 – Numerazione dei registri contabili – Istanza di Interpello.

giovedì 23 settembre 2010

Servizi Segreti – Top secret

Il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica è il complesso dei soggetti che si può definire come la comunità dell'intelligence nell'ambito delle "nuove" strutture d'informazione e sicurezza italiane. Istituito con la legge 124/2007 che ha riformato la Comunità intelligence italiana che già operava da oltre 30 anni in forza della legge 801/1977.
Sono stati ridisegnati organi, funzioni e compiti del “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica”, che risulta ora composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), dall’Autorità delegata per la Sicurezza della Repubblica, dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dall’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dall’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI).
Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti, in via esclusiva, funzioni di alta direzione e responsabilità generale della politica dell’informazione per la sicurezza, nell’interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento, l’apposizione e la tutela del segreto di Stato, la nomina e la revoca del direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza nonché la determinazione dell’ammontare annuo delle risorse finanziarie per i servizi di informazione per la sicurezza e per il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.
Il Presidente del Consiglio può delegare tutti i compiti a lui attribuiti in via non esclusiva all’ Autorità delegata, individuata nella figura di un Sottosegretario di Stato o di un Ministro senza portafoglio.
Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) costituisce l’organismo di cui si avvalgono il Presidente del Consiglio e l’Autorità delegata per l’esercizio delle loro competenze, e il cui titolare, il Direttore generale del DIS, è il diretto referente. Il DIS è destinatario di specifici e più incisivi compiti rispetto a quelli assegnati alla Segreteria Generale del CESIS dalla legge 801/77, specie in materia di raccordo informativo, così da assegnare al Dipartimento un ruolo di centralità nell’ambito del Sistema.
Per la gestione dell’intero settore il Presidente del Consiglio si avvale di un organo collegiale, il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), la cui composizione e le cui attribuzioni solo in parte ricalcano quelle del precedente CIIS, annoverando ora funzioni deliberative sugli indirizzi generali e sulle finalità fondamentali della politica dell’informazione per la sicurezza.
Le competenze delle due Agenzie, l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), sono ripartite secondo l’ambito territoriale della minaccia, temperato da una competenza per materia in taluni settori, a differenza di quanto previsto dalla legge 801/77 il cui criterio era ancorato alla sola competenza per materia.
Per lo svolgimento di operazioni per scopi istituzionali, è consentito agli addetti delle Agenzie di avvalersi, con le limitazioni previste dalla legge, dello strumento delle garanzie funzionali. Si tratta di un articolato sistema di regole finalizzato a rendere esenti gli agenti di AISE e AISI da responsabilità penale per le condotte che possono configurare ipotesi di reato.
In materia di segreto di Stato, la legge di riforma ha introdotto una nuova disciplina ispirata al bilanciamento delle esigenze di sicurezza dello Stato con quelle di garanzia dei cittadini.
Il controllo politico sull’attività del Sistema è affidato al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR) cui spetta il compito di verificare in modo sistematico e continuativo che l’attività del Sistema di informazione per la sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione e delle leggi, nell’esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue Istituzioni. La legge ha conferito al Comitato incisivi poteri di controllo e funzioni consultive, imponendo inoltre al Presidente del Consiglio specifici obblighi di comunicazione nei confronti del Comitato stesso.
Quattro, in sintesi, le principali linee d'intervento della riforma introdotta dalla legge 124/2007:
a) la semplificazione e la riorganizzazione degli apparati, con un chiarimento delle responsabilità e delle catene di comando;
b) la predisposizione di un sistema di garanzie funzionali per gli appartenenti ai servizi;
c) la riforma della disciplina del segreto di Stato e delle classifiche di segretezza;
d) il potenziamento degli strumenti di controllo del Comitato parlamentare e della Corte costituzionale.
Per eventuali approfondimenti consultare il sito www.sicurezzanazionale.gov.it, il sito internet dei Servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica.
Si riporta una sintesi della riforma attuata con la legge 124/2007.
Responsabilità politica
La responsabilità politica è un concetto giuridico, politico e filosofico in base al quale si determina se un soggetto operante nello stato ed investito di una carica politica debba o meno rispondere “ed eventualmente a chi” delle scelte politiche compiute
Prima (legge 801/1977 – abrogata)
Presidente del Consiglio dei ministri:
• alta direzione
• responsabilità politica generale
• coordinamento della politica informativa e di sicurezza
tutela del segreto di Stato
Ministro della difesa:
• responsabile del SISMI (nomina del Direttore, responsabilità dell’ordinamento e attività, approvazione bilanci e rendiconto spese riservate)
Ministro dell’interno
responsabile del SISDE (nomina del Direttore, responsabilità dell’ordinamento e attività, approvazione bilanci e rendiconto spese riservate)
Ora (legge 124/2007)
Presidente del Consiglio dei ministri:
• alta direzione
• responsabilità politica generale
• apposizione, conferma dell’opposizione e tutela del segreto di Stato
• nomina dei vertici di DIS, AISE e AISI
• determinazione delle risorse finanziarie
• coordinamento delle politiche per l’informazione per la sicurezza
I Ministri degli affari esteri, dell'interno e della difesa sono tempestivamente e con continuità informati da AISE e AISI per i profili di rispettiva competenza.
Organi collegiali
Prima (legge 801/1977 – abrogata)
Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (CIIS)
Presieduto dal Presidente del Consiglio
composto dai ministri di:
• affari esteri
• interno
• giustizia
• difesa
• economia e finanze
• sviluppo economico
• e dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
Le funzioni di segretario del Comitato erano svolte dal Segretario generale del CESIS.
Competenza:
• funzioni di consulenza e proposta sugli indirizzi generali e sugli obbiettivi della politica di informazione e sicurezza
• parere sulla nomina dei vertici, dei capi reparto degli organismi di informazione e sicurezza e sui regolamenti in materia di personale.
Ora - (legge 124/2007)
Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR)
Presieduto dal Presidente del Consiglio
composto dai ministri di:
• affari esteri
• interno
• giustizia
• difesa
• economia e finanze
• sviluppo economico
• e dall’Autorità delegata
Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte dal Direttore generale del DIS.
Competenza:
• funzioni di consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi generali e sulle finalità della politica di informazione per la sicurezza
• elaborazione degli indirizzi generali e sugli obbiettivi da perseguire
• delibera sulla ripartizione dei fondi e sui bilanci di DIS, AISE e AISI
• è sentito per la nomina dei vertici di DIS, AISE e AISI e sui regolamenti previsti dalla legge
Coordinamento
Prima (legge 801/1977 - abrogata)
Segreteria generale del CESIS
• dipendeva dal Presidente del Consiglio dei ministri
• funzioni di supporto al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza (CESIS)
• organo individuato con direttiva presidenziale quale strumento per coadiuvare il Presidente del Consiglio nell’esercizio delle funzioni di coordinamento e per conferire indirizzo unitario all’attività del settore
• esercitava, attraverso l’Ufficio centrale per la sicurezza (UCSi), compiti di tutela amministrativa del segreto
Ora (legge 124/2007)
Dipartimento informazioni per la sicurezza (DIS)
• risponde al Presidente del Consiglio dei ministri
• coordina l’intera attività di informazione per la sicurezza e verifica i risultati delle attività svolte da AISE e AISI
• è informato costantemente delle operazioni di competenza di AISE e AISI e trasmette al Presidente le analisi prodotte dal Sistema
• raccoglie informazioni, analisi e rapporti provenienti da AISE e AISI, dalle forze armate e di polizia, dalle pubbliche amministrazioni e da enti di ricerca
• elabora analisi globali da sottoporre al CISR, analisi strategiche o relative a particolari situazioni e progetti di ricerca informativa
• promuove e garantisce lo scambio informativo tra le Agenzie e le forze di polizia
• vigila, attraverso, l'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe), sulla corretta applicazione delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri in materia di tutela amministrativa del segreto
• impartisce gli indirizzi per la gestione unitaria del personale di DIS, AISE e AISI, ed elabora con AISE e AISI il piano di acquisizione delle risorse umane, materiali e strumentali
• cura le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale
• esercita, attraverso l'Ufficio centrale ispettivo, il controllo sull'AISE e sull'AISI verificando la conformità delle rispettive attività alle leggi, ai regolamenti e alle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri
• provvede all'attuazione delle disposizioni che disciplinano il funzionamento e l'accesso agli archivi di settore, e vigila anche sulla loro sicurezza, sulla loro tenuta e gestione, tramite l'Ufficio centrale degli archivi
• provvede alla formazione di base e continuativa e all'aggiornamento del personale del DIS, dell'AISE e dell'AISI, attraverso la Scuola di formazione
Strutture operative
Prima (legge 801/1977 - abrogata) - Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI)
• dipendeva dal Ministro della difesa
• assolveva ai compiti informativi e di sicurezza per la difesa sul piano militare dell'indipendenza e dell'integrità dello Stato da ogni pericolo, minaccia, aggressione, svolgendo a tali fini anche compiti di controspionaggio
Ora (legge 124/2007) - Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE)
• risponde al Presidente del Consiglio dei ministri
• ha il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili alla difesa dell’indipendenza, dell’integrità e della sicurezza della Repubblica dalle minacce provenienti dall’estero
• svolge attività in materia di controproliferazione concernenti materiali strategici e quelle di informazione per la sicurezza, al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici ed industriali dell’Italia
• ha il compito di individuare e contrastare al di fuori del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l’Italia e quelle volte a danneggiare gli interessi nazionali
• può svolgere operazioni sul territorio nazionale solo in collaborazione con l’AISI, quando siano connesse ad attività che l’AISE svolge all’estero
Prima (legge 801/1977 - abrogata) - Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE)
• dipendeva dal Ministro dell’interno
• assolveva ai compiti informativi e di sicurezza per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento contro chiunque vi attentasse e contro ogni forma di eversione
Ora (legge 124/2007) - Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI)
• risponde al Presidente del Consiglio dei ministri
• ha il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili a difendere la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, attività eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica
• svolge attività di informazione per la sicurezza, all’interno del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell’Italia
• ha il compito di individuare e contrastare all’interno del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l’Italia e quelle volte a danneggiare gli interessi nazionali
• può svolgere operazioni all’estero solo in collaborazione con l’AISE, quando siano connesse ad attività che l’AISI svolge all’interno del territorio nazionale
Segreto di Stato
Prima (legge 801/1977 - abrogata)
Il segreto di Stato copriva gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione potesse arrecare danno all’integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, all’indipendenza dello Stato rispetto ad altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato.
Non potevano essere oggetto del segreto di Stato:
• fatti eversivi dell’ordine costituzionale
Ora (legge 124/2007)
Il segreto di Stato copre gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione possa arrecare danno all’integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni, all’indipendenza dello Stato rispetto ad altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato.
Non possono essere coperti dal segreto di Stato:
• fatti eversivi dell’ordine costituzionale
• fatti di terrorismo
• fatti costituenti i delitti di strage comune e con finalità di attentare alla sicurezza dello Stato
• associazione di tipo mafioso
• scambio elettorale di tipo politico-mafioso
Limite temporale
Introdotto il limite temporale di 15 anni, prorogabile di altri 15.
Dopo 15 anni dall’apposizione o dalla conferma dell'opposizione del segreto di Stato, chiunque abbia un interesse può richiedere al Presidente del consiglio di avere accesso alle informazioni, ai documenti, agli atti, alle attività, alle cose e ai luoghi coperti dal segreto di Stato.
Entro 30 giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio consente l’accesso oppure dispone una o più proroghe con un provvedimento motivato (durata complessiva massima di 30 anni).
Quando, in base ad accordi internazionali, la sussistenza del segreto incide anche su interessi di Stati esteri o di organizzazioni internazionali, il provvedimento con cui è disposta la cessazione del vincolo, salvo che ricorrano gravi ragioni di eccezionale gravità e a condizione di reciprocità, è adottato previa intesa con le autorità estere o internazionali competenti.
Garanzie funzionali
Prima (legge 801/1977 - abrogata) - Non erano previste "garanzie funzionali
Ora (legge 124/2007)
Non sono punibili i dipendenti di AISE e AISI che, in presenza di determinati presupposti e in base a una specifica procedura posta a garanzia dei diritti dei cittadini, pongano in essere condotte previste dalla legge come reato, legittimamente autorizzate dal Presidente del Consiglio o dall’Autorità delegata
Organo di controllo parlamentare
Prima (legge 801/1977 – abrogata)
Comitato parlamentare di controllo (COPACO)
• costituito da 4 deputati e da 4 senatori, vincolati al segreto relativamente alle informazioni acquisite
• controllo sull’applicazione dei principi stabiliti dalla legge 801/1977
• poteva richiedere al Presidente del Consiglio e al CESIS informazioni esclusivamente sulle linee essenziali delle strutture e dell’attività di SISMI e SISDE
• poteva formulare proposte e rilievi
• veniva informato di ogni conferma dell’opposizione del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio
• era ammessa per prassi la possibilità di ascoltare in audizione i vertici o gli appartenenti agli organismi, dietro autorizzazione del Presidente del Consiglio o del Sottosegretario di Stato con delega ai Servizi

Ora (legge 124/2007)
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR)
• costituito da 5 deputati e da 5 senatori, vincolati al segreto relativamente alle informazioni acquisite, anche dopo la cessazione dall’incarico
• il presidente è scelto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione
• maggiori poteri di controllo che si traducono in una serie di obblighi di comunicazione da parte del Governo e si esplicano anche in direzione dell’Autorità giudiziaria, attraverso la richiesta di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso
• potere di svolgere periodicamente audizioni del Presidente del Consiglio, dell’Autorità delegata, del Direttore generale del DIS, dei Direttori di AISE e AISI, dei Ministri componenti il CISR e, in casi eccezionali, anche di dipendenti del Sistema di informazione per la sicurezza. In tal caso, il Presidente del Consiglio può opporsi per giustificati motivi. Il Comitato può anche ascoltare ogni persona non appartenente al Sistema in grado di fornire elementi utili ai fini del controllo parlamentare
• esprime il parere, obbligatorio ma non vincolante, sugli schemi di regolamento previsti dalla legge 124/2007, sui relativi provvedimenti di integrazione o modifica, e sugli schemi di decreto concernente l’organizzazione e lo stato del contingente speciale di DIS, AISE e AISI
• ogni 6 mesi, il Presidente del Consiglio trasmette al Comitato una relazione sull’attività di AISE e AISI, contenente tra l’altro un’analisi della situazione e dei pericoli per la sicurezza.
Fonte: http://www.sicurezzanazionale.gov.it