domenica 27 dicembre 2009

NUOVA LEGGE SULL’ORDINAMENTO DELLA POLIZIA - Circolare

C.S.A. - Coordinamento Sindacale Autonomo
Coordinamento Nazionale
Via Innocenzo XI° n. 44 – 00165 ROMA
Tel. 06.6370278
Fax 06.39376933 – 06.23328842
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Posta elettronica: coordinamento.csa@csaral.
Prot. 316/csa09
Del 16.12.2009


Ai Segretari Aziendali,Provinciali
Regionali e Nazionali del C.S.A.
L O R O S E D I

OGGETTO: NUOVA LEGGE SULL’ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE (3024)
Il Dipartimento Polizia Locale del C.S.A., con la collaborazione di docenti Universitari, ha elaborato il testo di legge sul Nuovo Ordinamento delle Polizie Locali d’Italia depositato alla Camera dei Deputati dagli On.li CIOCCHETTI E TASSONE.
La 3024 vuole dare continuità alla 65/86 rinnovandola in conformità alle esigenze della Categoria, dei Cittadini, dell’Europa e delle Leggi Nazionali.
Il Nuovo Ordinamento della Polizia Locale è la legge della Categoria essendo i 28 articoli in essa contenuti esclusivamente di pertinenza della Polizia Locale e ogni punto è il risultato di incontri, convegni ed assemblee svolte in tutto il territorio nazionale.
La 3024 è la legge dei Cittadini essendo plasmata sulla “PROSSIMITA’” e confacente alle esigenze della Gente che oggi, sempre più, richiede sicurezza locale.
E’ la legge Costituzionale per antonomasia essendo scaturita interamente dalle leggi vigenti e dalla stessa Costituzione.

PERTANTO

si richiama l’autorevole attenzione di tutti i Segretari Aziendali, Provinciali, Regionali e Nazionali
del C.S.A. a disporre una minuziosa diffusione della Legge del C.S.A. in tutto il territorio nazionale con Convegni, Giornate di Studio e Assemblee.
Il Dipartimento Polizia Locale e la Segreteria Nazionale del CSA sono a disposizione per ogni azione di sostegno tendente alla divulgazione capillare tra la Categoria del testo della legge di riforma 3024 “NUOVO ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE”.
Cordiali Saluti.

Nuovo modello contrattuale - dopo la rifoma Brunetta

INCONTRO TRA IL MINISTRO BRUNETTA E I SINDACATI
In data 9 dicembre 2009 si è tenuto un incontro tra Il Ministro Brunetta e i sindacati.
Nel corso dell'incontro, il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione ha illustrato le fasi delineate dall'accordo firmato nell'aprile scorso e i collegamenti di quest'ultimo con la riforma appena entrata in vigore. In particolare sono stati illustrati ai sindacati tutti gli adempimenti da porre in essere prima dell'avvio della nuova tornata contrattuale, che secondo il nuovo modello avrà una durata triennale 2010-2012. Nel disegno di legge finanziaria per il 2010, attualmente in discussione alla Camera, è contenuto un preciso impegno del Governo a individuare e a stanziare le ulteriori risorse per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego una volta esaurite le fasi di implementazione della riforma del decreto legislativo n. 150 del 2009 ("Riforma Brunetta della Pubblica Amministrazione").
SCHEDA DI SINTESI
1. Adempimenti per la contrattazione richiesti dal decreto n. 50/2009 (dicembre 2009 - marzo 2010) Per la stipulazione dei nuovi contratti collettivi, occorrono alcuni adempimenti propedeutici, richiesti dal d.lgs. n. 150 del 2009, entrato in vigore il 16 novembre 2009:
- Il disegno di legge per la Finanziaria 2010, "nelle more della definizione del nuovo assetto contrattuale delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento all'individuazione del numero ed alla composizione dei comparti di contrattazione," prevede lo stanziamento delle sole
risorse per l'indennità di vacanza contrattuale: 350 milioni di euro nel 2010, 571 nel 2011 e 892 nel 2012 per il Settore Stato (centrale);
- Inoltre, sempre nella Finanziaria, c'è l'impegno del Governo, una volta esaurite le fasi di cui sopra, a individuare e a stanziare le ulteriori risorse finanziarie per il rinnovo dei contratti 2010-2012, secondo il nuovo modello contrattuale;
- La formalizzazione dei nuovi comitati di settore che dovranno rendere all'Aran, tramite apposito atto di indirizzo quadro, le indicazioni ai fini della stipulazione dell'accordo quadro per la definizione dei nuovi comparti e aree di contrattazione che il decreto fissa rispettivamente nel numero di quattro;
- I comitati di settore sono ridotti dalla legge a tre: uno nell'ambito della Conferenza delle Regioni, che esercita, per uno dei comparti di contrattazione, le competenze per le Regioni, i relativi enti dipendenti, e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale; uno nell'ambito dell'ANCI, dell'UPI e dell'Unioncamere che esercita, per un altro dei comparti, le competenze per i dipendenti degli Enti locali, delle Camere di commercio e dei segretari comunali e provinciali; un terzo costituito dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, "sentite" le istanze rappresentative prima espressione degli autonomi comitati di settore (per il sistema scolastico il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; per le Agenzie fiscali, i direttori delle Agenzie fiscali; per le università, la CRUI; per gli enti di ricerca e gli enti pubblici non economici, le istanze rappresentative rispettivamente promosse dai presidenti degli stessi; per il CNEL il suo Presidente);
- Riorganizzazione dell'ARAN secondo le previsione del decreto legislativo 150 del 2009. Ricostituzione del Collegio di indirizzo e di controllo;
- La stipulazione con le organizzazioni sindacali degli accordi quadro sui comparti e sulle aree di contrattazione collettiva, che il nuovo decreto fissa in cifra fissa rispettivamente nel numero di quattro. L'accordo quadro, quindi, avrà il compito di definire quali amministrazioni rientrino nei singoli comparti ed aree di contrattazione, "ricompattando" i precedenti 12 comparti e le 8 aree di contrattazione collettiva, cui vanno aggiunte le cosiddette amministrazioni "monocomparto" che stipulavano autonomi contratti (ex art. 70, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, vecchio testo: si tratta di ENAC; CNIPA; CNEL; ASI ed Unioncamere) e che la legge riconduce analogamente ai quattro comparti ed aree;
- La predisposizione ed emanazione degli atti di indirizzo all'ARAN per ognuno dei nuovi comparti ed aree da parte degli stessi comitati di settore costituiti secondo la legge al fine di provvedere all'apertura dei negoziati relativi al triennio 2010-2012. A tale fase potrà essere data attuazione solo successivamente all'entrata in vigore dei predetti CCNQ (Contratti Collettivi Nazionali Quadro).
2. Nuovo modello contrattuale in vigore dal 2010-2012
L'intesa applicativa al pubblico impiego dell'Accordo quadro del 22 gennaio 2009 prevede:
- Due livelli contrattuali: il contratto nazionale e quello decentrato di amministrazione o, in alternativa, territoriale;
- Il collegamento tra la crescita retributiva degli stipendi dei dipendenti pubblici e la previsione
dell'indice IPCA al netto dei beni energetici importati;
- Una sessione di concertazione tra Governo e Sindacati nella quale valutare gli aumenti retributivi nel rispetto degli obiettivi e dei vincoli di finanza pubblica;
- Il ruolo fondamentale della valutazione, della trasparenza e della premialità del merito di
amministrazioni, dirigenti e dipendenti della contrattazione integrativa.
L’'accordo del nuovo modello contrattuale è stato firmato dal Governo e dalle Organizzazioni sindacali e si applica alle sole amministrazioni centrali. Il Governo ha sollecitato le regioni ed Enti
locali per la firma del nuovo modello al fine di estendere a tutte le amministrazioni pubbliche l'accordo.

Reperibilità del dipendente pubblico in caso di malattia

Reperibilità del dipendente pubblico in caso di malattia, continua il valzer di Brunetta: ecco la circolare che preannuncia il nuovo ampliamento delle fasce
Il Ministro Brunetta ha diramato l’ennesima circolare in materia di controlli sulle assenze per malattia dei dipendenti pubblici.
Nella circolare si illustra il regime vigente a seguito dell'approvazione del d.lgs. n. 150/ 2009 (Riforma Brunetta) e si anticipa la prossima adozione di un decreto ministeriale con il quale verranno rideterminate le fasce orarie di reperibilità dei lavoratori in caso di assenza per malattia.
Il nuovo regime orario della reperibilità sarà pari a 7 ore (a fronte delle 4 ore vigenti); inoltre, saranno individuati specifici casi in cui i dipendenti sono esclusi dall'obbligo di reperibilità, anche al fine di salvaguardare le situazioni determinate da particolari patologie.
In linea con le previsioni già introdotte con il d. lgs. 150/09, infine, la circolare richiama l'attenzione delle amministrazioni sui doveri di vigilanza gravanti sui dirigenti, in ordine al controllo sulle assenze per malattia al fine di contrastare o prevenire fenomeni di assenteismo.
circolare_fasce_reperibilita_e_assenze.pdf
http://www.fiadel.it/documenti/notiziario/circolare_fasce_reperibilita_e_assenze.pdf

domenica 20 dicembre 2009

Agevolazioni per la creazione d'impresa

Imprese di nuova costituzione, giovanili e femminili
L’art 2 della legge regionale 23 del dicembre 2008, a valere sull’asse 5 del P.O. FESR 2007/2013, prevede, in particolare, un importante sistema di aiuti in favore di alcune categorie di imprese.
L’obiettivo è quello di promuovere la nascita e lo sviluppo di nuove imprese e di sostenere l’imprenditoria giovanile e femminile.
Per questa misura sono stati stanziati 53 milioni di euro e il bando per accedervi sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana nelle prossime settimane. Sviluppo Italia Sicilia é il Gestore Concessionario e coordinerà le richieste di accesso alle agevolazioni. Sicilia@servizi si è occupata della creazione del portale SI-GFI attraverso il quale si potrà fare domanda, esclusivamente on-line, per i finanziamenti concessi dalla legge.
I progetti devono prevedere un programma di investimenti che comporti spese non inferiori a 50.000 euro ed il valore massimo dell’agevolazione concedibile è pari a 1.500.000 euro.
Le imprese ammissibili, micro, piccole o medie devono appartenere ad una delle seguenti categorie:
- imprese nuove: imprese costituite da non oltre 5 anni, e non operanti negli ultimi 3.
- imprese giovanili: imprese individuali, società di persone, società di capitali e società cooperative il cui titolare o la cui maggioranza, sia numerica che di quote di capitale, sia formata da giovani che non abbiano ancora compiuto 36 anni ed in cui l’organo amministrativo presenti la stessa maggioranza.
- imprese femminili: imprese individuali, società di persone, società di capitali e società cooperative il cui titolare o la cui maggioranza, sia numerica che di quote di capitale, sia formata da donne ed in cui l’organo amministrativo presenti la stessa maggioranza.
Possono essere finanziati: la realizzazione di un nuovo impianto, l’ampliamento di un impianto produttivo esistente, la rilocalizzazione di impianti produttivi esistenti, solo se prevista all’interno di agglomerati industriali o incubatori di imprese, la diversificazione di un impianto produttivo esistente.
Solo per le micro e piccole imprese sono altresí ammissibili le spese da sostenere per lo start up ed il primo sviluppo dell’attività.
Le agevolazioni prevedono un contributo in conto impianti il cui valore massimo può essere per le micro e piccole imprese non superiore al 50% delle spese per investimenti ammissibili; per le medie imprese non superiore al 40% delle spese per investimenti ammissibili; contributo in conto interessi il cui valore massimo può essere per le micro e piccole imprese non superiore al 75% del conto interessi (purché inferiore al 50% del valore dell’investimento ammissibile); per le medie imprese non superiore al 75% del conto interessi (purché inferiore al 40% del valore dell’investimento ammissibile). Le imprese possono altresí richiedere un mix di contributi (in conto investimenti e in conto impianti) che può arrivare a coprire sino al 75% delle spese ammissibili. L’apporto di mezzi propri, esenti da aiuti pubblici, non deve comunque essere inferiore al 25% degli Investimenti ammissibili.
Fonte: Sviluppo Italia Sicilia
Per saperne di più o scaricare i bandi, cliccate sul seguente link:
PO FESR 200PO 2007-2013 - ASSE 5
SVILUPPO IMPRENDITORIALE E COMPETITIVITÀ
DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI
LINEA DI INTERVENTO 5.1.3.1 - AIUTI ALLA IMPRESE ARTIGIANE
PROCEDURA A SPORTELLO
L’Assessorato Cooperazione Commercio Artigianato e Pesca ha pubblicato il Decreto 2980 del 10 novembre 2009 contenente le Direttive per la procedura valutativa a graduatoria per le linee d'intervento 5.1.3.1 e 5.1.3.5 a favore delle imprese artigiane.
Le direttive contengono le modalità e le procedure per la concessione a piccole e medie imprese del settore artigianale di contributi a fondo perduto, in conto impianti e in conto esercizio, sino al 50% degli investimenti da realizzare.
A breve sarà emanato il bando pubblico per la selezione delle domande che potranno prevedere investimenti da € 50.000,00 a € 2.000.000,00.
SOGGETTI BENEFICIARI
Imprese artigiane iscritte all’albo delle imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443 e s.m. in forma:
Individuale;
Societaria;
Cooperativa;
Consortile;
LIMITI INVESTIMENTO AMMISSIBILE
- Minimo € 5.000,00 al netto di IVA
- Massimo € 50.000,00 al netto di IVA
NATURA E MISURA DELLE AGEVOLAZIONI
- Contributo a fondo perduto in misura massima del 50% della spesa ammessa.
- Contributo massimo € 25.000,00.
SPESE AMMISSIBILI
- Macchinari e attrezzature di importo pari o superiore a € 516,46, nuovi di fabbrica.
- Sono ammessi i costi di montaggio, collaudo, trasporto e imballaggio nel limite complessivo del 15% del totale, purché inseriti in fattura o nel contratto di acquisizione.
TEMPISTICA E PROCEDURE
Le istanze saranno sottoposte a una procedura di valutazione di ammissibilità secondo l’ordine cronologico di presentazione;
- La formazione delle graduatorie avviene tramite sorteggio pubblico delle domande presentate nella stessa giornata e risultate ammissibili;
- Entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda:
comunicazione di avvenuto inserimento/esclusione dalla graduatoria;
- Pena la revoca dell’agevolazione concessa, l’investimento deve essere ultimato entro 60 giorni dalla notifica del decreto di concessione del contributo;
- Entro il medesimo termine (60 g.g. dalla notifica del decreto) il titolare dell’agevolazione deve trasmettere la documentazione per la richiesta di erogazione del contributo.
SPECIFICHE TECNICHSPECIFICHE TECNICHE
- Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute successivamente alla data di presentazione dell’istanza di ammissione alle agevolazioni, con ordine di acquisto effettuato in data successiva all’istanza;
- Non sono ammissibili forme di pagamento rateali
- Tutti i pagamenti devono avvenire tramite bonifico bancario;
- La sede in cui sono ubicati i beni oggetto di agevolazione deve essere annotata come unità locale sul certificato di iscrizione alla camera di commercio;
- Tale sede deve essere ad uso esclusivo dell’impresa richiedente.
EROGAZIONE DELLEROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
Il contributo a fondo perduto, ricevuta la documentazione prevista, sarà erogato a saldo, in unica soluzione.
DOCUMENTI DELL’ISTANZDOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTA-ZIONE DELL’ISTANZA
Copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità;
- Certificato di iscrizione alla camera di commercio con indicazione della vigenza e nulla-osta antimafia;
- Volume d’affari lordo dell’impresa artigiana dell’ultimo esercizio;
- Codice IBAN;
- Preventivi di spesa per le attrezzature ed i macchinari oggetto dell’investimento con firma del richiedente per accettazione;
- Copia del titolo di disponibilità dell’immobile regolarmente registrato, certificazione dell’agibilità e documentazione da cui si evinca la destinazione d’uso;
- Copia del listino prezzi degli acquisti da effettuare depositato presso la camera di commercio o, laddove inesistente, perizia giurata di un tecnico abilitato che attesti la congruità dei prezzi;
- DURC.
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
DURC;
- Fatture quietanzate e dichiarazioni liberatorie redatte su carta intestata del fornitore;
- Contabili bancarie relative ai bonifici effettuati per il pagamento dei fornitori;
- Copia del titolo di disponibilità dell’immobile regolarmente registrato, certificazione dell’agibilità e documentazione da cui si evinca la destinazione d’uso;
- Fideiussione bancaria per l’importo del contributo della validità di 5 anni con firma autenticata e completa di attestazione dei poteri di firma dei sottoscrittori;
- Polizza assicurativa incendio e furto per i beni oggetto di agevolazione della durata di 5 anni, a favore dell’ente erogatore.

Nuove regole del processo civile - Legge n 69/09

Le nuove norme contenute nella novella del codice di procedura civile, L. 69/2009 pubblicata sulla G.U. del 19 Giugno 2009, si aggiungono, e completano, le leggi n. 263 del 28 dicembre 2005, n. 52 del 24 febbraio 2006, e col D. Lgs. N. 40 del 2 febbraio 2006.
Con la legge n 69 del 18/06/09 avente ad oggetto “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” si evidenzia un nuovo tentativo del legislatore volto a snellire la complessa macchina del sistema giudiziario.
I 72 articoli della nuova legge cambiano, inoltre, le regole del processo civile.
E’ stato introdotto un nuovo tipo di processo, il rito sommario. Detto rito sarà scelto liberamente dalla parte che promuove l’azione giudiziaria e riguarderà solamente le cause di competenza del tribunale civile in composizione monocratica. Il processo diviene molto snello, l’istruzione è sommaria ed il provvedimento conclusivo è un’ordinanza immediatamente esecutiva e non una sentenza. Detto tipo di processo viene introdotto dall’attore con ricorso (art.702 bis c.p.c.), notificato al convenuto almeno trenta giorni prima dell’udienza. Il convenuto dovrà costituirsi dieci giorni prima dell’udienza. Il giudice potrà decidere di assumere i mezzi istruttori sommari che riterrà opportuni ed anche disporre che il giudizio prosegua nelle forme del rito ordinario se le richieste istruttorie delle parti sono tali da non consentire una istruzione sommaria.
La decisione sarà assunta con ordinanza immediatamente esecutiva e che potrà essere appellata dalle parti entro trenta giorni dalla comunicazione e/o dalla notificazione della stessa, altrimenti passerà in giudicato. Tutto ciò dovrebbe consentire un più rapido andamento dei processi civili.
Tra le varie modifiche del Codice di Procedura Civile riporto qui di seguito quelle che sembrano essere di maggiore rilevanza:
Notifiche telematiche
L’ufficiale giudiziario potrà notificare con i mezzi telematici e con le garanzie della posta elettronica certificata.
Competenza del giudice di pace
Al giudice di pace sono affidate le cause di valore fino a 5 mila euro e quelle per i sinistri fino a 20 mila euro. Si tratta di incrementi notevoli (un sostanziale raddoppio della competenza basa). Viene inoltre aggiunta la competenza per materia degli accessori su ritardata erogazione di pensioni e simili.
Competenza per territorio, materia e valore
Le decisioni sulle questioni preliminari relative alla competenza del giudice si prendono con ordinanza e devono essere risolte all´inizio del processo, che non deve essere un castello costruito sulla carta: da qui termini stretti di preclusione per sollevare l´eccezione.
Testimonianza scritta.
Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone di fornire per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti su cui deve essere interrogato. Se il testimone si astiene ha l’obbligo di sottoscrivere comunque il modello indicando generalità e motivi di astensione. Se non spedisce la testimonianza nel termine stabilito può essere condannato a pena pecuniaria. Esaminate le risposte, il magistrato può sempre disporre che il teste sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato.
Procedimento sommario
Viene introdotto il procedimento sommario di cognizione, basato su una istruttoria essenziale e che si conclude con una ordinanza esecutiva. Sarà il giudice a valutare le esigenze istruttoria ridotte all’osso.
Procedimento sommario di cognizione (articolo 702 bis codice procedura civile); con gli articolo 702 e seguenti del codice di procedura civile è stato previsto un nuovo procedimento di cognizione che dovrebbe consentire una maggiore celerità per le cause decise dai Tribunale in composizione monocratica (cd. giudice unico). Presupposto fondamentale è per poter attivare questa nuova procedura è che per decidere la vertenza sia sufficiente una istruzione sommaria, e cioè una istruzione non particolarmente complessa. Tale procedimento viene promosso con ricorso (non quindi con il classico atto di citazione) a fronte del quale il giudice fissa udienza per la comparizione delle parti. La celerità di questa procedura è data dal fatto che controparte dovrà costituirsi in giudizio entro 10 giorni prima di detta udienza con un atto di costituzione il più completo possibile, contenente quindi tutte le domande, le eccezioni e, soprattutto, le prove che si intendo richiedere o dimettere in giudizio.
Calendario del processo
Il giudice, quando provvede su richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell’urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo indicando le udienze successive e gli incombenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d’ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini.
Pubblicazione della sentenza
La pubblicazione della sentenza può essere un modo per risarcire il danno e potrà avvenire anche per radio o in siti internet. Si riduce il termine per il passaggio in giudicato delle sentenze non notificate, da un anno a sei mesi;
Integrazione del pignoramento
Nella procedura esecutiva viene finalmente ammessa la possibilità di integrare il pignoramento nel corso della procedura stessa, senza doverne quindi iniziare una di nuova, nell’ipotesi in cui i beni risultano invenduti ovvero se la somma ricavata dalla vendita non è sufficiente a soddisfare le ragioni di tutti i creditori. Questo consente ai creditori tutti di soddisfarsi in un’unica procedura, usufruendo così dell’attività processuale fino a quel momento svolta, senza ulteriori perdite di tempo e denaro.
Tre deleghe
Il provvedimento contiene due deleghe: una per la riforma del processo amministrativo e l´altra per la riduzione e semplificazione dei processi civili. In particolare si prevede la riunificazione di tutti i riti previsti dalle leggi speciali (anche il rito societario, con esclusione dei riti fallimentari e in materia di famiglia e minori) in quelli tipici del codice di procedura civile. Con un´altra delega il provvedimento attribuisce al governo la regolamentazione della mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali. Da segnalare tra i criteri quello del dovere dell´avvocato di informare il cliente prima dell´instaurazione del giudizio della possibilità di avvalersi dell´istituto della conciliazione, e di ricorrere agli organismi di conciliazione e quello per cui chi rifiuta la conciliazione rischia di pagare le spese”.
Accanto alle spese di soccombenza fanno il loro esordio le spese di vittoria. Che cono accollate a chi vince la causa se ha rifiutato un accordo ragionevole. Se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa tempestivamente formulata, il giudice dovrà condannare la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo, salvo la possibilità di compensazione delle spese (ogni parte si paga il suo avvocato) in caso di soccombenza reciproca o ricorrono eccezionali ragioni. Sempre sulle spese, la possibilità di compensazione non è lasciata all´arbitrio del giudice, che deve indicarne esplicitamente le ragioni nella motivazione.
Sanabile la nullità della procura
Il nuovo articolo 182 c.p.c. prevede ora che in caso di nullità della procura conferita al difensore, il Giudice, anche d’ufficio e cioè senza che il vizio sia stato rilavato da una delle parti, può concedere alle parti un termine per il rilascio della procura o la rinnovazione della stessa.

domenica 6 dicembre 2009

La Conciliazione C/O le Camere di Commercio

La conciliazione è una procedura di risoluzione delle controversie in base alla quale una terza persona imparziale, il conciliatore, assiste le parti in conflitto guidando la loro negoziazione e orientandole verso la ricerca di accordi reciprocamente soddisfacenti.
La conciliazione non vuole sopperire alle carenze del sistema giudiziario, ne si pone come alternativa alla giustizia, ma propone una via, differente dalle altre più conosciute o più praticate, di soluzione dei conflitti.
Ad esempio l’arbitrato, così come il processo civile, appartiene alle procedure contenziose, cioè rappresenta uno scontro tra due parti volto ad accertare la violazione di un diritto: compito del giudice, o dell’arbitro, è quello di mettere a confronto le parti e individuarne le relative responsabilità.
Diversamente, con la conciliazione si tenta di individuare la soluzione ottimale del problema e di orientare le parti a giungere ad un accordo vantaggioso per entrambe.
Da questa definizione si deducono alcune delle caratteristiche più importanti:
a) Volontarietà del procedimento:
- Le parti partecipano alla conciliazione per decisione propria, e:
possono decidere di portare a buon fine la procedura solo se lo considerano conveniente per i loro interessi.
- In caso di accordo delineano personalmente i suoi termini.
- Non sono costrette a rinunciare ad altre vie per risolvere il conflitto.
b) Procedura Cooperativa:
La conciliazione contribuisce non solo ad ottenere una soluzione ai problemi, ma anche a rafforzare le relazioni in base al principio della negoziazione collaborativa per cui si deve "attaccare il problema e non le persone coinvolte".
c) La imparzialità
il conciliatore è un terzo imparziale, nel senso che non può avere interessi in comune con nessuna delle parti.
d) È una procedura rapida:
Mentre la durata media di un giudizio civile ordinario si protrae per anni, il tentativo di conciliazione può consentire una risoluzione in una sola seduta.
f) Creatività
sulla misura degli interessi e i bisogni delle parti; ogni accordo sarà modellato
g) Preserva la riservatezza:
Nulla di ciò che emerge dalle udienze di conciliazione potrà essere rivelato dai conciliatori, ne dalle parti. La riservatezza è una caratteristica fondamentale della conciliazione. Per assicurarla, si deve firmare prima dell’inizio delle sessioni, un "Accordo di Riservatezza".
h) Autocomposizione:
Le parti hanno un’equa opportunità di esprimere la loro visione del disaccordo e di ascoltarsi reciprocamente; sono loro stesse (e non un terzo) a decidere la portata del loro accordo, e le modalità di formalizzazione.
i) E’ economica:
Si pagano solo gli onorari del conciliatore, che hanno un costo fisso; non si devono pagare né le tasse giudiziarie, ne perizie, ne altri costi addizionali.
i) Autonoma
Se le parti non arrivano ad un accordo, non perdono alcun diritto e, possono avviare una causa giudiziaria. Nel caso che la conciliazione si concluda col raggiungimento di un accordo totale o parziale, questo avrà valore di contratto, e le parti si impegneranno a dare esecuzione al medesimo nei termini da loro stabiliti.
m) Direzione della procedura ad opera del conciliatore
Il conciliatore è un terzo imparziale, con la preparazione sufficiente ad applicare tecniche speciali che aiutino ad ascoltare, valutare e creare alternative.
In sintesi questi sono i vantaggi della conciliazione:
- È più economico che altri sistemi alternativi.
- È uno dei metodi di risoluzione delle dispute più veloce.
- Si può salvare ed addirittura, consolidare il rapporto.
- Le parti hanno la certezza di una data certa per l’udienza
- Si possono valutare più opzioni creative.
- Si può utilizzare un numeroso elenco di procedure e tecniche, nonché creare soluzioni su misura".
- È riservata.
- Le parti controllano la soluzione.
- È possibile chiarire i veri punti della controversia.
- È possibile ottenere una soluzione soddisfacente per tutte le parti.
- Se le parti non giungono ad un accordo, non perdono alcun diritto e sono libere di abbandonare le trattative in qualsiasi momento.
Le Camere di commercio sono enti pubblici terzi e neutrali cui il legislatore ha riconosciuto una competenza in materia di conciliazione a partire dalla legge 580/1993.
In seguito ci sono state molte leggi che hanno esteso le competenze delle Camere di commercio in diversi settori.
Ma oltre alle Camere del Commercio ci sono altri enti, "AUTORIZZATI DAL MINISTERO" che con molta professionalità, si adoperano in tal senso.
Di seguito riporto alcuni spezzoni di pubblicazioni tratte dal sito di retecamere.
La realtà dei rapporti commerciali spesso determina la nascita di conflitti che possono sorgere tra imprese oppure tra imprese e consumatori.
La tipologia di queste controversie, tuttavia, è tale da richiedere soluzioni rapide, poco dispendiose, sicure, che siano in grado di conservare le relazioni ed i rapporti commerciali tra imprese che agiscono nel medesimo settore o nella stessa area geografica e - d’altro canto - che consentano ai consumatori di ottenere la tutela necessaria anche rispetto alle controversie di valore più esiguo.
Tali esigenze non trovano adeguata risposta nei tribunali, che hanno tempi e costi eccessivi, che non sempre si adattano ai bisogni delle moderne economie di mercato, e che a volte fanno desistere le parti nella ricerca di soluzioni.
Per ovviare a tutto questo le Camere di commercio italiane, in attuazione della legge n. 580 del 1993, hanno istituito un servizio di Conciliazione che si pone come strumento di risoluzione alternativa delle liti, che si caratterizza per:
• la rapidità dei tempi di soluzione;
• la semplicità del procedimento;
• i costi ridotti e predeterminati;
• la riservatezza della procedura.
Sia le imprese che i consumatori possono rivolgersi al servizio di Conciliazione attivo nelle Camere di commercio, per tentare di porre fine alla controversia nata tra loro, grazie all’intervento di un terzo indipendente ed imparziale, che renda più semplice la possibilità che questi trovino una soluzione amichevole. In questo modo la composizione della controversia si raggiunge sulla base della effettiva volontà delle parti, magari con una soluzione creativa. Se le parti riescono a trovare una soluzione, firmano un accordo che tra loro ha la medesima efficacia di un contratto; in caso contrario esse possono abbandonare il procedimento in ogni momento. Il sistema camerale offre un servizio efficace, rapido ed omogeneo su tutto il territorio nazionale in quanto a regole e tariffe. Ciò è stato possibile grazie ad un notevole impegno e ad un grande sforzo organizzativo, con lo scopo di offrire un servizio utile per gli operatori del mercato e potenzialmente in grado di migliorare l’intero sistema di giustizia in Italia.
Perché parliamo di risoluzione alternativa:
• innanzitutto perché la Conciliazione camerale offre alle imprese ed ai consumatori una possibilità concreta ed efficace
di risolvere i loro contrasti, che è diversa rispetto al processo ordinario, ma senza sostituirlo: le parti infatti possono
sempre rivolgersi al giudice ordinario se lo vogliono;
• perché sono le parti stesse a gestire interamente la procedura: il conciliatore, soggetto neutrale ed indipendente rispetto alle parti, ha la funzione di aiutarle a trovare una soluzione che ponga fine alla loro lite (una soluzione amichevole, costruita intorno alla collaborazione ed alla composizione piuttosto che allo scontro);
• infine, perché è alternativa la soluzione: essa, infatti, non si basa solo su diritti e obblighi, ma si adatta facilmente alle effettive esigenze economiche e commerciali delle parti, che potranno anche trovare un accordo su basi innovative, discostandosi dalle posizioni originarie.

REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE
Delle Camere di Commercio d'Italia
1 - AMBITO DI APPLICAZIONE
Il Servizio di Conciliazione offre la possibilità di risolvere controversie di natura economica, ed in particolare quelle che
possono insorgere tra imprese e tra imprese e consumatori.
La qualificazione della natura della controversia spetta alla parte che deposita la domanda. Per i procedimenti di Conciliazione espressamente disciplinati da disposizioni di legge, il presente regolamento si applica in quanto compatibile.
2 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Il procedimento di Conciliazione si avvia attraverso il deposito di una domanda presso la Segreteria del Servizio.
Le parti possono avviare il procedimento di Conciliazione o aderire ad esso sia utilizzando gli appositi moduli, sia in carta libera, purché siano precisati gli stessi dati richiesti dai moduli. Le parti possono depositare domande congiunte o contestuali. La domanda di Conciliazione può essere depositata anche nei confronti di più parti.
Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, salvo quanto le altre parti abbiano espressamente dichiarato sia riservato al solo conciliatore.
La Segreteria comunica all’altra parte, nel più breve tempo possibile, l’avvenuto deposito della domanda di Conciliazione con mezzo idoneo a dimostrarne l’avvenuta ricezione, invitandola a rispondere entro il termine di 15 giorni dal ricevimento di tale comunicazione.
Se l’altra parte accetta di partecipare e invia la propria adesione, viene individuato un conciliatore e fissata la data dell’incontro.
Qualora l’attività del Servizio di Conciliazione presupponga un’apposita abilitazione, e questa non sussista o venga a mancare successivamente al deposito della domanda, la Segreteria informa le parti e fornisce l’elenco dei Servizi di Conciliazione camerali abilitati presso cui potranno svolgere il procedimento.
3 - IL CONCILIATORE
Il conciliatore non decide la controversia, ma aiuta le parti a trovare un accordo soddisfacente. Il conciliatore è individuato dalla Segreteria tra i nominativi inseriti in un’apposita lista, formata sulla base di standard definiti dall’Unione Italiana delle Camere di commercio nel rispetto della normativa vigente. Il conciliatore, qualora se ne ravvisi l’opportunità, può essere individuato dalla Segreteria, con decisione motivata, anche in liste di altre Camere di commercio.
Le parti possono individuare congiuntamente il conciliatore tra i nominativi inseriti nella lista.
Il conciliatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge.
Sono altresì incompatibili gli addetti al Servizio di Conciliazione.
Al momento dell’accettazione dell’incarico, il conciliatore deve sottoscrivere un’apposita dichiarazione di imparzialità ad aderire al codice di comportamento. Il conciliatore non potrà svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. La Segreteria può concordare con il conciliatore l’individuazione di un coadiutore che possa aiutarlo nell’esercizio della sua funzione, a condizione che tutte le parti siano d’accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri in eguale misura. Le parti possono richiedere alla Segreteria, in base a giustificati motivi, la sostituzione del conciliatore.
4 - LA SEGRETERIA
La Segreteria, le cui modalità di funzionamento possono essere disciplinate dall’organismo che istituisce il servizio di Conciliazione con atto interno conforme al proprio modello organizzativo, amministra il servizio di Conciliazione.
Coloro che operano presso la Segreteria devono essere e apparire imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica o di Conciliazione.
La Segreteria tiene un apposito fascicolo per ogni procedimento di Conciliazione.
La Segreteria verifica la disponibilità delle parti a partecipare all’incontro di Conciliazione, individua il conciliatore nel caso concreto, organizza l’incontro relativo e provvede a tutte le comunicazioni necessarie, che vengono effettuate utilizzando il mezzo più idoneo.
La Segreteria può concludere il procedimento dandone notizia alle parti:
• qualora la parte invitata a partecipare alla Conciliazione rifiuti espressamente di aderire o, entro il termine di cui all’art.2, non comunichi la propria adesione;
• in qualsiasi momento le parti dichiarino o dimostrino di non avere interesse a proseguire il tentativo di Conciliazione.
Su richiesta di parte la Segreteria attesta per iscritto:
a - l’avvenuto deposito della domanda;
b - la mancata adesione al procedimento;
c - l’avvenuta chiusura del procedimento.
5 - L’INCONTRO DI CONCILIAZIONE
La sede dell’incontro è presso gli uffici della Segreteria o presso un’altra sede scelta dalle parti per singoli atti.
Il primo incontro di Conciliazione si dovrà svolgere entro 30 giorni dal ricevimento dell’adesione dell’altra parte, salvo diverso accordo tra le parti o motivate esigenze organizzative del Servizio.
Le parti partecipano all’incontro personalmente o in casi eccezionali mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri. Le parti sono libere di farsi assistere da difensori, da rappresentanti delle associazioni di consumatori o di categoria o da altre persone di fiducia. In ogni caso è necessario che ciascuna parte comunichi alla Segreteria con congruo anticipo chi sarà presente all’incontro. Il conciliatore conduce l’incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e separatamente. Solo in casi particolari, la Segreteria individua un consulente tecnico seguendo le indicazioni fornite dal conciliatore, a condizione che tutte le parti siano d’accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri in eguale misura. Il conciliatore, d’intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi.
6 - ESITO DELL’INCONTRO DI CONCILIAZIONE
Il verbale di Conciliazione è un documento sottoscritto dalle parti e dal conciliatore che dà atto dell’esito dell’incontro e, eventualmente, dell’impossibilità o del rifiuto di una parte di sottoscriverlo.
In caso di esito positivo della Conciliazione, i termini dell’accordo sono recepiti:
a - nel verbale, nei casi previsti dalla legge applicabile al procedimento
b - in un documento separato, sottoscritto dalle sole parti.
Nei casi previsti dalla legge, se entrambe le parti lo richiedono, il conciliatore è tenuto a formulare una proposta di accordo rispetto alla quale ciascuna di esse, se la Conciliazione non ha luogo, indica la propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle quali è disposta a conciliare, di tali posizioni il conciliatore ne dà atto nel verbale.
Tutti gli oneri fiscali derivanti dall’accordo raggiunto restano a carico delle parti.
7 - RISERVATEZZA
Il procedimento di Conciliazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell’incontro non può essere registrato o verbalizzato.
Parimenti, il conciliatore, le parti e tutti coloro che intervengono all’incontro non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di Conciliazione.
A tal fine, i soggetti, diversi dalle parti, presenti all’incontro di Conciliazione, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione.
Le parti non possono utilizzare, nel corso di eventuali successivi procedimenti contenziosi promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di Conciliazione.
Le parti non possono chiamare il conciliatore, i funzionari e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di Conciliazione.

TA R I F FARIO DEL SERV I Z I O D I C O N C I L I A Z I O N E
delle Camere di Commercio
I diritti di segreteria, pari a 30 Euro, sono da versare con le seguenti modalità:
• a cura della parte istante al deposito della domanda;
• a cura delle parti che accettano di partecipare all’incontro di Conciliazione, prima del medesimo.
I diritti di segreteria non sono dovuti nei seguenti casi:
• quando una delle parti della controversia è un consumatore;
• quando il tentativo di Conciliazione è previsto come obbligatorio dalla legge;
• quando le parti depositano una domanda di Conciliazione congiunta.
La Segreteria si riserva, in caso di particolare complessità della controversia, di aumentare l’importo delle spese di Conciliazione fino ad un massimo del 5%. Le spese di Conciliazione, indicate nella tabella sottostante, sono comprensive di IVA.
Il pagamento deve avvenire prima dell’inizio dell’incontro di Conciliazione; in caso contrario, la Segreteria sospende il procedimento.
Esse comprendono anche l’onorario del conciliatore, e coprono l’intero procedimento di Conciliazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti.
Le spese indicate sono dovute da ciascuna parte, anche nel caso in cui le parti siano più di due.
Il valore della lite è indicato nella domanda di Conciliazione, nel caso in cui lo stesso sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti nella quantificazione, la Segreteria individua la tariffa da applicare.
Valore della lite (in Euro)
Fino a 1.000,00 - Diritti di segreteria 40,00
da 1.001,00 a 5.000,00 - Diritti di segreteria 100,00
da 5.001,00 a 10.000,00 - Diritti di segreteria 200,00
da 10.001,00 a 25.000,00 - Diritti di segreteria 300,00
da 25.001,00 a 50.000,00 - Diritti di segreteria 500,00
da 50.001,00 a 250.000,00 - Diritti di segreteria 1.000,00
da 250.001,00 a 500.000,00 - Diritti di segreteria 2.000,00
da 500.001,00 a 2.500.000,00 - Diritti di segreteria 4.000,00
da 2.500.001,00 a 5.000.000,00 - Diritti di segreteria 6.000,00
oltre 5.000.000,00 - Diritti di segreteria 10.000,00
Nelle spese di conciliazione è compresa l’IVA. Spesa per ciascuna parte

giovedì 3 dicembre 2009

Circolare Brunetta - Reperibilità degli impiegati Pubblicì

Sul Supplemento ordinario n. 197/L alla Gazzetta ufficiale del 31 ottobre 2009 è stato pubblicato il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”. Il decreto legislativo, stante l’ordinario termine di vacatio legis, è già in vigore
Il provvedimento normativo contiene sostanziali novità in materia di valutazione, di ordinamento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni e di responsabilità dei pubblici dipendenti.
In disparte l’analisi dei vari aspetti innovativi della disciplina, che sarà oggetto di successivi approfondimenti, considerato l’impegno profuso sin dall’inizio del mandato nel contrastare l’assenteismo nelle pubbliche amministrazioni, si ritiene utile richiamare già ora l’attenzione delle amministrazioni su alcuni aspetti della normativa in materia di controlli sulle assenze contenuta nel provvedimento in questione.

MINISTERO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Circolare 11 novembre 2009
UFFICIO PERSONALE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SERVIZIO TRATTAMENTO DEL PERSONALE
OGGETTO: decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – controlli sulle assenze per malattia.
Alle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001- Sul Supplemento ordinario n. 197/L alla Gazzetta ufficiale del 31 ottobre 2009 è stato pubblicato il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”. Il decreto legislativo, stante l’ordinario termine di vacatio legis, entrerà in vigore il 15 novembre prossimo.
Il provvedimento normativo contiene sostanziali novità in materia di valutazione, di ordinamento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni e di responsabilità dei pubblici dipendenti.
In disparte l’analisi dei vari aspetti innovativi della disciplina, che sarà oggetto di successivi approfondimenti, considerato l’impegno profuso sin dall’inizio del mandato nel contrastare l’assenteismo nelle pubbliche amministrazioni, si ritiene utile richiamare già ora l’attenzione delle amministrazioni su alcuni aspetti della normativa in materia di controlli sulle assenze contenuta nel provvedimento in questione.
In proposito, l’art. 69 del d.lgs. n. 150 ha introdotto nel corpo del d.lgs. n. 165 del 2001 – tra gli altri – l’art. 55 septies, rubricato “Controlli sulle assenze”. Il comma 5 di tale ultimo articolo specificamente dispone:
“5. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.”.
Per quanto riguarda il primo periodo del comma, rimane immutata la disciplina sostanziale già introdotta con l’art. 71 comma 3 del d.l. n. 112 del 2008 (il quale viene contestualmente abrogato dall’art. 72 comma 1 del d.lgs. n. 150 del 2009) e, con essa, rimangono valide le indicazioni già fornite in precedenza circa l’interpretazione della norma (Circolari nn. 7 e 8 del 2008 e Circolare n. 1 del 2009).
Si ribadisce pertanto che la legge ha voluto prevedere per le amministrazioni un dovere generale di richiedere la visita fiscale, anche nelle ipotesi di prognosi di un solo giorno, ma che ha tenuto conto anche della possibilità che ricorrano particolari situazioni, che giustificano un certo margine di flessibilità nel disporre il controllo valutandone altresì l’effettiva utilità. Ad esempio, nel caso di imputazione a malattia dell’assenza per effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici, l’amministrazione che ha conoscenza della circostanza a seguito della comunicazione del dipendente deve valutare di volta in volta, in relazione alla specificità delle situazioni, se richiedere la visita domiciliare di controllo per i giorni di riferimento.
Infatti, il tentativo di effettuare l’accesso al domicilio del lavoratore da parte del medico della struttura competente potrebbe configurarsi come ingiustificato aggravio di spesa per l’amministrazione in quanto, in assenza del dipendente , potrebbe non avere lo scopo di convalidare la prognosi.
Possono rientrare inoltre nella valutazione delle esigenze funzionali ed organizzative eccezionali impedimenti del servizio del personale derivanti ad esempio da un imprevedibile carico di lavoro o urgenze della giornata.
Si fa presente che, ove quanto è già stato oggetto dell’iniziale accertamento fiscale dovesse essere modificato da certificazioni mediche successive, l’amministrazione è tenuta a chiedere un’ulteriore visita fiscale per l’accertamento della nuova situazione.
Il comma 5 in esame fa poi rinvio ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione per determinare le fasce orarie di reperibilità entro le quali debbono essere effettuate le visite di controllo. In proposito, la materia è stata oggetto di successivi interventi normativi. Infatti, l’originario comma 3 dell’art. 71 del d.l. n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, in l. n. 133 del 2008, prevedeva che “(…) Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi”. Con questa disposizione veniva superata la disciplina dei CCNL di comparto delle fasce di reperibilità che individuava un regime orario più ridotto di quattro ore al giorno (dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19).
Successivamente, l'art. 17, comma 23, lett. c), del d.l. n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, in l. n. 102 del 2009, ha abrogato la menzionata disposizione. Ciò ha comportato la necessità di far riferimento alle fasce già individuate in precedenza con la disciplina contrattuale, le quali pertanto sono da ritenersi vincolanti sino a quando non entrerà in vigore la regolamentazione che sarà contenuta nel decreto ministeriale.
Pertanto, le fasce allo stato da osservare per l’effettuazione delle visite fiscali sono le seguenti:
dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
Si coglie peraltro l’occasione per anticipare che con l’adozione del decreto ministeriale si intende ampliare le fasce orarie di reperibilità, ma contestualmente introdurre delle deroghe all’obbligo di reperibilità in considerazione di specifiche situazioni anche in relazione a stati patologici particolari.
Si segnala infine che nel contesto più generale della responsabilizzazione dei dirigenti, obiettivo perseguito con l’approvazione della riforma contenuta nel d.lgs. n. 150 del 2009, l’art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto con la menzionata riforma, al comma 6 prevede che il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora e il dirigente eventualmente preposto all’amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l’osservanza delle disposizioni relative alle assenze per malattia, al fine di “prevenire o contrastare, nell’interesse della funzionalità dell’ufficio, le condotte assenteistiche”. Per il caso di inadempimento colposo rispetto a questo dovere di vigilanza la legge prevede la possibilità, nel rispetto del contraddittorio, di comminare una sanzione a carico del dirigente consistente nella decurtazione della retribuzione di risultato (art. 21 del d.lgs. n. 165 del 2001 come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2009). A questa si possono aggiungere anche le sanzioni previste per il mancato esercizio o la decadenza dell’azione disciplinare per omissioni del dirigente di cui all’art. 55 sexies comma 3 del d.lgs. n. 165 del 2001 come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2009, consistenti nella sospensione dal servizio con privazione della retribuzione di un ammontare variabile a seconda della gravità del fatto e nella mancata attribuzione della retribuzione di risultato in proporzione alla durata della sospensione dal servizio.
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E L’INNOVAZIONE
Renato Brunetta

Presupposti di legittimità delle procedure di stabilizzazione del personale precario

Solo in presenza di «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico» è legittimo andare in deroga alla regola del concorso e per di più le esigenze di interesse pubblico devono essere riconducibili alle peculiarità delle funzioni che il personale da reclutare è chiamato a svolgere, in particolare relativamente all'esigenza di consolidare specifiche esperienze professionali maturate all'interno dell'amministrazione e non acquisibili all'esterno, le quali facciano ritenere che la deroga al principio del concorso pubblico sia essa stessa funzionale alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione.
Ciò vale non soltanto in relazione alle ipotesi di assunzione di soggetti precedentemente estranei alle pubbliche amministrazioni, ma anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio, e in quelli di trasformazione di rapporti non di ruolo, e non instaurati ab origine mediante concorso, in rapporti di ruolo (Cfr sentenza n. 205 del 2004).
Per questi motivi la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 4, commi 1, 2 e 4, della legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 3, attraverso i quali il legislatore regionale - ben oltre la dichiarata finalità di fornire l’interpretazione autentica di precedenti norme regionali - di fatto ha disposto con carattere innovativo l’estensione delle procedure per la stabilizzazione del personale precario ben oltre i limiti stabiliti dal legislatore nazionale.
SENTENZA N. 293
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
• Paolo GROSSI "
• ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4, commi 1, 2 e 4, della legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 3 (Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 22 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di personale, affari istituzionali, rapporti con gli enti locali», dell'articolo 96 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008» e modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 «Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione» e successive modificazioni), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 22-26 agosto 2008, depositato in cancelleria il 26 agosto 2008 ed iscritto al n. 49 del registro ricorsi 2008.
Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto;
udito nell'udienza pubblica del 20 ottobre 2009 il Giudice relatore Sabino Cassese;
uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Luigi Fiorillo per la Regione Veneto.
Ritenuto in fatto
1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso depositato il 26 agosto 2008, ha impugnato gli articoli 1 e 4, commi 1, 2 e 4, della legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 3 (Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 22 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di personale, affari istituzionali, rapporti con gli enti locali», dell'articolo 96 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008» e modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 «Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione» e successive modificazioni) per contrasto con gli articoli 3, 51, primo comma, 97 e 117, secondo comma, della Costituzione.
Il ricorrente ha in particolare sollevato due questioni di legittimità costituzionale, l'una relativa all'art. 1 e l'altra all'art. 4, commi 1, 2 e 4 della menzionata legge regionale.
1.1. – Con riferimento alla prima questione, il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene che la disciplina censurata, asseritamente interpretativa dell'articolo 2 della legge della Regione Veneto 16 agosto 2007, n. 22 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di personale, affari istituzionali, rapporti con gli enti locali), a sua volta attuativo dell'art. 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), abbia in realtà esteso, con effetto innovativo, la stabilizzazione del personale precario del Servizio sanitario nazionale anche ai profili di livello dirigenziale. Con ciò essa avrebbe violato i criteri e i limiti previsti dalla disciplina statale sulla stabilizzazione dei dipendenti pubblici, contenuti in particolare nell'art. 1, commi da 513 a 543, della legge n. 296 del 2006 (cui rinvia il già menzionato art. 1, comma 565, della medesima legge) e nell'art. 3, comma 94, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008). Ad avviso del ricorrente, le predette disposizioni legislative statali, le quali escludono la stabilizzazione del personale precario di livello dirigenziale, costituiscono «principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica», cui le Regioni devono attenersi «in vista delle inevitabili ricadute di carattere economico permanente che un uso estensivo della stabilizzazione sarebbe idoneo a causare». Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, pertanto, la disciplina censurata, nel porsi in contrasto con tali principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, lederebbe l'art. 117, secondo comma, della Costituzione. Essa violerebbe, inoltre, ad avviso del ricorrente, anche i «principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione riposanti sugli artt. 3 e 97 della Costituzione».
1.2. – Relativamente alla seconda questione sollevata, avente ad oggetto l'art. 4, commi 1, 2 e 4, della legge della Regione Veneto n. 3 del 2008, il Presidente del Consiglio dei ministri osserva che le norme censurate, attraverso una procedura selettiva riservata, dispongono l'applicazione della stabilizzazione prevista dall'art. 96 della legge della Regione Veneto 27 febbraio 2008, n. 1 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008) anche al personale degli uffici di diretta collaborazione degli organi politici, assunti ai sensi degli artt. 178 e 179 della legge della Regione Veneto 10 giugno 1991, n. 12 (Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione) e degli artt. 8 e 19 della legge della Regione Veneto 10 gennaio 1997, n. 1 (Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione). Anche in questo caso, ad avviso del ricorrente, le disposizioni regionali si porrebbero in contrasto con i principi dettati dalla disciplina legislativa statale in materia di stabilizzazione del personale pubblico (art. 1, commi da 513 a 543, della legge n. 296 del 2006 e art. 3, comma 94, della legge n. 244 del 2007), sia perché tali principi «escludono l'applicabilità delle procedure di stabilizzazione al personale di diretta collaborazione degli organi politici», sia perché, in particolare, l'art. 1, comma 519, della legge n. 296 del 2006 prevede, ai fini della stabilizzazione, un criterio temporale difforme rispetto a quello indicato dall'art. 4, comma 4, della legge regionale impugnata. Le disposizioni regionali censurate, inoltre, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, introdurrebbero una deroga ingiustificata alla regola del concorso pubblico, posta a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione, con conseguente violazione degli artt. 3, 51, primo comma, e 97 della Costituzione.
2. – Si è costituita in giudizio , con atto depositato in data 24 ottobre 2008, la Regione Veneto, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale sollevate siano dichiarate inammissibili o, comunque, non fondate.
2.1. – La difesa regionale eccepisce, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per assoluta genericità delle doglianze. Ad avviso della Regione Veneto, il Presidente del Consiglio dei ministri avrebbe impugnato diverse disposizioni di legge regionale, adducendo la violazione di numerose ed eterogenee disposizioni costituzionali, senza rendere esplicito ed argomentato il percorso logico giuridico che conduce alla censura di ciascuno degli articoli censurati in relazione ai singoli parametri costituzionali. La carenza di un'adeguata, e non meramente assertiva, motivazione delle censure risulterebbe particolarmente evidente, secondo la difesa regionale, in relazione alla pretesa violazione degli art. 3 e 97 Cost. da parte dell'art. 1 della legge della Regione Veneto n. 3 del 2008.
2.2. – Nel merito, con riferimento alla prima questione di legittimità costituzionale, la difesa regionale, dopo un'ampia ricostruzione del quadro legislativo statale e regionale rilevante, richiama l'orientamento di questa Corte – affermato anche con specifico riferimento all'art. 1, comma 565, della legge n. 296 del 2006 – secondo cui le norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica a condizione che esse si limitino a porre «obiettivi di riequilibrio» volti ad ottenere un «contenimento complessivo» della spesa, senza prevedere «in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi» (sentenza n. 120 del 2008). Tale giurisprudenza costituzionale dimostrerebbe, ad avviso della difesa regionale, che la condizione di legittimità dell'intervento legislativo statale in materia di coordinamento della finanza pubblica è che esso lasci uno «spazio deliberativo» all'autonomia regionale. Siffatta condizione sarebbe rispettata dalla disciplina statale richiamata dal ricorrente quale norma interposta. Quest'ultima, in particolare, in tema di stabilizzazione del personale sanitario (art. 1, comma 565, lettera c)), da un lato, prevede «la mera facoltà e non l'obbligo di effettuare valutazioni ai fini della trasformazione dei rapporti di lavoro» e, dall'altro lato, nell'ipotesi in cui le Regioni optino per la stabilizzazione, dispone soltanto che esse «possono nella loro autonomia far riferimento ai principi desumibili dalle disposizioni di cui ai commi da 513 a 543». Pertanto, ad avviso della Regione Veneto, la disciplina regionale censurata, nell'estendere la stabilizzazione al personale dirigenziale, sarebbe esplicazione del margine di autonomia che il legislatore statale è tenuto a concedere alle Regioni e, comunque, si muoverebbe «all'interno dei confini tracciati dai principi di coordinamento della legge dello Stato». La difesa regionale, inoltre, rileva che già la legge della Regione Veneto n. 22 del 2007, oggetto di interpretazione autentica da parte della norma censurata, e non tempestivamente impugnata, prevedeva la stabilizzazione del personale medico e veterinario, che è tutto di livello dirigenziale. Ne deriva che, in caso di accoglimento del ricorso, si determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento fra il personale dirigenziale medico, ammesso alla stabilizzazione, e il personale dirigenziale amministrativo, dalla stessa escluso.
2.3. – Quanto alla seconda questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione all'art. 4, commi 1, 2 e 4 della legge della Regione Veneto n. 3 del 2008, la difesa regionale innanzitutto ribadisce, con riferimento all'asserita violazione di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, quanto argomentato a proposito della censura proposta in relazione all'art. 1 della medesima legge regionale. Inoltre, la Regione Veneto rileva che il ricorso poggia su un presupposto palesemente erroneo, dal momento che la richiamata disciplina statale in materia di stabilizzazione esclude la stabilizzazione del personale di diretta collaborazione degli organi politici che sia titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ma non di quello che sia invece titolare di contratti a tempo determinato. Da ciò deriverebbe, secondo la difesa regionale, anche l'infondatezza della censura riferita al comma 4 dell'art. 4 della disposizione legislativa censurata, relativa al computo del periodo utile ai fini della stabilizzazione, non comprendendosi «la ragione per la quale il periodo lavorativo pregresso non dovrebbe rilevare ai fini del raggiungimento del periodo utile». Infine, quanto all'asserita violazione del principio di accesso agli impieghi mediante concorso pubblico, la Regione Veneto osserva che la stabilizzazione costituisce una ipotesi di deroga legislativa a tale principio, autorizzata dall'art. 97 Cost. e giustificata sia dall'esigenza della pubblica amministrazione di coprire posti in organico mediante personale già ampiamente rodato e formato, sia dal bisogno di promuovere l'occupazione e realizzare concretamente il diritto al lavoro dei dipendenti che hanno fornito per lungo tempo prestazioni di lavoro a favore dell'amministrazione.
3. – In prossimità dell'udienza, l'Avvocatura generale dello Stato, con memoria depositata in data 28 settembre 2009, ha ribadito le argomentazioni poste a fondamento del ricorso, insistendo per l'accoglimento di esso. Con memoria depositata il 7 ottobre 2009, anche la difesa regionale ha sviluppato ed arricchito le tesi sostenute nell'atto di costituzione, insistendo per il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 4, commi 1, 2 e 4, della legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 3 (Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 22 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di personale, affari istituzionali, rapporti con gli enti locali», dell'articolo 96 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008» e modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 «Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione» e successive modificazioni), per contrasto con gli articoli 3, 51, primo comma, 97 e 117, secondo comma, della Costituzione.
1.1. – Con riferimento all'art. 1 della legge della Regione Veneto n. 3 del 2008, il ricorrente deduce che il legislatore veneto, nel dettare una disposizione asseritamente interpretativa di precedente norma regionale (art. 2 della legge della Regione Veneto n. 22 del 2007), abbia esteso la stabilizzazione da quest'ultima norma prevista anche a talune categorie di personale di qualifica dirigenziale e, precisamente, «a tutti i profili professionali dirigenziali del ruolo sanitario, oltre che i medici e veterinari». Con ciò la disposizione censurata, ad avviso del ricorrente, violerebbe innanzitutto l'art. 117, secondo comma, Cost., ponendosi in contrasto con le disposizioni legislative statali sulla stabilizzazione, cui essa intende dare attuazione. Tali disposizioni legislative statali (art. 1, commi da 513 a 543, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007», cui rinvia l'art. 1, comma 565, della medesima legge), infatti, nell'escludere dalla stabilizzazione il personale di livello dirigenziale, porrebbero un principio di coordinamento della finanza pubblica, il cui rispetto si impone al legislatore regionale. La norma impugnata, inoltre, ad avviso del ricorrente, confliggerebbe anche con i «principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione riposanti sugli artt. 3 e 97 della Costituzione».
1.2. – Con riferimento all'art. 4, commi 1, 2 e 4 della legge della Regione Veneto n. 3 del 2008, il Presidente del Consiglio dei ministri deduce che la disciplina censurata, nel dettare norme di interpretazione autentica di una disposizione regionale volta a stabilizzare personale precario (art. 96 della legge della Regione Veneto 27 febbraio 2008, n. 1 «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008»), estende l'applicazione del beneficio ad alcune categorie di personale di uffici di diretta collaborazione di organi politici regionali. Anche in questo caso, ad avviso del ricorrente, ciò violerebbe un duplice parametro costituzionale. In primo luogo, sarebbe leso l'art. 117, secondo comma, Cost., risultando la disciplina regionale censurata in contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica dettati dalla disciplina legislativa statale, la quale esclude il personale di diretta collaborazione degli organi politici dalle procedure di stabilizzazione da essa previste. Inoltre, le norme impugnate introdurrebbero una deroga ingiustificata alla regola del concorso pubblico, in contrasto con gli artt. 3, 51, primo comma, e 97 della Costituzione.
2. – Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità, per assoluta genericità delle doglianze, sollevata dalla difesa regionale e riferita in particolare alla censura relativa alla violazione, ad opera dell'art. 1 della legge della Regione Veneto n. 3 del 2008, degli artt. 3 e 97 Cost. L'esame del ricorso nel suo complesso consente di individuare agevolmente la specifica motivazione che sorregge la censura asseritamente inammissibile. Il ricorrente lamenta infatti l'introduzione di una ingiustificata deroga al principio del concorso pubblico, che è previsto dall'art. 97 Cost. e costituisce diretta attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
3. – Nel merito, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Veneto n. 3 del 2008, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., e la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1, 2 e 4 della medesima legge regionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, e 97 Cost., sono fondate.
3.1. – L'art. 97, terzo comma, della Costituzione prevede che, salvo i casi stabiliti dalla legge, «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso». Ciò significa che la «forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni» (sentenza n. 363 del 2006) è rappresentata da una selezione trasparente, comparativa, basata esclusivamente sul merito e aperta a tutti i cittadini in possesso di requisiti previamente e obiettivamente definiti. Il rispetto di tale criterio è condizione necessaria per assicurare che l'amministrazione pubblica risponda ai principi della democrazia, dell'efficienza e dell'imparzialità. Il concorso pubblico è, innanzitutto, condizione per la piena realizzazione del diritto di partecipazione all'esercizio delle funzioni pubbliche da parte di tutti i cittadini, fra i quali oggi sono da includersi, per la maggior parte degli impieghi, anche quelli di altri Stati membri dell'Unione europea (sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, del 2 luglio 1996, in cause 473/93, 173/94 e 290/94). In diretta attuazione degli artt. 3 e 51 Cost., il concorso consente infatti ai cittadini di accedere ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza e «senza altra distinzione che quella delle loro virtù e dei loro talenti», come fu solennemente proclamato dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789. Il concorso, inoltre, è «meccanismo strumentale al canone di efficienza dell'amministrazione» (sentenza n. 205 del 2004), cioè al principio di buon andamento, sancito dall'art. 97, primo comma, Cost. Il reclutamento dei dipendenti in base al merito si riflette, migliorandolo, sul rendimento delle pubbliche amministrazioni e sulle prestazioni da queste rese ai cittadini. Infine, il concorso pubblico garantisce il rispetto del principio di imparzialità, enunciato dall'art. 97 e sviluppato dall'art. 98 Cost. Infatti, il concorso impedisce che il reclutamento dei pubblici impiegati avvenga in base a criteri di appartenenza politica e garantisce, in tal modo, un certo grado di distinzione fra l'azione del governo, «normalmente legata agli interessi di una parte politica», e quella dell'amministrazione, «vincolata invece ad agire senza distinzioni di parti politiche, al fine del perseguimento delle finalità pubbliche obiettivate nell'ordinamento». Sotto tale profilo il concorso rappresenta, pertanto, «il metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità e al servizio esclusivo della Nazione» (sentenza n. 453 del 1990).
La Costituzione ha accordato al legislatore la facoltà di derogare al principio del concorso. Le deroghe legislative, tuttavia, sono sottoposte al sindacato di costituzionalità, nell'esercizio del quale questa Corte ha progressivamente precisato il significato del precetto costituzionale. Innanzitutto, la Corte ha affermato che anche le «modalità organizzative e procedurali» del concorso devono «ispirarsi al rispetto rigoroso del principio di imparzialità» (sentenza n. 453 del 1990). Di conseguenza, non qualsiasi procedura selettiva, diretta all'accertamento della professionalità dei candidati, può dirsi di per sé compatibile con il principio del concorso pubblico. Quest'ultimo non è rispettato, in particolare, quando «le selezioni siano caratterizzate da arbitrarie forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi» (sentenza n. 194 del 2002). La natura comparativa e aperta della procedura è, pertanto, elemento essenziale del concorso pubblico; procedure selettive riservate, che escludano o riducano irragionevolmente la possibilità di accesso dall'esterno, violano il «carattere pubblico» del concorso (sentenza n. 34 del 2004). Questa Corte ha poi chiarito che al concorso pubblico deve riconoscersi un ambito di applicazione ampio, tale da non includere soltanto le ipotesi di assunzione di soggetti precedentemente estranei alle pubbliche amministrazioni. Il concorso è necessario anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio (ciò che comunque costituisce una «forma di reclutamento» - sentenza n. 1 del 1999), e in quelli, che più direttamente interessano le fattispecie in esame, di trasformazione di rapporti non di ruolo, e non instaurati ab origine mediante concorso, in rapporti di ruolo (sentenza n. 205 del 2004). Sotto quest'ultimo profilo, infine, questa Corte ha precisato i limiti entro i quali può consentirsi al legislatore di disporre procedure di stabilizzazione di personale precario che derogano al principio del concorso. Secondo l'orientamento progressivamente consolidatosi nella giurisprudenza costituzionale, infatti, «l'area delle eccezioni» al concorso deve essere «delimitata in modo rigoroso» (sentenza n. 363 del 2006). Le deroghe sono pertanto legittime solo in presenza di «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico» idonee a giustificarle (sentenza n. 81 del 2006). Non è in particolare sufficiente, a tal fine, la semplice circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato attività a tempo determinato presso l'amministrazione (sentenza n. 205 del 2006), né basta la «personale aspettativa degli aspiranti» ad una misura di stabilizzazione (sentenza n. 81 del 2006). Occorrono invece particolari ragioni giustificatrici, ricollegabili alla peculiarità delle funzioni che il personale da reclutare è chiamato a svolgere, in particolare relativamente all'esigenza di consolidare specifiche esperienze professionali maturate all'interno dell'amministrazione e non acquisibili all'esterno, le quali facciano ritenere che la deroga al principio del concorso pubblico sia essa stessa funzionale alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione.
Alla luce dei principi costituzionali, secondo gli orientamenti giurisprudenziali richiamati, devono essere valutate le questioni di legittimità costituzionale delle due fattispecie di stabilizzazione previste dalle disposizioni legislative regionali censurate.
3.2. – Con riguardo alla prima fattispecie, l'art. 1 della legge della Regione Veneto n. 3 del 2008 reca una disposizione di pretesa interpretazione autentica dell'art. 2 della legge della Regione Veneto n. 22 del 2007. Quest'ultimo stabilisce quanto segue: «in attuazione dell'articolo 1, comma 565, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), la Giunta regionale è autorizzata ad adottare disposizioni per la stabilizzazione a domanda, con la necessaria gradualità, del personale precario del Servizio sanitario regionale, ivi compreso quello medico e veterinario». Le parole «personale precario del Servizio sanitario regionale», contenute in quest'ultima disposizione, devono intendersi riferite, in base alla norma impugnata, «anche a tutti i profili professionali dirigenziali del ruolo sanitario, oltre che i medici e veterinari». L'effetto della disposizione censurata, al di là della sua autoqualificazione, è quello di ampliare l'ambito dei beneficiari della stabilizzazione, includendovi alcune categorie di personale dirigenziale in precedenza escluse. La stabilizzazione viene estesa, in particolare, agli altri profili professionali dirigenziali del ruolo sanitario, diversi dai già compresi medici e veterinari, cioè ai farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi (restando invece ancora esclusi – diversamente da quanto sostenuto dalla difesa regionale – i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo).
Questa Corte si è già pronunciata sulla legittimità costituzionale di una analoga disciplina regionale, la quale estendeva la stabilizzazione a determinate categorie di personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale (sentenza n. 215 del 2009), pervenendo a conclusioni che vanno ribadite con riferimento al presente giudizio . Anche l'ipotesi di stabilizzazione attualmente censurata, infatti, «non offre sufficienti garanzie per assicurare che la disposta trasformazione del rapporto di lavoro riguardi soltanto soggetti che siano stati selezionati ab origine mediante procedure concorsuali». Una simile condizione non è espressamente prevista dalla disciplina legislativa regionale impugnata, né da quella statale cui il legislatore veneto ha inteso dare attuazione, la quale, anzi, espressamente ammette alla stabilizzazione anche personale assunto a tempo determinato mediante procedure che non hanno natura concorsuale. Inoltre, la stabilizzazione in ruolo prevista dalla norma regionale impugnata non è «subordinata all'accertamento di specifiche necessità funzionali dell'amministrazione», per il soddisfacimento delle quali risponda ad esigenze di buon andamento ricorrere esclusivamente a soggetti in possesso di esperienze professionali maturabili soltanto all'interno della stessa amministrazione. La stabilizzazione in esame si riferisce, all'opposto, a figure professionali, come i dirigenti sanitari, per le quali assume una particolare importanza il pieno rispetto della selezione concorsuale, sia per la loro qualifica dirigenziale, sia per l'«indubbio rilievo» che le loro prestazioni rivestono «per la migliore organizzazione del servizio sanitario». Per tali ragioni, dunque, l'art. 1 della legge della Regione Veneto n. 3 del 2008 introduce una deroga al principio costituzionale del concorso, in mancanza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico in grado di giustificarla.
3.3. – La seconda fattispecie di stabilizzazione censurata dal ricorrente è prevista dall'art. 4, commi 1, 2 e 4 della legge della Regione Veneto n. 3 del 2008. Il primo comma di tale articolo dispone l'applicabilità della stabilizzazione, prevista da una precedente norma regionale (art. 96 della legge della Regione Veneto n. 1 del 2008), a sua volta attuativa della disciplina legislativa statale, ad alcune categorie di dipendenti degli uffici di diretta collaborazione di organi politici regionali, vale a dire «al personale assunto ai sensi degli articoli 178 e 179 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e [...] degli articoli 8 e 19 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1». La norma si riferisce, in particolare, al personale dei gruppi consiliari e dei gabinetti e delle segreterie del Presidente e dei componenti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, nonché del Presidente, Vice Presidente e membri della Giunta regionale. Si tratta di personale assunto in base ad un rapporto a tempo determinato collegato alla durata in carica dell'organo politico che ne ha proposto l'assunzione. La disposizione impugnata prevede che tali dipendenti siano stabilizzati mediante una «apposita procedura selettiva riservata», dalla quale essi sono tuttavia esentati, ai sensi del secondo comma, qualora «abbiano già superato una selezione pubblica per l'assunzione presso la Regione Veneto o altro ente pubblico». Il quarto comma, infine, prevede, per il solo personale precario degli uffici di diretta collaborazione degli organi politici, un regime privilegiato per il conseguimento del triennio utile ai fini della stabilizzazione, disponendo che possano essere computati anche gli anni previsti da contratti stipulati successivamente al limite temporale indicato dalla legge per tutti gli altri tipi di rapporti precari.
Le disposizioni legislative censurate prevedono ipotesi di accesso ai pubblici impieghi che derogano palesemente al criterio del concorso pubblico. Ciò vale sia per coloro che, non essendo stati assunti ab origine mediante concorso, vengono stabilizzati mediante apposita procedura selettiva riservata (art. 4, comma 1), sia per coloro che, invece, vengono stabilizzati senza doversi sottoporre a tale procedura, avendo già in precedenza superato una selezione pubblica (art. 4, comma 2). Nel primo caso, è del tutto evidente che il carattere interamente riservato della procedura contraddice la natura pubblica del concorso, la quale esige invece che la selezione sia aperta alla partecipazione degli esterni e abbia natura comparativa. Nel secondo caso, il previo superamento di una qualsiasi «selezione pubblica», presso qualsiasi «ente pubblico», è requisito troppo generico per autorizzare una successiva stabilizzazione senza concorso, perché la norma non garantisce che la previa selezione avesse natura concorsuale e fosse riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che il personale successivamente stabilizzato è chiamato a svolgere.
Tali deroghe al principio del concorso pubblico, inoltre, non sono giustificate da peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico. Dalle funzioni del personale di diretta collaborazione degli organi politici, infatti, non è «desumibile [...] alcuna peculiarità che possa giustificare una prevalenza dell'interesse ad una sua stabilizzazione [...] rispetto a quello di assicurare l'accesso all'impiego pubblico dei più capaci e meritevoli» (sentenza n. 81 del 2006). Al contrario, la stabilizzazione del personale degli uffici di diretta collaborazione non solo non è funzionale al buon andamento dell'amministrazione, ma contrasta con la specifica funzione cui questo personale deve assolvere, cioè quella di consentire al titolare dell'organo politico di avvalersi di personale nominato intuitu personae. La stabilizzazione di questa specifica categoria di personale, infatti, come questa Corte ha chiarito, impedirebbe ai titolari degli organi politici nella successiva legislatura «di potersi valere, per la durata del mandato, di collaboratori di loro fiducia», diversi cioè da quelli stabilizzati, «se non accettando che il nuovo personale così assunto si aggiunga ad essi, con inevitabile aggravio del bilancio regionale» (sentenza n. 277 del 2005). Né può sostenersi che il principio costituzionale del concorso pubblico possa tollerare deroghe proprio per consentire l'assunzione di personale di fiducia degli organi di direzione politica. Simili deroghe, infatti, potrebbero ritenersi ammissibili, sempre che vi siano criteri di valutazione idonei a garantire la competenza e professionalità dei soggetti discrezionalmente prescelti (sentenza n. 252 del 2009), precisamente alla condizione che si riferissero all'assunzione di personale a tempo determinato, destinato a cessare dal servizio al rinnovo dell'organo politico che lo ha nominato. Ma in questo caso non vengono censurate norme che consentono di assumere senza concorso personale di fiducia del titolare dell'organo politico per il solo tempo in cui questi resta in carica. Vengono, invece, impugnate norme che stabilizzano successivamente in ruolo, senza concorso, quel personale.
4. – Restano assorbite le altre censure di costituzionalità.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 4, commi 1, 2 e 4, della legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 3 (Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 22 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di personale, affari istituzionali, rapporti con gli enti locali», dell'articolo 96 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008» e modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 «Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione» e successive modificazioni).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 novembre 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA

venerdì 27 novembre 2009

Modello per il Rimborso dell’ IVA sulla Tassa Rifiuti “TIA”

La Corte Costituzionale con la sentenza 238/2009 ha sancito che la TIA è una tassa e pertanto non può essere applicata l’IVA.
Bisogna controllare attentamente la bolletta: se è stata applicata l'Iva (nella misura del 10%) sulle voci di raccolta e smaltimento rifiuti, si può richiederne il rimborso immediato!!
L’aggravio dell’IVA sul pagamento della tassa rifiuti è illegittima da ciò ai cittadini italiani deve essere restituita l’IVA pagata per la tassa rifiuti negli ultimi dieci anni.
Ma per i risarcimenti si rischia di ottenerli alle calende greche se il Governo non dà attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale; nel frattempo, tutte le più importanti Associazioni di Consumatori si sono mobilitate iniziando a mettere sotto pressione i Comuni o le società di gestione che sul territorio con puntualità inviano ai cittadini le fatture sulla TIA ancora con l'applicazione dell'IVA, come se nulla fosse. I Comuni e le società di gestione dei rifiuti, non a caso, sostengono che, nonostante la sentenza della Corte Costituzionale, nulla sia cambiato; ed in verità è tutto vero, visto che occorre dare attuazione alla sentenza. Ma nel frattempo i cittadini, anche per preservarsi dalla prescrizione debbono necessariamente mobilitarsi.
E allora, cosa bisogna fare?
Innanzitutto bisogna controllare di avere tutte le ricevute di pagamento relative alla TIA, facendo attenzione che, nelle relative fatture, sia stata effettivamente addebitata l’IVA.
Per richiedere il rimborso e la cessazione immediata dell’applicazione dell’IVA, per gli aventi diritto basterà recarsi presso uno degli sportelli delle associazioni di categorie del vostro paese, ma per chi ama risolvere direttamente i propri problemi, di seguito riporto uni schema indicativo di domanda da presentare al più presto per non incorrere nella prescrizione decennale.
Spett.le *___________________________
_____________________________
_____________________________
Raccomandata A/R
Spett.le*____________________________
_____________________________
_____________________________
Raccomandata A/R

Oggetto: richiesta di rimborso dell’IVA relativa al pagamento della Tariffa di Igiene Ambientale/ Tassa di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani.
Il/la sottoscritto/a___________________________________________________, nato/a a __________________________________, il___________________________, C.F.:__________________________e residente in_____________________, Via/P.zza _______________________ numero________ cap.____________,
in qualità di **: ____________________ dell’immobile sito in _____________________, Via/P.zza_______________________________________n.______________, iscritto al Catasto del Comune di____________________________, Sezione________________, Foglio_________, Particella___________, Sub___________, Zona____________, Categoria___________, Classe___________;

PREMESSO CHE
ha regolarmente corrisposto per i/il suddetti/o immobili/e la TARSU/TIA comprensiva di Iva al 10%, come da fatture allegate alla presente.
Con la Sentenza numero 238/2009 la Corte Costituzionale ha rilevato la natura tributaria di TARSU e TIA. Non esiste, del resto, una norma legislativa che espressamente assoggetti ad IVA le prestazioni del servizio di smaltimento dei rifiuti […]. Se, poi, si considerano gli elementi autoritativi, propri sia della TARSU che della TIA, entrambe le entrate debbono essere ricondotte nel novero di quei «diritti, canoni, contributi» che la normativa comunitaria (da ultimo, art. 13, paragrafo 1, primo periodo, della Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006; come ribadito dalla sentenza della Corte di giustizia CE del 16 settembre 2008, in causa C-288/07) esclude in via generale dall'assoggettamento ad IVA, perché percepiti da enti pubblici «per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità».”
ha di fatto inequivocabilmente escluso l’imponibilità ai fini IVA di codesta Tassa o Tariffa.
Ne consegue che l’Iva addebitata al sottoscritto e documentata dalle fatture in allegato risulta indebitamente corrisposta quindi

CHIEDE

1. Il rimborso di quanto versato e non dovuto come da tabella riepilogativa allegata, con riferimento agli ultimi dieci anni, oltre agli interessi legali decorrenti dal giorno dei singoli pagamenti;
2. l'immediata cancellazione dalle future fatture e dai ruoli della suddetta voce nonché la comunicazione alla società di riscossione ai fini dell'eventuale sgravio.
Si rimane in attesa di un Vostro riscontro, entro e non oltre novanta giorni dal ricevimento della presente, con l’avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, il sottoscritto si vedrà costretto ad adire la competente Autorità Giudiziaria per la tutela dei propri diritti.
La presente vale ad ogni effetto di legge quale formale diffida e messa in mora, anche ai fini interruttivi della prescrizione.
_________________________, lì _________________ Firma

Riepilogo Fatture:
Anno _____ Fattura n. ______ Importo ________

Anno _____ Fattura n. ______ Importo ________

Anno _____ Fattura n. ______ Importo ________

Anno _____ Fattura n. ______ Importo ________
totale fatture ______ Iva versata __________

Totale Iva versata _________
Allegati:
- copia fattura n._________ del __________;
- copia fattura n._________ del __________;
- copia fattura n._________ del __________;
- copia fattura n._________ del __________;

* Compilare alternativamente a seconda di chi vi ha fatturato la TARSU/TIA: Comune, Gestore privato o azienda municipalizzata.
** Per ogni immobile di cui si chiede il rimborso dell’Iva versata, indicate la vostra qualifica (ad esempio proprietario, affittuario…) e riportate gli estremi catastali dell’immobile che trovate sulla visura catastale o sugli atti del notaio.

- Elencare le copie delle fatture che si allegano riportandone il numero e l’anno di versamento, ricordando di allegare tutte le fatture emesse nello stesso anno in caso di pagamento frazionato.
- Elencate le fatture che allegate indicando l’anno di pagamento, il numero della fattura, l’importo totale della stessa e l’Iva versata, inserendo il totale nell’ultimo rigo della tabella, in corrispondenza della colonna relative all’IVA.