giovedì 18 febbraio 2010

INTERRUZIONE PUBBLICO SERVIZIO - RESPONSABILITA’

EMERGENZA RIFIUTI: INTERRUZIONE PUBBLICO SERVIZIO, VERIFICA CAUSE E RESPONSABILITA’ CON ORDINANZA INTERISTITUZIONALE
Firmata dal Presidente della Regione, Raffaele Lombardo, Ordinanza Interistituzionale per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.
E’ quanto è emerso dall’incontro con l’Assessore regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità , avv. Pier Carmelo Russo, e le OO.SS, CGIL, CISL, UIL, UGL e SNALS-CONFSAL sulla vicenda riguardante l’ATO Simeto 3, provvedimento reso necessario al fine di per accertare le cause e le responsabilità della interruzione di pubblico servizio nella raccolta e smaltimento dei rifiuti nel comprensorio interessato dall’ATO SIMETO 3. Il provvedimento scaturisce da una nota sulla vicenda trasmessa dal Prefetto di Catania al Presidente Lombardo dove si evince la gravità della situazione. L’Ordinanza n.1/2010 trova attuazione in applicazione dell’art.191 del Decreto Legislativo n.152/2006 il quale prevede che: “Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. L’Ordinanza sarà trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro tre giorni. L’assessore Pier Carmelo Russo ha illustrato alle OO. SS. i contenuti dell’Ordinanza che prevedono la costituzione di un Gruppo Interistituzionale composto da funzionari della Prefettura di Catania e da funzionari dell’ARRA, dell’ARPA, dell’assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, dell’assessorato regionale dell’economia; nonché la previsione di adempimenti accertativi e sostitutivi sulla gestione del servizio nel quadro dei controlli esistenti, sulla gestione della riscossione anche attraverso soggetti autorizzati dalla Regione Siciliana, sulla valutazione del livello impositivo prevedendo eventuali integrazioni, sull’intervento nei bilanci comunali per l’integrazione alla copertura dei costi relativi ai servizi (Corte dei Conti Regione Campania n.40/2009), sulla verifica della regolarità nell’approvazione dei bilanci comunali ex art.172 del Decr. Lgs.vo 152/2006, sulla verifica delle procedure per il rispetto del “patto di stabilità” ex legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dalla legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009), nonché sulle cause e responsabilità determinanti l’interruzione di pubblico servizio. Ha sottolineato l’Assessore Russo che dall’intervento sostitutivo delle Regione le somme mancanti saranno coperte con fondi del bilancio regionale, così come già previsto per il comprensorio del Simeto 3 con la disponibilità di 1 milione di euro in favore delle maestranze per la copertura delle retribuzioni di gennaio 2010. Ugl Sicilia, presente con il Capo Struttura, Franco Fasola e con il Responsabile regionale Dipartimento politiche economiche e del lavoro, Giuseppe Messina, ha riconosciuto il coraggio del Governo regionale nel trovare drastico rimedio ad una gestione precaria del servizio pubblico nel territorio catanese ed ha ottenuto ampie assicurazioni che le cause e responsabilità che saranno accertate afferiscono esclusivamente alla cattiva e spregiudicata gestione amministrativo-contabile dell’ATO Simeto 3 e dei Comuni interessati. Per Giovanni Condorelli – Segretario Generale di UGL SICILIA – l’Ordinanza del Presidente Lombardo segna un percorso virtuoso e coraggioso, primo in Italia per efficacia. Per Ugl Sicilia – prosegue Condorelli – il provvedimento è condiviso nella misura in cui le spettanze saranno rimesse entro qualche giorno ai circa 550 lavoratori dell’Ato Simeto 3 e gli adempimenti ispettivi riguarderanno la gestione contabile del servizio senza ripercussioni sui livelli occupazionali che, peraltro, saranno garantiti come sottolineato dall’Assessore Pier Carmelo Russo. La nostra O.S. ha spinto nei mesi scorsi sull’approvazione di una legge organica di settore che stabilizzi i lavoratori e fissi regole certe e uguali per tutti sulla gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti e di riscossione del tributo. Apprezziamo la dichiarazione del Governo – sottolinea il Segretario Generale siciliano - circa la presentazione di un DDL nei prossimi giorni in ARS per l’avvio di un dibattito che auspichiamo responsabile e celere per consegnare alla Sicilia uno strumento legislativo che garantisca un servizio efficace ed efficiente per il pagamento di una tassa di smaltimento equiparata ad un servizio di qualità. La Sicilia non può più permettersi di bruciare più di 300 milioni di euro in sei mesi per le anticipazioni già riconosciute dalla Regione Siciliana agli ATO in Sicilia. Auspichiamo – conclude Condorelli – che l’Ordinanza possa trovare applicazione in tutte quelle situazioni in essere che evidenziano criticità nella raccolta e smaltimento dei rifiuti con arretrati nel pagamento delle spettanze ai lavoratori, serve restituire serenità e legalità ad un settore per troppo tempo governato senza regole.
Fonte: UGL -Sicilia

venerdì 12 febbraio 2010

FORMAZIONE PROFESSIONALE - PIANO REGIONALE 2010


La Commissione regionale per l'impiego, presieduta dal dirigente generale Patrizia Monterosso, ha approvato all’unanimità la “Graduatoria Provvisoria” relativa al Piano Regionale per l'Offerta Formativa (PROF) 2010 – Linea 1, presentato dall'Assessore Regionale all'Istruzione e Formazione professionale, Mario Centorrino. Diverse le innovazioni contenute nel Piano come l’abbattimento del monte orario complessivo che passa da 1.938.277, costituenti il Piano 2009, a 1.923.268; taglio giustificato dall’Amministrazione regionale per via delle iniziative corsuali non attivate nell’anno 2008. Inoltre, si precisa che nessun nuovo ente ha trovato finanziamento nel PROF 2010 così come nessuno degli enti già presenti nel Piano ha ottenuto alcun incremento. Sono stati apportati tagli al costo complessivo della manovra relativa al Piano che passa da 253,3 Meuro (2009) al 242,3 Meuro con un abbattimento pari al 4%. Assicurazioni sono state fornite alle OO.SS. circa la garanzia dei livelli retributivi del personale dipendente degli enti anche in presenza del testé citato taglio. Introdotta, inoltre una nuova articolazione del piano dei conti economico-finanziario riferito alle attività progettuali che prevede che la voce di costo del personale dipendente rientri tra i Costi Diretti A.1 il cui parametro orario medio registra complessivamente un incremento del 2,7% rispetto al parametro orario medio riferito al costo del personale per l’anno 2009. Secondo l’Assessore Centorrino gli effetti di tale manovra e l’incremento medio del parametro orario permetteranno agli enti di applicare l’adeguamento contrattuale, auspicato dalle OO.SS., sugli stipendi rapportato alle effettive capacità gestionali dei gestori di ottimizzare le risorse finanziarie destinate alla realizzazione delle attività formative. Il Dirigente Generale, altresì, ha reso noto che sono disponibili 5.000.000,00 di economie accertate, tali somme potranno essere impegnate a favore di quegli enti che nel 2007 hanno avuto riconosciuto per decreto la maggiore spesa del personale, precisando che nel Pisno sono stati recepiti i trasferimenti di personali tra diversi Enti in presenza di verbale di accordo sindacale. Riconosciamo ed apprezziamo - dichiara Giuseppe Messina, Responsabile regionale politiche del lavoro ed economiche di Ugl Sicilia - i notevoli sforzi profusi dalla Amministrazione regionale, dal Dirigente Generale Patrizia Monterosso, dal Capo di Gabinetto, Nino Emanuele, nell’aver dato attuazione alle regole contenute nelle “Linee Guida” sottoscritte con il Presidente della Regione, Raffaele Lombardo, il 29 settembre 2009; dubbi però permangono in ordine all’impatto sui bilanci degli enti degli effetti legati al livellamento del parametro di finanziamento ed alla introduzione della voce allievi nella parametrazione del costo ora/allievo. Perplessità permangono – prosegue Messina – in ordine alla efficacia di alcune misure compensative come l’abolizione delle fideiussioni per il personale a tempo determinato, il blocco a € 4.13 dell’indennità allievi, l’eliminazione dei compensi in favore dei docenti esperti componenti delle commissioni esami inerenti alla L. 24/76; nonché le rendicontazioni affidate a personale interno all’Assessorato e non delegato a revisori esterni. Tutte misure che avranno diverso impatto sugli enti e che penalizzeranno innumerevoli gestori che si troveranno costretti a porre rilievi già nella cosiddetta fase delle “osservazioni al Piano” ed a preparare richieste di integrazioni alle poste di bilancio, peraltro in situazioni già di pesante indebitamento. A nostro avviso – conclude Messina – l’avvio del progetto di cui all’Avviso 1 e l’attivazione dei progetti esecuti a valere sulla cosiddetta “Linea 2” dell’Avviso 12 potrebbero mitigare gli effetti e garantire un efficace contenimento dei maggiori costi di personale, evitando inutili conflitti verso gli Enti e verso l’Assessorato. Cogliamo con favore il risultato rassegnato alla CRI, in sede di sottocommissione, dal Dirigente Generale del Dipartimento Istruzione e Formazione che ha comunicato le somme visualizzate nel capitolo di competenza del Fondo di Garanzia destinate agli operatori della formazione professionale. Negli esercizi finanziari 2009 e 2010 sono stati appostati rispettivamente 720 mila ed 1.000.000,00 di euro. Il giudizio sui contenuti del PROF 2010 nel complesso risultano favorevoli – dichiara Giovanni Condorelli Segretario Generale Ugl Sicilia – per l’impronta innovativa contenuta nel Piano e per i contenuti riportati che in larga misura attuano ciò che è stato sottoscritto con le OO.SS. nelle “Linee Guida”. Le perplessità, su alcuni nuovi meccanismi introdotti e sui tagli apportati, però permangono nella misura in cui si paventa il rischio che il taglio del 4% e l’abbattimento del parametro possa incidere sulle retribuzioni del personale dipendente che mette a rischio l’applicazione degli incrementi retributivi dovuti per effetto del nuovo CCNL, tutti temi discussi e ampiamente condivisi con l’Assessore Centorrino, in data odierna, nel corso di un cordiale incontro con la delegazione di Ugl Sicilia rappresentata dal Segretario Generale, Giovanni Condorelli, dal Capo struttura, Franco Fasola e dal Responsabile regionale politiche del lavoro ed economiche, Giuseppe Messina, alla presenza del Dirigente Generale, Patrizia Monterosso.


Fonte - UGL Sicilia

domenica 7 febbraio 2010

Class action nel settore pubblico


E’ già operativa (dal 1° gennaio 2010) la class action nel settore pubblico. Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 17 dicembre 2009 ha varato in forma definitiva il decreto legislativo che regola la proposizione di azioni collettive “class action” a fronte di inefficienze della Pubblica Amministrazione in attuazione alla riforma Brunetta (articolo 4 Legge 4 marzo 2009, n. 15).
L’obiettivo della class action nel settore pubblico non è il risarcimento del danno economico a favore degli utenti, dall’attuazione di queste misure infatti non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La class action in questo settore ha l’obiettivo di coinvolgere gli utenti dei servizi pubblici nella valutazione dei prodotti resi dalle pubbliche amministrazioni consentendo loro di agire in giudizio nei confronti di queste ultime, nonché dei concessionari di servizi pubblici, se dalla violazione di standard qualitativi ed economici, dalla trasgressione delle carte dei servizi, dall’omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori, dalla violazione dei termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali, derivi la lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità degli stessi o dei consumatori.
Questa forma di "class action" nel settore pubblico, va intesa come un sollecito ripristino dell'efficienza dei servizi resi alla collettività, avvantaggia la trasparenza sull'attività della Pubblica Amministrazione e dei concessionari di servizi pubblici nonchè il rafforzamento della valutazione e della responsabilità dei singoli operatori pubblici.
Concessionari e amministrazioni pubbliche avranno la possibilità di mettersi in regola in maniera preventiva evitando l’azione giudiziaria: è prevista una diffida di 90 giorni per adottare misure adeguate; trascorso tale termine senza che si sia ancora provveduto o qualora sia stato fatto parzialmente, il soggetto coinvolto può rivolgersi all’autorità giurisdizionale. Per garantire una elevata performance delle pubbliche amministrazioni nei confronti della collettività, si consente,quindi, nei confronti delle stesse un controllo esterno di tipo giudiziale sulla qualità, tempestività ed economicità dei servizi resi.
Le azioni vertenziali saranno pubblicizzate sul sito istituzionale del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, nonché sul sito istituzionale dell’amministrazione o del concessionario intimati.
In caso di accoglimento della domanda, il giudice ordina all’amministrazione inadempiente di provvedere entro un congruo termine.
La sentenza passata in giudicato va comunicata alla procura della Corte dei Conti e agli organismi del nucleo di valutazione e misurazione della performance dei pubblici dipendenti previsti dal decreto n. 150/2009 (Commissione e Organismo indipendente), con l’obbligo per l’ente implicato di accertare i soggetti che hanno concorso a cagionare l’omissione o il ritardo e di adottare i provvedimenti di competenza. In alcuni casi, si potrà chiedere al giudice di dare attuazione alla sentenza anche nominando un commissario.
La class action nel settore pubblico avrà efficacia con termini differenziati, partendo dal 1° gennaio 2010, per le amministrazioni e gli enti pubblici non economici nazionali, seguendo dal 1° aprile 2010, per le amministrazioni e gli enti pubblici non economici regionali e locali, dal 1° luglio 2010, per i concessionari di servizi pubblici, ed infine dal 1° ottobre 2010, per le altre amministrazioni, gli enti pubblici non economici e i concessionari di servizi pubblici che svolgono funzioni o erogano servizi in materia di tutela della salute o in materia di rapporti tributari.


Peppe Gabriele


Decreto legislativo di attuazione dell’articolo 4 della legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.
Testo approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 17 dicembre 2009)


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Art. 1
(Presupposti dell’azione e legittimazione ad agire)


1. Al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio, con le modalità stabilite dal presente decreto, nei confronti delle amministrazioni pubbliche, diverse dalle autorità amministrative indipendenti, dagli organi costituzionali e giurisdizionali, nonché dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, e dei concessionari di servizi pubblici, se dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte dei servizi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento, ovvero dalla violazione degli standard qualitativi ed economici stabiliti dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore, derivi la lesione diretta, concreta e attuale dei predetti interessi. Nel giudizio sulla sussistenza di tale lesione si tiene anche conto delle risorse strumentali, finanziarie e umane concretamente a disposizione delle parti intimate.
2. Del ricorso è data notizia sul sito istituzionale del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, nonché sul sito istituzionale dell’amministrazione o del concessionario intimati.
3. L’udienza di discussione del ricorso è fissata d’ufficio in una data compresa tra il novantesimo e il centoventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della notizia di cui al comma 2. I soggetti che si trovano nella medesima situazione giuridica del ricorrente intervengono nel termine di venti giorni liberi prima dell’udienza di discussione del ricorso.
4. Ricorrendo i presupposti di cui al comma 1, il ricorso può essere proposto anche da associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati, appartenenti alla pluralità di utenti e consumatori di cui al comma 1.
5. Il ricorso è proposto nei confronti degli enti i cui organi sono competenti a esercitare le funzioni o a gestire i servizi cui sono riferite le violazioni e le omissioni di cui al comma 1. Gli enti intimati informano immediatamente della proposizione del ricorso il dirigente responsabile di ciascun ufficio coinvolto, il quale può intervenire nel giudizio.
6. Il ricorso non consente di ottenere il risarcimento del danno cagionato dagli atti e dai comportamenti di cui al comma 1; a tal fine, restano fermi i rimedi ordinari.

Art. 2
(Rapporti con le competenze di regolazione e controllo e con i giudizi instaurati ai sensi degli articoli 139, 140 e 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)


1. Il ricorso di cui all’articolo 1 non può essere proposto se un organismo con funzione di regolazione e di controllo istituito con legge dello Stato e preposto al settore interessato ha instaurato e non ancora definito un procedimento volto ad accertare le medesime condotte oggetto dell’azione di cui all’articolo 1, né se, in relazione alle medesime condotte, sia stato instaurato un giudizio ai sensi degli articoli 139, 140 e 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
2. Nell’ipotesi in cui il procedimento di cui al comma 1 o un giudizio instaurato ai sensi degli articoli 139 e 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono iniziati dopo la proposizione del ricorso di cui all’articolo 1, il giudice di quest’ultimo ne dispone la sospensione fino alla definizione dei predetti procedimento o giudizi. A seguito del passaggio in giudicato della sentenza che definisce nel merito il giudizio instaurato ai sensi dei citati articoli 139 e 140, il ricorso di cui all’articolo 1 diviene improcedibile. In ogni altro caso, quest’ultimo deve essere riassunto entro centoventi giorni dalla definizione del procedimento di cui al comma 1, ovvero dalla definizione con pronuncia non di merito sui giudizi instaurati ai sensi degli stessi articoli 139 e 140, altrimenti è perento.
3. Il soggetto contro cui è stato proposto il ricorso giurisdizionale di cui all’articolo 1 comunica immediatamente al giudice l’eventuale pendenza o la successiva instaurazione del procedimento di cui ai commi 1 e 2, ovvero di alcuno dei giudizi ivi indicati, per l’adozione dei conseguenti provvedimenti rispettivamente previsti dagli stessi commi 1 e 2.


Art. 3
(Procedimento)



1. Il ricorrente notifica preventivamente una diffida all’amministrazione o al concessionario ad effettuare, entro il termine di novanta giorni, gli interventi utili alla soddisfazione degli interessati. La diffida è notificata all’organo di vertice dell’amministrazione o del concessionario, che assume senza ritardo le iniziative ritenute opportune, individua il settore in cui si è verificata la violazione, l’omissione o il mancato adempimento di cui all’articolo 1, comma 1, e cura che il dirigente competente provveda a rimuoverne le cause. Tutte le iniziative assunte sono comunicate all’autore della diffida. Le pubbliche amministrazioni determinano, per ciascun settore di propria competenza, il procedimento da seguire a seguito di una diffida notificata ai sensi del presente comma.
2. Il ricorso è proponibile se, decorso il termine di cui al primo periodo del comma 1, l’amministrazione o il concessionario non ha provveduto, o ha provveduto in modo parziale, ad eliminare la situazione denunciata. Il ricorso può essere proposto entro un anno dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del comma 1. Il ricorrente ha l’onere di comprovare la notifica della diffida di cui al comma 1 e la scadenza del termine assegnato per provvedere, nonché di dichiarare nel ricorso la persistenza, totale o parziale, della situazione denunciata.
3. In luogo della diffida di cui al comma 1, il ricorrente, se ne ricorrono i presupposti, può promuovere la risoluzione non giurisdizionale della controversia ai sensi dell’articolo 30 della legge 18 giugno 2009, n. 69; in tal caso, se non si raggiunge la conciliazione delle parti, il ricorso è proponibile entro un anno dall’esito di tali procedure.
4. I ricorsi di cui all’articolo 1 sono devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e le questioni di competenza sono rilevabili anche d'ufficio.


Art. 4
(Sentenza
)


1. Il giudice accoglie la domanda se accerta la violazione, l’omissione o l’inadempimento di cui all’articolo 1, comma 1, ordinando alla pubblica amministrazione o al concessionario di porvi rimedio entro un congruo termine, nei limiti delle risorse strumentali, finanziarie ed umane già assegnate in via ordinaria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Della sentenza che definisce il giudizio è data notizia con le stesse modalità previste per il ricorso dall’articolo 1, comma 2.
3. La sentenza che accoglie la domanda nei confronti di una pubblica amministrazione è comunicata, dopo il passaggio in giudicato, alla Commissione e all’Organismo di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 2009, n. ___, alla procura regionale della Corte dei conti, nonché agli organi preposti all’avvio del giudizio disciplinare e a quelli deputati alla valutazione dei dirigenti coinvolti, per l’eventuale adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.
4. La sentenza che accoglie la domanda nei confronti di un concessionario di pubblici servizi è comunicata all’amministrazione vigilante per le valutazioni di competenza in ordine all’esatto adempimento degli obblighi scaturenti dalla concessione e dalla convenzione che la disciplina.
5. L’amministrazione accerta i soggetti che hanno concorso a cagionare le situazioni di cui all’articolo 1, comma 1, e adotta i conseguenti provvedimenti di propria competenza.
6. Le misure adottate in ottemperanza alla sentenza sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e sul sito istituzionale dell’amministrazione o del concessionario soccombente in giudizio.


Art. 5
(Ottemperanza
)



1. Nei casi di perdurante inottemperanza di una pubblica amministrazione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 27, comma 1, n. 4, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.
2. La sentenza di accoglimento del ricorso di cui al comma 1 è comunicata alla Commissione e all’Organismo di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 2009, n. nonché alla procura regionale della Corte dei conti.


Art. 6
(Monitoraggio)

1.La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al monitoraggio dell’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, anche ai fini degli eventuali interventi correttivi di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15.

Art. 7
(Norma transitoria
)


1.Le disposizioni del presente decreto si applicano ai fatti verificatisi successivamente al:
a) 1° gennaio 2010, per le amministrazioni e gli enti pubblici non economici nazionali;
b) 1° aprile 2010, per le amministrazioni e gli enti pubblici non economici regionali e locali;
c) 1° luglio 2010, per i concessionari di servizi pubblici;
d) 1° ottobre 2010, per le amministrazioni, gli enti pubblici non economici e i concessionari di servizi pubblici di cui alle lettere a), b) e c), che svolgono funzioni o erogano servizi in materia di tutela della salute o in materia di rapporti tributari.


Art. 8
(Invarianza finanziaria)


1. Dall’attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

venerdì 5 febbraio 2010

Finanza Agevolata - Agevolazioni alle Imprese


Oggi la gestione finanziaria è per le PMI una criticità assoluta.
Bisogna individuare l'opportuno mix tra capitale di rischio e capitale di terzi senza trascurare la possibilità di avvalersi della leva dei finanziamenti pubblici che costituiscono un importante volano dello sviluppo delle nostre realtà.
La finanza agevolata può aiutare le imprese a realizzare in modo più economico investimenti grazie alle numerose opportunità di contributi e agevolazioni messe a disposizione a livello regionale, nazionale e comunitario.
Tuttavia, tali opportunità spesso scoraggiano chi si avvicina a questo mondo per la prima volta, a causa della loro complessità, per il linguaggio utilizzato e per il continuo rinvio ad ulteriori normative.
Per finanza agevolata si intende l’insieme degli investimenti a favore delle imprese, che agevolano lo sviluppo di progetti in termini di copertura del fabbisogno finanziario, affiancando l’impresa durante tutte le fasi necessarie per l’ottenimento delle agevolazioni, siano esse comunitarie, nazionali o regionali.
Le fonti della finanza agevolata sono:
Legislazione comunitaria: Il legislatore di Bruxelles prevede un’ampia serie di strumenti di finanza agevolata (programmi, quadri strutturali, ecc.), sia direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri (e quindi direttamente utilizzabile dalle imprese) sia indirettamente gestita dal legislatore nazionale (Governo o Regioni).
Legislazione nazionale: Il Governo Italiano per mezzo dei vari ministeri promulga continuamente una serie di leggi, decreti e regolamenti riferiti a politiche di agevolazioni delle imprese.
Legislazione regionale: Le Regioni attuano delle politiche di intervento a favore delle piccole e medie imprese attraverso la pubblicazione di numerose leggi regionali di aiuto.
La finanza agevolata interessa soggetti operanti sia nel privato che nel pubblico. Tutti i settori di attività sono agevolabili: dall'agricoltura, alle attività produttive, ai servizi, al turismo.
Gli imprenditori, chi intende costituire una nuova società, i giovani, i non occupati e le donne che intendono avviare un'attività autonoma, i dirigenti e i quadri che si occupano di pianificazione aziendale, di ricerca e di innovazione, rappresentano sicuramente un uditorio molto interessato alle opportunità offerte dalla finanza agevolata.
Ma la finanza agevolata offre interessanti opportunità anche a chi opera nel terzo settore, nel mondo dello spettacolo, nelle ong, nel variegato mondo dell'associazionismo ambientale, culturale, sindacale e nella cooperazione internazionale.
Gli stessi mondi della scuola, dell'università, della ricerca "pura" hanno a che fare con la finanza agevolata. Si pensi ad esempio ai programmi europei di scambio per studenti e ricercatori.
Amministratori e dirigenti di enti locali e regionali (comuni, comunità montane, parchi etc.) hanno tutto da guadagnare da un corretto utilizzo della finanza agevolata, nell'interesse dello sviluppo dei territori e degli ambiti di competenza a loro assegnati. Nel settore pubblico gli aiuti possono toccare un ambito molto vasto di interventi: dal sostegno ai gemellaggi internazionali alla realizzazione o miglioramento di aree protette; dalla realizzazione di infrastrutture turistiche agli interventi formativi sul personale, etc.
La finanza agevolata interessa anche ai c.d. intermediari, commercialisti e consulenti che affiancano le imprese e gli enti e che hanno quindi la necessità di restare costantemente aggiornati al fine di offrire un servizio migliore.
La finanza agevolata può essere utilizzata intelligentemente anche come strumento di marketing: un'azienda che vende software può informare tempestivamente i propri clienti di un bando che agevola l'innovazione informatica.
Per quanto riguarda le imprese, la finanza agevolata sostiene sopratutto i seguenti "assi" di investimento e di spesa:
• la creazione di nuove imprese, gli investimenti iniziali, le prime spese di gestione;
• gli investimenti produttivi (macchinari, attrezzature) e le scorte (queste ultime quasi sempre subordinate alla presenza di investimenti strumentali e in misura percentuale non rilevante rispetto all'investimento complessivo);
• gli investimenti immobiliari destinati all'attività aziendale;
• le attività di ricerca e di sviluppo precompetitivo di prodotto e/o di processo;
• le attività finalizzate all'internazionalizzazione dell'impresa (missioni commerciali all'estero, partecipazione a fiere, apertura di filiali all'estero, creazione e/o rafforzamento di joint venture, partecipazione a gare di appalto internazionali;
• le attività di marketing (spesso subordinate alla contemporanea presenza di investimenti in altri ambiti);
• le attività formative a favore dei propri dipendenti;
• l'ottenimento di certificazioni di qualità;
• le spese per la sicurezza sul luogo di lavoro e per la tutela ambientale.
Nel settore del no profit, della cultura, dello spettacolo e dell'associazionismo in genere, spesso si riscontra la presenza di agevolazioni che contribuiscono a finanziare direttamente l'attività specifica del beneficiario.
Per gli enti locali e in particolar modo per i comuni, esistono agevolazioni per ogni ambito di attività. Ad esempio, contributi per progetti legati a riqualificazioni urbane, ad iniziative culturali, all'ambito bibliotecario, al miglioramento ambientale, etc
I vari “tipi” di agevolazioni:
Contributo in conto capitale: consiste nel classico contributo “a fondo perduto”. Viene normalmente calcolato in percentuale delle spese ammissibili e non è prevista alcuna restituzione di capitale o pagamento di interessi. Normalmente non sono necessarie garanzie, tranne i casi nei quali è prevista l’erogazione di un anticipo. Il contributo viene concesso a fronte di un investimento dell’imprenditore per la realizzazione di opere o l’acquisto di beni strumentali che abbiano effetti durevoli sull’impresa ed è calcolato in percentuale sul totale dell’investimento.
Il contributo viene erogato solo a fronte della presentazione di documentazione di spese (fatture dei fornitori saldate).
Contributo in conto esercizio (gestione): corrisponde a un contributo in conto capitale, differisce solo per quanto riguarda l’imposizione fiscale alla quale viene assoggettato. In questo caso infatti il contributo viene identificato come ricavo e deve essere tassato nel periodo di competenza e per l’intero importo. Normalmente questa tipologia di agevolazione viene concessa per contribuire alle spese di gestione (personale, pubblicità, viaggi, locazioni immobiliari, oneri finanziari, ecc.) che i beneficiari devono sostenere a fronte di un determinato progetto.
Contributo in conto interessi: si tratta di un contributo che viene concesso quando si stipula di un finanziamento a medio e lungo termine. Il contributo viene erogato direttamente dall’istituto finanziatore, il quale se ne servirà per abbassare il tasso di interesse applicato al finanziamento dell’impresa beneficiaria. L’entità dell’agevolazione è calcolata attualizzando la differenza tra tasso ordinario e tasso agevolato. Si deve distinguere la data di stipulazione del finanziamento alle normali condizioni di mercato da quella di approvazione dell’agevolazione.
Non vengono richieste particolari garanzie da parte dell’ente agevolatore, in quanto normalmente si ritiene sufficiente l’esito positivo dell’istruttoria effettuata dall’istituto finanziatore.
Mutuo agevolato: consiste in pratica in un contributo in conto interessi, dove la stipula del finanziamento e la concessione dell’agevolazione avvengono contemporaneamente. Il finanziamento, se viene erogato, viene concesso esclusivamente a condizioni agevolate. L’agevolazione consiste in un finanziamento a medio/lungo termine con un tasso di interesse inferiore a quello di mercato.
Contributo in conto canoni: è paragonabile a un contributo in conto interessi, l’agevolazione (a fondo perduto) è concessa per abbattere il costo di un contratto di locazione finanziaria (leasing) stipulato a costi di mercato.
Concessione di garanzia: in alcuni casi l’agevolazione consiste nell’offrire garanzie per finanziamenti a medio e lungo termine che altrimenti l’imprenditore non sarebbe stato in grado di fornire. A questo scopo particolare importanza rivestono i fondi di garanzia normalmente istituiti presso i Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi.
Bonus fiscale: In pratica si tratta di un contributo in conto capitale a tutti gli effetti (compreso l’aspetto fiscale), che viene erogato sotto forma di detrazione dall’importo spettante dall’ammontare delle varie imposte che l’azienda deve pagare sul proprio conto fiscale, cioè, l’impresa riceve un contributo sotto forma di “bonus” fiscale. Esso consente all’impresa di non pagare le imposte come IRPEG, IVA, IRPEF ed anche quelle dovute a titolo di sostituto d’imposta che confluiscono sul suo conto fiscale fino al raggiungimento dell’ammontare del bonus.
Il bonus deve essere utilizzato entro 5 anni dalla sua concessione. Il bonus è considerato un vero e proprio contributo in conto capitale anche a fini fiscali.
Credito d’imposta: il contributo viene concesso come credito d’imposta non rimborsabile. Esso può essere fatto valere al momento del pagamento di IVA, IRPEF, IRPEG ed altri versamenti effettuati in acconto o saldo di tutte le imposte indicate nella circolare 219/e del 18 settembre 1999. Il credito d’imposta deve essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi per un importo pari all’agevolazione ricevuta. Questo tipo di agevolazione non è considerata un ricavo
In un contesto economico sempre più dinamico e competitivo, diventa fondamentale per tutte le imprese poter reperire e gestire le risorse finanziarie in linea con l'evoluzione dei mercati e trovare fonti finanziarie alternative ai normali canali attraverso le molteplici forme di agevolazione previste dalle normative comunitarie, nazionali e regionali.

Gli strumenti di Finanza Agevolata assumono un ruolo chiave e si pongono come un fondamentale vantaggio competitivo per l’azienda.
I più importanti parametri nel mondo del finanziamento agevolato:
  • l'ESN (Equivalente Sovvenzione Netto)
  • L'ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo)
essi nascono dalla volontà dell'Unione Europea di fare sì che le agevolazioni erogate dagli Stati membri alle proprie aziende, siano tra loro omogenee e che non avvengano squilibri che alterino l'assetto di pari opportunità voluto dalla UE per la libera concorrenza.
Erogare una somma a fondo perduto ad un'impresa operante in un paese con bassa pressione fiscale o erogare la stessa cifra ad un'altra impresa operante in un paese con un'alta pressione fiscale comporta dei benefici, al netto delle tasse, che non sono equiparabili;
Da qui nasce l'esigenza di definire un parametro unico, un minimo comune denominatore che consenta di paragonare tra loro gli aiuti che sono concessi in ambienti a differente fiscalità e differenti costi di approvvigionamento del denaro.
Con l'ESN e l'ESL è possibile riportare tutte le forme di aiuti collegati all'investimento, indipendentemente dal paese in cui saranno erogati, ad una stessa unità di misura che consenta di confrontarli tra loro o con tetti di intensità predefiniti.
L'Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) è il valore dell'agevolazione concessa a un'impresa, al lordo delle tasse, rapportato all'intero ammontare dell'investimento, dove, per rendere omogenei e confrontabili i valori, tutti i flussi devono essere attualizzati a una medesima data.
L'Equivalente Sovvenzione Netto (ESN) è il valore dell'agevolazione ricevuta attualizzata al netto delle imposte attualizzate. In altre parole l'ESN è quello che rimane all'impresa della sovvenzione ricevuta, una volta che sono state pagate le tasse.
Procedure di erogazione delle agevolazioni:
Il D.L. 31 marzo 1998 n.123 ha definito con precisione i procedimenti ed i moduli organizzativi per l’attribuzione delle agevolazioni.
Procedura automatica: questo tipo di procedura si applica quando non è necessaria, per effettuare l’intervento, un’istruttoria di carattere tecnico, economico o finanziario. Questo tipo di intervento è concesso in misura percentuale, ovvero in misura fissa di ammontare predeterminato, sulle spese ammissibili sostenute, successivamente alla presentazione della domanda, ovvero nel corso dell’esercizio precedente.
Il Ministro competente per materia o la regione o gli enti locali competenti determinano previamente per tutti i beneficiari degli interventi, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, l’ammontare massimo dell’intervento concedibile e degli investimenti ammissibili, nonché le modalità di erogazione.
Procedura valutativa: La procedura valutativa si applica a progetti o programmi organici e complessi, da realizzare successivamente alla presentazione della domanda. Sono tuttavia ammissibili, nei casi previsti dalla legge, anche le spese sostenute nell’anno antecedente ovvero, nel caso di procedimento a graduatoria, a partire dal termine di chiusura del bando precedente.
A differenza della procedura automatica in quella valutativa l’ente erogatore non valuta solo il rispetto dei requisiti formali di ammissibilità, ma procede ad una vera e propria istruttoria sul merito del progetto e sulla sua validità tecnica, economica e finanziaria: in questo caso sono prese in considerazione la redditività, le prospettive di mercato ed il piano finanziario per la realizzazione dell’iniziativa.
All’interno della procedura valutativa si possono distinguere due procedure:
Procedimento a graduatoria: si caratterizza per prevedere nel bando di gara una dettagliata esposizione dei contenuti, delle risorse, dei termini iniziali e finali di presentazione della domanda. La selezione delle domande è basata su parametri oggettivi predeterminati, attraverso una valutazione comparata, all’interno di specifiche graduatorie.
Procedimento a sportello: si caratterizza per l’istruttoria delle agevolazioni secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, nonché la definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalità dell’intervento e alle tipologie delle iniziative, per l’ammissibilità all’attività istruttoria. In caso le risorse siano insufficienti le agevolazioni vengono assegnate in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande presentate.
REGIME "DE MINIMIS" - La regola del "de minimis"
Per semplificare la normativa relativa alla regolamentazione degli aiuti di stato, la Commissione ha quindi introdotto una regola denominata “de minimis” (ossia regola del “valore minimo”). Tale norma stabilisce che, al di sotto di una determinata soglia quantitativa, gli aiuti possano essere erogati alle imprese senza che l’ente erogatore notifichi lo strumento alla Commissione Europea (notifica altrimenti obbligatoria).
Prima di fare domanda su una legge sottoposta al regime di “de minimis” è fondamentale che l’azienda accerti se nei tre esercizi precedenti alla domanda abbia già ricevuto agevolazioni pubbliche e, in caso positivo, quale ne sia stato l’ammontare e se le stesse agevolazioni fossero sottoposte o meno alla regola del “de minimis” (in caso positivo bisogna verificare di non aver già raggiunto, nel medesimo periodo, il massimale di 200.000 Euro).
Fondamentale è poi il rispetto del principio generale della non cumulabilità tra gli strumenti agevolativi implicante il fatto che, per uno stesso tipo di investimento, non è possibile richiedere agevolazioni su più strumenti.
È infine opportuno verificare che, nella legge su cui si intende presentare una domanda di agevolazione, non esistano altri vincoli o requisiti di non cumulabilità (anche più restrittivi di quelli stabiliti a livello comunitario) con altri leggi o strumenti sia comunitari che nazionali o regionali.
Recentemente, la Commissione europea ha portato a 500 mila euro la soglia "De minimis" per gli aiuti di stato, riferita al totale delle agevolazioni in qualsiasi forma ottenute dall’impresa in un periodo di tre anni (dal 01/01/2008 al 31/12/2010).
La misura, approvata in tempi rapidissimi per aiutare il sistema produttivo europeo ad affrontare l'attuale difficile situazione economica, fa parte di un pacchetto di interventi di supporto alla competitività delle imprese.

martedì 2 febbraio 2010

RIFORMA DELLA P.A. - COMPETENZE NEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.

Torniamo a parlare nuovamente della riforma Brunetta sulla P.A. giacché, lo scorso 31 ottobre, sulla Gazzetta Ufficiale nr. 254 è stato pubblicato il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), che è entrato in vigore lo scorso 15 novembre.

RIFORMA DELLA P.A. CAMBIANO LE COMPETENZE NEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.

Il dirigente d'ufficio potrà decidere per sanzioni fino a 10 giorni di sospensione. All'Ufficio per i procedimenti disciplinari compete l'assegnazione delle sanzioni superiori ai 10 giorni di sospensione e fino al licenziamento senza preavviso. In tal caso, il responsabile deve trasmettere entro 5 gg. la segnalazione all'ufficio (e contestualmente anche all'interessato), che provvederà a contestare l'addebito al dipendente entro i successivi 40 gg. ed a convocarlo con preavviso di 20 gg. Tutto il procedimento si dovrà concludere entro 120 gg. Contro tali sanzioni non ci si potrà più avvalere dei collegi arbitrali o degli arbitri unici previsti dal CCNL, bensì solo dal giudice ordinario, previa impugnazione entro 20 gg. presso l'ufficio di conciliazione della Direzione Provinciale del Lavoro. In alternativa si potrà far ricorso alla "conciliazione preventiva" non obbligatoria, ad esclusione del licenziamento.
In tal caso, la richiesta andrà fatta ed il procedimento dovrà concludersi entro 30 gg. dalla contestazione, ma in seguito, non la si potrà più impugnare davanti al giudice. La comunicazione al dipendente interessato potrà avvenire tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o consegna a mano o fax o raccomandata. In caso di false testimonianze o di rifiuto di testimoniare (colleghi presenti al fatto) gli stessi potranno essere sospesi fino a 15 gg.
Ai sensi dell’art. 55 bis del Decreto Lgs. N. 165/2001, come introdotto dall’art. 69 del Decreto Lgs n. 150/2009, la contestazione dell’addebito risulta nulla quando è posta in essere da organo incompetente. Si pensi a taluni funzionari che pur svolgendo funzioni Dirigenziali in base ad un incarico conferito dal Sindaco, restano pur sempre dei dipendenti della Pubblica Amministrazione appartenente al personale dei livelli e non rivestono “qualifica dirigenziale” atteso che, ai sensi dell’art. 28 comma 1 del Decreto Lgs n. 29/1993 “L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene esclusivamente a seguito di concorso per esami”. Il suddetto dettato normativo è peraltro applicabile anche per i dipendenti degli enti locali della Regione siciliana “Vedasi Circolare 1 aprile 2003, n. 4”. (G.U.R.S. del 24 aprile 2003 - n. 19) dell’Assessorato degli enti Locali Regione Siciliana
Pertanto, se il soggetto che ha avviato il procedimento disciplinare, pur ricoprendo un incarico dirigenziale non ha la qualifica di Dirigente, non è applicabile il primo periodo del comma 2 dell’art. 55 bis D. Lgs 165/2001, bensì il secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo in base al quale “Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale (omissis) il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4.” ed il comma 4 prevede che “Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2 (omissis).”
Conseguentemente, in stretto ossequio a quanto disposto dalla predetta normativa, quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale, la contestazione dell’addebito, la convocazione per il contraddittorio, l’istruzione e la conclusione del procedimento disciplinare rientravano nell’esclusiva competenza dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari.
Detto Ufficio per i procedimenti disciplinari deve contestare l’addebito e condurre il procedimento disciplinare secondo quanto stabilito al comma 2 del citato art. 55 bis e nel rispetto dei termini ivi previsti. In particolare detto ufficio deve contestare l’addebito al dipendente e convocarlo per il contraddittorio a sua difesa senza indugio e comunque non oltre venti giorni da quando ha avuto notizia di comportamenti disciplinarmente rilevanti e punibili.
Si rileva a tal fine: - che ex art 55 bis comma 3 del D. Lgs 165/2001 “Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale (omissis) trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato”.
Se per i casi più gravi interviene direttamente l'ufficio disciplinare, per le azioni di un collaboratore che comportino una sanzione compresa tra il richiamo scritto e la sospensione fino a dieci giorni i compiti dei dirigenti sono divenuti delicatissimi, perché questi sono chiamati ad agire in prima persona. L'importanza degli obblighi impone all'ente oneri di formazione per mettere i dirigenti in condizione di operare nel pieno rispetto delle norme a tutela del diritto di difesa dei collaboratori, esercitando però in pieno le proprie prerogative e responsabilità.
È possibile decidere che ogni dirigente si organizzi in autonomia, nell'ambito della propria unità organizzativa, dotandosi di personale amministrativo di supporto che svolga funzioni di segreteria quando si deve avviare un procedimento disciplinare di minor gravità. In queste ipotesi, però, c'è il rischio che nello stesso ente le procedure disciplinari e le decisioni assunte nei confronti di dipendenti che abbiano commesso lo stesso tipo di infrazione siano esercitate con modalità diverse, giungano a provvedimenti non coerenti e diano origine a disparità di trattamento con il rischio di contenziosi. Il decreto mette al riparo il dirigente per le determinazioni assunte nell'esercizio dell'azione disciplinare, salvo i casi di dolo o colpa grave. Ma resta il danno derivante da un annullamento giurisdizionale di un provvedimento per altri versi giustificato.
A mio parere sarebbe opportuno che l'ente metta a disposizione del personale con qualifica di dirigente un ufficio di staff per il supporto in materia disciplinare. Si potrebbe in questo modo garantire uniformità di procedure e, pur nell'ambito della sua autonomia decisionale, il dirigente potrà avvalersi del supporto di collaboratori che, avendo la visione generale dei provvedimenti disciplinari emessi in tutti i settori dell'ente, potranno fornirgli elementi per giungere a una uniformità di giudizio. Questa struttura di supporto potrà anche essere individuata nello stesso ufficio competente per i procedimenti disciplinari, che è chiamato a svolgere il ruolo di autorità disciplinare nei casi di maggiore gravità ma che, in questi casi, fungerebbe da «responsabile del procedimento», mentre al dirigente competeranno tutti gli atti a rilevanza esterna. Questa ipotesi presenta indubbi vantaggi di economicità ed efficienza, evitando di duplicare strutture e personale addetto alla stessa attività. Al contempo consente di mettere in relazione l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari e il dirigente, fin dal primo momento in cui questi viene a conoscenza di una violazione dei doveri di un collaboratore.

Marittimi - corresponsione dei benefici di cui all’art. 1 della l.r. 33/98

CIRCOLARE N. 1/2010
MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELLA L.R. 33/98 ARTT. 1 E 2 E MODULISTICA
Alle Capitanerie di Porto
Agli Armatori ed ai Marittimi dell’Isola
Con precedente Avviso pubblicato nell’apposito sito, il Dipartimento degli Interventi per la Pesca ha reso noto lo stato di attuazione degli artt. 1 e 2 della legge regionale 33/98, riservandosi successivamente di rendere noti i modelli delle istanze dirette all’ottenimento delle previste indennità.
Di seguito si allegano, pertanto, gli schemi di domanda da presentarsi, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente Circolare nel sito del Dipartimento degli Interventi per la Pesca, all’Assessorato regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento Interventi per la Pesca, per il tramite delle Capitanerie di Porto competenti per territorio.
Verranno considerate valide agli effetti della presentazione anche le istanze indirizzate all’Assessorato Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca, purché presentate per il tramite delle Capitanerie di Porto.
Si precisa che il pagamento verrà effettuato nella forma del vaglia cambiario, salvo diversa indicazione comunicata dall’istante con apposita richiesta da allegare all’istanza presentata, come da modello allegato.
Palermo lì 02 febbraio 2010 Firmato


IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott. Calogero Giammaria Sparma)


ALLEGATI

ALL’ASSESSORATO REGIONALE
RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
DIPARTIMENTO INTERVENTI PER LA PESCA
Via Degli Emiri, 45 - PALERMO


Per il tramite della CAPITANERIA DI PORTO di ……………………

OGGETTO: Istanza per la corresponsione dei benefici di cui all’art. 1 della l.r. 33/98.
Il sottoscritto……………….., nato a …….. il ……… e residente in ………….. Via…………n. ……., Codice Fiscale ……………, nella qualità di legale rappresentante/titolare dell’impresa di pesca ……………… Partita IVA …………., con sede in ……………., Via ………….., armatore dell’unità di pesca n. ……………, denominata ……………T.S.L. ………GT……….. n. UE ………………..


C H I E D E

La corresponsione delle indennità previste dall’art. 1 della l.r. 33/98 e, all’uopo, dichiara, sotto la propria personale responsabilità che il natante suddescritto, iscritto nel Compartimento Marittimo di ………….., risultava in armamento per complessivi giorni ………nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2009;
Alla presente si allega copia fotostatica del Ruolino di equipaggio relativo all’unità di pesca.
Ai sensi dell’art 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara che il documento allegato alla presente istanza risulta conforme all’originale in possesso del sottoscritto.
______________ lì, _________


ALL’ASSESSORATO REGIONALE
RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
DIPARTIMENTO INTERVENTI PER LA PESCA
Via Degli Emiri, 45 - PALERMO


Per il tramite della CAPITANERIA DI PORTO di ……………………

OGGETTO: Istanza per la corresponsione dei benefici di cui agli artt. 1 e 2 della l.r. 33/98.
Il sottoscritto ……………….., nato a …………. il ………….., residente in …………..Via …………n. ……, Codice Fiscale……………..............


C H I E D E

La corresponsione delle indennità previste dagli artt. 1 e 2 della l.r. 33/98 e, all’uopo, dichiara,
sotto la propria personale responsabilità:
1. di essere stato imbarcato sul/sui natante/i ……………………………………………..
iscritti nei Compartimenti Marittimi siciliani, nel periodo compreso tra il 1°gennaio ed il 30 giugno 2009, per complessivi gg…………….;
2. di aver effettuato nell’arco dell’anno 2009 almeno n. 181 giorni di navigazione.
Alla presente si allega copia fotostatica del Libretto di navigazione/Foglio di ricognizione e del
documento di identità.
Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara che i documenti allegati alla presente istanza
risultano conformi all’originale in possesso del sottoscritto.
___________ lì; ____________


All’Autorità marittima di ______________________
Per il Tramite di ________________________
Mandato di Assistenza e Rappresentanza
Il sottoscritto________________________ delega il Patronato _______________ a rappresentarlo ed assisterlo gratuitamente per lo svolgimento della pratica relativa al contributo di cui alla l.r. 33/98.
Inoltre, ai sensi del D.L. 196/2003, consente il trattamento dei propri dati personali, ivi compresi
i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità del presente mandato e degli scopi statutari
del Patronato.
Delega per la trattenuta delle quote sindacali
Il sottoscritto _________________autorizza il servizio amministrativo-logistico presso la Direzione Marittima competente ad effettuare, sulla somma spettante a titolo di contributo ex l.r. 33/98, la trattenuta di euro _________ a titolo di quota associativa da versare alla seguente organizzazione Sindacale nazionale _________________ presso ______________ codice IBAN _____________________.

_______________, lì _______________

Firma ___________________________________

Timbro del Patronato e firma dell’operatore autorizzato a ricevere il mandato
Timbro e firma dell’Organizzazione Sindacale


ALL’ASSESSORATO REGIONALE
RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
Dipartimento Interventi per la Pesca
Via Degli Emiri, 45 - PALERMO

Per il tramite della CAPITANERIA DI PORTO
di PALERMO/CATANIA

OGGETTO: Modalità di pagamento dei benefici di cui all’art. 1 della l.r. 33/98.
Il sottoscritto, ………………..nato a ……………….. il ………….Codice Fiscale …………………., residente in via/piazza……………………………. n. ……. C.A.P. …………. Città ………………., armatore dell’unità di pesca n. ………………., denominata ………………………… T.S.L. …………… GT …………… Numero UE …………….., con riferimento all’istanza presentata per l’ottenimento dei benefici di cui alla l.r. 33/98,

C H I E D E

Tale indennità venga erogata secondo la seguente modalità:
Assegno circolare non trasferibile intestato all’impresa/società e da inviare presso …………………….. Bonifico in conto corrente bancario intestato all’impresa/società:
in essere presso la banca ……………………………….. IBAN…………………………… BIC …………………
_____________ lì, ____________


giovedì 28 gennaio 2010

CANTIERI SCUOLA: NUOVI REQUISITI IN ARRIVO


Delineati i requisiti per la selezione dei lavoratori disoccupati da avviare cantieri scuola nel corso della riunione di stamane tra l’Assessore regionale alla famiglia, alle politiche sociali ed al lavoro, Lino Leanza, e le OO.SS. Dal confronto con i Sindacati, l’Assessore, coadiuvato dal Dirigente Generale, Alessandra Russo e dal Dirigente del Servizio, dott.ssa Martinico, ha condiviso le proposte dei sindacati per l’individuazione dei requisiti necessari per l’avviamento dei lavoratori disoccupati ai progetti dei cantieri scuola (Pcs).
Progetti attraverso cui l’Amministrazione Regionale intende finanziare, per il 2010, interventi straordinari aventi per oggetto la realizzazione di progetti per l’esecuzione e/o la manutenzione straordinaria di opere di pubblica utilità appartenenti al demanio o al patrimonio dei Comuni della Regione Siciliana. I lavori straordinari, di cui alla legge regionale n.17 del 01/07/1968 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere avviati attraverso l’impiego dei lavoratori che abbiano presentato, al Centro per l’Impiego competente per territorio, la dichiarazione di disponibilità di cui al Decreto legislativo n.181/2000, come modificato dal Decreto legislativo n.297/2002 secondo il rispetto dei requisiti prioritari individuati nel corso dell’incontro odierno: residenza, carico familiare, disoccupazione, anzianità di servizio nei 12 mesi precedenti . Alla riunione ha partecipato una delegazione di Ugl Sicilia composta da Franco Fasola e Giuseppe Messina. Le OO.SS. hanno chiesto all’Assessore maggiori controlli sulla realizzazione delle opere sia per il rispetto del CCNL che delle norme sulla sicurezza. Leanza ha rassicurato i sindacati sull’argomento avendo già stabilito la nomina, in concomitanza con l’avvio dei lavori, del collaudatore ed avendo previsto il monitoraggio costante delle opere attraverso controlli ex-ante, in itinere ed ex-post. Leanza ha precisato che il ruolo centrale sul reclutamento dei lavoratori disoccupati nel rispetto dei criteri testé individuati sarà espletato dagli Sportelli Multifunzionali in collaborazione con i Centri per l’Impiego competenti territorialmente. Le OO.SS. hanno concordato con all’Assessore Leanza di convocare la Commissione Regionale per l’Impiego per il 09/02 p.v. per l’approvazione definitiva dei criteri e delle modalità operative per l’avvio in Sicilia dei Pcs.
Fonte - UGL Sicilia


Soddisfazione esprime Giovanni Condorelli – Segretario Regionale di Ugl Sicilia – per lo sblocco dei progetti dei cantieri scuola che garantiranno l’immissione di risorse finanziarie necessarie per occupare ed addestrare migliaia di lavoratori disoccupati, riattivando l’indotto intorno alla realizzazione delle opere di pubblica utilità.

Palermo, 27 gennaio 2010

domenica 27 dicembre 2009

PROPOSTA DI LEGGE - Nuovo Ordinamento Polizia Locale

Valga per tutte, la pronuncia della Cassazione circa l'affermazione della competenza generale della Polizia Locale in materia di polizia giudiziaria mediante l'esclusione del limite dei soli reati che ledano interessi comunali (sentenze del 5 novembre 1992, n. 1869 e del 26 aprile 1994, n. 1193).
La giurisprudenza, inoltre, è intervenuta, più volte, a sancire il riconoscimento della legittimità dei sequestri operati dalla Polizia Locale, del fermo giudiziario e del fermo di identificazione ex art. 349 C.p.p., giungendo ad affermare che i ruoli superiori (coordinatori e lo stesso Comandante) sono ufficiali di'p.g. a competenza egualmente generale, dirimedo tutte le capziose controversie sollevate attorno alla mancanza di una esplicita mensione di costoro nel testo dell'art. 57 C.p.p..
Ma, certamente, la pronuncia di maggiore rilievo si è avuta con la sentenza n. 38119/09 con la quale la Cassazione, ribadendo il dovere di obbedienza del personale subalterno agli ordini impartiti dai superiori, ha riqualificato la Polizia Locale come forza pubblica formulando 1'"invito" al Legisla¬tore di potenziare e definire maggiormente i suoi poteri, non solo dal punto di vista amministrativo.
B) Funzioni e strutture
La presente Proposta di Legge raccoglie integralmente gli indirizzi espressi dalle Supreme Corti, adeguando l'articolato all'esigenza di uniformare il Nuovo Ordinamento alle istanze, sociale e giurisprudenziali emerse e maturate dai tempi dell'entrata in vigore della L. 65/86.
Per quanto attiene alla organizzazione dei Corpi e Servizi è, quindi, fondamentale il richiamo alle pronunce del Consiglio dì Stato (sent. del 4 settembre 2000, n. 4663 e sent. del 17 febbraio 2006) che hanno formalizzato la specificità istituzionale di tali organismi rispetto alla restante compagine dell'Ente Locale, formalizzandone l'autonomia, anche e soprattutto, dagli altri settori amministrativi, correggendo il sistema introdotto dal L. 142/90 e dal successivo T.U.E.L. 267/2000.
Al riguardo, di pari rilevanza è la figura del Comandante, che, individuato come figura apicale della struttura dallo stesso Consiglio dì Stato, diviene il garante di tale autonomia laddove la presente Proposta tende a precisare ulteriormente i suoi rapporti con il Sindaco e le altre Autorità, locali e sta¬tali.
In merito alle funzioni ed ai ruoli istituzionali esplicati dalla Polizia Locale, la definizione del loro carattere pubblicistico e di organo di polizia era già stata ribadita con sentenza del 12 agosto 1998, n. 1261, in occasione dell'annullamento della delibera del Comune di Roma che, equiparandoli ad un mero servizio, mirava a trasformare il Corpo in Istituzione para-aziendale.
Deve, peraltro, osservarsi come le più recenti pronunce del Consigli di Stato e, parimenti, quelli della Cassazione insistano sul requisito del modello militare della Polizia Locale e della sua strutturazione che, pur estraneo alle linee fondative della presente Proposta, vanta una notevole signi¬ficatività nel!'escludere ogni deriva amministrativistica o, peggio privatistica, sia all'interno dei Corpi e Servizi, sia all'esterno di essi, ovvero nella proliferazione di ausiliari, volontariato, ed altre forme "compartecipatve" alle funzioni di polizia locale da respingere nel loro insieme.
Rivista dai nuovi profili anche giurisprudenziali, la tematica delle funzioni va approfondita e chiarita, anzitutto sul piano definitorio per cui si è reso imprescindibile decidervi delle apposite dispo¬sizione munite del valore di norma interpretativa.
Premesso, allora, il mantenimento del meccanismo della delega statale per quel che concerne la fun¬zione di polizia giudiziaria e quella di pubblica sicurezza, in rigorosa conformità alla giurisprudenza della Consulta (sentenza 13-21 ottobre 2003, n. 313), la presente Proposta si occupa di ricollocare la polizia amministrativa nella dimensione conferitale dal Legislatore, costituzionale ma anche ordinario.
Orbene, anche a prescindere dalla non trascurabile circostanza che la L. 65/86, non soltanto an¬novera tale "funzione" tra quelle attribuite alla Polizia Locale ma non la menziona, addirittura, neppu¬re incidentalmente, in tutto il testo dei suoi quattordici articoli, è altrettanto evidente come le norme di riferimento, a cominciare dal nuovo art. 117 della Costituzione, alludano alla Regione o agli Enti Locali non estendendo mai la loro portata alla Polizia Locale e alla sua legislazione, ovviamente, speciale.

CAMERA DEI DEPUTATI XVI LEGISLATURA
PROPOSTA DI LEGGE
Roma, il 9 dicembre 2009
"Nuovo Ordinamento della Polizia Locale"

Onorevoli Colleghi. - La sicurezza delle comunità e dei singoli cittadini rappresenta un bene primario degno di tutela costituzionale ed è noto come, da molti anni, si sia sviluppato un lungo per¬corso, culturale e giuridico che, dall'alveo dei bisogni collettivi tende a ridefinire la sicurezza come Diritto Sociale conferendogli le corrispondenti qualità e garanzie della legislazione ordinaria.
Tuttavia, questo percorso si presenta ancora incompleto e, talora, contraddittorio perchè sotto¬posto, per molti versi, alle urgenze di formulare delle risposte immediate all'insorgere di fenomeni di criminalità dì forte allarme sociale e, sotto altri profili, all'impatto con problematiche istituzionali la cui mancata soluzione determina il sacrificio di quelle esigenze di certezza nonnativa che sono il pila¬stro dello Stato di Diritto e, contestualmente, il coefficiente di redditività dell'azione pubblica.
L'esempio più significativo della criticità che vi deriva, si registra propriamente nel settore di maggiore attrito della domanda sociale di sicurezza, ovvero le problematiche del controllo del territorio e dei centri abitativi che versano in una condizione di quotidiana e costante sovraesposizione al dilagare dell'illegalità nelle sue forme più varie e proterve. Infatti, a fronte dei mutamenti intervenuti nelle rispettive compagini strutturali, relazionali, economico-produttive e, persino, demografiche dell'organizzazione sociale, obiettivi quali il controllo del territorio, le attività di prevenzione e contrasto della delinquenza, nonché, più generalmente, le politiche della sicurezza manifestano sintomi di inefficienza e dì disomogeneità.
In questa prospettiva, giuoca indubbiamente un ruolo rilevante, se non primario, la crisi della Polizia Locale, ancorata ad una legislazione ormai inattuale ma, soprattutto, divenuta, nel corso del tempo, oggetto di interventi e di modifiche che, in luogo di rafforzarne il funzionamento operativo, le strategie di impiego e le risorse, hanno finito per comprometterne e mortificarne la stessa identità isti¬tuzionale restringendone sempre di più gli spazi di presenza, di contesto e di vicinanza con la popolazione.
La presente Proposta di Legge, dunque, si prefigge di restituire alla Polizia Locale la sua più giusta e produttiva collocazione all'interno o, meglio al centro della questione-sicurezza muovendosi sul solco già tracciato dalla normativa del 1986 - di cui mantiene l'intitolazione e la forma di legge cornice - e, nel contempo, liberandone le potenzialità in armonia ai modelli europei della polizia di prossimità e delle autonomie locali nel quadro delle libertà democratiche.
A) Finalità e obiettivi
L'adozione del titolo "Nuovo Ordinamento della Polizia Locale" si motiva in ragione della in¬dividuazione del suo oggetto e, soprattutto della sua esclusiva destinazione a disciplinare le funzioni, le attività e lo stato giuridico, ovvero della categoria dei lavoratori già rubricata come polizia municipale della L. 7.3.1986, n. 65.
Ciò in quanto la grande maggioranza dei progetti di riforma attinenti a questo settore, sia di portata generale, che limiti ad alcuni istituti della previgente normativa, si è contraddistinta per po¬spone ad atri Oggetti ed obiettivi la stessa identità dei destinatari, attraverso il loro inglobamento, non poco assurdo, oltreché contrario ad ogni minimo rispetto del principio di legalità, in farraginose congerie di disposizioni e di materie sostanzialmente estranee alla Polizia Locale intesa nei termini e nei significati ad essa propri.
Riprodurre, allora, il modello ordinamentale, precorso dall'aggettivo "nuovo" non equivale soltanto a confermare la continuità sussistente tra la vecchia e la attuale normativa, bensì soccorre a riportare e reinscrivere la Polizia Locale nel suo naturale ambito legislativo, alla pari di ogni altro cor¬po giuridico disciplinante altrettante categorie, professioni e qualifiche.
Non di meno, l'estrema frequenza dei tentativi volti a destituire la Polizia Locale del suo ruolo istituzionale ed identitario, che vanta un radicamento secolare nell'ordinamento giuridico italiano è, purtroppo, l'espressione di un processo culturale più o meno recente, che ha condotto alla sedimenta¬zione di gravi pregiudizi, segnatamente ideologici, destinati, però, a tradursi in una normazione sempre più restrittiva.
E' questo, ad esempio, il caso della introduzione del limite temporale, imposto allo svolgi¬mento delle funzioni di polizia giudiziaria dall'art, 57 del Codice di procedura penale, così come l'estromissione della Polizia Locale dalla contrattazione pubblicistica riservata agli altri Corpi di polizia.
Ma è anche il caso della disciplina dettata in tema dì dotazione dell'arma, che ne consente l'uso esclusivamente per cause di difesa personale, oppure quello della qualifica di agente ausiliario di pubblica sicurezza che rappresenta un'anomalia per lo stesso ordinamento italiano osservandosi come, persino la vetusta Legge 31.8.1907, n. 690 non contemplasse se non qualifiche piene anche nei confronti delle guardie comunali e provinciali.
In vero, si tratta di disposizioni che non trovano riscontro in alcun altro sistema legislativo europeo e, probabilmente, a livello internazionale, cui si aggiungono ulteriori orientamenti legislativi di¬retti a compromettere la medesima natura di organi di polizia di tali strutture incidendo direttamente sul merito e sulla qualità delle loro attribuzioni istituzionali.
In questa prospettiva si inquadra teorizzazione della equivalenza, più o meno assoluta, della Polizia Locale alla polizia amministrativa con conseguente riduzione di tutti i suoi compiti o mansioni prettamente burocratiche, assimilabili alle ordinarie attività dell'Ente di appartenenza e, come tali, estranee a qualunque inerenza con l'ambito, giuridico ed operativo, delle Forze dell'ordine.
Le stesse funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, pur mantenute formalmente ai Corpi e servizi di Polizia Locale, dovrebbero essere considerate in dimensione accessoria ed ancillare rispetto alle materie di competenza comunale e provinciale e, per l'effetto, incompatibili con la generalità dei reati e degli illeciti previsti dalle leggi penali.
La qualcosa, stante la copiosa elaborazione dottrinale giuspubblicistica che mira a privare la c.d. "polizia amministrativa regionale e locale" di ogni contenuto e finalità di polizia vera e propria, provoca contraddizioni al limite del paradosso. Infatti, se per certi versi si tende a negare alla Polizia Locale le sue prerogative istituzionali, per altri versi alcune recenti disposizioni in fatto di nuovi poteri dei Sindaci, le riattribuiscono compiti, peraltro rilevanti, di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, seppur in veste complementare all'iniziativa statale.
Si determina, così, una condizione di palese schizofrenia legislativa che, non soltanto lede vieppiù l'identità delle strutture e della categoria dei lavoratori di polizia locale, ma danneggia gravemente l'interesse comune dei cittadini e dei contribuenti che vorrebbero una polizia del territorio efficiente, affidabile e munita di certezza normativa circa i poteri e i doveri che essa sia chiamata a svolgere.
Da questo punto di vista, occorre comunque constatare come, ancora una volta, la giurisprudenza, tanto penalistica, quanto amministrativistica, abbia esplicato un ruolo di supplenza intervenendo a correggere le storture più vistose della normativa vigente e dei suoi "ritocchi" interpretativi. .
Valga per tutte, la pronuncia della Cassazione circa l'affermazione della competenza generale della Polizia Locale in materia di polizia giudiziaria mediante l'esclusione del limite dei soli reati che ledano interessi comunali (sentenze del 5 novembre 1992, n. 1869 e del 26 aprile 1994, n. 1193).
La giurisprudenza, inoltre, è intervenuta, più volte, a sancire il riconoscimento della legittimità dei sequestri operati dalla Polizia Locale, del fermo giudiziario e del fermo di identificazione ex art. 349 C.p.p., giungendo ad affermare che i ruoli superiori (coordinatori e lo stesso Comandante) sono ufficiali di'p.g. a competenza egualmente generale, dirimedo tutte le capziose controversie sollevate attorno alla mancanza di una esplicita mensione di costoro nel testo dell'art. 57 C.p.p..
Ma, certamente, la pronuncia di maggiore rilievo si è avuta con la sentenza n. 38119/09 con la quale la Cassazione, ribadendo il dovere di obbedienza del personale subalterno agli ordini impartiti dai superiori, ha riqualificato la Polizia Locale come forza pubblica formulando 1'"invito" al Legisla¬tore di potenziare e definire maggiormente i suoi poteri, non solo dal punto di vista amministrativo.
B) Funzioni e strutture
La presente Proposta di Legge raccoglie integralmente gli indirizzi espressi dalle Supreme Corti, adeguando l'articolato all'esigenza di uniformare il Nuovo Ordinamento alle istanze, sociale e giurisprudenziali emerse e maturate dai tempi dell'entrata in vigore della L. 65/86.
Per quanto attiene alla organizzazione dei Corpi e Servizi è, quindi, fondamentale il richiamo alle pronunce del Consiglio dì Stato (sent. del 4 settembre 2000, n. 4663 e sent. del 17 febbraio 2006) che hanno formalizzato la specificità istituzionale di tali organismi rispetto alla restante compagine dell'Ente Locale, formalizzandone l'autonomia, anche e soprattutto, dagli altri settori amministrativi, correggendo il sistema introdotto dal L. 142/90 e dal successivo T.U.E.L. 267/2000.
Al riguardo, di pari rilevanza è la figura del Comandante, che, individuato come figura apicale della struttura dallo stesso Consiglio di Stato, diviene il garante di tale autonomia laddove la presente Proposta tende a precisare ulteriormente i suoi rapporti con il Sindaco e le altre Autorità, locali e statali.
In merito alle funzioni ed ai ruoli istituzionali esplicati dalla Polizia Locale, la definizione del loro carattere pubblicistico e di organo di polizia era già stata ribadita con sentenza del 12 agosto 1998, n. 1261, in occasione dell'annullamento della delibera del Comune di Roma che, equiparandoli ad un mero servizio, mirava a trasformare il Corpo in Istituzione para-aziendale.
Deve, peraltro, osservarsi come le più recenti pronunce del Consigli di Stato e, parimenti, quelli della Cassazione insistano sul requisito del modello militare della Polizia Locale e della sua strutturazione che, pur estraneo alle linee fondative della presente Proposta, vanta una notevole significatività nel!'escludere ogni deriva amministrativistica o, peggio privatistica, sia all'interno dei Corpi e Servizi, sia all'esterno di essi, ovvero nella proliferazione di ausiliari, volontariato, ed altre forme "compartecipative" alle funzioni di polizia locale da respingere nel loro insieme.
Rivista dai nuovi profili anche giurisprudenziali, la tematica delle funzioni va approfondita e chiarita, anzitutto sul piano definitorio per cui si è reso imprescindibile decidervi delle apposite disposizione munite del valore di norma interpretativa.
Premesso, allora, il mantenimento del meccanismo della delega statale per quel che concerne la funzione di polizia giudiziaria e quella di pubblica sicurezza, in rigorosa conformità alla giurisprudenza della Consulta (sentenza 13-21 ottobre 2003, n. 313), la presente Proposta si occupa di ricollocare la polizia amministrativa nella dimensione conferitale dal Legislatore, costituzionale ma anche ordinario.
Orbene, anche a prescindere dalla non trascurabile circostanza che la L. 65/86, non soltanto annovera tale "funzione" tra quelle attribuite alla Polizia Locale ma non la menziona, addirittura, neppure incidentalmente, in tutto il testo dei suoi quattordici articoli, è altrettanto evidente come le norme di riferimento, a cominciare dal nuovo art. 117 della Costituzione, alludano alla Regione o agli Enti Locali non estendendo mai la loro portata alla Polizia Locale e alla sua legislazione, ovviamente, speciale.
In ossequio alla letterali e tassatività della Norma Giuridica, dunque, deve necessariamente ritenersi che i contenuti ed il senso di cotali attribuzione si esauriscano nei poteri e funzioni degli Enti destinatari e, specialmente in quelle delle Regioni le cui incombenze di "polizia amministrativa regionale e locale 1 attengano unicamente a compiti organizzativi, dì coordinamento e di finanziamento delle attività dei Corpi e Servizi ma non tocchino alcuna delle reali funzioni di polizia ad essi spettanti,
per loro titolarità o per delega statale.
Eguali valutazioni vanno formulate nei confronti del Sindaco e dei suoi rapporti con la Polizia Locale: le recenti modifiche operate sull'art. 54 del T.U.E.L. in ordine alle varie competenze della neologistica "sicurezza urbana" investono esclusivamente costui nel ruolo di Ufficiale del Governo e nelle sue relazione di dipendenza dal Prefetto ma non implicano alcuna imperatività istituzionale o, peggio, di subalternità mediata, della Polizia Locale ad organi diversi da quelli previsti dalla normativa ordinamentale. Senza contare che, essendo il Presidente della Provincia privo delle funzioni e degli obblighi di Ufficiale del Governo, in diverso avviso sì verificherebbe una grave sperequazione di trattamento tra Corpi comunali e Corpi provinciali, malgrado appartengano allo stesso contesto normativo.
Ciò contribuisce a chiarire anche i termini e la medesima natura delle tante e variegate forme di coordinamento, cooperazione, collaborazione e simili con le quali, alcuni disegni di legge pretenderebbero di sistematizzare condizioni permanenti di subordinazione ed ausiliarietà della Polizia Locale ad altri organi ed Autorità, cancellandone, incostituzionalmente, l'autonomia.
Infatti, pur valorizzando l'obiettivo del coordinamento tra i diversi Corpi di polizia, questo rap¬presenta l'esito e non la premessa o il presupposto di una riforma che deve, in via prioritaria, potenziare le funzioni e i ruoli della Polizia Locale affinché la collaborazione interforze sia produttiva, equior- dinata e non si trasformi in vassallatico operativo o, finanche, normativo.
La presente Proposta, pertanto, pone alla base delle funzioni della Polizia Locale quella di p.g. con la previsione di agenti ed ufficiali muniti delle prerogative individuate dalla Cassazione e, in definitiva, dalla prassi quotidiana.
Per l'effetto, tutte le altre mansioni di polizia del commercio, edilizia, stradale, sanitaria e così via, si riconducono al rango di servizi, pur specialistici o specializzati da espletarsi nell'esercizio della funzione, primaria ed unitaria, di p.g. come, del resto avviene per ogni altra tipica attività di polizia, ivi comprendendovi l'ambito delle sanzioni amministrative o degli illeciti depenalizzati, ai sensi dell'art. 13, quadro comma. L. 24.11.1981, n. 689.
C) Diritti e doveri
La presente Proposta di Legge dedica il dovuto spazio allo stato giuridico del personale.
In particolare, anche allo scopo di porre fine alla caotica compresenza di Corpi e Servizi composti da graduati militari, da soggetti aventi le denominazioni professionali più eterogenee e da figure rimodulate sui livelli contrattuali, nazionali e decentrati, si prevede l'introduzione del modello organizzativo della Polizia di Stato, peraltro adottato dagli altri Corpi civili di polizia, nonché adottandi da quelli in fase di smilitarizzazione.
Fermo restando che, in virtù della parificazione, solo embrionale nella L. 65/86 e resa completa dalla presente Proposta, tra Corpi e Servizi comunali e Corpi provinciali, viene sancita l'uniformità giuridica tra tutti i lavoratori della Polizia Locale, la contrattazione collettiva va adeguata ai dettami del Nuovo Ordinamento.
A tal fine, anche per la Polizia Locale si prevede l'applicazione del regime di diritto pubblico operante nel contratto di polizia che ormai costituisce lo schema unico per gli organi e Corpi ad ordinamento civile ed in alcuni casi, ha trovato impiego persino in settori professionali (es. i funzionari civili dell'Amministrazione penitenziaria) esulanti da strutture di polizia in senso stretto.
Peraltro, onde evitare il protrarsi di pericolosi equivoci circa Veffettiva natura pubblicistica della contrattazione, la presente Proposta contiene l'indicazione delle procedure e dei requisiti di legge richiesti da questa tipologia negoziale.
Non di meno, considerandosi la complessità del transito dal pregresso regime di diritto privato si dispone l'articolazione bifasica della riforma, per cui all'atto dell'entrata in vigore del Nuovo Ordinamento e per un periodo non superiore ai tre anni, sarà introdotto un regime temporaneo di permanenza nella contrattazione originaria con applicazione immediata, però, della disposizione di cui all'art.70, secondo comma, del D.Lgs. 165/01 che separa il trattamento economico e giuridico della Polizia Locale e dei Segretari comunali dalle tipologie contrattuali collettive riservate, in via generale, a tutte le altre categorie dei dipendenti delle Regioni e degli Enti Locali.
Ne consegue che presso l'A.R.A.N. viene istituito l'apposito Comparto della Polizia Locale e, nel contempo, si crea l'Agenzia di rappresentanza della stessa Polizia Locale formata dai delegati delle rispettive organizzazioni sindacali.
La presente Proposta, infine, provvede a normare l'impianto dei diritti e dei doveri del personale, disegnati sulle peculiarità delle funzioni istituzionali che esso svolge, promuovendo, altresì, la redazione di codici deontologici sulla scorta delle Convenzioni comunitarie ed internazionali.
Capo I PRINCIPI GENERALI
Art. 1 (Oggetto)
1. La presente legge, in applicazione del principio di autonomia affermato dall'art. 114, secondo comma, della Costituzione, disciplina l'esercizio delle funzioni di polizia locale attribuite ai Comuni ed alle Province da attuarsi in forma singola, ovvero associativa.
2. A tal fine, la presente legge détta disposizioni sulla istituzione dei Corpi e servizi di Polizia Locale nonché sui compiti e le attività che questi svolgono nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, ovvero per conferimento diretto dello Stato e della Regione, secondo le rispettive potestà legislative, ai sensi dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione.
3. La presente legge disciplina, altresì, lo stato giuridico degli appartenenti ai Corpi e ser¬vizi della Polizia Locale, il loro rapporto di lavoro, le qualifiche gerarchiche e funzionali, i diritti sindacali e di rappresentanza, la contrattazione collettiva, nonché le forme e modalità di tutela dell'autonomia, identità e dignità professionali inerenti l'espletamento dei compiti d'istituto.
4. In applicazione dei principi sanciti dalla Risoluzione n. 34/169 del 17 dicembre 1979 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e successive Carte e Convenzioni internazionali che stabiliscono i codici di comportamento per gli operatori incaricati di far rispettare la legge, nell'adempimento delle funzioni di polizia previste dagli ordinamenti interni degli Stati, il personale che svolge attività di polizia locale è tenuto al rispetto dell'incolumità, della integrità fisi¬ca e psichica, della libertà, della dignità, dell'onore e della riservatezza di ogni persona, ricorrendo all'impiego di interventi o manovre coercitivi solo nei casi strettamente necessari.
Art. 2 (Corpi e servizi di Polizia Locale)
1. I Comuni e le Province istituiscono Corpi e servizi di Polizia Locale assicurando le re¬lative risorse per il loro funzionamento e per la continuità dello svolgimento delle mansioni previste dalla presente legge.
2. I Corpi di Polizia Locale, comunali e pro¬vinciali, si identificano come organi di po¬lizia del territorio ad ordinamento civile. Con la istituzione di un Corpo di Polizia Locale si origina una entità organizzativa, unitaria ed autonoma da altre strutture organizzative dell'Ente dì pertinenza, costituita dall'aggregazione di tutti i dipendenti comunali che esplicano, a vari livelli, i servizi di polizia locale e che al vertice di que¬sta forma di aggregazione unitana è posto un Comandante. Ne deriva che il Corpo di Polizia Locale non è una struttura intermedia, ovvero una sezione di una struttura o settore amministrativo più ampi all'interno della compagine comunale o provinciale, con l'effetto di non poter essere posta alle dipendenze del dirigente che sovraintenda a tale più ampia struttura.
3. I Corpi ed i servizi di cui ai due commi precedenti, sono i destinatari ed i titolari della funzione di polizia locale che esercitano in forma esclusiva ai sensi della presente legge.
4. La funzione di polizia locale è indivisibile, inalienabile ed indelegabile, a qualsivoglia titolo, ad altre entità o soggettività, pubbliche o private, seppur nelle forme della ausiliarietà, della sussidiarietà o della cooperazione, istituzionale e volontaristica.
5. La presente legge disciplina le forme e le modalità dei rapporti di reciproca collaborazione fra gli organi della Polizia Locale e quelli delle polizie statali.
Art. 3 (Consorzi)
1. I Comuni che dispongano di un numero inferiore ai cinque addetti al servizio di poli¬zia locale provvedono ad istituire strutture di gestione associativa del servizio stesso. Tali associazioni intercomunali assumono la forma giuridica dei Consorzi. In deroga a quanto stabilito dall'art. 31, primo comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, stante la specialità della materia, i Consorzi di polizia locale sono obbligatori.
2. La Regione, di concerto con i Comuni interessati e con propria legge, redige i piani organizzativi dell'associazionismo consortile,
3. Al Consorzio di polizia locale che, nel caso di specie, appartiene alla tipologia dei con¬sorzi di funzioni, sono preposti un Consi¬glio, composto dai Sindaci dei Comuni as¬sociati, ed un Presidente eletto e rinnovato con cadenza triennale, tra i membri del Consiglio.
Art. 4 (Funzioni del Sindaco e del Presidente della Provincia)
1. Il Sindaco ed il Presidente della Provincia, nell'esercizio delle funzioni di cui al prece¬dente art. 1, sono garanti dell'autonomia e del buon funzionamento dei Corpi e servizi della Polizia Locale nell'ambito delle ri¬spettive competenze, adottando, nel merito, i provvedimenti pertinenti ai loro compiti di vigilanza sull'espletamento delle relative attività istituzionali.
2. Il Sindaco, nella esclusiva qualità di responsabile dell'amministrazione comunale, ovvero di organo politico-amministrativo, impartisce disposizioni d'indirizzo al Comandante del Corpo o al Responsabile del Servizio in adempimento dei compiti e degli obiettivi di cui al precedente comma 1.
3. Il Sindaco ed il Presidente della Provincia possono autorizzare, previa concertazione con il Comandante del Corpo o con il Responsabile del Servizio di Polizia Locale, la collaborazione di unità di personale con le altre Forze di polizia, limitatamente a sin¬gole e specifiche operazioni, ovvero, nel caso di comprovate emergenze, qualora ne venga compiuta motivata richiesta da parte del Prefetto.
4. Secondo il disposto dell'art. 118, terzo comma, della Costituzione che disciplina le forme di coordinamento tra Stato e Regioni, il Sindaco ed il Presidente della Provincia non possono stipulare accordi individuali di qualsivoglia tipologia con le autorità statali
nelle materie che formano oggetto di riserva regionale. Ai sensi della presente legge, gli stessi ratificano gli accordi e le intese assunti fra lo Stato e la Regione di appartenenza mantenendo il diritto di veto alla loro attuazione ove sussistano fondate motivazioni ostative di ordine logistico, finanziario e sociale.
5. In applicazione dei principi di tassatività della legge e di ripartizione delle pubbliche funzioni, le disposizioni di cui all'art. 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, modificato dall'art. 6 del D.L. 23.5.2008, n. 92, convertito nella L. 24.7.2008, n. 125, attengono esclusivamente alle competenze individuali del Sindaco come Ufficiale del Governo ed esulano, ad ogni effetto, dai rapporti istitu¬zionali tra questo e le strutture della Polizia Locale che trovano la loro unica fonte nor¬mativa nel presente Ordinamento.
Art. 5 (Comandante del Corpo e Responsabile del Servizio)
1. Il Comandante è responsabile della gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnategli dalla legge e dai regolamenti comunali e provinciali nonché dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo e ne risponde al Sindaco ed al Presidente della Provincia. Ove sia istituito un Servizio di Polizia Locale, ovvero nel caso dei Consorzi intercomunali, questo è diretto da un Responsabile che ne risponde al Sindaco o al Presidente del Consorzio secondo le rispettive attribuzioni.
2. Il Comandante del Corpo ed il Responsabile del Servizio hanno piena autonomia organizzativa ed operativa nello svolgimento delle funzioni di direzione e coordinamento dei servizi e del personale addetto cui gli stessi sovrintendono. A tal fine, essi impartiscono ordini dotati di valore cogente.
Posto il ruolo gerarchi co-funzionale rivestito dal Comandante e dal Responsabile del Servizio, in virtù della riqualificazione della Polizia Locale in Forza Pubblica, il dovere di obbedienza del personale subai- terno agli ordini impartiti dai superiori è presidiato, nelle ipotesi di violazione, dalle sanzioni disciplinari e dalla norma penale.
4. Nel caso di operazioni di servizio o di inca¬richi comunque eccedenti le mansioni ed i 3. compiti di istituto ordinari, il Comandante o il Responsabile del Servizio esprimono parere vincolante alle richieste rivolte loro dal Sindaco. In nessun caso, per i principi di equi ordinazione tra Enti Locali e Regioni e di reciprocità fra Autorità statali e locali, gli stessi possono essere destinatari di direttive, ordini o mansionari emanati da altri organi.
Art. 6 (Fonti legislative e regolamentari)
1. Il presente Ordinamento ha la forma della Legge-Quadro al fine di preservare inte¬gralmente l'autonomia normativa delle Regioni e quella regolamentare dei Comuni e delle Province, nell'esercizio delle rispetti- 2 ve potestà e competenze secondo i dettami ed i criteri della gerarchia delle fonti di legge.
2. In applicazione del principio della leale collaborazione tra Enti ed Amministrazioni Pubblici, il presente Ordinamento mira ad armonizzare le diverse sinergie concorrenti alla realizzazione delle Politiche della Sicurezza con i principi della differenziazione e dell'adeguatezza affermati dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.
Capo II COMPITI E FUNZIONI DEI
CORPI E SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
Art. 7 (Compiti istituzionali generali)
1. I Corpi ed i Servizi di cui all'art. 1 della presente legge esercitano le funzioni di polizia locale, di competenza propria o delegata, al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini.
Essi tutelano l'esercizio delle libertà e dei diritti civili, dei diritti collettivi e degli interessi diffusi vigilando sull'osservanza.
2. delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti
ne dei beni giuridici fondamentali nonché degli interessi pubblici primari su quali poggia l'ordinata e civile convivenza delle Comunità.
Gli stessi operano per garantire la sicurezza delle istituzioni e dei cittadini e dei loro be¬ni provvedendo alla prevenzione e repressione dei reati e delle condotte antisociali e prestando, altresì, soccorso in caso di calamità ed infortuni.
Art. 8 (Compiti istituzionali particolari)
I Corpi ed i Servizi dì Polizia Locale, a struttura comunale e provinciale svolgono attività di vigilanza in ordine all'applicazione delle leggi regionali, dei regolamenti dell'Ente Locale di appartenenza, delle ordinanze e delle deliberazioni dei rispettivi organi amministrativi. Gli stessi espletano, altresì, i seguenti compiti:
a) vigilanza territoriale finalizzata al mantenimento dei rapporti di civile e pacifi¬ca convivenza di tutte le componenti comunitarie e sociali;
b) vigilanza sulla mobilità e sui flussi di transito della rete viaria, comunale e provinciale operandone la regolamentazione e prevenendo la sinistrosità;
c) vigilanza sull'integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico, con specifico riguardo alla tutela dei beni d'uso, del patrimonio storico, artistico ed architettonico e dei beni strumentali di proprietà dell'Ente di appartenenza;
d) attività di controllo in materia ambientale urbana, se riferita ai Corpi e servizi comunali, extraurbana ovvero rurale, ittico-venatoria e della caccia, se riferita ai Corpi provinciali;
e) compiti di vigilanza e gestione dei servizi d'ordine e di scorta concernenti le at¬tività istituzionali del Comune e della Provincia:
f) attività di collaborazione con gli organi della Protezione civile dello Stato e degli Enti Locali in caso di pubbliche calamità, nonché di collaborazione con le autorità sanitarie per fenomeni epidemiolo- giri, di infortunistica stradale, lavorativa e di traumatologia in generale; g) compiti di segnalazione di attività pericolose per l'incolumità, la salute e l'igiene della collettività e dei singoli, nonché di situazioni di disfunzioni e carenze dei servizi pubblici, sia locali che statali.
Art. 9 (Definizioni)
Ai fini della presente legge ed allo scopo di conferire certezza giuridica alle funzioni esercitate dagli organi di Polizia Locale, si riportano e si adottano le seguenti definizioni:
a) per "polizia giudiziaria" devono intendersi le attività e le procedure di repressione di tutti i reati, consumati e tentati, ivi compresi le contravvenzioni e gli illeciti amministrativi secondo i principi di cui al Capo 1, sezione 1, della Legge 24 novembre 1981, n. 689;
b) per "pubblica sicurezza" deve intendersi l'attività di prevenzione dei reati, ovvero delitti e contravvenzioni, e degli illeciti amministrativi che si attua mediante l'applicazione di provvedimenti privi di finalità sanzionatoria che incidono sui diritti di libertà, personale e reale, dei cittadini;
c) per "polizia amministrativa" deve intendersi l'insieme degli atti di tutela di interessi e di beni che si identificano nelle licenze, nelle autorizzazioni e conces¬sioni, nei provvedimenti di protezione dei beni culturali e nei servizi sanitari: trattasi di una locuzione priva di ogni valore giurìdico e, parimenti, estranea alla nozione dì "polizia";
d) per "polizia amministrativa regionale e locale" si intendono le stesse attività di cui a] punto c); per quanto di pertinenza alle funzioni dei Corpi e Sei-vizi di Polizia Locale, a seguito dell'entrata in vigore della Legge costituzionale n. 3/2001, con tale locuzione si definiscono i compiti esclusivamente organizzativi residuati alla Regione in ordine al coordinamento logistico, strumentale e di formazione professionale del personale;
e) per "sicurezza urbana", di cui all'art. 6 del decreto-legge 23.5.2008, n. 92, con¬vertito nella Legge 24.7.2008, n. 125, e di cui agli artt. 1 e 2 del D.M. Interno 5.8.2009, deve intendersi il complesso dei provvedimenti, egualmente non di polizia, riservati al Sindaco nella sua qualità di Ufficiale del Governo e volti ad intervenire su situazioni di incuria, degrado ed isolamento ambientale, nonché intralcio alla viabilità ed all'utilizzazione degli spazi pubblici, ovvero atti di esclusiva natura sociale, assistenziale e strumentale.
Art. 10 (Funzioni di Polizia Giudiziaria)
Ai sensi dell'art. 55, primo comma, del Codice di procedura penale, gli organi della Polizia Locale esplicano attività di investigazione, di informazione nei confronti dell'Autorità Giudiziaria e di coercizione, personale e reale, dovendo, a tali fini, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori e compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova; gli stessi organi, operano d'iniziativa, ovvero su disposizione o delega dell'A.G., nei limiti territoriali dell'Ente di appartenenza.
Per il principio di tipicità degli atti e in relazione al divieto di frazionabilità delle pubbliche funzioni, l'espressione "reato" va intesa nel significato onnicomprensivo delle violazioni di cui al primo comma, punto a), del precedente art. 9, salvo le limitazioni per specifiche materie formalmente e tassativamente previste dalla legge. Agli appartenenti ai Corpi ed ai Servizi della Polizia Locale sono conferite unitariamente competenze generali di polizia giudiziaria.
Ai sensi dell'art. 109 della Costituzione e dell'art. 56, primo comma, del Codice di procedura penale, la Polizia Locale svolge funzioni di polizia giudiziaria alle dipendenze e sotto la direzione dell'Autorità Giudiziaria. Secondo quanto disposto dall'art. 17, terzo comma, del decreto-legge del 27.7.2005, n. 144, gli ufficiali e "gli agenti di polizia giudiziaria appartenenti ai Corpi e Servizi della Polizia Locale sono
tenuti ad eseguire i compiti ad essi affidati, inerenti le funzioni di cui all'art. 55, primo comma, C.p.p. e non possono esserne di¬stolti ad alcun titolo da parte dell'Ente di pertinenza o di altra Autorità.
Art. 11 (Funzioni di Pubblica Sicurezza)
Gli appartenenti ai Corpi e Servizi della Polizia Locale, nei limiti territoriali di cui al primo comma del precedente articolo, esplicano attività di pubblica sicurezza, in applicazione delle leggi statali e regionali, nonché dei Regolamenti di polizia emanati, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Comune e dalla Provincia. Per il principio di tipicità degli atti e per quello della non frazionabilità delle pubbliche funzioni, da considerarsi integralmente vigenti e richiamati anche nel caso di delega da parte dello Stato o di Enti ad esso equiordinati, la funzione di pubblica sicurezza conferita agli organi della Polizia Locale ha i requisiti della generalità, dell'autonomia operativa e della responsabilità individuale dell'esercente i relativi compiti di istituto.
Nell'ambito delle specifiche operazioni disposte in collaborazione con le Forze di polizia dello Stato ai sensi dell'art. 4, terzo comma della presente legge, le attività svolte dal personale della Polizia Locale sono coordinate dal Questore e dal Comandante del Corpo o loro delegati, nel rispetto della struttura gerarchica dei Corpi e Servizi.
Art. 12 (Funzioni di Polizia Stradale)
La Polizia Locale, comunale e provinciale, svolge compiti di vigilanza, controllo dei veicoli e prevenzione della sinistrosità nelle rispettive reti stradali di proprietà dell'Ente di appartenenza, secondo le disposizioni del Codice della Strada, del suo Regolamento di esecuzione, delle leggi dello Stato e delle Regioni, nonché dei regolamenti locali. Per quanto concerne i servizi di polizia stradale nei centri abitati, ferma restando la Competenza del Ministero dell'Interno in
ordine al coordinamento generale stabilito dall'art. 11, terzo comma, del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285, la locuzione "salvo le attribuzioni dei comuni" contenuta nella medesima disposizione va interpretata nel significalo di "competenza esclusiva" degli stessi Enti e, per l'effetto, dei Corpi e Ser¬vizi di Polizia Locale di loro pertinenza. L'eventuale attività sussidiaria svolta da personale appartenente a Corpi di polizia statale ad ordinamento civile può essere ri¬chiesta dal Sindaco e programmata di concerto con l'Autorità competente, determinandone i limiti temporali ed operativi. Le funzioni di agente ed ufficiale di Polizia Stradale sono esercitate, nelle rispettive at¬tribuzioni, dal personale della Polizia Locale munito delle qualifiche di Agente ed Ufficiale di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell'art. 57 del Codice di Procedura penale, nonché di Agente ed Ufficiale di Pubblica Sicurezza secondo le disposizioni della presente legge.
Poste l'indelegabilità ad altri soggetti, pubblici o privati, delle qualifiche di cui al comma precedente e l'incidenza sui diritti soggettivi determinata dallo svolgimento di poteri autoritativi, sanzionatori e coercitivi inerenti l'accertamento e la prevenzione di condotte illecite o pericolose, è vietato il conferimento di qualunque mansione relativa ai servizi di polizia stradale a personale estraneo ai Corpi di polizia in generale ed ai Corpi e Servizi di Polizia Locale, in specifico.
Il personale destinato allo svolgimento dei servizi di polizia stradale accede ai sistemi informativi automatizzati del Pubblico Registro Automobilistico e della Direzione Generale della Motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre e del Registro dei veicoli rubati e dei documenti rubati o smarriti. I veicoli in servizio di polizia stradale sono muniti obbligatoriamente di collegamenti in rete telematica al fine di consentire l'immediata acquisizione di dati informativi in corso di operazioni di istituto. L'attività di polizia stradale espletata dalla Polizia Locale deve essere improntata alla massima trasparenza e visibilità degli interventi, privilegiando la prevenzione delle violazioni e della sinistrosità mediante la presenza costante degli operatori su strada. 11 funzionamento di apparecchiature meccaniche ed elettroniche per la rilevazione delle infrazioni alla disciplina della viabilità è sottoposto a diretto controllo del personale addetto. La legge regionale emana norme di comportamento e di correttezza, professionale ed operativa, relativamente allo svolgimento di tali servizi.
Art. 13 (Servizi specialistici)
5. Nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 10 e 11 della presente legge, il personale della Polizia locale svolge servizi specialistici, ovvero specializzati, di prevenzione, repressione e vigilanza in materia di violazioni alla disciplina del commercio, stanziale ed ambulantato, della sanità e della tutela ambientale e dei tributi locali, fatte salve le competenze di accertamento ed esazione riservate agli organi statali.
6. Al fine di ottimizzare le attività di cui al comma 1, nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Ente Locale, i Regolamenti comunali e provinciali dispongono l'istituzione di appositi nuclei ed uffici preposti all'espletamento di tali servizi allestendo, contestualmente, corsi di formazione ed aggiornamento nelle specifiche materie ivi indicate.
7. Deve considerarsi specialistico il servizio di vigilanza territoriale adempiuto dall'Agente o dall'Unità di Quartiere, stante la complessità delle mansioni e la necessità di una articolata formazione professionale del per¬sonale da impiegarvi. Ad eguali incombenti deve sottoporsi la istituzione di Nuclei di Polizia Giudiziaria operanti presso gli Uffici del Giudice di Pace.
Capo III (Profili organizzativi e strutturali)
Alt. 14 (Legislazione regionale)
1. La Regione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni e delle competenze di polizia amministrativa regionale e locale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione e per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della presente legge, provvede a svolgere i seguenti compiti:
1. elaborazione dei criteri generali per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei Corpi e Servizi di Polizia Locale operanti nel territorio di sua pertinenza, adottando appositi atti di indirizzo e stabilendo i relativi standards;
2. costituzione ed organizzazione delle gestioni associative intercomunali dei Servizi di Polizia Locale, nella forma consortile obbligatoria, espletando le relative procedure di concertazione logistico-operativa con i Sindaci dei Comuni interessati;
3. coordinamento tra i singoli Corpi e Servizi dì Polizia Locale, comunali e provinciali, nonché tra la Polizia Locale e le Autorità amministrative e di polizia dello Stato;
4. direzione organizzativa e gestionale dei supporti tecnici e logistici inerenti la dotazione, messa in opera e redditività dei mezzi e dell'equipaggiamento del personale dei Corpi e Servizi;
5. controllo contabile e gestionale, nonché verifica del conseguimento degli obiettivi, dei fondi erogati per le finalità di cui alla lettera d), nonché per V allocazione programmata degli uffici e strutture dei servizi e comandi della Polizia Locale;
6. determinazione delle caratteristiche delle uniformi, degli strumenti di autotutela, dei segni distintivi e del logo regionale adottato per i veicoli, per l'identificazione dei siti di servizio e per i mezzi di casermaggio;
7. organizzazione didattica e delle relative strutture inerenti la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi comprendendovi l'istituzione della Scuola Regionale di Polizia Locale ed il coordinamento delle attività di questa con le Università e gli Istituti parificati presenti sul territorio;
stipula degli accordi e delle intese per i piani coordinati di controllo del territorio, ai sensi dell'art. 17, primo comma, della L. 26 marzo 2001, n. 128, nel rispetto dei requisiti e delle procedure di cui air art. 4 della presente legge; i) monitoraggio sistematico dell'espletamento delle funzioni di polizia locale sul territorio regionale predisponendo un Documento di Programmazione, all'inizio ed al termine dell'esercizio di gestione annuale dell'impiego delle risorse e dei risultati raggiunti; j) programmazione e finanziamento degli interventi diretti a migliorare e potenziare le attività ed il funzionamento dei Corpi e servizi della Polizia Locale nell'ambito delle politiche della sicurezza inerenti la polizia di prossimità. A tal fine, per assicurare il più efficace ed ef¬ficiente controllo territoriale, la Regione incentiva la istituzione delle Unità o Nuclei degli Agenti di quartiere presso i Comuni di sua pertinenza, allestendo appositi corsi specialistici destinati al personale che vi è addetto. Per il conseguimento degli obiettivi individuati nel presente articolo, la Regione provvede ad istituire il Dipartimento della Polizia Locale delegandogli le relative funzioni.
La Regione provvede, altresì, ad istituire il Consiglio Regionale di Polizia Locale, formato dai rappresentanti dei Corpi e Servizi, comunali e provinciali presenti sul territorio di appartenenza, determinandone la compo- 2. sizione, il funzionamento, i compiti e poteri mediante apposito Regolamento.
Art. 15 (Regolamenti comunali e provinciali)
Nell'ambito delle loro attribuzioni e nel rispetto della legislazione ordinaria e regio¬nale, i Comuni e le Province adottano propri Regolamenti di polizia locale disciplinando, in particolare:
2. l'ordinamento del Corpo o del Servizio;
3. le modalità generali di esecuzione delle attività e degli incarichi, nonché della 3. organizzazione degli uffici e dei nuclei
per lo svolgimento di servizi specialistici nelle materie di cui all'art. 13 della presente legge;
4. le procedure di accesso ai Corpi o Servisi le norme di comportamento durante l'espletamento delle mansioni di istituto;
5. la disciplina dell'armamento, ai sensi dell'art. 17, comma 134, L. 15 maggio 1997, n. 127 e con i criteri generali posti dall'art. 18 della presente legge;
6. l'individuazione degli standards minimi per l'edilizia di allocazione degli uffici, dei Comandi e delle sedi distaccate, ove queste ultime siano autorizzate;
7. l'individuazione delle tipologie di servizi da svolgere in uniforme o in ambiti civili;
8. la determinazione delle modalità e dei limiti dei distacchi e delle missioni al di fuori del territorio di appartenenza, fermi restando l'esclusività dello svolgimento dei compiti inerenti le funzioni di polizia locale ed il divieto di assegnare al personale addetto incarichi di natura diversa da quelli indicati agli artt. 7 e 8 della presente legge;
9. la disciplina delle operazioni esterne di polizia giudiziaria, d'iniziativa dei singoli operatori nel caso di flagranza dell'illecito o di assoluta necessità di proseguire le attività investigative e di ricerca delle fonti di prova, nonché delle missioni esterne per pubbliche calamità o servizi stagionali da espletare presso altri Enti Locali.
Il Comune e la Provincia, con proprio Regolamento devono stabilire:
1. il contingente numerico degli addetti ai Corpi e servizi dei rispettivi Enti Locali, secondo principi di funzionalità ed economicità, in rapporto al numero degli abitanti, ai flussi di popolazione, alla estensione ed alla morfologia del territorio, nonché ai tassi di incidenza dei fe¬nomeni criminali e di criticità della sicurezza comunitaria;
2. il tipo di organizzazione del Corpo o del Servizio, ivi compreso quello a gestione consortile.
Le disposizioni contenute nel comma precedente vanno adottate nel rispetto dei criteri organizzativi di cui al successivo articolo.
Art. 16 (Organici e Figure Professionali del personale di Polizia Locale)
1. Nella organizzazione dei Corpi e Servizi di Polizia Locale devono adottarsi i seguenti criteri generali:
1. presenza di un addetto a tempo indeterminato e di uno a tempo indeterminato part-time ogni 400 abitanti in Comuni con popolazione inferiore alle 5000 unità;
2. presenza di un addetto a tempo indeterminato e di due addetti a tempo indeterminato part-time ogni 400 abitanti in Comuni con popolazione inferiore alle 5000 unità sottoposti a notevoli incrementi stagionali e turistici;
3. i Corpi sono formati da un Comandante e da un numero minimo di dieci operatori a tempo indeterminato, ai di sotto del quale viene costituito un servizio.
2. La legge regionale fissa le regole per assicurare la continuità operativa delle attività di polizia locale, disciplinando le turnazioni per l'orario diurno e notturno. I Regolamenti comunali e provinciali disciplinano la creazione di pattuglie mobili con uso dei veicoli di servizio.
3. Al fine di garantire l'omogeneità strutturale dei Corpi e Servizi di Polizia Locale su tutto il territorio nazionale, le legislazioni regionali adottano uniformemente il seguente inquadramento delle figure professionali:
- Comandante
- Dirigenti
- Commissari
- Ispettori
- Sovrintendenti
- Assistenti
- Agenti
4. Gli Agenti ed Assistenti costituiscono la struttura operativa di base della Polizia Locale, svolgendo mansioni prettamente esecutive. Assistenti e Sovrintendenti possono essere destinatari di incarichi speciali inerenti il coordinamento ed il comando di uno o più agenti in servizio operativo. Gli Ispettori svolgono specifiche mansioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria con particolare riguardo all'attività investigativa, esercitando funzioni di indirizzo, direzione e coordinamento di unità operative, seppur in via informale e non continuativa. I Commissari svolgono funzioni normali e continuative di direzione degli uffici e comando di strutture operative complesse esercitando mansioni di coordinamento e controllo dei ruoli subalterni.
10. Dirigenti, muniti della relativa qualifica dirigenziale ne rivestono integralmente il ruolo e le prerogative.
11. Comandante è la figura apicale del Corpo ed è inquadrato nella corrispondente categoria prevista per il personale dell'Ente.
8. La legge regionale può aggiungere la figura
professionale dello Specialista di Vigilanza Locale, inquadrandola in un ruolo speciale dei Sovrintendenti. Nel caso dei Servizi, comunali ed intercomunali, di Polizia Locale, il Responsabile, che non rappresenta una figura professionale di ruolo, bensì si definisce come un incarico funzionale, deve essere munito della qualità di Ispettore, conseguita presso il Comune di appartenenza, ovvero in uno dei Comuni dell'associazione consortile.
9. Con le sole eccezioni del ruolo di Assistente e Sovrintendente, conseguibili per anzianità e delle riqualificazioni previste in sede di Disposizioni transitorie e finali, ai ruoli della Polizia Locale si accede con le seguenti modalità:
- per i Comandi e Dirigenti è previsto l'accesso per concorso pubblico con ri¬serva di posti per il personale interno;
- per i Commissari e gli Ispettori è previsto l'accesso tramite concorso interno.
- Al personale proveniente dai ruoli interni dei Corpi di polizia locale va comunque assicurata, nei posti messi a concorso per i ruoli superiori, una quota di riserva definita in ambito regionale. Ulteriori modalità per l'attivazione delle procedure di mobilità volontarie per eventuali carenze di organico sono definite dalle Regioni.
- Salvo quanto previsto dall'articolo 15 della presente legge, e in deroga a quanto stabilito dall'articolo 109, comma 2, del testo unico di cui al de-
creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è vietata l'immissione a qualunque titolo, nei ruoli della Polizia Locale, di personale dirigenziale appartenente ad altri uffici o servizi. Le regioni provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revoca degli incarichi dirigenziali già precedentemente conferiti in attuazione del citato articolo 109, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267, provvedendo, contestualmente, a bandire una ses¬sione concorsuale straordinaria per la copertura dei relativi posti. - Ferma restando l'applicabilità di norme penali alle singole fattispecie, è fatto divieto di conferire e svolgere funzioni proprie alla polizia locale a dipendenti di altri uffici o comparti amministrativi, di società ed agenzie private, nonché di organizzazioni di volontariato ed associazioni d'arma. Per le attività di prevenzione e di ac¬certamento delle violazioni alla disciplina della sosta di autoveicoli e mo¬toveicoli nei parcheggi a pagamento, ai dipendenti della società di gestione è precluso ogni tipo di intervento o di verbalizzazione ulteriore, rispetto alla segnalazione orale dell'eventuale in¬frazione agli operatori della Polizia Locale.
Art. 17 (Qualità funzionali)
In relazione alle proprie attribuzioni istituzionali e nei limiti definiti dalla presente legge, il personale dei Corpi e Servizi della Polizia Locale è munito delle seguenti qualità:
- dì Pubblico Ufficiale, estesa a tutti gli addetti ;
- dì Agente ed Ufficiale della Forza Pubblica;
- di Agente di Polizia Giudiziaria, riferita ad Agenti, Assistenti e Sovrintendenti e di Ufficiali di Polizia Giudiziaria, riferita agli Ispettori, Commissari, Dirigenti e Comandanti;
Agente di Pubblica Sicurezza ed Ufficiale di Pubblica sicurezza secondo il medesimo criterio distintivo del punto
Art. 18 (Norme generali sull'armamento del personale che espleta funzioni di polizia)
2. L'armamento in dotazione al personale dei Corpi e Servizi di Polizia Locale che espleta funzioni di polizia è adeguato e proporzionato alle esigenze e tutela dei cittadini, dei beni fondamentali riconosciuti dall'ordinamento giuridico, della sicurezza pubblica, della prevenzione e repressione dei reati e degli altri compiti istituzionali.
3. L'armamento in dotazione alla Polizia Locale è esclusivamente individuale e consta di una pistola avente le caratteristiche standard del tipo di cui all'art. 10, primo comma, del D.P.R. 5.10.1991, n. 359.
4. Per l'espletamento di servizi esterni, ovvero di prossimità, la dotazione dello stesso personale comprende lo sfollagente munito delle caratteristiche di cui all'art. 11, primo comma, del medesimo D.P.R. 359/91.
5. Con Regolamento emanato dal Ministero dell'Interno si determinano:
1. i requisiti psicofisici per l'attitudine all'uso dell'arma da fuoco;
2. le norme concernenti la gestione e custodia dell'armamento in dotazione;
3. i presupposti e le prescrizioni per il porto dell'arma al di fuori del servizio.
6. I regolamenti comunali e provinciali provvedono a:
1. istituire i poligoni di tiro ed i corsi tecnici per l'uso di armi;
2. programmare ed eseguire i prescritti esami medici e psicodiagnostici di idoneità presso le preposte strutture sanitarie;
3. predisporre controlli attitudinali periodici del personale armato;
4. allestire i locali destinati ad armerie dotandoli dei necessari requisiti di sicurezza ed agibilità.
La Regione, con proprio regolamento, provvede alla dotazione dei mezzi di autotutela diversi dall' arma da fuoco e dallo sfollagente, ovvero kay defender, giubbetti antiproiettile di tipo omologato, caschi protettivi e gambali. La stessa Regione provvede, altresì, alla istituzione di appositi corsi inerenti le tecniche di difesa personale 5. senza uso di armi.
7. Per quanto attiene al porto di sciabola in occasione di cerimonie o manifestazioni di rappresentanza, si applica il disposto del- 6. l'art. 30, secondo comma, D.P.R. 359/91.
8. Per i fatti connessi al servizio ed all'uso dell'arma da fuoco o di altri mezzi offensivi in dotazione si applica, ricorrendone i presupposti di legge, la causa di giustificazione dell'art. 53 del Codice penale. La stessa 7. scriminante trova applicazione nei casi in
cui, fuori servizio, l'arma è, comunque, usata nell'adempimento dei doveri inerenti i compiti di cui al primo comma del presente articolo. In entrambe le ipotesi, si applicano gli artt. 27 e 28 della L. 22.5.1975, 8. n. 152.
Art. 19 (Trattamento economico, previdenziale e assistenziale)
- Al personale dei Corpi e Servizi della Polizia Locale compete il trattamento economi¬co spettante agli appartenenti alla Polizia di Stato ed organi equiparati, nei corrispondenti ruoli e qualifiche individuati all'art. 16, terzo comma, della presente legge.
- Allo stesso personale è, altresì, corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza nell'identica misura prevista per quello
della Polizia di Stato e con conformi procedure di adeguamento. Tale indennità è pen¬sionabile.
- Con imputazione sui bilanci di spesa degli Enti Locali di appartenenza, il personale della Polizia Locale impiegato presso sedi distaccate, ovvero incaricato di mansioni temporanee esterne al territorio dell'Ente di appartenenza, percepisce, rispettivamente, l'indennità di mobilità e quella di missione.
- I Comuni e le Province provvedono, altresì, alla corresponsione della indennità di posi¬zione, spettante ai dirigenti ed ai titolari di posizione organizzativa e di posizione di lavoro che, vantando i requisiti
- dell'emolumento fisso e continuativo o ricorrente, di cui all'art. 15, L. 1077/59, egualmente pensionabile, nonché l'indennità di risultato che non è pensionabile.
Al personale della Polizia Locale che svol¬ge compiti di polizia è riconosciuta un'indennità di rischio alla cui determinazione provvede la Regione. In materia previdenziale ed assicurativa alla Polizia Locale viene estesa la legislazione statale vigente per i Corpi di Polizia ad ordinamento civile ed in particolare, la normativa di cui al D.Lgs. 30.4.1997, n. 165 e successive modificazioni. Allo stesso personale si applicano integralmente, altresì, i benefici e le provvidenze previsti dalle disposizioni della L. 23.11.1998, n. 407, concernenti le vittime di fatti di terrorismo e di criminalità organizzata.
Per i procedimenti civili e penali intentati a carico di appartenenti ai ruoli della Polizia Locale, in relazione ad eventi verificatisi nel corso od a causa di motivi collegati al servizio, è garantita l'assistenza legale gratuita o il rimborso delle spese di giudizio e di onorari nel caso di conferimento del mandato difensivo a professionisti privati, purché i fatti contestati non riguardino reati e danni arrecati all'amministrazione di ap¬partenenza.
Art. 20 (Ente Nazionale di Assistenza e di Promozione Locale)
Con Decreto del Capo dello Stato ed entro un anno dalla entrata in vigore della pre¬sente legge, è istituito l'Ente Nazionale di Assistenza e Promozione Sociale (E.N.A.P.S.) riservato al personale della Polizia Locale, in servizio ed in pensione. L'Ente dipende dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha personalità giuridica di diritto pubblico e persegue le seguenti finalità:
13. provvedere all'assistenza, materiale e morale, degli orfani e dei congiunti dei dipendenti deceduti in servizio;
soccorrere economicamente gli apparte¬nenti ai Corpi e Servizi, nonché i loro familiari nel caso di malattia,indigenza o altro stato di bisogno;
14. istituire mense di sussidio, asili nido, spacci, stabilimenti balneari e montani, colonie estive, viaggi turistici, centri ed impianti sportivi, ludoteche e luoghi di intrattenimento peri figli dei dipendenti;
15. organizzare centri culturali, biblioteche e circoli ricreativi per il personale in servizio o a riposo, soggiorni in località turistiche in Italia ed all'estero;
16. organizzare corsi di informatica, corsi universitari e para-uni versi tari da pre¬scegliersi individualmente, corsi di lingue straniere e di apprendistato tecnico per il personale in quiescenza o in con¬gedo;
17. conferire borse di studio, assegni scolastici e contributi universitari, nonché premi annuali ai figli più meritevoli del personale in servizio.
2. Sono organi dell'Ente il Presidente, il Con¬siglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo e l'Assemblea degli iscritti.
3. E Presidente è nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e designa il Segretario Nazionale. L'Assemblea degli iscritti elegge a maggioranza due Vicepresidenti ed il Consiglio di Amministrazione che, a sua volta, nomina i componenti il Comitato Esecutivo. Le procedure elettive dell'Assemblea sì svolgono mediante votazione telematica.
4. Salvo ulteriori variazioni contenute nello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è composto da quindici membri ed il Comitato Esecutivo da otto. Gli organi dell'Ente durano in carica per quattro anni. Con l'eccezione del Presidente e del Segretario, tutte le altre cariche sono assunte da perso¬nale, in servizio o in pensione proveniente dai ruoli della Polizia Locale.
5. L'Ente si avvale di uffici regionali, comunali e provinciali gestiti, in egual misura, da personale delle amministrazioni locali, ov¬vero dei Corpi e Servizi della Polizia Locale.
Art. 21 (Contrattazione collettiva)
1. Il personale dei Corpi e Servizi di Polizia Locale è sottoposto al regime del contratto collettivo di diritto pubblico nella specie del contratto di polizia, assumendone confor¬memente i requisiti e le procedure di formazione
1. In applicazione della tipologia negoziale di cui al comma precedente e, conseguentemente, allo scopo di conferirle le caratteristiche giuridiche richieste dall'ordinamento normativo, la contrattazione relativa al personale della Polizia Locale deve essere recepita in un Decreto del Presidente della Repubblica e ricevere obbligatoriamente la sua copertura finanziaria con legge del Parlamento.
2. La procedura di formazione del contratto si articola nelle seguenti fasi:
1. gli accordi sindacali vengono stipulati da una delegazione composta, per la P.A., dal Ministro della Funzione Pubblica che la presiede, dal Ministro dell'Interno e dal Ministro del Tesoro, ovvero dai sottosegretari rispettivamente delegati, e da una delegazione composta dai sindacati della Polizia Locale maggiormente rappresentativi;
2. successivamente al raggiungimento dell'Accordo, questo viene trasfuso in un D.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei Ministri;
3. viene promulgata la legge ordinaria per l'approvazione delle spese incidenti sul bilancio dello Stato.
1. In applicazione delle disposizioni generali degli artt. 117, secondo comma, lettera h), e 118, secondo comma, della Costituzione, gli oneri inerenti la copertura finanziaria di cui ai due commi precedenti, è equamente ripartita fra lo Stato e le Regioni.
2. Ogni Regione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, pone a carico dei bilanci dei Comuni e delle Province di pertinenza territoriale quote proporzionali alla loro entità, la contribuzione concorrente a determinare la sua partecipazione finanziaria agli oneri concordati con lo Stato.
Art. 22 (Regime transitorio)
1. Al fine di assicurare ed agevolare il superamento dalla attuale disciplina di diritto privato, cui è sottoposta la contrattazione dei dipendenti della Polizia Locale, ai sens degli arti. 3, primo comma, e 70, secondo comma, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, nel primo triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applica un regime giuridico transitorio a parziale modifica della previgente normativa.
1. In applicazione conforme alla previsione separata dalla contrattazione collettiva concernente il personale sottoposto alle norme della L. 7.3.1986, n. 65 e la categoria dei segretari comunali, di cui all'art. 70, terzo comma, rispetto a quella propria alla gene¬ralità dei dipendenti degli Enti Locali, di cui all'art. 70, quarto comma, d.Lgs. 165/01, viene istituito presso l'A.R.A.N. il Comparto della Polizia Locale.
2. Allo scopo di rendere omogenee le procedure di contrattazione fra l'A.R.A.N. - Funzione Pubblica e le rappresentanze sindacali del personale dei Corpi e Servizi è, altresì, istituita l'Agenzia di Rappresentanza della Polizia Locale o A.R.Po.L., composta dalle delegazioni delle rispettive organizzazioni e sigle.
3. All'interno dell'Agenzia sono ricomprese le organizzazioni munite, nel minimo, del 2% della rappresentatività complessiva, calco¬lata esclusivamente sul personale della Polizia Locale iscritto alle organizzazioni sin¬dacali a livello nazionale. Le organizzazioni che non dispongono di deleghe sufficienti a raggiungere la soglia del 2% possono asso¬ciarsi tra di loro mediante l'adozione della forma federativa con salvaguardia delle ri¬spettive identità di sigla.
4. Per il triennio di cui all'art. 1, è mantenuta la contrattazione decentrata che cessa con il transito a regime contrattuale pubblicistico.
Art. 23 (Istruzione, formazione e aggiornamento. Diplomi universitari)
L In applicazione di quanto previsto dall'art. 14, primo comma, lettera g), delle presente legge ed al fine di garantire la formazione e Taggiornamento del personale della Polizia Locale, ogni Regione istituisce apposite strutture didattiche permanenti dotate di idonee attrezzature tecniche e logistiche nonché di corpi docenti altamente qualificati. L'organizzazione del sistema scolastico pre¬vede l'articolazione in Accademie per gli agenti, assistenti e sovrintendenti ed Istituti superiori per gli ispettori, commissari e dirigenti. Una specifica sezione degli Istituti comprende il Centro Studi di alta strategia manageriale riservata ai comandanti. Le scuole di Polizia Locale hanno la loro sede centrale nel capoluogo della Regione. Sono incentivate, con il concorso degli Enti Locali, le localizzazioni periferiche di poli didattici presso il capoluoghi di provincia e presso i Comuni dotati di Corpi e Servizi di ampia composizione numerica del personale addetto.
Ogni struttura e polo didattici godono di autonomia statutaria e regolamentare. Le Regioni, con propria legge, dettano i criteri standard per il funzionamento e l'ottimizzazione delle attività ivi svolte. Le prestazioni dei docenti esterni sono disciplinate nella forma del contratto di collabo¬razione professionale a tempo determinato e valgono come punteggio per il curriculum accademico dei titolari di insegnamento. Le Regioni stipulano apposite convenzioni con le università presenti nel territorio per l'istituzione, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di corsi accademici triennali, per conseguire diplomi universitari, ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, stabilendo, altresì, la gratuità dell'iscrizione e della frequenza per gli appartenenti alla polizia locale, nonché il rimborso nella misura del 50 per cento per l'acquisto di libri e di materiale didattico. I corsi accademici attinenti alla materia della polizia locale comprendono discipline e scienze penalistiche, criminologiche, tecni¬co-investigative, amministrativistiche, psicologiche e sociologiche. Le Regioni possono stipulare altresì accordi e convenzioni con fondazioni private, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e la cui ragione culturale sia costituita dallo studio delle problematiche degli organi di polizìa nel quadro del decentramento e delle autonomie locali, al fine di affidare loro l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione e aggiornamento presso le scuole di Polizia Locale.
Art. 24 (Doveri e norme di comportamento. Procedure e sanzioni disciplinari)
a) 1 doveri, al cui rispetto sono obbligati gli appartenenti ai Corpi e Servizi della Polizia Locale si identificano con quelli comuni al personale del pubblico impiego previsti dalla relativa legislazione, ovvero dovere di imparzialita, di fedeltà, lealtà, riservatezza ed esclusività intendendo, con questa, l'obbligo di dedicare all'ufficio tutta la pro¬pria capacità lavorativa, intellettuale e ma¬teriale, nonché il dovere di subordinazione.
b) Posta la natura giuridica della Polizia Locale
come entità ad ordinamento speciale, in ragione delle peculiarità dei compiti di istituto e delle funzioni pubbliche esercitate, il dovere di subordinazione acquista le caratteristiche, formali e sostanziali, del dovere di obbedienza, alla pari di tutti i corpi militari e di polizia anche ad ordinamento civile. Per l'effetto ed esclusivamente nei confronti dei superiori gerarchici, il personale della Polizia Locale non può rifiutarsi di eseguire gli ordini che gli vengono imparti¬ti. 11 dovere di subordinazione e di obbedienza trova i suoi limiti, ai sensi dell'art. 17 del T.U. 10.1.1957, confermato dall'art. 66 della L. 1.4.19981, n. 121, nella stretta pertinenza dell'ordine al servizio svolto, della sua non eccedenza dai compiti di istituto e della non lesività della dignità personale di coloro i quali è diretto e della sua legittimità.
c) Il sistema sanzionatorio per le infrazioni commesse dal personale della Polizia Locale riproduce le disposizioni di cui al D.P.R. 25.10.1981, n. 737, ai sensi del quale si prevedono, in ordine di gravità, il richiamo orale, il richiamo scritto, la pena pecuniaria nella forma di ore o giorni detratti dal servizio, la deplorazione, la sospensione dal servizio e la destituzione. La cancellazione dai ruoli della Polizia Locale può essere effettuata unicamente a seguito di sentenza definitiva di condanna per gravi reati non colposi, a seguito di una condanna passata in giudicato che comporti l'applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici o della inflizione di una misura di si- .V La sospensione dal servizio, per un periodo massimo di quattro mesi può essere dispo¬sta unicamente in presenza di una pena accessoria provvisoria applicata, ai sensi dell'art. 140 del Codice penale, dal Giudice delle indagini preliminari o da altra A.G. competente in relazione alla fase processuale. d) Le sanzioni e le misure previste dal comma precedente sono adottate unicamente a seguito di procedimento disciplinare che deve assicurare il contraddittorio, il pieno esercizio dei diritti di difesa tecnica e personale, nonché la separazione tra organo della contestazione ed organo deliberante. Per quanto compatibili con lo stato giuridico della Polizia Locale, si applicano le disposizioni degli artt. 12 - 21 del D.P.R. 737/81. E' prevista l'applicabilità del condono disciplinare da parte degli organi ammini¬strativi competenti. e) In pendenza di procedimento disciplinare è vietata l'applicazione di provvedimenti sanzionatoli di qualunque natura, salvo il caso di misure cautelari. E' altresì, vietata l'applicazione di ogni provvedimento co¬munque limitativo, in particolare consistente nell'esclusione dalla partecipazione a concorsi interni o dall'assunzione di ruoli già maturati o nel blocco, a qualsiasi titolo, della progressione in carriera, anche nel caso di sentenza penale di condanna passata in giudicato, fino a quando il procedimento disciplinare e le eventuali fasi impugnatorie si siano definitivamente conclusi. f) Ai sensi della legge 23 marzo 2001, n. 97, la condanna ad una pena inferiore ai tre anni di reclusione o lo sentenza di patteggiamento, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale non determinano la destituzione ovvero la cessazione del rapporto di lavoro, nella sospensione dal servizio fino al completo esaurimento del successivo procedimento disciplinare.
Art. 25 (Consiglio Nazionale di Polizia Locale)
1. E' istituito il Consiglio Nazionale della Polizia Locale quale organismo consultivo del Ministero dell'Interno, della Conferenza delle Regioni, dei singoli Presidenti e Con- sigli regionali, dei Presidenti e Consigli provinciali, dei Sindaci e Consigli comunali e dei Comitati Provinciali della Sicurezza. Il Consiglio ha sede nella Capitale, sedi periferiche presso ogni Regione ed Ente Lo¬cale munito di un Corpo o Servizio di Polizia Locale. Il Consiglio formula pareri, promuove studi e ricerche e redige programmi in materia di polizia locale, di organizzazione di servizi e di politiche della sicurezza. Il Consiglio Nazionale è composto dall'Assemblea, da un Comitato Direttivo, da un Presidente e due Vicepresidenti, da un Segretario nazionale e da un ufficio di segreteria. L'assemblea è composta da un Comitato paritetico (dalle Organizzazioni Sindacali e Associative di Categoria) ope¬ranti sul territorio nazionale o da loro delegati. Il Presidente ed 1 Vice-Presidenti sono eletti dall'Assemblea che designa anche i componenti il Comitato Direttivo. Il Presidente ed il Comitato Direttivo nominano il Segretario nazionale. Presso le Regioni e le Province si adotta, proporzionalmente, la stessa struttura del Consiglio Nazionale. Nei Comuni sono presenti uffici di collegamento con i Consigli provinciali, salvo i casi di Enti di grandi dimensioni che dispongono di strutture comunali autonome e conformi al modello nazionale. 1 pareri tecnici emessi dal Comitato paritetico e le deliberazioni dei Consigli, nazionale e locali sono obbligatori, per i soggetti e gli organi individuati al primo comma del presente articolo. Gli stessi pareri, ove concernano materie di pertinenza della organizzazione dei servizi, di questioni di stato giuridico ed economico, nonché di impiego del personale in mansioni od operazioni di particolare rilevanza, hanno valore vincolante nei confronti'delle Amministrazioni che vi provvedano. Art. 26 (Oneri finanziali) Salvo quanto previsto dalle precedenti disposizioni della presente legge, gli oneri finanziari per l'organizzazione, il funzionamento e gli interventi volti a migliorare la redditività delle funzioni e la qualità professionale e salariale del personale dei Corpi e Servizi e della Polizia Locale, sono ripartiti tra Regioni, Province e Comuni in equa proporzione secondo il criterio della fruibilità dei relativi servizi.
a) Le misure percentuali degli oneri ripartiti ai sensi del comma 1 sono definite annualmente con legge regionale, previa concerta¬zione con gli enti locali interessati. La percentuale a carico delle regioni non può comunque essere inferiore al 35 per cento.
b) Le modalità di finanziamento di parte dei beni strumentali e dei processi formativi per il personale della Polizia Locale sono definite con apposito decreto del Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
c) Per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia e per la sicurezza dei cittadini, nonché per i piani coordinati di controllo del territorio che prevedano la partecipazione di contingenti dei Corpi e servizi di polizia municipale, rispettivamente previsti dal comma 439 della L. 296/06 e dagli artt. 17, primo comma, e 18, primo comma, della L. 26.3.2001, n. 128, gli oneri finanziari sono interamente a carico dello Stato, ferma re¬stando la competenza esclusiva della Regione a stipulare i relativi accordi.
Art. 27 (Norme transitorie e finali)
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Amministrazioni locali provvedono ad attuare la riqualificazione del personale della Polizia Locale mediante il transito nei nuovi ruoli previsti dal precedente art. 16.
L'adeguamento delle preesistenti qualifiche del personale e quelle determinate dalla presente legge è definito con Decreto del Ministro della Funzione Pubblica.
Con Decreto interministeriale del Ministro dell'Economia e della Funzione Pubblica sono determinati i livelli retributivi ed indennitari del personale sottoposto alla riqualificazione di cui al primo comma. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni e le Province provvedono ad istituire, ovvero integrare gli organici dei Corpi e Servizi di loro pertinenza, in applicazione dei criteri e parame¬tri di cui al precedente articolo 16.
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni emanano le nor¬me e disposizioni legislative in materia di polizia locale di cui al precedente articolo 14.
Art. 28 (Abrogazioni e modifiche normative)
8. La Legge 7 marzo 1986, n. 65 e successive modificazioni sono abrogate.
9. Sono, altresì, abrogati:
1. il D.M. 4.3.1987, n. 145;
2. il primo comma, alla lettera m), del D.M. 24.3.1994, n. 371;
3. il comma 132 ed il comma 133 dell'art. 17 della L 15.5.1997, n. 127;
4. il comma 2 dell'art. 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 modificato dall'art. 6, L. 24.7.2008, n. 125;
5. il terzo comma alla lettera b), dell'art. 12 del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285;
6. le norme assicurative e previdenziali in contrasto con la presente legge;
7. ogni altra disposizione altrimenti incom¬patibile;
10. Sono modificate o integrate le seguenti norme:
1. all'articolo 9, primo comma, della L. 1.4.1981, n. 121, dopo le parole "forze di polizia" vengono inserite le parole "anche locali";
2. all'articolo 16, secondo comma, della L. 121/81, dopo le parole "dello Stato", so¬no aggiunte le parole "nonché dei Corpi e Servizi della Polizia Locale";
3. all'articolo 57, primo comma, del Codi¬ce di procedura penale, alla lettera b), dopo le parole "tale qualità" sono ag¬giunte le parole "i Comandanti, i diri¬genti, i commissari e gli ispettori della Polizia Locale";
4. all'articolo 57, secondo comma, del Co¬dice di procedura penale, alla lettera b), le parole "le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio", sono
sostituite dalle parole "i sovrintendenti, gli assistenti e gli agenti della Polizia Locale";
5. all'articolo 3, primo comma, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, dopo le parole "di Stato" sono aggiunte le parole "nonché i Corpi e Servizi della Polizia Locale";
6. all'articolo 109, secondo comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, dopo le parole "lettera d", sono aggiunte le parole "e fatta eccezione per quanto riguarda gli organici della Polizia Locale";
7. al comma 439 della L. 296/06, "Finanziaria 2007", dopo le parole "le regioni", le parole da "e gli enti locali" fino a "n. 266" sono sostituite intera¬mente dalle parole "con oneri economici ad esclusivo carico dello stato".