sabato 29 agosto 2009

Effetti del fallimento

La sentenza dichiarativa di fallimento genera per il fallito la perdita del possesso dei suoi beni (tranne quelli di natura strettamente personale, quali le cose impignorabili), pur rimanendone proprietario, in quanto la gestione degli stessi passa sotto la responsabilità del curatore. Di conseguenza tutti gli atti compiuti dal fallito saranno inefficaci.
Il fallito poi viene iscritto presso il Pubblico registro dei falliti presso la Cancelleria del tribunale, dove resterà iscritto fino a quando non arriverà la riabilitazione. Durante questo periodo, il fallito è colpito da incapacità sulla propria persona. Esempi sono l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità ad essere nominato tutore o amministratore di società.
La condizione principale per la sua riabilitazione è il completo pagamento dei crediti ammessi al fallimento (la sentenza deve essere pronunciata dal Tribunale su istanza del fallito o dei suoi eredi, con giudizio che ordini la cancellazione dal registro dei falliti) e, inoltre, devono essere passati per lo meno 5 anni dalla chiusura del fallimento senza che vi siano stati altri demeriti del fallito e che questi non sia stato condannato per reati contro il patrimonio.
Il fallito inoltre con la sentenza dichiarativa di fallimento ha anche dei risvolti penali in caso di ricorso abusivo al credito (tale reato avviene quando l'imprenditore, nascondendo la propria insolvenza, continua a ricorrere al credito) o di bancarotta fraudolenta (è il reato di chi, pur a conoscenza della propria insolvenza, occulta i propri beni, al fine di sottrarli ai creditori o esegue pagamenti in favore di alcuni creditori a danno di altri.
Effetti del fallimento nei confronti del fallito
Gli effetti per il fallito sono disciplinati dagli artt. 42-49 della legge fallimentare, così come modificata dalla novella del 2006.
Sostanzialmente, il fallito viene privato, a far data dalla dichiarazione di fallimento, della disponibilità e dell’amministrazione dei suoi beni, anteriori al fallimento e quelli che dovessero provenirgli durante la procedura.
A norma dell’art. 46 non sono compresi nel fallimento:
i beni ed i diritti di natura strettamente personale;
gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia;
i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall'articolo 170 del codice civile;
le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
I limiti previsti nel primo comma, n. 2), sono fissati con decreto motivato del giudice delegato che deve tener conto della condizione personale del fallito e di quella della sua famiglia.
L’art. 44 dispone che tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori.
Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento.
Fermo quanto previsto dall'articolo 42, secondo comma, sono acquisite al fallimento tutte le utilità che il fallito consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al primo e secondo comma.
A norma dell’art. 48 l'imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento, nonché gli amministratori o i liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento.
L’art. 49 dispone che l'imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento, nonché gli amministratori o i liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio.
Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al primo comma devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori.
In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, il giudice può autorizzare l'imprenditore o il legale rappresentante della società o enti soggetti alla procedura di fallimento a comparire per mezzo di mandatario.
È importante notare che nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore. Il fallito può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento è previsto dalla legge. L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo.(Art. 43 L.F.)
Il fallimento produce una serie di effetti, tanto di tipo personale sul fallito, quanto di tipo economico, in particolare, in relazione ai creditori, agli atti pregiudizievoli in danno ai creditori, nonché in riferimento ai rapporti giuridici preesistenti. A ognuno di questi aspetti, è dedicata una sezione del capo che tratta, appunto, degli effetti del fallimento (cfr. art. 42 e ss. l.fall.).
In merito agli effetti nei confronti del fallito, innanzitutto, la sentenza che dichiara il fallimento priva il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento, fatta eccezione per i beni elencati dall’art. 46 l.fall.. Nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento, di regola, diviene il curatore il soggetto legittimato dal punto di vista processuale. Oltre al sorgere in capo al fallito dei diritti e degli obblighi, prevalentemente di collaborazione con gli organi della procedura, di cui agli artt. 47, 48 e 49 l.fall., è da evidenziare la sanzione di inefficacia relativa prevista dall’art. 44 l.fall.: tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori, così come sono parimenti inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento. L’articolo immediatamente successivo precisa, in proposito, che le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori.
Il fallimento produce una serie di effetti, tanto di tipo personale sul fallito, quanto di tipo economico, in particolare, in relazione ai creditori, agli atti pregiudizievoli in danno ai creditori, nonché in riferimento ai rapporti giuridici preesistenti. A ognuno di questi aspetti, è dedicata una sezione del capo che tratta, appunto, degli effetti del fallimento (cfr. art. 42 e ss. l.fall.).
In merito agli effetti nei confronti del fallito, innanzitutto, la sentenza che dichiara il fallimento priva il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento, fatta eccezione per i beni elencati dall’art. 46 l.fall.. Nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento, di regola, diviene il curatore il soggetto legittimato dal punto di vista processuale. Oltre al sorgere in capo al fallito dei diritti e degli obblighi, prevalentemente di collaborazione con gli organi della procedura, di cui agli artt. 47, 48 e 49 l.fall., è da evidenziare la sanzione di inefficacia relativa prevista dall’art. 44 l.fall.: tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori, così come sono parimenti inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento.
Effetti del fallimento nei confronti dei creditori
- Il fallimento apre il concorso dei creditori
- I debiti pecuniari e non pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento
- Le somme spettanti ai creditori condizionati vengono accantonate
- La dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali per gli effetti del fallimento
- I crediti infruttiferi subiscono una decurtazione qualora il riparto avvenga prima della loro scadenza
- Sono precluse le azioni individuali dei creditori sui beni del fallito (art. 51 L.F.)
Per quanto concerne gli effetti del fallimento nei confronti dei creditori, la conseguenza forse più importante della dichiarazione di fallimento consiste nell’inibizione delle azioni individuali dei singoli creditori, all’evidente fine di realizzare al meglio la c.d. par condicio creditorum. L’art. 51 l.fall., infatti, prevede che “salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento” (in neretto sono state evidenziate le parole inserite dal D.Lgs. n. 5/2006).
Il fallimento, parallelamente, apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito. A tal fine, la legge precisa le modalità di presentazione della domanda di ammissione al passivo e i suoi effetti (cfr. artt. 93 e ss. l.fall.), anche in caso di domanda tardiva (cfr. art. 101 l.fall.). La legge indica, altresì, i compiti degli organi della procedura in relazione all’accertamento dei diritti vantati dai creditori stessi e della loro natura (specie in presenza di pegno, ipoteca o privilegi) e gli adempimenti da espletare in seno all’udienza di discussione, che segue la predisposizione, da parte del curatore, del c.d. “progetto di stato passivo” e le eventuali impugnazioni, ex artt. 95 e ss. l.fall..
Il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 si occupa anche di precisare i vantaggi connessi al procedimento di ripartizione dell’attivo (ossia al momento della distribuzione del ricavato dalle vendite fallimentari) e i diritti di vario tipo che spettano ai creditori c.d. privilegiati (cfr. artt. 54 e ss. l.fall.).
Effetti del fallimento NEI CONFRONTI DEI TERZI
- Gli atti a titolo oneroso (nonché i pagamenti e le garanzie) compiuti dal fallito nei due anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento e che presentino delle irregolarità (ad es. la vendita di un bene ad un prezzo sensibilmente inferiore al valore di mercato) sono dichiarati inefficaci e revocati
- Gli atti a titolo oneroso (nonché i pagamenti e le garanzie) compiuti dal fallito nell'anno antecedente alla dichiarazione di fallimento che non presentino delle irregolarità, quando il curatore provi che l'altra parte era a conoscenza dello stato di insolvenza, sono dichiarati inefficaci e revocati
- Gli atti che non rientrano nelle categorie precedenti possono essere revocati con l'azione ordinaria di cui all'art. 2901 c.c.
Effetti del fallimento in relazione agli atti pregiudizievoli per i creditori
Per quanto riguarda la categoria di effetti relativa agli atti pregiudizievoli per i creditori, la legge fallimentare riserva una disciplina dell’azione c.d. “revocatoria fallimentare” più o meno rigorosa a seconda della tipologia di atto compiuto dal fallito. Gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, a patto che la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante, sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento. In merito ai pagamenti, l’art. 65 l.fall. prevede, invece, che sono “privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento”. Dopo aver chiarito che l’azione revocatoria fallimentare può concorrere con quella “ordinaria”, la legge regola i vari casi di atti a titolo oneroso agli artt. 67 e ss. l.fall.. E’ da evidenziare, in proposito, l’attuale elencazione degli atti esclusi dall’azione revocatoria, ai sensi della nuova formulazione dell’art. 67, comma 3 l.fall…
Effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti
L’ultima categoria di effetti che il legislatore ha preso in esame è quella relativa ai rapporti giuridici preesistenti. L’art. 72 l.fall., in particolare, prevede che “se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto, di regola, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo”. L’articolo citato, tra l’altro, precisa che “il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto”.
Gli artt. 72bis e ss. l.fall., poi, si occupano di regolare l’esito delle numerose tipologie di rapporti preesistenti presi in considerazione. E’ da evidenziare che il D.Lgs. n. 5/2006 ha ritenuto opportuno introdurre una disciplina specifica per alcune fattispecie aggiuntive, in modo da risolvere questioni spinose rilevate nella prassi (come, ad esempio, i contratti relativi ad immobili da costruire).
Esercizio provvisorio dell’impresa e liquidazione dell’attivo
Il capo VI del titolo dedicato al fallimento tratta dei casi e delle procedure da seguire ai fini dell’esercizio provvisorio dell’impresa, nonché le modalità di liquidazione dell’attivo.
Sotto il primo profilo, l’art. 104 l.fall. attribuisce al tribunale, al momento dell’emissione della sentenza dichiarativa del fallimento, il potere di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, se dalla interruzione possa derivare un danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai creditori.
Sotto il secondo profilo, l’art. 104ter prevede che, entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, il curatore è tenuto a predisporre un programma di liquidazione (di cui la stessa norma indica anche il contenuto minimo) da sottoporre, una volta acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, all'approvazione del giudice delegato. Gli artt. 105 e ss. l.fall., infine, si occupano di dettare le regole da seguire a seconda del tipo di vendita da effettuare (ad esempio dell’intera azienda o di suoi rami oppure di beni immobili ovvero di beni mobili).
Distribuzione dell’attivo
Gli articoli 109 e ss. l.fall. trattano del procedimento per la distribuzione dell’attivo che compone la massa fallimentare. Il curatore presenta, secondo le scadenze prefissate, un prospetto delle somme disponibili e un progetto di ripartizione delle medesime, accantonate quelle occorrenti per la procedura. Il giudice, dopo aver sentito il comitato dei creditori, ordina il deposito in cancelleria del progetto medesimo e provvede affinché ne abbiano conoscenza tutti i creditori. Qualora quest’ultimi, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, non abbiano proposto reclamo contro il progetto di riparto, il giudice delegato, su richiesta del curatore, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione. Se sono stati tempestivamente proposti reclami, il progetto di ripartizione è dichiarato esecutivo con riserva delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione. Il provvedimento che decide sul reclamo dispone anche sulla destinazione delle somme accantonate.
L’art. 111 l.fall., anch’esso nella sua nuova versione post-riforma, si occupa di indicare l’ordine di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo, chiarendo che queste saranno erogate, in primis, per il pagamento dei crediti prededucibili (ossia dei crediti così qualificati da una specifica disposizione di legge ovvero sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali disciplinate dalla legge fallimentare), successivamente, per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge e, infine, per il pagamento dei creditori chirografari (non assistiti da una delle cause legittime di prelazione), in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori ammessi con prelazione, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.
Pagamento, rendiconto e ripartizione finale
Concluse le fasi sopra esposte, il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori, secondo quanto indicato nel piano di ripartizione e attenendosi alla prescrizioni del giudice delegato. La fase successiva alla liquidazione dell’attivo consiste in un altro degli adempimenti fondamentali del curatore: la redazione del rendiconto. Questo è costituito da una “esposizione analitica delle operazioni contabili e della attività di gestione della procedura” (così testualmente l’art. 116 l.fall.), che va depositata in cancelleria, per permettere a ogni interessato di presentare eventuali osservazioni o contestazioni, fino alla data dell’udienza fissata dal giudice. Qualora all'udienza stabilita non sorgano contestazioni o su queste venga raggiunto un accordo, il giudice approva il conto con decreto, in caso contrario, fissa l'udienza innanzi al collegio, che si riunirà in camera di consiglio.
Una volta che il conto è stato approvato e il curatore ha ottenuto il suo compenso, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale, attenendosi alle regole procedurali, anche in tema di distinzione fra creditori privilegiati (ossia in presenza di una delle cause di prelazione previste dalla legge) e creditori chirografari. In tale fase si provvede alla distribuzione anche degli accantonamenti precedentemente fatti, senza che essi siano in grado, comunque, di impedire la chiusura della procedura.
Per i creditori che non si presentano o risultino irreperibili, le somme dovute sono depositate presso l'ufficio postale o in banca (secondo le modalità indicate dall’art. 34 l.fall.), in modo che, decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse e non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, saranno versate allo Stato (cfr. art. 117 l.fall.).
La chiusura del fallimento
Il capo VIII del titolo dedicato al fallimento concerne la chiusura della procedura de quo. Ai sensi dell’art. 118 l.fall. diverse possono essere le circostanze che danno luogo alla conclusione dell’iter; oltre a quanto si dirà in materia di concordato, esse sono, in primo luogo, la mancanza di domande di ammissione al passivo entro il termine fissato, in secondo luogo, il raggiungimento dell’intero ammontare dei crediti ammessi da parte delle ripartizioni ai creditori ovvero l’estinzione di tutti i crediti ammessi e il contestuale pagamento di tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione. Il fallimento si chiude, altresì, quando si verifica l’ipotesi diametralmente opposta a quella appena vista, ossia allorché nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura. Anche l’avvenuta ripartizione finale dell'attivo, infine, è uno dei casi di chiusura previsti dalla norma citata.
Al verificarsi di uno dei suddetti eventi, ove si tratti di fallimento di società, il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese. L’ultimo comma dell’art. 117 l.fall., infine, precisa che la chiusura della procedura di fallimento della società determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell'articolo 147 l.fall. (che si esaminerà a breve), salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di fallimento come imprenditore individuale. La chiusura del fallimento è dichiarata con decreto motivato del tribunale, su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, e pubblicato nelle forme prescritte nell'art. 17 l.fall.. Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge la richiesta è ammesso reclamo a norma dell'articolo 26 l.fall..
Gli effetti della chiusura sono molteplici e, tra quelli che meritano particolare attenzione, ricordiamo la cessazione degli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e il termine delle funzioni degli organi preposti al fallimento. Le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti dal fallimento, inoltre, non possono essere proseguite, mentre, parallelamente, i singoli creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti (salvo quanto previsto dagli articoli 142 e ss. l.fall.). Gli artt. 121 e ss. l.fall., infine, disciplinano i casi di riapertura della procedura de quo e gli effetti che ne derivano.
Fallimento delle societa’
Come si è visto nella trattazione dedicata alle società, a seconda della species cui appartiene la società stessa, società “di persone” ovvero società “di capitali”, e del tipo specifico di società, la legge prevede diverse regole circa l’estensione del fallimento ai soci e l’esercizio di azioni di responsabilità nei confronti di uno o più organi della società medesima.
La nuova formulazione dell’art. 146 l.fall., in proposito, attribuisce al curatore, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, il compito di esercitare non solo le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori, ma anche l'azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei casi previsti dall'articolo 2476, comma 7, del codice civile. Norma fondamentale in materia è l’art. 147 l.fall., che tratta del fallimento delle società con soci a responsabilità illimitata. Tale disposizione si applica prevalentemente alle società di persone, come si desume dal suo tenore letterale: “la sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili”.
La dottrina non ha mancato di sottolineare come il D.Lgs. n. 5/2006 abbia inserito l’inciso “pur se non persone fisiche”, al fine di estendere il fallimento anche a società di capitali che abbiano acquistato partecipazioni in una società con soci illimitatamente responsabili, divenendone soci. La novella in questione è da ritenersi strettamente correlata al nuovo testo dell’art. 2361 del codice civile, il quale prevede che le società per azioni possano acquistare la qualità di socio di società con soci a responsabilità illimitata assumendo, quindi, siffatta posizione, pur nel rispetto di specifiche cautele, quali la deliberazione assembleare di autorizzazione agli amministratori e l’evidenza espressa della specificità di siffatta partecipazione nei bilanci. Da ciò deriva, oggi in modo indiscutibile, che la società di capitali può essere dichiarata fallita “in estensione” ex art. 147, comma 1, l.fall..
Il fallimento dei soci non può essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per rendere noti ai terzi i fatti indicati. La dichiarazione di fallimento è possibile solo se l'insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata. Sotto il profilo procedurale, nei casi previsti dall'articolo 147, il tribunale nomina, sia per il fallimento della società, sia per quello dei soci, un solo giudice delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse procedure. Possono essere nominati, invece, più comitati dei creditori, ferma restando la distinzione tra il patrimonio della società e quello dei singoli soci. L’art. 148 l.fall, poi, si occupa di regolare i rispettivi diritti dei creditori sociali e dei creditori particolari dei singoli soci, mentre l’art. 149 l.fall. precisa che il fallimento di uno o più soci illimitatamente responsabili non produce il fallimento della società.
Estensione del fallimento a “soci occulti” e a “societa’ occulte”
Un cenno particolare meritano i commi quarto e, soprattutto, quinto dell’art. 147 l.fall.. Il primo di essi non presenta sostanziali novità in quanto estende il fallimento anche ai soci illimitatamente responsabili, la cui esistenza dovesse essere scoperta dopo la dichiarazione di fallimento della società (c.d. “soci occulti”).
Del tutto innovativo, almeno in termini di disciplina espressa, invece, è il disposto del quinto comma dell’art. 147 l.fall., il quale prevede che la suddetta estensione del fallimento operi anche qualora, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, risulti che l'impresa è riferibile a una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile. Si tratta del fallimento della c.d. “società occulta”, in realtà da tempo applicato in giurisprudenza, anche se da più parti contestato in dottrina.

Il Fallimento

Le procedura concorsuali sono procedure giudiziali che vengono attuate quando nello svolgimento dell'attività d'impresa l'imprenditore si trovi in una particolare condizione economico-finanziaria che gli impedisca di poter far fronte al pagamento dei debiti. Tale particolare condizione di crisi realizza quello che viene definito "stato di insolvenza" dell'imprenditore, che consiste, appunto, nella sua impossibilità di adempiere regolarmente alle obbligazioni contratte.
Al verificarsi dello stato di insolvenza subentra il diritto dei creditori ad essere soddisfatti nei loro crediti attraverso la garanzia della parità di trattamento. Questa garanzia di pari trattamento viene attuata dall'ordinamento attraverso delle procedure giudiziali tendenti alla liquidazione del patrimonio dell'imprenditore e la successiva pari soddisfazione dei creditori.
Queste procedure si differenziano dalle procedure individuali in quanto hanno ad oggetto l'intero patrimonio dell'imprenditore e riguardano necessariamente tutti i creditori.
Le procedure concorsuali sono:
fallimento;
concordato preventivo;
liquidazione coatta;
amministrazione controllata (procedura abrogata dal d.lgs. 5/2006);
amministrazione straordinaria;
Il fallimento è la più nota delle procedure concorsuali individuate tutte dalla legislazione speciale
ed è disciplinato, in particolare, dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare, in breve “l.fall.”), come significativamente modificato, di recente,dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La legge fallimentare disciplina, altresì, il concordato preventivo (titolo III l.fall.), l’amministrazione controllata (titolo IV l.fall.) e la liquidazione coatta amministrativa (titolo V l.fall.). Per quanto concerne i rapporti tra quest’ultima e il fallimento, l’art. 2 l.fall., dopo aver chiarito che spetta alla legge determinare quali imprese sono soggette alla liquidazione coatta amministrativa, i casi per le quali essa può essere disposta e l'autorità competente a disporla, precisa che le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette al fallimento, a meno che sia la legge stessa a prevedere in senso opposto.
Verso la fine degli anni ‘70, poi, il legislatore ha sentito l’esigenza di prevedere una regolamentazione peculiare, per evitare l’assoggettamento al fallimento di imprese con particolari caratteristiche (tra cui un numero di dipendenti maggiore di duecento unità, un particolare rapporto debito/patrimonio e una notevole entità dei debiti): si tratta dell’“Amministrazione Straordinaria della Grandi Imprese in Crisi”, introdotta dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 (di conversione del D.L. 30 gennaio 1979, n. 26). Tale normativa, peraltro, è stata, ormai da diversi anni, sostituita dal D.Lgs. n. 270/99, che ha tenuto conto dei ripetuti rilievi critici mossi dall’Unione Europea. Quest’ultima, invero, aveva considerato eccessiva la frequenza del ricorso alla procedura di amministrazione straordinaria e troppo rilevante l’ammontare degli incentivi erogati dall’Italia alle imprese nazionali assoggettate a siffatto procedimento, tanto da ritenere il nostro Paese inottemperante rispetto alle norme comunitarie dettate in tema di “aiuti di Stato”.
Gli scopi della riforma del 2006
Come si accennava, la legge fallimentare è stata, di recente, interessata da un provvedimento che ha novellato un numero cospicuo degli articoli che la compongono. Per avere un’idea delle ragioni che hanno spinto il legislatore ad approvare il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, entrato in vigore il 15/07/2006, è assai interessante leggere quanto riportato nella stessa Relazione Ufficiale alla riforma. Dopo aver evidenziato alcune delle difficoltà emerse nel corso dei decenni di vigenza dell’impianto del 1942, in tale documento si auspica che la nuova disciplina risulti, non solo “compatibile con la legislazione europea”, ma anche orientata verso “una nuova prospettiva di recupero delle capacità produttive dell’impresa, nelle quali non è più individuabile un esclusivo interesse dell’imprenditore (…) ma confluiscono interessi economici e sociali più ampi che privilegiano il ricorso alla via del risanamento e del superamento della crisi aziendale (…) ma piuttosto destinate ad un risultato di conservazione dei mezzi organizzativi dell’impresa, assicurando la sopravvivenza (…) procurando alla collettività ed in primo luogo agli stessi creditori una più consistente garanzia patrimoniale attraverso il risanamento ed il trasferimento a terzi delle strutture aziendali (…) che semplifichi le procedure attualmente esistenti e sopperisca in modo agile e spedito alla conservazione dell’impresa e alla tutela dei creditori”.
Il risanamento dell’impresa
Pur essendo consapevoli che solo l’applicazione concreta del nuovo impianto normativo sarà in grado di stabilire in che misura gli ambiziosi propositi del legislatore del 2006 siano stati realizzati, possiamo dare conto, fin da subito, di alcune delle innovazioni della procedura fallimentare, che, del resto, si incanalano lungo la direzione descritta nella Relazione medesima.
In primis, al fine di non lasciare intentata nessuna delle vie che possano condurre al risanamento dell’impresa, è stato introdotto un nuovo istituto, denominato “programma di liquidazione” (cfr. art. 140ter e ss. l.fall.). Tale programma, predisposto dal curatore e sottoposto all'approvazione del giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, indica le modalità e i termini previsti per la realizzazione dell'attivo, specificando, tra gli altri punti e per quanto qui di specifico interesse, l'opportunità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, o di singoli rami di azienda, ovvero l'opportunità di autorizzare l'affitto a terzi dell'intera azienda, o di rami della stessa, nonché la sussistenza di proposte di concordato (ed il loro contenuto) e le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco.
Altra innovazione finalizzata al pagamento dei debiti e, in definitiva, al “recupero” dell’impresa è la c.d. “esdebitazione”, che ha sostituito la c.d. “riabilitazione civile”, istituto in vigore fino al 15 luglio 2006. L’esdebitazione è un procedimento che consiste nel beneficio concesso al debitore di potersi liberare dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti, a patto che quest’ultimi siano stati soddisfatti, almeno in parte, e che siano rispettate, al tempo stesso, alcune condizioni, dettagliatamente elencate all’art. 142 l.fall.. Innanzitutto il debitore deve aver cooperato con gli organi della procedura e non aver in alcun modo ritardato, o contribuito a ritardare, lo svolgimento della procedura, né aver violato le disposizioni di cui all'articolo 48 l.fall.. Costui, inoltre, non deve aver beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta, né aver distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito. Il debitore, infine, non deve aver subito condanne definitive alcuni reati specifici, tra cui, ovviamente, la bancarotta fraudolenta o delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione.
La semplificazione delle procedure
Sono diretti, invece, allo scopo principale di semplificare e accelerare e tempi del fallimento, i sensibili cambiamenti riscontrabili nei reciproci rapporti tra gli organi della procedura: il curatore, il tribunale, il giudice delegato e il consiglio dei creditori. Come si vedrà anche in prosieguo, difatti, oggi il ruolo del curatore è assai maggiormente valorizzato e, al tempo stesso, responsabilizzato: agli organi giudiziari (a seconda dei casi, il giudice delegato e il tribunale) è riservato un ruolo sicuramente fondamentale di supervisione della regolarità della gestione della procedura, come organi di tutela dei diritti di tutti i soggetti in essa implicati, ma, di regola, tale ruolo non giunge a esautorare le competenze proprie del curatore. Fermi restando i poteri di direzione e vigilanza del giudice delegato (che può perfino proporre la revoca del curatore che intenda assumere iniziative inique), e quelli di controllo, per quanto concerne la convenienza e il merito delle decisioni, spettanti al consiglio dei creditori, nel nuovo impianto normativo relativo al fallimento, è il curatore, in definitiva, l’organo esclusivo di gestione della procedura. Compete al curatore, difatti, sulla base delle valutazioni di opportunità effettuate di volta in volta, in modo quasi del tutto autonomo, il compimento delle scelte inerenti la conduzione “ordinaria” delle varie fasi del procedimento a lui affidate.
Requisiti di assoggettamento al fallimento
Il primo titolo del R. D. 16 marzo 1942, n. 267 si occupa di definire il suo campo di applicazione; l’art. 1 l.fall., in proposito, precisa che l’assoggettamento alla procedura fallimentare e al concordato preventivo (dopo la novella del 2006, l’amministrazione controllata è disciplinata solo a latere, in particolare dagli articoli 187 – 193 l.fall., che compongono il titolo quarto della legge in commento) è subordinato al concorso di una pluralità di requisiti soggettivi (sia positivi che negativi) e oggettivi. In meirto ai requisiti soggettivi, l’impresa, da un lato, deve esercitare effettivamente un’attività commerciale (quindi sicuramente non agricola) e, dall’altro lato, non deve essere né un ente pubblico, né un piccolo imprenditore. Per quanto concerne quest’ultimo profilo, secondo quanto recita l’art. 2083 del codice civile, “sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”. Ebbene, come ribadito anche dall’art. 2221 c.c., tale categoria di imprenditori è esonerata dal subire la procedura fallimentare, anche perché, come osservato da autorevole dottrina, le limitate dimensioni dell’attività di impresa esercitata e, quindi, dei contatti e delle relazioni commerciali da essi normalmente intrattenute, ridimensionano fortemente le esigenze di garantire in modo più stringente la c.d. par condicio creditorum. E’ da sottolineare che il riformatore del 2006 ha individuato uno specifico canone di qualificazione dei piccoli imprenditori. Si tratta di un criterio quantitativo dimensionale parametrato all’entità dell’investimento nell’azienda ovvero all’entità dei flussi attivi (ossia, in definitiva, dei ricavi lordi) prevedendo, nella prima ipotesi, l’investimento superiore a € 300.000,00 e, nella seconda, la soglia dei ricavi lordi superiore a € 200.000,00 negli ultimi tre anni in ragione di ogni esercizio. Al fine di aggiornare i suddetti limiti quantitativi al tasso d’inflazione, peraltro, questi sono suscettibili di aggiornamento con Decreto del Ministro della Giustizia.
Oltre a ricorrere i requisiti soggettivi appena visti, per far sì che un’impresa sia assoggettabile a fallimento, è necessario, al tempo stesso, che la stessa versi in uno stato di crisi normativamente qualificato, definito dalla legge fallimentare “stato d’insolvenza”. Questo stato “si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” (cfr. art. 5 l.fall.).
Iniziativa per la dichiarazione di fallimento
In merito all’iniziativa per la dichiarazione di fallimento, secondo quanto previsto dall’art. 6 l.fall., quest’ultimo è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o, nei casi previsti dall’art. 7 l.fall., su richiesta del pubblico ministero. Prima del 15 luglio 2006, data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 5/2006, era ammessa anche l’iniziativa d’ufficio del giudice; l’art. 8 l.fall. (abrogato dalla riforma del 2006), in particolare, affidava al giudice civile il compito di riferire al tribunale competente per la dichiarazione del fallimento l’eventuale accertamento, seppur in via incidentale, dello stato d’insolvenza di un imprenditore che fosse parte nel giudizio.
In merito all’iniziativa dell’imprenditore in prima persona, l’attuale versione dell’art. 14 l.fall. indica una serie di adempimenti che costui ha l’onere di ottemperare, tra i quali spicca il deposito presso la cancelleria del tribunale, da un lato, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti i tre esercizi precedenti (ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata) e, dall’altro lato, dello stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività. Sempre al fine di fornire agli organi della procedura un quadro il più possibile chiaro ed esaustivo della c.d. “massa fallimentare”, l’imprenditore dovrà depositare, altresì, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti, l'indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi tre anni, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.
Aspetti procedurali del fallimento
A prescindere dal soggetto che ha dato origine al procedimento, esso si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio (così testualmente l’art. 15 l. fall., rubricato “Istruttoria prefallimentare”). Tale norma, poi, al fine di assicurare il rispetto delle regole del contraddittorio e della trasparenza, impone al tribunale l’obbligo di convocare, con decreto apposto in calce al ricorso, vuoi il debitore, vuoi i creditori istanti per il fallimento. Ulteriore novità, poi, è contenuta nell’ultimo comma dell’art. 5 l.fall., il quale esclude la dichiarazione di fallimento qualora l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare sia, nel complesso, inferiore a euro venticinquemila (importo periodicamente aggiornato).
In merito al problema della competenza, consapevole delle incertezze sorte sulla base del precedente assetto normativo, il D.Lgs. n. 5/2006, ha introdotto due articoli volti a disciplinare, rispettivamente, le ipotesi di incompetenza (art. 9bis l.fall.) e il conflitto positivo di competenza (art. 9ter l.fall.). Dopo aver ribadito che il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa, inoltre, il riformatore del 2006 ha dichiarato irrilevante ai fini della competenza l’eventuale trasferimento della sede, purché avvenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento.
Sentenza dichiarativa di fallimento
Secondo il disposto dell’art. 16, nuova formulazione, la sentenza dichiarativa di fallimento, pronunciata in camera di consiglio, adempie a una serie di funzioni; tra queste possiamo ricordare, innanzitutto, l’individuazione, da parte del tribunale, tanto del giudice delegato per la procedura, quanto del curatore. Oltre a imporre al fallito il deposito dei documenti ivi elencati (qualora non vi abbia già provveduto), la sentenza de quo stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, nonché assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione.
Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, poi, la sentenza che dichiara il fallimento è notificata al debitore ed è comunicata per estratto al curatore e al richiedente il fallimento. La sentenza è altresì annotata presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta.
Il tribunale fallimentare
A questo punto merita un breve approfondimento la questione, assai dibattuta in dottrina, inerente ai nuovi rapporti tra i vari organi della procedura in esame, in seguito alle novelle ex D. Lgs. n. 5/2006. Nonostante la notevole dilatazione del grado di autonomia gestionale del curatore e i poteri di vigilanza, rispettivamente assegnati al giudice delegato e al comitato dei creditori, il tribunale resta pur sempre investito dell'intera procedura fallimentare. Salvi i casi in cui è prevista la competenza del giudice delegato, spetta a lui, infatti, il compito di provvedere tanto alla nomina quanto all’eventuale revoca o sostituzione, per giustificati motivi, di ognuno degli organi della procedura (cfr. la nuova formulazione dell’art. 23 l.fall.). Ogni volta che lo ritenga opportuno, inoltre, il tribunale ha facoltà di sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei creditori. A meno che non sia indicata la competenza del giudice delegato, spetta sempre a lui, poi, decidere le controversie relative alla procedura stessa, nonché i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato. Il tribunale che ha dichiarato il fallimento, del resto, è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore, in deroga alle regole generali del codice di procedura civile (cfr. art. 24 l.fall.).
Il curatore fallimentare
Per quanto concerne il curatore, consapevole dell’accrescimento delle sue responsabilità (si veda, in proposito, il nuovo art. 38 l.fall), il riformatore ha affiancato alle preesistenti incompatibilità connesse a rapporti con il fallito, degli specifici requisiti che attestino la professionalità e le capacità del soggetto da nominare, tanto che è riservato al tribunale, nel provvedimento di nomina, il compito di indicare le specifiche caratteristiche e attitudini del curatore scelto.
In merito ai poteri del curatore che, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale, a costui è affidata l'amministrazione del patrimonio fallimentare e il compito di porre in essere tutte le operazioni della procedura di propria competenza, ferme restando le funzioni di vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori. Il curatore non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato (salvo i casi indicati nell’art. 31 l.fall.) ed esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio, anche se il giudice delegato può autorizzarlo a conferire delega a terzi, in relazione a singole operazioni. Per quanto riguarda gli atti di straordinaria amministrazione, ai sensi dell’art. 35 l.fall., il curatore necessita dell’autorizzazione del comitato dei creditori, che si pronuncerà, prevalentemente, sul merito delle scelte che intende compiere.
Compito specifico del curatore, poi, è quello di presentare al giudice delegato, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini dell'istruttoria penale (per approfondimenti sul contenuto di tale relazione, si veda il nuovo testo dell’art. 33 l.fall.). Oltre alle varie attività indicate dalla legge, altro documento fondamentale che spetta al curatore compilare, come si è già visto, è il c.d. “programma di liquidazione”, di cui all’art. 104ter l.fall..
Il tribunale fallimentare
Per quanto concerne il curatore, consapevole dell’accrescimento delle sue responsabilità (si veda, in proposito, il nuovo art. 38 l.fall), il riformatore ha affiancato alle preesistenti incompatibilità connesse a rapporti con il fallito, degli specifici requisiti che attestino la professionalità e le capacità del soggetto da nominare, tanto che è riservato al tribunale, nel provvedimento di nomina, il compito di indicare le specifiche caratteristiche e attitudini del curatore scelto.
In merito ai poteri del curatore che, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale, a costui è affidata l'amministrazione del patrimonio fallimentare e il compito di porre in essere tutte le operazioni della procedura di propria competenza, ferme restando le funzioni di vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori. Il curatore non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato (salvo i casi indicati nell’art. 31 l.fall.) ed esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio, anche se il giudice delegato può autorizzarlo a conferire delega a terzi, in relazione a singole operazioni. Per quanto riguarda gli atti di straordinaria amministrazione, ai sensi dell’art. 35 l.fall., il curatore necessita dell’autorizzazione del comitato dei creditori, che si pronuncerà, prevalentemente, sul merito delle scelte che intende compiere.
Compito specifico del curatore, poi, è quello di presentare al giudice delegato, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini dell'istruttoria penale (per approfondimenti sul contenuto di tale relazione, si veda il nuovo testo dell’art. 33 l.fall.). Oltre alle varie attività indicate dalla legge, altro documento fondamentale che spetta al curatore compilare, come si è già visto, è il c.d. “programma di liquidazione”, di cui all’art. 104 ter l.fall..
Il comitato dei creditori
Per concludere la disamina relativa agli organi della procedura fallimentare, il comitato dei creditori è un organo cui la riforma del 2006 ha affidato funzioni di rilievo, tanto che parte della dottrina ha reputato eccessivo il ruolo attualmente ricoperto da un organo portatore esclusivamente di interessi particolari, qual è quello in esame. Il comitato è composto di tre o cinque membri scelti tra i creditori, secondo le modalità indicate dall’art. 40 l.fall. e, comunque, “in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti ed avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi”. Nell’esplicazione delle sue funzioni, che sono prevalentemente inerenti a un controllo nel merito, il comitato dei creditori vigila sull'operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato.

PESCA, NUOVO MODELLO INDUSTRIALE PER MAZARA DEL VALLO

Un tavolo permanente sui problemi della pesca di Mazara del Vallo è stato chiesto da Ugl Sicilia Pesca nel corso dell’audizione di stamane presso la II^ Commissione Consiliare – industria, commercio, pesca, agricoltura e sviluppo economico della Città di Mazara del Vallo. Alla presenza dei componenti la Commissione, presieduta da Vito Gancitano, il Segretario regionale Ugl Sicilia Pesca, Giuseppe Messina (nella foto), ha chiesto che il settore della pesca di Mazara del Vallo venga coordinato da un soggetto istituzionale che possa garantire imparzialità e perseguire espressamente obiettivi di carattere generale per il bene della filiera ittica. Secondo Ugl Sicilia l’Amministrazione comunale od in alternativa il Distretto produttivo della pesca possano rappresentare quella sintesi di ragionamento che possa pianificare le strategie del prossimo decennio a salvaguardia dei posti di lavoro sia nel settore della cattura che nell’indotto, ove operano, nonostante la crisi, ancora migliaia di addetti. Il nostro sindacato – prosegue Messina – è fortemente preoccupato sia per le ripercussioni dovute alla crisi generale che ha colpito anche i fatturati delle imprese di pesca che per le scelte operate dai datori di lavoro che hanno indebolito il tessuto produttivo provocando abbandoni dal settore con ripercussioni negative nei riguardi dei pescatori e delle loro famiglie. L’assenza di un progetto di rilancio del settore – conclude Messina - ha creato un vuoto operativo che mortifica le capacità imprenditoriali della Città e la professionalità dei pescatori mazaresi riconosciuta a livello nazionale. Sicurezza a bordo, igiene, formazione, riqualificazione commercializzazione, promozione, ricerca applicata al settore, adeguamento della flotta, controlli a bordo ed a terra, strumenti di sostegno al reddito, riconoscimento di lavoro usurante dei pescatori, qualificazione della spesa proveniente dai fondi comunitari (FEP), sono tutti temi affrontati in Commissione pesca e che dovranno rappresentare – conclude Messina - rappresentare i temi oggetto di confronto nei prossimi incontri. Ugl Sicilia - dichiara Giovanni Condorelli, Leader di Ugl Sicilia - plaude all’iniziativa della Commissione Consiliare pesca del Comune di Mazara del Vallo ed auspica un confronto permanente con tutti gli operatori della Città che insistono nel settore della pesca la fine di delineare un percorso univoco che tracci le nuove regole per la ripresa dei livelli occupazionali della pesca, settore trainante dell’economia mazarese e siciliana; se questo sarà l’approccio la nostra O.S. farà fino in fondo la propria parte per contribuire con idee e progetti fattivi al rilancio del settore ittico mazarese.
Pubblicato da UGL SICILIA NOTIZIE http://uglsicilianotizie.blogspot.com/
Filippo Virzì
Responsabile Comunicazione Stampa Ugl Sicilia http://www.uglsicilianotizie.blogspot.com/ http://www.uglsicilia.com/ Info: 339 7288862

domenica 23 agosto 2009

Regolarizzare il Lavoro Nero

Legge n. 94/2009 – Modifiche in materia di cittadinanza, di anagrafe e stato civile - Due circolari esplicative del Ministero dell'InternoE’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2009, la legge 15 luglio 2009, n. 94, recante ”Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”. Con questa legge sono state introdotte, innanzitutto, alcune novità riguardo ai requisiti necessari per ottenere la cittadinanza italiana. Per le richieste di concessione, per motivi di residenza e per matrimonio, è stata prevista la presentazione di documenti originali in aggiunta a quelli usualmente acquisiti (es. atto di matrimonio); viene introdotto, inoltre, il versamento di un contributo pari a 200,00 euro per le nuove istanze. Il periodo di residenza legale in Italia cresce, da sei mesi a due anni, per le domande per matrimonio.
La legge n. 94/2009, all’articolo 2, comma 15, ha anche introdotto novità anche in materia di anagrafe e di stato civile, integrando l’art. 116 del Codice Civile, rubricato ”Matrimonio dello straniero nella Repubblica”. Con due distinte Circolari, il Ministero dell’Interno ha dettato le indicazioni operative.L’argomento della cittadinanza e delle nuove disposizioni in materia di anagrafe e stato civile viene trattato più sotto in una apposita sezione (CITTADINANZA - INDICAZIONI IN MATERIA DI ANAGRAFE E STATO CIVILE).
Legge n. 102/2009 - Emersione lavoro nero di colf e badanti - Due circolari esplicative del Ministero dell'Interno e Lavoro e dell'INPSE' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2009, la legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante "Provvedimenti anticrisi, nonchè proroga dei termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali". L'articolo 1-ter, introdotto dalla legge di conversione, prevede la possibilità dell'emersione del rapporto di lavoro irregolare con i cittadini italiani e comunitari, oppure extracomunitari comunque presenti sul territorio nazionale, addetti al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all'assistenza di persone non autosufficienti.
ADEMPIMENTI
Con la Circolare n. 10 del 7 agosto 2009, a firma congiunta del Ministero dell’Interno e del Lavoro, della Salute e delle Politiche, vengono illustrate le procedure per l'emersione di questi rapporti di lavoro irregolari. Si tratta di un procedimento esclusivamente on-line che sarà attivo sul sito del Ministero dell’Interno dal 1° al 30 settembre 2009, attraverso il quale la posizione dei cittadini extracomunitari privi di titolo di soggiorno, impiegati presso le famiglie come lavoratori domestici di sostegno al bisogno familiare (colf) o come assistenti di persone affette da patologie o handicap (badanti), potrà essere regolarizzata.
I soggetti interessati sono:
• i datori di lavoro;
• i cittadini italiani;
• i cittadini di un paese membro dell’Unione Europea, residenti in Italia;
• i cittadini extracomunitari in possesso di titolo di soggiorno CE di lungo periodo;
• i familiari extracomunitari di cittadino comunitario che siano in possesso di carta di soggiorno.
I datori di lavoro che alla data del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori domestici - sia addetti ad attività di assistenza alla persona che di sostegno alla famiglia - e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro, dal 1° al 30 settembre 2009 devono presentare una dichiarazione di emersione:
• All’ INPS per il lavoratore cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, mediante un apposito modulo (modello LD-EM2009).
Peraltro, possono essere assimilati a tali lavoratori anche i cittadini extracomunitari in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità che consente di svolgere attività lavorativa subordinata, irregolarmente impiegati nelle attività di assistenza a persona non autosufficiente o di sostegno al bisogno familiare.Le domande, in questo caso, potranno essere presentate – sempre dal 1° al 30 settembre – attraverso il contact center (numero telefonico 803164), il canale online (www.inps.it), per posta o direttamente agli sportelli dell'Istituto.Il modello LD-EM2009 ha valore anche di comunicazione obbligatoria di assunzione e sarà trasmessa ai Servizi competenti del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, all’Inail, nonché ai Servizi regionali. Su tale argomento, l’INPS ha emanato la Circolare n. 101 del 10 agosto 2009.
- Allo SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE, di cui all’art. 22 del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per il lavoratore extracomunitario comunque presente nel territorio nazionale, mediante apposita dichiarazione di cui al comma 4 dell’art. 1-ter citato.Su tale argomento, si deve consultare la citata Circolare n. 10 del 7 agosto 2009, a firma congiunta del Ministero dell'Interno e del Lavoro, Salute e Politiche Sociali del 7 agosto 2009.
VERSAMENTO CONTRIBUTO
Prima di presentare la dichiarazione di emersione il datore di lavoro deve provvedere al pagamento di un contributo forfetario, per ciascun lavoratore, di 500,00 euro, di cui una parte servirà per coprire i costi della procedura e una parte coprirà a fini previdenziali e assistenziali il periodo di lavoro 1° aprile - 30 giugno 2009 (2° trimestre 2009). C'è la possibilità di regolarizzare anche periodi di lavoro precedenti (ci si può spingere indietro per cinque anni) con un importo che verrà definito dal ministro del Lavoro.Il pagamento deve essere effettuato attraverso il modello “F24 – versamenti con elementi identificativi”. Tale contributo potrà essere pagato a partire dal 21 agosto.
ACCESSO AI SERVIZI- Se vuoi accedere al sito dell'INPS e scaricare il modello LD-EM2009 con le relative istruzioni per la compilazione, clicca QUI. -
Se vuoi accedere al sito del MINISTERO DELL'INTERNO - SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE, clicca QUI.
MODULISTICA, ISTRUZIONI E CODICI TRIBUTO - Si riporta il modello:.
- Se vuoi scaricare il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" con le relative istruzioni per la compilazione, direttamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate, clicca QUI.
- Si riporta il fac-simile del modello F24 con le abbotazioni per una corretta compilazione:. Fac-Simile modello F24. I codici tributo da indicare per il pagamento sono RINT, per l’emersione di lavoratori italiani e comunitari, e REXT per l’emersione di lavoratori extracomunitari. Nel nuovo campo “elementi identificativi” occorre, a seguire, riportare il codice fiscale del lavoratore o, qualora questi ne sia sprovvisto, i primi 17 caratteri del numero di un valido documento di identità.Sullargomento, l'Agenzia delle Entrate ha emanato la Risoluzione n. 209/E del 11 agosto 2009.- Si riporta il testo della risoluzione:.
Fonte - Tuttocamere.it

Cittadini dell'Unione Europea

Chiunque abbia la nazionalità di uno Stato membro dell'Unione europea è cittadino europeo. La cittadinanza dell'UE integra quella nazionale senza sostituirla. Parte integrante del trattato che istituisce la Comunità europea dal 1992, la cittadinanza del'Unione prevede una serie di diritti: la libertà di circolare e di soggiornare su tutto il territorio dell'UE, il diritto di votare e di essere eletti alle elezioni municipali ed europee, la protezione diplomatica e consolare, ecc.
L'Unione europea attribuisce un'importanza fondamentale al rispetto dei diritti umani sulla base degli articoli 6, 7 e 13 del trattato sull'Unione europea e della carta dei diritti fondamentali. Basata su iniziative e programmi comunitari come Daphné e Progress, la sua azione si concentra sulla lotta contro le discriminazioni, il razzismo, la xenofobia e sulla tutela delle minoranze in settori come l'asilo, l'immigrazione o l'occupazione. In questo contesto, l'Agenzia europea dei diritti fondamentali controlla se questi valori sono rispettati e svolge un importante compito di collegamento e informazione tra le diverse parti interessate.
La cittadinanza europea è stata introdotta con il trattato sull'Unione europea (TUE) firmato a Maastricht nel 1992.
la cittadinanza dell'Unione riconosce quattro diritti specifici:
- la libertà di circolazione e di soggiorno su tutto il territorio dell'Unione;
- il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni municipali e del Parlamento europeo nello Stato di residenza;
- la protezione diplomatica e consolare delle autorità di ogni Stato membro allorquando lo Stato di cui l'individuo è cittadino non è rappresentato in uno Stato terzo (articolo 20 TCE);
- il diritto di petizione e di ricorso al mediatore europeo.
In seguito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam (1999), lo status di « cittadino europeo » conferisce del pari i seguenti diritti:
il diritto di rivolgersi alle istituzioni europee in una delle lingue ufficiali e di ricevere una risposta nella stessa lingua;
- il diritto di accesso ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, in presenza di determinate condizioni (articolo 255 TCE) ;
- il diritto alla non discriminazione fra cittadini dell'Unione basata sulla cittadinanza (articolo 12 TCE) e il diritto di non discriminazione per motivi riguardanti genere, razza, religione, disabilità, età o orientamento sessuale;
- la parità di condizioni ai fini dell'accesso alla funzione pubblica comunitaria.
La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (UE) costituisce la sintesi dei valori condivisi dagli Stati membri dell'UE e riunisce per la prima volta in un unico testo i diritti civili e politici classici e i diritti economici e sociali. La sua finalità è enunciata nel preambolo: "è necessario, rendendoli più visibili in una Carta, rafforzare la tutela dei diritti fondamentali alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici".
Contenuto
Per la prima volta si trovano riuniti in un unico documento tutti i diritti, che prima erano dispersi in vari strumenti legislativi, quali le legislazioni nazionali e le convenzioni internazionali del Consiglio d'Europa, delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Grazie alla visibilità e alla chiarezza che la carta conferisce ai diritti fondamentali, essa contribuisce a sviluppare il concetto di cittadinanza dell'Unione ed a creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. La carta rafforza la certezza del diritto per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali, che prima era garantita unicamente dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e dall'articolo 6 del trattato UE.
La carta comprende un preambolo introduttivo e 54 articoli, suddivisi in sette capi:
capo I: Dignità (dignità umana, diritto alla vita, diritto all'integrità della persona, proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, proibizione della schiavitù e del lavoro forzato);
capo II: Libertà (diritto alla libertà e alla sicurezza, rispetto della vita privata e della vita familiare, protezione dei dati di carattere personale, diritto di sposarsi e di costituire una famiglia, libertà di pensiero, di coscienza e di religione, libertà di espressione e d'informazione, libertà di riunione e di associazione, libertà delle arti e delle scienze, diritto all'istruzione, libertà professionale e diritto di lavorare, libertà d'impresa, diritto di proprietà, diritto di asilo, protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione);
capo III: Uguaglianza (uguaglianza davanti alla legge, non discriminazione, diversità culturale, religiose e linguistica, parità tra uomini e donne, diritti del bambino, diritti degli anziani, inserimento dei disabili);
capo IV: Solidarietà (diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa, diritto di negoziazione e di azioni collettive, diritto di accesso ai servizi di collocamento, tutela in caso di licenziamento ingiustificato, condizioni di lavoro giuste ed eque, divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro, vita familiare e vita professionale, sicurezza sociale e assistenza sociale, protezione della salute, accesso ai servizi d'interesse economico generale, tutela dell'ambiente, protezione dei consumatori);
capo V: Cittadinanza (diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo, diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali, diritto ad una buona amministrazione, diritto d'accesso ai documenti, mediatore, diritto di petizione, libertà di circolazione e di soggiorno, tutela diplomatica e consolare);
capo VI: Giustizia (diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, presunzione di innocenza e diritti della difesa, principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene, diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato);
capo VII: Disposizioni generali.
In linea generale, i diritti menzionati sono riconosciuti a tutti. Nondimeno, la carta fa riferimento anche a categorie aventi particolari esigenze (i minorenni, gli anziani, le persone affette da disabilità). Inoltre, il capo V tratta la situazione specifica del cittadino europeo, richiamandosi ad alcuni diritti già enunciati nei trattati (libertà di circolazione e di soggiorno, diritto di voto, diritto di petizione) e introducendo il diritto a una buona amministrazione.Tenuto conto dell'evoluzione sociale, oltre ai diritti classici (diritto alla vita, libertà di parola, diritto a un ricorso effettivo, ecc.) la carta enuncia diritti non figuranti nella Convenzione del 1950 del Consiglio d'Europa (protezione dei dati personali, bioetica, ecc.). Conformemente ad alcune legislazioni nazionali, la carta riconosce per il costituirsi della famiglia, modalità diverse dal matrimonio. Inoltre, non si parla più di matrimonio tra uomo e donna, ma semplicemente di matrimonio.
Campo di applicazione
Le disposizioni generali mirano a stabilire i nessi tra la carta e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) ed a determinare il campo d'applicazione della carta: essa si applica alle istituzioni europee nel rispetto del principio della sussidiarietà e in nessun caso può ampliare le competenze ed i compiti a queste attribuiti dai trattati. I principi della carta si applicano anche agli Stati membri (alle autorità nazionali a livello centrale, regionale o locale), nell'ambito della loro attuazione della normativa comunitaria. Del resto, il dovere degli Stati membri di rispettare i diritti fondamentali nel contesto del diritto comunitario era già stato confermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (si veda, per esempio, la causa C 292/97).
La carta come parametro di riferimento in sede giudiziaria
Regolarmente menzionata dagli avvocati generali, la carta ha influito più volte sulle conclusioni della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE). Le conclusioni degli avvocati generali non sono vincolanti per la Corte di giustizia, ma suggeriscono soluzioni giuridiche a cui essa può ispirarsi. Qualche volta, le conclusioni comprendono un riferimento soltanto marginale alla carta, ma in certi casi gli avvocati generali se ne sono avvalsi per interpretare i diritti fondamentali, rammentando tuttavia che essa non è vincolante. Dunque, pur non avendo status giuridico, la carta non è priva di efficacia. I tre avvocati generali Tizzano, Léger e Mischo hanno dichiarato che "la carta ha innegabilmente collocato i diritti che ne costituiscono l'oggetto al più alto rango dei valori comuni agli Stati membri". Nella sentenza del 27 giugno 2006 relativa alla direttiva sul ricongiungimento familiare (causa C-540/03), per la prima volta la Corte di giustizia ha fatto esplicitamente riferimento alla carta sottolineandone l'importanza.
La rete di esperti indipendenti in materia di diritti dell'uomo
Nella sua relazione del 2000 riguardante la situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2000/2231(INI)), il Parlamento europeo aveva raccomandato di costituire una rete di esperti autorevoli in materia di diritti fondamentali, perché potessero valutare l'attuazione di ciascuno dei diritti enunciati nella carta. La rete è stata costituita nel settembre del 2002 e il 31 marzo 2003 ha presentato la prima "Relazione sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea e negli Stati membri nel 2002", compendiando le relazioni nazionali elaborate dai singoli esperti e rivolgendo raccomandazioni alle istituzioni e agli Stati membri. La rete era finanziata come "azione preparatoria", conformemente all'articolo 49 del regolamento finanziario (regolamento n. 1605/2002 del Consiglio), conclusasi nel settembre 2006. Un'azione preparatoria ha infatti una durata massima di tre anni e non può essere prorogata.
Il diritto di petizione è il diritto di cui gode il cittadino dell'Unione europea, nonché qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede statutaria in uno Stato membro, di presentare al Parlamento europeo un'istanza o un reclamo su una materia che rientra nel campo di attività della Comunità e che lo concerne direttamente (articoli 21 e 194 del trattato che istituisce la Comunità europea).
La commissione parlamentare competente per le petizioni esamina la ricevibilità delle domande e, ove lo ritenga opportuno, può sottoporre una questione all'attenzione del mediatore. Se una petizione è ritenuta ricevibile, la commissione competente per le petizioni può chiedere alla Commissione europea di trasmetterle determinati documenti o informazioni. Essa può inoltre trasmettere la petizione ad altre commissioni parlamentari per informazioni affinché queste ultime possano intraprendere un'azione. In casi eccezionali, la commissione competente per le petizioni può presentare una relazione al Parlamento affinché questa sia adottata in seduta plenaria o effettuare una missione d'indagine.
La funzione del mediatore europeo è stata istituita con il trattato sull'Unione europea (Maastricht, 1992) per vegliare sull'amministrazione e la trasparenza amministrativa a livello delle istituzioni europee.
Il mediatore europeo è nominato dal Parlamento europeo, dopo ogni elezione di quest'ultimo per la durata della legislatura (cinque anni). È abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione europea o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o che abbia la sede sociale in uno Stato membro, denunce che devono riguardare casi di cattiva amministrazione nell'operato delle istituzioni o degli organi comunitari (salvo la Corte di giustizia ed il Tribunale di primo grado). Ad esempio può trattarsi dell'assenza o del rifiuto di accesso alle informazioni, di un ritardo amministrativo ingiustificato, di un trattamento iniquo o discriminatorio o di una mancanza di trasparenza.
Il mediatore può aprire un'indagine di sua iniziativa o in seguito ad una denuncia. Le denunce possono essere trasmesse direttamente al mediatore o tramite un deputato europeo.
Qualora il mediatore constati un caso di cattiva amministrazione egli ne investe l'istituzione interessata, procede alle indagini, ricerca una soluzione che possa rimuovere il problema e propone eventualmente raccomandazioni a cui l'istituzione è tenuta a rispondere entro tre mesi con un parere circonstanziato. Se l'istituzione interessata non accetta di tenere conto delle raccommandazioni proposte, non può in alcun caso imporre una soluzione. Tuttavia potrà trasmettere una relazione speciale sulla questione al Parlamento europeo affinché quest'ultimo prenda le misure necessarie. Il mediatore presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sulle indagini svolte.

La R.S.U. negli Enti Locali

La rappresentanza sindacale unitaria.
La RSU è quell’ "organismo di rappresentanza unitaria" che, ai sensi dell’art. 42 D.Lgs. 165/2001 "viene altresì costituito (…) mediante elezioni alle quali è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori" in ciascuna amministrazione che occupi oltre quindici dipendenti, salvo che i contratti collettivi non prevedano, in relazione alle caratteristiche del comparto, diversi criteri dimensionali (1).
Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43 D.Lgs. 165/2001, "sono definite la composizione dell'organismo di rappresentanza unitaria del personale e le specifiche modalità delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilità. Deve essere garantita la facoltà di presentare liste, oltre alle organizzazioni che, in base ai criteri dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre organizzazioni sindacali, purché siano costituite in associazione con un proprio statuto e purché abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che disciplinano l'elezione e il funzionamento dell'organismo. Per la presentazione delle liste, può essere richiesto a tutte le organizzazioni sindacali promotrici un numero di firme di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3 per cento del totale dei dipendenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative fino a duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori" (art.42, comma 4, D.Lgs. 165/2001; già art.47 D. Lgs. 29/1993, sostituito dall’art.6 D. Lgs. 396/1997).
Questa disposizione è stata attuata con l’accordo collettivo quadro in data 7/8/1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti delle pubbliche aministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale; accordo collettivo quadro integrato e modificato, quanto al comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, con accordo collettivo in data 20/10/1998, che ha, tra l’altro, stabilito il numero dei componenti delle RSU in relazione alla dimensione (per numero di dipendenti) di ciascun Ente (2).
Le RSU, alle quali può essere attribuita la titolarità esclusiva dei diritti di informazione e partecipazione previsti dalla legge o dai contratti collettivi, hanno, come è stato evidenziato, una legittimazione potenzialmente esclusiva alla contrattazione integrativa, salva la possibilità per i contratti collettivi di disporre che "la rappresentanza unitaria del personale sia integrata da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto: art.42, comma 7, D.Lgs. 165/2001). Cosa, questa, che è avvenuta con l’art.10 CCNL del 1/4/1999 (ci si riferisce sempre al comparto delle Regioni e Autonomie Locali), che ha disposto che per la contrattazione collettiva decentrata integrativa la delegazione di parte sindacale sia composta dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL.
Lo stesso CCNL/1999 delinea il sistema delle relazioni sindacali, complessivamente confermato, pur con alcune modifiche, dal CCNL 22/1/2004: "Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità degli Enti e dei sindacati, è definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale", e si articola nei seguenti modelli relazionali: 1) contrattazione collettiva a livello nazionale; 2) contrattazione collettiva decentrata integrativa sulle materie e con le modalità indicate dal CCNL e contrattazione decentrata integrativa a livello territoriale (con la partecipazione di più Enti); 3) concertazione ed informazione.
Contrattazione. L’ampiezza della legittimazione a contrattare delle RSU è affidata alla contrattazione nazionale di comparto. Ai sensi dell’art.3 CCNL/1999 (quello stipulato il 1/4/1999), infatti, la contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge "sulle materie e con le modalità indicate" dal CCNL. Ai fini che qui interessano si può ricordare che compete alla contrattazione collettiva decentrata, tra l’altro, "le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili" (v. infra), "le pari opportunità, per le finalità e con le procedure indicate dall'art. 28 del DPR 19 novembre 1990, n. 333, anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125" (ora D. Lgs. n°198/2006; v., comunque, infra), le "implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi", "i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio" (etc.).
I contratti collettivi decentrati integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un’unica sessione negoziale, fatte salve le materie (sempre previste dal CCNL) che, per loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche periodiche "essendo legate a fattori organizzativi contingenti". Le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina del CCNL, sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.
Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto previsto dall’art.2 del D. Lgs. 286/1999. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto.
I contratti collettivi decentrati integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascun ente, dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi (3).
Informazione e concertazione. Il sistema delle relazioni sindacali comprende altresì gli istituti dell’ "informazione" e della "concertazione" (art.3, comma 2, lett. d), CCNL/1999).
Ai sensi dell’art.7 CCNL/1999 "L'Ente informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali (…) sugli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane. Nel caso in cui si tratti di materie per le quali il presente CCNL prevede la concertazione o la contrattazione collettiva decentrata integrativa, l'informazione deve essere preventiva". Ai fini di una più compiuta informazione le parti, su richiesta di ciascuna di esse, si incontrano con cadenza almeno annuale ed in ogni caso in presenza di: iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi; iniziative per l'innovazione tecnologica degli stessi; eventuali processi di dismissione, di esternalizzazione e di trasformazione" (v., per le ulteriori materie di interesse, anche il CCNL 14/9/2000).
Ciascuno dei soggetti sindacali, ricevuta la suddetta informazione, entro i successivi dieci giorni può attivare la concertazione mediante richiesta scritta. In caso di urgenza, il termine è fissato in cinque giorni. Decorso il termine stabilito, l’Ente si attiva autonomamente nelle materie oggetto di concertazione. La procedura di concertazione - nelle materie ad essa riservate – non può essere sostituita da altri modelli di relazioni sindacali.
La concertazione, ex art.8 CCNL/1999 sì come sostituito dall’art.6 CCNL/2004, "si effettua per le materie previste dall'art.16, comma 2, del CCNL stipulato il 31.3.1999 (sul sistema di classificazione professionale) e per le seguenti materie: a) articolazione dell'orario di servizio; b) calendari delle attività delle istituzioni scolastiche e degli asili nido;
c) criteri per il passaggio dei dipendenti per effetto di trasferimento di attività o di disposizioni legislative comportanti trasferimenti di funzioni e personale; d) andamento dei processi occupazionali; e) criteri generali per la mobilità interna. (V., per le ulteriori materie di interesse, anche il CCNL del 14/9/2000).
La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro il quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta. La parte datoriale è rappresentata al tavolo della concertazione dal soggetto o dai soggetti, espressamente designati dall’organo di governo degli Enti, individuati secondo i rispettivi ordinamenti (art.8 CCNL/1999, come sostituito dall’art.6 CCNL/2004). Durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza. La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta e dell'esito della stessa è redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti.
Parte di un articolo Pubblicato da Stefano Gennai - Sul Sito http://www.altalex.com/index.php?idnot=34842 - Clicca sul Link per leggere integralmente l'articoli. Inserito nel mio Blog esclusivamente per fini didattici.

sabato 22 agosto 2009

Reperibilità e Riposo Compensativo

Corte Cortei Cassazione Sezione civile, lavoro 19/11/2008 n. 27477
1. Reperibilità - Funzione - Servizio di reperibilità svolto nel giorno destinato al riposo - Limita ma non esclude il godimento del riposo stesso - Trattamento economico aggiuntivo - E' dovuto.
2. Reperibilità - servizio di reperibilità svolto in giorno festivo - Senza effettiva prestazione di lavoro - Diritto ad un ulteriore giorno di riposo compensativo - spetta solo ove previsto dalla contrattazione collettiva.
3. Reperibilità - Servizio di reperibilità svolto in giorno festivo - Senza effettiva prestazione di lavoro - mancato godimento di un ulteriore giorno di riposo compensativo - risarcimento del danno da usura psicofisica - Non spetta - Ragioni.
La Corte di Cassazione, Sezione civile, è stata chiamata a pronunciarsi ancora una volta sul dibattuto tema della reperibilità, con riguardo in particolare alla sua connessione con l’istituto del riposo compensativo.
Chiari i principi espressi dalla sentenza:
1. La reperibilità del dipendente, prevista dalla disciplina collettiva, si configura come una prestazione strumentale e accessoria, qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro e consiste nell'obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato in vista di una eventuale prestazione lavorativa. Pertanto, non equivalendo ad una effettiva prestazione lavorativa, il servizio di reperibilità svolto nel giorno destinato al riposo settimanale limita soltanto, senza escluderlo del tutto, il godimento del riposo stesso e comporta il diritto ad un particolare trattamento economico aggiuntivo stabilito dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, determinato dal Giudice (nella specie la reperibilità era stata compensata con apposita indennità).
2. Il diritto (ulteriore) ad un giorno di riposo compensativo in relazione al servizio di pronta reperibilità prestato in giorno festivo senza effettiva prestazione di lavoro, pur potendo essere previsto dalla contrattazione collettiva, non può trovare la sua fonte nell'art. 36 Cost., che prevede il diritto (inderogabile) al riposo settimanale in relazione ad attività lavorativa effettivamente prestata e non ad altre obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro; la pronta reperibilità, infatti, pur essendo una obbligazione che trova causa nel rapporto di lavoro, non può essere equiparata alla prestazione effettiva di attività di lavoro, poiché è di tutta evidenza che la mera disponibilità alla eventuale prestazione incide diversamente sulle energie psicofisiche del lavoratore rispetto al lavoro effettivo e riceve diversa tutela dall'ordinamento.
3. Il mancato godimento del giorno di riposo compensativo nel caso di servizio di pronta reperibilità prestato in giorno festivo non dà diritto ad un particolare ristoro per il danno da usura psico-fisica in conseguenza del mancato recupero, nel caso in cui i dipendenti, nei giorni festivi soggetti a reperibilità, non abbiano svolto alcuna attività lavorativa. D'altro canto, all'obbligo di mera disponibilità ad una eventuale prestazione non può attribuirsi una idoneità ad incidere sul tessuto psico-fisico del lavoratore tale da configurare una violazione di norme generali.
Come emerge dai principi espressi dalla Corte, il punto focale e di raccordo tra la reperibilità ed il riposo compensativo è la contrattazione collettiva.
Per il Comparto Enti Locali esiste una norma ad hoc che disciplina e dirime la questione, l’art. 23 del CCNL 14/09/2000.
Tale disposizione contrattuale espressamente prevede e disciplina il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore assegnato ad un periodo di reperibilità domenicale o comunque ricadente nel giorno di riposo settimanale
L’art. 23 comma 4 del CCNL del 14/09/2000 specifica che la fruizione del riposo compensativo in tale ipotesi non comporta alcuna riduzione dell’orario di lavoro settimanale.
La formulazione della norma sostanzialmente richiama e ripete, anche se in termini più chiari e precisi il testo dell’art. 49 comma 1 DPR 333/90 che precedentemente regolava la materia e ricalca il principio per cui il periodo di reperibilità di domenica o nella giornata di riposo settimanale non può in alcun modo essere equiparata ad effettiva prestazione lavorativa.
Conseguentemente, in considerazione di tale diversità della prestazione dovuta, anche il riconoscimento del diritto al riposo compensativo nei casi di reperibilità del lavoratore, non seguita da effettiva prestazione lavorativa, avviene in termini diversi da quelli stabiliti per le diverse ipotesi del lavoratore in reperibilità chiamato a rendere una effettiva prestazione lavorativa nel corso della stessa.
Pertanto nella settimana nella quale il dipendente già collocato in reperibilità nel giorno della domenica o del riposo compensativo, lo stesso deve comunque prestare le 36 ore di lavoro d’obbligo settimanale.
Concludendo, l’art. 23 comma 4 del CCNL 14/09/2000 secondo cui “ La fruizione del riposo compensativo non comporta alcuna riduzione dell’orario di lavoro settimanale”, deve essere interpretata nel senso che il lavoratore che abbia prestato servizio di reperibilità di domenica o comunque in giorno di riposo settimanale secondo il turno assegnato e che fruisca del riposo compensativo è tenuto, comunque, a svolgere completamente l’orario di lavoro ordinario di 36 ore nelle settimane in cui gode del riposo.

giovedì 20 agosto 2009

Condotta Antisindacale - Art. 28 Statuto dei Lavoratori

La legge n. 300 del 20.5.1970, “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”, c.d. Statuto dei lavoratori, riconosce al sindacato l’esercizio della impresa di alcuni diritti, quali la libertà e l’attività sindacale, e, allo stesso tempo, riconosce il potere di agire in giudizio, per la tutela degli interessi dei lavoratori. L’art. 28 della legge di cui sopra, come modificato dalla l. 8.11.1997, n. 847, dispone che “qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e della attività sindacale, nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazioni che vi abbiano interesse, il giudice del luogo dove è posto in essere il comportamento denunciato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti”. L’azione in giudizio per la tutela degli interessi dei lavoratori ha, quindi, come presupposto una condotta antisindacale posta in essere da soggetti che svolgono attività imputabile al datore di lavoro. Il legislatore definisce come condotta antisindacale del datore di lavoro tutti quei comportamenti che vadano a ledere la libertà sindacale dei lavoratori, nozione volutamente ampia al fine di comprendere nella stessa qualsiasi attacco od ostacolo al libero svolgimento della dialettica sindacale. L’articolo sopra menzionato non tipizza la fattispecie del comportamento antisindacale, proprio allo scopo di consentire un più efficace intervento repressivo nei confronti di qualsiasi condotta lesiva; per integrare un siffatto comportamento è sufficiente la realizzazione dell’oggettivo pregiudizio agli interessi collettivi c.d. antisindacalità oggettiva del comportamento. La norma prevista dall’art. 28 dello Statuto dei lavoratori non fornisce, infatti, una definizione analitica, ma teleologica della condotta antisindacale (Giugni 2001, 115), che individua il comportamento illegittimo in base alla sua idoneità a ledere i beni protetti e non in base a caratteristiche strutturali. Due sono gli elementi che caratterizzano la configurabilità del comportamento antisindacale: uno oggettivo e uno soggettivo;
a) l’elemento oggettivo consiste nella attitudine, anche solo potenziale, del comportamento del datore di lavoro alla lesione degli interessi tutelati dall’art. 28;
b) l’elemento soggettivo, invece, consiste nella intenzionalità del comportamento antisindacale, nella conoscenza e nella volontà di porre in essere un comportamento antisindacale. La parola comportamenti in tale ambito deve essere riferita sia ad atti giuridici e sia a condotte materiali; le espressioni “limitare o impedire”, previste nella norma, accomunano gli atti più gravi, volti alla eliminazione dell’azione di controparte, e quelli meno gravi, tendenti solamente a circoscriverla. A mero titolo esemplificativo possono essere considerati comportamenti antisindacali le seguenti ipotesi fornite, ovviamente date dalla casistica giurisprudenziale: - il diniego del datore di lavoro di consentire l’assemblea prevista dall’art. 20 dello Statuto; - il trasferimento del dirigente di rappresentanze sindacali senza il necessario nulla osta dell’associazione sindacale di appartenenza ex art. 22 Statuto ; - il rifiuto di mettere a disposizione i locali ex art. 27 dello Statuto; - l’illegittimo sostegno ad una associazione sindacale; - il rifiuto dei permessi previsti dagli artt. 23, 24, 30 e 32 Statuto. La formulazione contenuta nell’articolo in oggetto rappresenta una c.d. norma in bianco, nel senso che è idonea a reprimere qualsiasi condotta antisindacale del datore di lavoro, a prescindere dalle modalità con cui la stessa viene realizzata; la previsione della norma è, difatti, volutamente indeterminata, posto che l’obiettivo che si prefigge è quello della repressione del comportamento del datore di lavoro idoneo a ledere, direttamente o indirettamente, il bene protetto (Biagi 2001, 283). La casistica giurisprudenziale è molto vasta in tale ambito, ma ciò che si può affermare è che la condotta antisindacale riguarda non solo la violazione dei diritti sindacali tipici previsti nello statuto dei lavoratori o in altre fonti legali, ma anche qualsiasi altro comportamento del datore di lavoro lesivo dell’interesse sindacale dei lavoratori.
L’articolo 28 e il pubblico impiego.
Una delle problematiche in ambito giurisprudenziale in tema di art. 28 della l. 300/1970 ha riguardato la tutela giurisdizionale contro eventuali condotte antisindacali delle pubbliche amministrazioni, soprattutto dello Stato, ai danni dei propri dipendenti. L’art. 6 della l. 12.6.1990, n. 142 intitolata “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”, ha aggiunto all’art. 28 in commento due commi, riprendendo i precedenti orientamenti giurisprudenziali, dispone che l’azione prevista nell’articolo de quo era sì esperibile ma innanzi al giudice del tribunale solamente quando il comportamento denunciato andava a ledere esclusivamente l’interesse del sindacato. Nella ipotesi in cui il comportamento fosse da considerarsi plurioffensivo,in quanto andava a ledere anche l’interesse del pubblico dipendente, si chiedeva la rimozione del provvedimento lesivo, e la giurisdizione era attribuita al giudice amministrativo. Con il d.lg. 3.2.1993, n. 29 del 1993, come modificato dal d.lg. 31.3.1998, n. 80, nell’ambito della privatizzazione del pubblico impiego, si è attribuita tale giurisdizione in tutti i casi, al giudice ordinario del lavoro. La norma, però, faceva rimanere ancora forti dubbi sul fatto se operasse o meno nei confronti di qualunque comportamento antisindacale delle pubbliche amministrazioni, ovvero se rimanessero esclusi tutti quei comportamenti relativi ai pubblici dipendenti esclusi dalla riforma, nei cui confronti avrebbero continuato ad essere applicati gli ultimi due commi dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori. La soluzione preferibile appariva la prima, anche per lo stesso tenore letterale della norma che non operava differenze in discorso, in quanto la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di pubblico impiego si era trasformata in eccezione, ristretta alle ipotesi previste dall’art. 68 del d.lgs. n. 29/1993. Una simile soluzione era ancorché preferibile, superando qualsiasi tipologia di problema, dopo che l’art. 4 della l. 11.4.2000, n. 83, è andata ad abrogare espressamente gli ultimi due commi dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori.
Il comportamento antisindacale: la plurioffensività.
La condotta antisindacale, come sopra descritta, molto spesso rimane nei confini tra i rapporti tra datore di lavoro e sindacato, ma altre volte può accadere che la stessa si intrecci con i rapporti tra il datore di lavoro ed i singoli lavoratori, come ad esempio potrebbe accadere nella ipotesi di licenziamento o trasferimento antisindacale. Come specificato l’interesse protetto dalla norma prevista dall’art. 28 dello Statuto dei lavoratori, è quello proprio del sindacato e non quello del singolo lavoratore, di cui il sindacato stesso non è un sostituto processuale. Può accadere, nella pratica, che un atto del datore di lavoro, legittimo sul piano del rapporto di lavoro, costituisca condotta antisindacale, e viceversa, che un inadempimento nei confronti del singolo lavoratore non costituisca comportamento antisindacale. Solamente nella ipotesi in cui quello stesso atto sia, contemporaneamente, qualificabile come condotta antisindacale e come inadempimento del contratto di lavoro, allora quel comportamento potrà essere definito plurioffensivo, inteso nel senso che va a ledere, da un lato, l’interesse del sindacato legittimato ad agire in base alle disposizioni dell’art. 28, e, dall’altro lato, l’interesse di ogni singolo lavoratore, legittimato all’azione giudiziaria individuale. A mero titolo esemplificativo, secondo la casistica giurisprudenziale, tra i comportamenti lesivi sia di interessi individuali che interessi collettivi, possono citarsi: - il licenziamento del lavoratore per motivi antisindacali (Cass. Sez. U., 17 febbraio 1992, n. 1916, MGL, 1992, 12); - la concessione di trattamenti economici di maggior favore ai sensi dell’articolo 16 dello Statuto, per motivi di discriminazione sindacale; - il trasferimento del lavoratore per motivi antisindacali (Cass. 27 luglio 1990, n. 7589, DPL, 1991, 1287). La plurioffensività del comportamento del datore di lavoro fa sì che possano agire in giudizio sia il singolo lavoratore, per tutelare il proprio interesse individuale, che il sindacato, per la tutela dell’interesse collettivo; il lavoratore potrà avvalersi delle normali vie giudiziarie, mentre il sindacato si avvarrà dello strumento processuale offerto dall’art. 28 dello Statuto.
Legittimazione attiva ad agire: questioni di legittimità costituzionale della norma.
Legittimati ad agire in giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 dello Statuto, sono gli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse; pertanto, in base a tale dicitura devono ritenersi esclusi: - i singoli lavoratori, siano essi direttamente o indirettamente coinvolti nella vicenda; - e le organizzazioni sindacali prive di una rappresentatività sul piano nazionale. L’autore della condotta antisindacale è identificato espressamente nel datore di lavoro, intendendo per tale, qualsiasi datore senza alcuna distinzione con riferimento alle dimensioni dell’organico e alla natura imprenditoriale o meno della attività. In ordine a tale norma sono sorti alcuni dubbi di legittimità costituzionale, rilevando che la titolarità dei diritti protetti dall’art. 28 in commento, è dei singoli lavoratori anche se tali diritti sono, però, ad esercizio collettivo. Infatti se tale norma rende effettiva la tutela processuale di interessi che fanno capo ad ogni singolo lavoratore, non si giustifica l’esclusione di questi ultimi dalla legittimazione.
Legittimazione passiva.
L'autore della condotta antisindacale, in base alle previsioni dell’art. 28 della l. n. 300/1970, è il datore di lavoro, al quale viene anche riferito il reato proprio di inottemperanza all’ordine del giudice. La norma, così come posta, si riferisce ad ogni singolo datore di lavoro, senza fare alcuna differenziazione per ciò che attiene alle dimensioni dell’organico, alla natura imprenditoriale o meno della attività (Cass. 25 luglio 1984, n. 4374, GC, 1984, 3005; Cass. Sez. U., 17 febbraio 1992, n. 1916, FI, 1992, 3020). Tale lettura della norma conferma, altresì, che il procedimento previsto nell’art. 28, non tutela solamente i diritti sindacali tipici previsti dallo Statuto, che hanno un campo di applicazione limitato, ma concerne anche le condotte antisindacali atipiche (Vallebona 2000, 263). Il datore di lavoro risponde anche del comportamento antisindacale posto in essere dai proprio dipendenti, nonché da eventuali soggetti terzi incaricati dallo stesso. Le associazioni dei datori di lavoro non sono dotati di legittimazione passiva (Cass. 13 agosto 1993 n. 4906, MGL, 1981, 712); comunque hanno la possibilità di essere convenute in giudizio, allo stessa stregua di altri soggetti, a titolo di concorso di colpa del datore di lavoro.
Il procedimento per la repressione della condotta antisindacale.
Il procedimento descritto nell’art. 28 della l. n. 300/1970 si scinde in due fasi ben delineate, che si svolgono davanti al giudice. L’interesse protetto dal divieto di condotta antisindacale è quello del sindacato e non quello dei singoli lavoratori, pertanto, la legittimazione attiva per il procedimento, come accennato, per il procedimento spetta in via esclusiva al sindacato; ma non tutti i sindacati possono avvalersi della procedura prevista dall’art. 28 della l. n. 300/1970, solamente quelli nazionali. Il favore per tali tipi di sindacati viene spiegato con l’esigenza di affidare uno strumento di tutela così forte ed efficace solamente a soggetti che, per la loro dimensione, ne possano garantire un uso responsabile (Vallebona 2000, 261). Secondo la Cassazione (Cass. 8 agosto 1997, n. 7368, MGL, 1998, 43) la legittimazione attiva non spetta ad organismi locali di confederazioni, ma solamente agli organismi locali dei sindacati nazionali di categoria. La prima fase di questo procedimento si apre con una fase sommaria dinanzi al giudice del luogo in cui è posto in essere il comportamento denunciato, il quale deve consentire il contraddittorio tra le parti, non potendo provvedere sul ricorso del sindacato inaudita altera parte, come invece avviene nei procedimenti cautelari. A tale scopo il giudice dovrà aver cura di convocare le parti entro due giorni (anche se di fatto nella pratica tale termine è sempre più ampio sia per esigenze di ufficio, che per i tempi di notifica, e sia per permettere una migliore difesa del datore di lavoro consentendogli il tempo di rivolgersi ad un legale). In questa fase, pertanto, il procedimento è sommario, nel senso che l’eventuale istruttoria necessaria sui fatti non viene svolta con l’espletamento dei mezzi di prova ordinari , ma solo attraverso l’assunzione di sommarie informazioni. Il giudice decide in questa prima fase del procedimento con un decreto motivato che è immediatamente esecutivo, pertanto, nel caso in cui la domanda del sindacato trovi accoglimento il datore di lavoro dovrà attenersi a quanto stabilito dal giudice, e a protrarre tale ottemperanza anche nelle more della eventuale opposizione ( l’accoglimento di una eventuale opposizione potrà travolgere l’efficacia esecutiva del decreto del giudice fino a quel momento irrevocabile). La seconda fase di questo procedimento è costituita dalla eventuale opposizione che la parte soccombente, sia essa il datore di lavoro oppure il sindacato, può proporre, avverso il decreto entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione della cancelleria; per quanto attiene alla competenza, originariamente attribuita al giudice di secondo grado, è stata affidata (con la novella della l. n. 847/1977) allo stesso giudice della fase sommaria, che però non potrà essere la stessa persona fisica che ha emanato il decreto, ricorrendo, in tal caso, il motivo di astensione obbligatoria o di ricusazione, ex art. 51, n. 4, c.p.c. Nel giudizio di opposizione non può essere modificata la fattispecie dedotta nella fase sommaria, salvo episodi di continuazione o collegati confermativi della condotta originariamente denunziata (Vallebona 2000, 265). Nella ipotesi di mancata opposizione tempestiva, oppure nel caso in cui ci sia estinzione del giudizio di opposizione, il decreto del giudice passa in giudicato, ovviamente a danno del soccombente, al contrario dei provvedimenti cautelari che diventano inefficaci se la parte vittoriosa non introduce tempestivamente oppure lascia estinguere il giudizio di merito. La seconda fase di questo procedimento per la repressione della condotta antisindacale viene regolato dalle norme previste per il rito del lavoro, e si conclude con una sentenza del giudice, immediatamente esecutiva, che può, pertanto, essere impugnata con un normale appello.
Le sanzioni.
Un altro elemento particolare del procedimento per la repressione della condotta antisindacale previsto dall’art. 28 della l. n. 300/1970 riguarda l’apparato sanzionatorio. In questa fase il legislatore ha come scopo quello del ripristino dello staus quo ante, senza ulteriori conseguenze afflittive o comunque, sanzionatorie per il datore di lavoro; ma allo scopo di superare le difficoltà di un processo esecutivo il legislatore ha introdotto anche un sistema di coazione indiretta, vale a dire uno strumento che costringa il condannato ad adeguarsi all’ordine del giudice. Con il decreto motivato del giudice nella prima fase del procedimento sommario, oppure con la sentenza che decide l’eventuale opposizione, il giudice, nella ipotesi in cui accerti la condotta antisindacale, ordina al datore di lavoro la cessazione di quel comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti che ne sono conseguiti. E’ un tipica tutela inibitoria per quanto riguarda la cessazione del comportamento, e ripristinatoria, per quanto riguarda la rimozione degli eventuali effetti conseguenti. Questo ordine del giudice è, come accennato in precedenza, immediatamente esecutivo, sia nel decreto conclusivo della prima fase sommaria del procedimento, sia se contenuto nella sentenza che decide sulla opposizione. Allo scopo di rendere effettiva la tutela dell’interesse sindacale è prevista, quale misura coercitiva indiretta, una sanzione penale a carico del datore di lavoro inottemperante all’ordine del giudice; si tratta della sanzione prevista dall’art. 650 c.p. “Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità”, il quale dispone che “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dalla autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino ad Euro 206,00”. Si tratta di una norma in bianco, che presuppone un precetto non munito di una propria sanzione ed ha contenuto esclusivamente sanzionatorio di provvedimenti contingenti, determinati da necessità od opportunità attuali e transeunti, dati dall'autorità competente in determinate materie. Pertanto essa si rende inapplicabile rispetto a quei provvedimenti la cui inosservanza è espressa in modo specifico da particolari norme giuridiche (Trib. Campobasso, 17 febbraio 2006, in http://www.personaedanno.it/site/sez_browse1.php?campo1=32&campo2=9&browse_id=8062).
Per una migliore “sanzione sociale” del riprovevole comportamento del datore di lavoro, la sentenza di condanna penale è, altresì, soggetta anche alla pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36 c.p. (Pubblicazione della sentenza penale di condanna); la coazione indiretta all’adempimento dell’ordine dato dal giudice, garantita, come visto, dalla sanzione penale, rappresenta una delle maggiori innovazioni dello Statuto dei lavoratori nonché la principale ragione della sua efficace applicazione. L’obbligo di osservanza sanzionato penalmente, viene meno per il futuro nella ipotesi in cui il provvedimento del giudice sia rimosso in accoglimento della opposizione o della impugnazione del datore di lavoro oppure sopravvenga un accordo tra le parti. Con la l. 23.12.2000, n. 388 è stato aggiunto un altro tipo di sanzione: l’art. 7, comma 7°, di tale legge dispone la “revoca delle agevolazioni fiscali di incentivazione di nuova occupazione” a danno del datore di lavoro condannato, con provvedimento definitivo, per condotta antisindacale.
Argomento tratto dal Sito: Persona e danno.