venerdì 26 giugno 2009

INTESA TRA LOMBARDO E BERLUSCONI SUI FONDI FAS

Intesa raggiunta nella maggioranza sulla questione Sicilia dopo l'incontro di ieri sera fra il governatore Lombardo e Berlusconi. In circa due ore di colloquio e' stato raggiunto un accordo sulla giunta regionale, sui fondi Fas e sul ddl presentato al Senato per introdurre la sfiducia costruttiva nello statuto siciliano. ''E' andata molto bene - ha detto Lombardo - a cominciare da quel ddl stupido e offensivo che va ritirato''. Adesso si attende, forse già nelle prossime ore, l'indicazione del Pdl dei tre nomi mancanti per la composizione della giunta bis di Lombardo.
Per i fondi FAS era stato presentato un piano, che in un primo tempo si era detto non fosse adeguato, ma dopo il ministro Scajola ha dichiarato pubblicamente che i suoi uffici lo avevano validato. Si era anche stabilito che i fondi FAS sarebbero stati investiti in infrastrutture.
Ha Parere di Saverio Romano, coordinatore regionale Udc in Sicilia la verità è ben diversa:
"La verita' e' che il Presidente Lombardo chiede i soldi dei Fondi Fas a Berlusconi per coprire i buchi del bilancio della regione. Questo bilancio senza i fondi non consente di arrivare a fine anno". E' il j'accuse di Saverio Romano, coordinatore regionale Udc in Sicilia contro il Governatore siciliano Raffaele Lombardo. Poi, parlando delle recenti polemiche con l'Mpa sulla composizione della Giunta bis di Lombardo, Romano ha spiegato ai giornalisti: "Quando il Presidente della regione Sicilia ha detto che eravamo stati cercati e non ci eravamo fatti sentire, io anziche' rispondere con un comunciato stampa, ho risposto inviandogli un messaggino". E lo ha letto ai giornalisti presenti alla conferenza stampa: "Non mi sono fatto sentire perche' dopo il nostro incontro, dove ti eri impegnato ad aprire un tavolo di discussione, ti sei limitato alla ricerca di deputati anche dell'Udc per lasciarci fuori dalla Giunta. Del resto, non e' importante sentirsi, ma capirsi. Ho gia' registrato la tua ostilita' personale che mi amareggia, ma che non ricambio. Dopo venticinque anni e' difficile. Pretendo pero' rispetto per il mio partito e per la posizione politica che abbiamo assunto. Almeno questo...".
Poi Romano ha ribadito che Lombardo avrebbe "privilegiato la trattativa privata". "Io saro' obsoleto, ma secondo me ci sono regole che valgono per tutti - ha aggiunto - Vanno fatte valere nelle sedi proprie. Se si tratta di un'alleanza, vanno discusse dentro l'allenza".
Io penso che i FONDI FAS faranno ripartire l'economia siciliana e permetteranno l’introduzione di misure utili a sostenere le piccole e medie imprese e i settori duramente colpiti dalla crisi come l'agricoltura, ma ad oggi la mancata assegnazione dei fondi Fas alla nostra regione, per 4 miliardi di euro, non lo consente.

giovedì 25 giugno 2009

La Direzione Generale Imprese e Industria

La DG Imprese e Industria
La direzione generale Imprese e industria mira ad far sì che le politiche dell’UE contribuiscano alla competitività delle imprese europee e favoriscano la creazione di posti di lavoro e una crescita economica sostenibile. Essa ha il compito di garantire il corretto funzionamento del mercato unico delle merci ed è uno dei principali responsabili della messa in atto della strategia di Lisbona per la crescita e l’occupazione.
La DG fa sì che le politiche comunitarie in generale contribuiscano a migliorare la competitività delle imprese europee. La DG si occupa di ogni genere di imprese, a prescindere da struttura giuridica e dimensioni, ma si dedica in particolare alle esigenze dell e piccole e medie imprese (PMI). Con oltre 1 000 persone, distribuite tra le diverse unità del suo organigramma, la DG gestisce un bilancio che ammonta a circa 500 milioni di euro. Il fondamento dell’attività della direzione generale si trova nelle disposizioni del trattato CE, e in particolare negli articoli seguenti:
28, 29, 30 per quanto riguarda la libera circolazione delle merci,
95 per quanto riguarda il mercato interno,
152 per quanto riguarda la sanità pubblica,
157 per quanto riguarda la competitività,
211, 226 e 228, paragrafo 2 per quanto riguarda le competenze della Commissione,
il titolo XVIII per quanto riguarda l’innovazione e la ricerca.
La DG Imprese e Industria lavora a stretto contatto con le altre DG della Commissione al fine di sostenere l'economia europea in questo periodo di crisi. Nell'ambito del Programma di ricostruzione europea e della strategia di Lisbona, la DG Imprese e Industria metterà in atto misure microeconomiche. Al contempo, la DG I mprese e Industria continuerà le iniziative a sostegno del contesto in cui operano le imprese
Per l'adempimento dei propri compiti, la DG Imprese e Industria ricorre a vari sistemi. Ha sviluppato competenze nell'analisi economica; gestisce i regolamenti nei settori commerciali per i quali è responsabile; dispone di un bilancio per sostenere azioni specifiche (il Programma per la competitività e l'innovazione (PCI) è uno degli strumenti del bilancio tesi a favorire la competitività delle imprese europee); promuove la strategia per la crescita e l'occupazione tramite il Programma comunitario di Lisbona e collaborando con i paesi membri per promuovere i singoli programmi nazionali di Lisbona.
Le sue priorità e i suoi obiettivi sono riportati nel piano di gestione annuale.
Per maggiori informazioni sulla strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione
La Direzione generale per le Imprese e l'Industria della Commissione europea occupa un migliaio di persone e ha a disposizione una dotazione di bilancio di circa 450 milioni di euro (v. anche: Organigramma
La DG Imprese e industria presta particolare attenzione alle necessità dell'industria manifatturiera e a quelle delle piccole e medie imprese; gestisce programmi per promuovere l’imprenditorialità e l’innovazione e si assicura che la legislazione comunitaria tenga nel debito conto le esigenze delle imprese.
Promuovere la strategia europea per la crescita e l'occupazione, contribuire alla competitività dell’industria europea e alla sua sostenibilità, stimolare l’innovazione sono alcuni dei principali obiettivi della DG Imprese e industria.
Una relazione annuale sull'attività illustra le attività svolte dalla DG ogni anno sulla base del suo programma di lavoro. Con tale relazione, il direttore generale rende conto della sua attività di ordinatore delle spese e illustra come ha speso i fondi di cui era responsabile. Vengono inoltre regolarmente compiute valutazioni per verificare l’efficacia dei progetti.
La DG segue l’applicazione del vasto corpus legislativo (oltre 500 direttive e 200 regolamenti) che disciplina il mercato unico delle merci. Essa ha messo a punto uno strumento d’informazione che raccoglie, per settore, tutta la legislazione di sua competenza. Questo strumento, il cosiddetto Libro rosa, viene aggiornato annualmente per tener conto degli ultimi sviluppi legislativi. L'edizione più recente comprende il periodo fino al 31 dicembre 2008
Tutti i bandi di gara della DG Imprese e Industria sono pubblicati nella pagina web dei bandi di gara.
Gli inviti a partecipare ai bandi sono pubblicati anche nel TED (Tenders Electronic Daily), la versione online del "Supplemento S alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee" (disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'UE).Per maggiori informazioni sugli appalti pubblici, compresi i link agli appalti pubblici negli Stati membri, consigliamo di visitare il sito web di Europa Appalti pubblici.
L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza bandi di gara aperti (per posti di lavoro permanenti) e procedure di selezione (per contratti a tempo determinato) per impieghi in tutte le istituzioni europee, in partico la re la Commissione europea. I bandi dei concorsi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale e annunciati nel sito web dell'EPSO.
Inoltre, la Commissione europea organizza due volte all'anno un periodo di tirocinio ('stage') della durata di cinque mesi. Maggiori particola ri sono disponibili nel sito web Tirocini
La pagina web pubblicazioni dà accesso a tutte le pubblicazioni della DG Imprese e Industria.
La pagina "Info sulle pubblicazioni” riporta un elenco di pubblicazioni ordinate per tematica o serie, nonché informazioni sulle modalità di acquisto, ordinazione o abbonamento delle pubblicazioni
La richiesta di informazioni e documentazione può essere inoltrata anche con l'apposito modulo online. Oggi le imprese, per raggiungere e mantenere una posizione di vantaggio, sono attese al varco da numerose sfide. Avviare e gestire un'impresa è complesso. La politica comunitaria per le imprese è stata predisposta per aiutare gli imprenditori, nuovi e affermati, ad acquisire e perfezionare il proprio vantaggio competitivo. Questa politica, attraverso la promozione dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo tecnologico e la semplificazione della regolamentazione, mira a realizzare un ambiente favorevole alle imprese e all'industria. Ciò, a sua volta, contribuisce a un sano ambiente economico e alla creazione di nuovi posti di lavoro. La politica tiene in debito conto anche i principi dello sviluppo sostenibile e le sfide dei cambiamenti climatici, e accorda un'attenzione speciale a settori come il turismo e le PMI. Da quando la strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione è stata rilanciata nel 2005, la politica dell'UE per le imprese e l'industria è diventata una delle massime priorità dell'Europa
La DG Imprese e industria non concede direttamente il sostegno finanziario. Ha tuttavia elaborato un meccanismo di sostegno indiretto attraverso il Programma per la competitività e l'innovazione. Le imprese possono altresì fruire di altri contributi comunitari e dei programmi messi a punto da altre DG.
Gli strumenti finanziari del Programma per la competitività e l'innovazione (PCI) aiutano le PMI a ottenere finanziamenti in forma di crediti e di capitale proprio. Con una dotazione di bilancio superiore al miliardo di euro, gli strumenti finanziari del PCI dovrebbero mobilitare circa 30 miliardi di euro di nuovi finanziamenti per le piccole imprese. La loro gestione ricade essenzialmente sul Fondo europeo per gli investimenti (FEI). Il PCI comprende tre specifici sottoprogrammi incentrati su innovazione, energie rinnovabili, tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Numerosi strumenti consentono alle PMI di superare le difficoltà quotidiane, dal finanziamento all'espansione dell'attività: una risorsa on line per il finanziamento delle PMI, una guida pratica dei finanziamenti dell'UE per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione, un accesso a servizi di consulenza a livello europeo e nazionale per le imprese che desiderano estendere la loro attività ad altri paesi dell'UE.
Le politiche della DG Imprese e Industria sono volte a:
· promuovere la strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione;
· rafforzare la competitività
sostenibile dell'industria comunitaria;
· incrementare l'innovazione;
· favorire la crescita di piccole e medie imprese (PMI) e migliorare il contesto in cui operano le imprese riducendo gli oneri amministrativi e aumentando le loro possibilità di accesso ai finanziamenti;

· garantire alle imprese l'accesso a tutti i mercati dell'UE abolendo i residui ostacoli nazionali - è qui che interviene il mercato unico. La DG Imprese e Industria gestisce il mercato unico dei beni mentre la DG Mercato interno e servizi gestisce il mercato unico dei servizi;
· rafforzare il settore spaziale e migliorare la tecnologia della sicurezza;
· incrementare la sostenibilità;
· aiutare le imprese dell'UE a trovare una propria posizione e a espandersi nel mercato globale;
Le piccole e medie imprese (PMI) sono la principale fonte di nuovi posti di lavoro in Europa. In applicazione del principio "Pensare anzitutto in piccolo", la Commissione europea ha sviluppato una serie di politiche per assistere le piccole imprese in Europa. Tali politiche sono volte a creare le condizioni ideali per far avviare e prosperare le aziende. Adottato nel giugno 2008, lo "Small Business Act" per l'Europa rispecchia la volontà politica della Commissione di riconoscere il ruolo centrale delle PMI nell'economia dell'UE e, per la prima volta, mette in pratica un quadro politico completo per la piccola impresa, sul piano UE e degli Stati membri
L'UE intende sviluppare una cultura imprenditoriale nella quale le piccole imprese non abbiano timore di trasformare in azione le proprie idee. I primi due anni di attività sono certamente una sfida, ma anche superare il primo quinquennio - denominato la "valle della morte" - è difficile. L'UE cerca di agevolare il percorso creando un contesto più favorevole alle imprese.
Ai sensi dell'articolo 157 del trattato che istituisce la Comunità europea, l'Unione europea (UE) si è imposta l'obiettivo di assicurare le condizioni necessarie alla competitività.
Le attività della DG si basano altresì sugli articoli 28, 29 e 30 (libera circolazione delle merci), 95 (mercato interno), 152 (sanità pubblica), 211 , 226 e 228(2) (competenza della Commissione) e sul Titolo XVIII (innovazione e ricerca) del trattato

martedì 23 giugno 2009

I Sindaci eletti in Sicilia. A Mazara Cristaldi è Sindaco

Cristaldi sindaco a Mazara, D'Asaro a Mazzarino, Drago ad Acicastello. Campisi a Caltanissetta, Di Matteo a Monreale, Bonaiuto a Pachino.
Il nuovo sindaco di Mazara del Vallo (Tp) e' Nicolo' Cristaldi, ad Acicastello (Ct) e' stato eletto Filippo Maria Drago, a Mazzarino (Cl) Vincenzo D'asaro, a Pachino (Sr) Paolo Bonaiuto.
I dati - forniti dall'Ufficio Stampa della Presidenza della Regione Siciliana - sono stati trasmessi dai comuni attraverso le prefetture al ''servizio elettorale'' dell'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e delle Autonomie locali.
MAZZARINO: Eletto sindaco Vincenzo D'Asaro (LISTA:Udc, Lista per D'Asaro Sindaco, Per Amare Mazzarino). Preferenze: 4044, (59,30%). Ficarra ha ottenuto 2776 voti (40,70%). Al primo turno Ficarra aveva preso 2227 voti (28,11%), D'Asaro (1971 voti,(24,88%). ACICASTELLO: Eletto sindaco Filippo Maria Drago (LISTA: Pdl, Udc, Filippo Drago Sindaco, Movimento per la Rinascita, Democrazia Federale, Alleanza Comunale). Preferenze: 4994, (55,48%). Pennisi ha ottenuto 4007 voti (44,52%).
PACHINO: Eletto sindaco Paolo Bonaiuto (LISTA: Mpa, Pdl, Noi Pachinesi, Democrazia Cristiana per le Autonomie, Liberi per Pachino, Servire Pachino, Rinascita di Pachino, Costa dell'Ambra - Granelli per Pachino). Preferenze: 4577 (50,87%). Rotta ha ottenuto 4420 voti (49,13%). Al primo turno Bonaiuto aveva preso 5792 voti (44,67%), Rotta 5063 voti (39,05%). MAZARA DEL VALLO. Eletto sindaco Nicolo' Cristaldi (LISTA: Insieme per Mazara, Pdl, Liberi, Casa dei Moderati, Cristaldi sindaco). Preferenze: 17.319 (68,21 %). Di Giovanni ha ottenuto 7322 voti (31,79 %). Al primo turno Cristaldi aveva preso 12.388 voti (39,35%), Di Giovanni 9110 voti (28,94%).
Gli aventi diritto al voto erano 42.148 di questi si sono recati alle urne per il ballottaggio 26.130 pari al 62,00 %.
Il Deputato del Pdl ha avuto un plebiscito, nonostante l'alleanza tra la Di Giovanni e il suo ex delfino Toni Scilla, sconfitto al primo turno e appoggiato dall'On. Giulia Adamo e da una parte del Pdl che fa capo all’On Miccichè. Ma il tentativo di un grande apparentamento anti Cristaldi non ha sortito alcunché.
Cristaldi ha vinto non certo solo per il suo programma, ma soprattutto per il carisma che ancora ha tra la popolazione e anche per la disaffezione degli elettori del Pd che si sono sentito confusi a votare assieme a larghe frange di quella che per loro è controparte politica. La sconfitta della Di Giovanni, è anche la sconfitta dell’ MpA che, con il presidente Raffaele Lombardo e l’assessore regionale alla Sanità Massimo Russo, che con la sua lista non ha raggiunto la soglia del 5%, non aggiudicandosi alcun seggio in Consiglio Comunale.
"E' stato condannato dagli elettori un certo modo di fare politica - ha detto Cristaldi - e i mazaresi hanno invece premiato la nostra lealtà e i nostri progetti". Nonostante sia un politico navigato, Cristaldi ieri tradiva una certa emozione: "In tutta la mia vita ho immaginato questo momento: diventare primo cittadino della mia città".
Dal palco dell'improvvisato comizio di Cristaldi in piazza per festeggiare la vittoria non sono mancati da parte dei suoi sostenitori riferimenti ai due avversari di questa campagna elettorale per Cristaldi: Toni Scilla e Giulia Adamo. In particolare si dava per certa la notizia dell'accogliemento da parte del Consiglio di Giustizia Amministrativa del ricorso presentato dalla lista Sinistra Arcobaleno contro l'elezione dei deputati del Pdl (tra cui appunto Scilla e Adamo) alle elezioni regionali 2008. La notizia circola inisistentemente da sabato, ma ad oggi non c'è nulla di ufficiale. Di Giovanni sperava nella clamorosa vittoria, ma non è riuscita nel suo intento: "Sono comunque contenta di questa esperienza, che per me è stata fantastica" ha dichiarato. E ha aggiunto: "Ha vinto il migliore". Sulle conseguente politiche di questa avventura ha inoltre detto che "l'esperienza della grande aggregazione è finita, ma non la mia esperienza in politica. Rifletterò e deciderò se continuare a fare politica".
«La vittoria di Nicola Cristaldi a Mazara del Vallo è il successo di un partito che ha creduto nella volontà di una persona seria e coerente con le proprie idee, che ha deciso di guidare la propria città verso il rilancio dopo troppi anni bui». Con queste parole l’On. Livio Marrocco, vicepresidente della commissione Antimafia all’Ars, saluta il netto successo elettorale dell’On. Nicola Cristaldi, neosindaco di Mazara del Vallo dopo la netta affermazione al turno di ballottaggio.«È la vittoria di chi ha sempre creduto in un progetto ed ha avuto la forza di portarlo avanti – continua l’On. Marrocco -, nonostante le tante invidie da parte degli avversari che, di volta in volta, hanno cercato di impedire ai mazaresi di avere finalmente un sindaco capace e che risponde al nome di Nicola Cristaldi. Il suo successo coincide con quello di un partito, il Pdl, che, al primo turno, ha sfiorato il 50% delle preferenze e questo in quanto i mazaresi hanno capito da chi farsi amministrare e da chi, invece, dovevano diffidare. I cittadini hanno scelto il progetto “Cristaldi sindaco” e ripugnato l’idea delle alleanze innaturali, bocciando coloro che non volevano che Nicola Cristaldi diventasse la loro guida amministrativa».“Come ho sempre fatto occorre accettare serenamente il responso democratico delle urne”. Così il segretario provinciale del Partito Democratico di Trapani, onorevole Baldo Gucciardi, sull’elezione a sindaco di Mazara del Vallo, di Nicola Cristaldi. “Al nuovo sindaco di Mazara, conclude Gucciardi, il mio augurio di buon lavoro”.

Il Tribunale della funzione pubblica - Unione Europea

Composizione:
Il Tribunale della funzione pubblica è composto di sette giudici designati dal Consiglio, per un periodo rinnovabile di sei anni, previo invito a presentare candidature e parere di un comitato composto di sette personalità tra ex membri della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado nonché di giuristi in possesso di notorie competenze.
Nella nomina dei giudici, il Consiglio vigila affinché sia garantita una composizione equilibrata del Tribunale su una base geografica il più possibile ampia tra i cittadini degli Stati membri e per quanto riguarda i sistemi giuridici nazionali rappresentati.
I giudici del Tribunale designano tra loro il proprio presidente, per un periodo rinnovabile di tre anni.
Il Tribunale si riunisce in sezioni composte di tre giudici. Tuttavia, una causa può essere rinviata dinanzi al Tribunale riunito in seduta plenaria, qualora ciò sia giustificato dalla difficoltà o dall'importanza delle questioni di diritto. Inoltre, in casi che devono essere determinati dal suo regolamento di procedura, il Tribunale potrà statuire in sezione a cinque giudici o a giudice unico.
I giudici nominano un cancelliere per un mandato di sei anni.Il Tribunale dispone di una propria cancelleria, ma si avvale dei servizi della Corte di giustizia per le sue ulteriori esigenze amministrative e linguistiche.
Competenza:
Il Tribunale rappresenta, in seno all'istituzione giurisdizionale comunitaria, l'organo giurisdizionale specializzato nell'ambito del contenzioso del pubblico impiego dell'Unione europea, competenza che è stata precedentemente esercitata dalla Corte di giustizia, poi, dalla sua creazione risalente al 1989, dal Tribunale di primo grado.
Esso è competente a pronunciarsi in prima istanza sulle controversie tra le Comunità e i loro dipendenti ai sensi dell'art. 236 CE, il che rappresenta, di conseguenza, circa 150 cause l'anno, per un personale delle istituzioni comunitarie che rasenta le 35 000 persone. Tali controversie riguardano non solo le questioni relative ai rapporti di lavoro propriamente detti (retribuzione, evoluzione della carriera, assunzione, provvedimenti disciplinari ecc.), ma altresì il regime di previdenza sociale (malattia, vecchiaia, invalidità, incidenti sul lavoro, assegni familiari ecc.).
Esso è altresì competente per le controversie relative a taluni specifici dipendenti, in particolare il personale di Eurojust, Europol, della Banca centrale europea e dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI).
Per contro, esso non può pronunciarsi sulle controversie tra le amministrazioni nazionali e i loro dipendenti.
Le decisioni emanate dal Tribunale possono essere oggetto, entro un termine di due mesi, di un'impugnazione dinanzi al Tribunale di primo grado limitata alle questioni di diritto.
Procedimento:
Il procedimento dinanzi al Tribunale è disciplinato da alcune disposizioni dello Statuto della Corte, in particolare da quelle contenute nell'allegato I di quest'ultimo, nonché dal suo regolamento di procedura, entrato in vigore il 1° novembre 2007.
In linea di principio, il procedimento consta di una fase scritta e di una fase orale.
La fase scritta del procedimento
Un ricorso scritto da un avvocato e indirizzato alla cancelleria determina l'apertura del procedimento. Il cancelliere notifica il ricorso alla controparte. Quest'ultima dispone di un termine di due mesi per presentare un controricorso.Il Tribunale può decidere che sia necessario un secondo scambio di memorie scritte.
Ogni persona che possa dimostrare un interesse alla definizione di una controversia sottoposta al Tribunale nonché le istituzioni della Comunità e gli Stati membri sono legittimati a intervenire nel procedimento. L'interveniente presenta una memoria, diretta al sostegno o al rigetto delle conclusioni di una delle parti, alla quale queste ultime possono successivamente replicare. L'interveniente può anche presentare le sue osservazioni al momento della fase orale del procedimento.
La fase orale del procedimento:
Durante la fase orale di regola ha luogo un'udienza pubblica. Nel corso di quest'ultima i giudici possono formulare quesiti ai rappresentanti delle parti e, se del caso, alle parti stesse. Il giudice relatore predispone una relazione preparatoria d'udienza che contiene gli elementi essenziali della causa e indica i punti sui quali le parti devono concentrare le loro difese orali. Tale documento è posto a disposizione del pubblico nella lingua processuale.
I giudici deliberano sulla base del progetto di motivazione predisposto dal giudice relatore.La sentenza è pronunciata in pubblica udienza.
Le spese del giudizio:
Il procedimento dinanzi al Tribunale è gratuito. Per contro, il Tribunale non si accolla le spese dell'avvocato abilitato ad esercitare dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro, dal quale le parti devono farsi rappresentare. Tuttavia, una parte che non è in grado di sostenere le spese del giudizio può chiedere il beneficio del gratuito patrocinio.
La composizione amichevole delle controversie:
In qualsiasi fase del procedimento, e fin dal deposito del ricorso, il Tribunale può tentare di agevolare una composizione amichevole delle controversie.
Il procedimento sommario:
Un ricorso presentato al Tribunale non ha l'effetto di sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato. Il Tribunale può tuttavia disporre la sospensione della relativa esecuzione o prescrivere altri provvedimenti provvisori. Il presidente del Tribunale o, se del caso, un altro giudice - in qualità di giudice del procedimento sommario - statuisce in merito a una siffatta domanda mediante ordinanza motivata.
Possono essere accordati provvedimenti provvisori solo qualora ricorrano tre condizioni:1. il ricorso di merito deve apparire fondato prima facie ; 2. il richiedente deve dimostrare l'urgenza dei provvedimenti in mancanza dei quali subirebbe un danno grave e irreparabile ;3. i provvedimenti provvisori devono tener conto della ponderazione degli interessi delle parti e dell'interesse generale.
L'ordinanza ha carattere provvisorio e non pregiudica assolutamente la decisione del Tribunale nella causa di merito. Peraltro, essa può essere impugnata dinanzi al presidente del Tribunale di primo grado.
Il regime linguistico:
La lingua utilizzata per il ricorso, che può essere una delle 23 lingue ufficiali dell'Unione europea, sarà la lingua processuale della causa.
Per le discussioni che hanno luogo in occasione della fase orale del procedimento è prevista la traduzione simultanea, in base alle esigenze, nelle varie lingue ufficiali dell'Unione europea. I giudici deliberano senza interprete in una lingua comune, il francese.
Schema del procedimento
Procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica
- Fase scritta del procedimento
Ricorso
Notifica del ricorso al convenuto da parte della cancelleria
Comunicazione del ricorso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C)(Pubblicazione ufficiale dell'oggetto e delle conclusioni del ricorso, disponibile in tutte le lingue circa sei settimane dal giorno in cui il Tribunale è stato adito)*
Controricorso [eccezione d'irricevibilità]
[Replica e controreplica]
Il giudice relatore prepara la relazione preliminare
Riunione di sezione
[Mezzi istruttori]
Domanda di gratuito patrocinio]
[Provvedimenti provvisori]
Attribuzione della causa a una sezione e designazione del giudice relatore
- Fase orale del procedimento
Udienza
Relazione preparatoria d'udienza (Documento predisposto dal giudice relatore che contiene gli elementi essenziali della causa e indica, se del caso, i punti sui quali le parti devono concentrare le loro difese orali)**
Deliberazione dei giudici
Sentenza* o ordinanza* (in caso di ordinanza non si passa mai alla fase orale)
In tutte le fasi del procedimento, il Tribunale può tentare di agevolare una composizione amichevole delle controversie
Le tappe facoltative del procedimento sono indicate tra parentesi quadre.
* Tali documenti sono disponibili su Internet: sito web della Corte (www.curia.europa.eu), base EUR-Lex (a partire dal sito www.europa.eu).
** Questi documenti sono disponibili in un espositore ubicato in prossimità della sala d'udienza nonché presso il servizio Stampa e informazione della Corte di giustizia, su richiesta.
Gli altri documenti non sono resi pubblici.



sabato 20 giugno 2009

Carta dei diritti fondamentali - dell'Unione Europea

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (UE) costituisce la sintesi dei valori condivisi dagli Stati membri dell'UE e riunisce per la prima volta in un unico testo i diritti civili e politici classici e i diritti economici e sociali. La sua finalità è enunciata nel preambolo: "è necessario, rendendoli più visibili in una Carta, rafforzare la tutela dei diritti fondamentali alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici".

Contesto
Nel giugno 1999 il Consiglio europeo di Colonia ha ritenuto che fosse opportuno riunire in una Carta i diritti fondamentali riconosciuti nell'UE, per dare loro maggiore visibilità. Secondo le aspettative dei capi di Stato o di Governo, tale Carta doveva comprendere i principi generali sanciti dalla Convenzione del 1950 del Consiglio d'Europa, quelli risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, i diritti fondamentali attribuiti ai cittadini dell'Unione, i diritti economici e sociali enunciati nella Carta sociale europea e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori ed i principi derivanti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.
La carta è stata elaborata da una Convenzione composta da rappresentanti dei capi di Stato o di Governo degli Stati membri, da un rappresentante del presidente della Commissione europea, da membri del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali. Adottata ufficialmente a Nizza nel dicembre 2000 dai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, rappresenta un impegno politico, senza effetto giuridico vincolante.
Nel trattato di Lisbona, che modifica i trattati ed è ora in fase di ratifica, alla carta è stato conferito un effetto vincolante perché le è stato riconosciuto lo stesso valore giuridico dei trattati. A tal fine, la carta è stata proclamata una seconda volta nel dicembre 2007.
Contenuto
Per la prima volta si trovano riuniti in un unico documento tutti i diritti, che prima erano dispersi in vari strumenti legislativi, quali le legislazioni nazionali e le convenzioni internazionali del Consiglio d'Europa, delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Grazie alla visibilità e alla chiarezza che la carta conferisce ai diritti fondamentali, essa contribuisce a sviluppare il concetto di cittadinanza dell'Unione ed a creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. La carta rafforza la certezza del diritto per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali, che prima era garantita unicamente dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e dall'articolo 6 del trattato UE.
La carta comprende un preambolo introduttivo e 54 articoli, suddivisi in sette capi:
· capo I: Dignità (dignità umana, diritto alla vita, diritto all'integrità della persona, proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, proibizione della schiavitù e del lavoro forzato);
· capo II: Libertà (diritto alla libertà e alla sicurezza, rispetto della vita privata e della vita familiare, protezione dei dati di carattere personale, diritto di sposarsi e di costituire una famiglia, libertà di pensiero, di coscienza e di religione, libertà di espressione e d'informazione, libertà di riunione e di associazione, libertà delle arti e delle scienze, diritto all'istruzione, libertà professionale e diritto di lavorare, libertà d'impresa, diritto di proprietà, diritto di asilo, protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione);
· capo III: Uguaglianza (uguaglianza davanti alla legge, non discriminazione, diversità culturale, religiose e linguistica, parità tra uomini e donne, diritti del bambino, diritti degli anziani, inserimento dei disabili);
· capo IV: Solidarietà (diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa, diritto di negoziazione e di azioni collettive, diritto di accesso ai servizi di collocamento, tutela in caso di licenziamento ingiustificato, condizioni di lavoro giuste ed eque, divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro, vita familiare e vita professionale, sicurezza sociale e assistenza sociale, protezione della salute, accesso ai servizi d'interesse economico generale, tutela dell'ambiente, protezione dei consumatori);
· capo V: Cittadinanza (diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo, diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali, diritto ad una buona amministrazione, diritto d'accesso ai documenti, mediatore, diritto di petizione, libertà di circolazione e di soggiorno, tutela diplomatica e consolare);
· capo VI: Giustizia (diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, presunzione di innocenza e diritti della difesa, principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene, diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato);
· capo VII: Disposizioni generali.
In linea generale, i diritti menzionati sono riconosciuti a tutti. Nondimeno, la carta fa riferimento anche a categorie aventi particolari esigenze (i minorenni, gli anziani, le persone affette da disabilità). Inoltre, il capo V tratta la situazione specifica del cittadino europeo, richiamandosi ad alcuni diritti già enunciati nei trattati (libertà di circolazione e di soggiorno, diritto di voto, diritto di petizione) e introducendo il diritto a una buona amministrazione.Tenuto conto dell'evoluzione sociale, oltre ai diritti classici (diritto alla vita, libertà di parola, diritto a un ricorso effettivo, ecc.) la carta enuncia diritti non figuranti nella Convenzione del 1950 del Consiglio d'Europa (protezione dei dati personali, bioetica, ecc.). Conformemente ad alcune legislazioni nazionali, la carta riconosce per il costituirsi della famiglia, modalità diverse dal matrimonio. Inoltre, non si parla più di matrimonio tra uomo e donna, ma semplicemente di matrimonio.
Campo di applicazione
Le disposizioni generali mirano a stabilire i nessi tra la carta e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) ed a determinare il campo d'applicazione della carta: essa si applica alle istituzioni europee nel rispetto del principio della sussidiarietà e in nessun caso può ampliare le competenze ed i compiti a queste attribuiti dai trattati. I principi della carta si applicano anche agli Stati membri (alle autorità nazionali a livello centrale, regionale o locale), nell'ambito della loro attuazione della normativa comunitaria. Del resto, il dovere degli Stati membri di rispettare i diritti fondamentali nel contesto del diritto comunitario era già stato confermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (si veda, per esempio, la causa C 292/97).
La carta come parametro di riferimento in sede giudiziaria
Regolarmente menzionata dagli avvocati generali, la carta ha influito più volte sulle conclusioni della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE). Le conclusioni degli avvocati generali non sono vincolanti per la Corte di giustizia, ma suggeriscono soluzioni giuridiche a cui essa può ispirarsi. Qualche volta, le conclusioni comprendono un riferimento soltanto marginale alla carta, ma in certi casi gli avvocati generali se ne sono avvalsi per interpretare i diritti fondamentali, rammentando tuttavia che essa non è vincolante. Dunque, pur non avendo status giuridico, la carta non è priva di efficacia. I tre avvocati generali Tizzano, Léger e Mischo hanno dichiarato che "la carta ha innegabilmente collocato i diritti che ne costituiscono l'oggetto al più alto rango dei valori comuni agli Stati membri". Nella sentenza del 27 giugno 2006 relativa alla direttiva sul ricongiungimento familiare (causa C-540/03), per la prima volta la Corte di giustizia ha fatto esplicitamente riferimento alla carta sottolineandone l'importanza.
La rete di esperti indipendenti in materia di diritti dell'uomo
Nella sua relazione del 2000 riguardante la situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2000/2231(INI)), il Parlamento europeo aveva raccomandato di costituire una rete di esperti autorevoli in materia di diritti fondamentali, perché potessero valutare l'attuazione di ciascuno dei diritti enunciati nella carta. La rete è stata costituita nel settembre del 2002 e il 31 marzo 2003 ha presentato la prima "Relazione sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea e negli Stati membri nel 2002", compendiando le relazioni nazionali elaborate dai singoli esperti e rivolgendo raccomandazioni alle istituzioni e agli Stati membri. La rete era finanziata come "azione preparatoria", conformemente all'articolo 49 del regolamento finanziario (regolamento n. 1605/2002 del Consiglio), conclusasi nel settembre 2006. Un'azione preparatoria ha infatti una durata massima di tre anni e non può essere prorogata.

Il Mediatore Europeo

Il Mediatore europeo conduce indagini su casi di cattiva amministrazione nell’azione delle istituzioni ed organi dell’Unione Europea (UE). Esempi di tali istituzioni sono la Commissione europea, il Consiglio dell’Unione europea ed il Parlamento europeo. Esempi di organi che possono essere oggetto di indagine da parte del Mediatore europeo sono la Fondazione europea per la formazione professionale e l’Agenzia europea dell’ambiente. Solo la Corte di giustizia ed il Tribunale di primo grado, nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali, non rientrano nella giurisdizione del Mediatore.
Il Mediatore normalmente conduce le sue indagini sulla base di denunce, ma ha anche la possibilità di aprire indagini di propria iniziativa.
Il Mediatore non può aprire indagini nei confronti di:
· autorità nazionali, regionali o locali degli Stati membri, anche nel caso in cui le denunce siano relative a materie comunitarie. Esempi di queste autorità sono ministeri, agenzie statali o regionali e consigli locali;
· autorità giudiziarie e difensori civici. Il Mediatore europeo non é uno strumento di appello contro le decisioni di tali autorità nazionali;
· imprese e privati cittadini.
Il Mediatore indaga su casi di cattiva o carente amministrazione. Tali casi si verificano quando un’istituzione comunitaria non agisce nel rispetto della legge, non rispetta i principi della buona amministrazione oppure viola i diritti umani. Alcuni esempi sono:
· irregolarità amministrative
· ingiustizia
· discriminazione
· abuso di potere
· mancanza di risposta
· rifiuto di accesso all’informazione
· ritardo ingiustificato
Il Mediatore può semplicemente informare l’istituzione denunciata lasciando ad essa la risoluzione del problema. Se il problema non è risolto in maniera soddisfacente nel corso delle indagini, il Mediatore cercherà di trovare una soluzione amichevole che elimini la cattiva amministrazione e soddisfi il denunciante. Se il tentativo di conciliazione fallisce, il Mediatore può formulare delle raccomandazioni all’istituzione al fine di risolvere il problema. Se l’istituzione non accetta la raccomandazione, il Mediatore può presentare una relazione speciale al Parlamento europeo.
I cittadini dell’Unione o residenti in uno Stato membro, nonché associazioni ed altri organismi con sede ufficiale nell’Unione possono presentare una denuncia al Mediatore europeo.
Le denunce possono essere inviate per posta, fax o e-mail. Una guida per le denunce ed il relativo modulo sono disponibili sul sito web del Mediatore europeo.
E se il Mediatore non può trattare la denuncia?
Se il Mediatore non può trattare la denuncia – ad esempio perché riguarda istituzioni nazionali, regionali o locali degli Stati membri – farà comunque il possibile per risolvere il problema. Molto spesso ciò comporta il trasferimento del caso ad un membro del network europeo dei difensori civici oppure il consiglio di rivolgersi ad un tale membro. Fondato nel 1996, il network comprende tutti i difensori civici nazionali e regionali degli Stati membri dell’UE, dei paesi candidati all’adesione all’UE, di Norvegia e Islanda nonché le commissioni per le petizioni nell’UE.
Esempi di casi in cui il Mediatore europeo ha aiutato il denunciante:
· Un cittadino ha presentato denuncia contro l’istituzione francese che gestisce i sussidi di disoccupazione. Con il consenso del denunciante, il Mediatore europeo ha trasferito il caso al Difensore civico francese, che ha trovato una soluzione al problema.
· Un cittadino polacco, disabile a seguito di un incidente stradale, ha denunciato che l’ente pensionistico nazionale aveva ingiustamente sospeso il pagamento della sua pensione. Con il consenso del denunciante, il caso è stato trasferito al Difensore civico polacco.
· Cittadini spagnoli hanno chiesto all’Unione europea e alle autorità nazionali di occuparsi del problema dell’immigrazione illegale proveniente dal Nord Africa. Considerato che la questione non rientrava nel suo mandato, il Mediatore ha consigliato ai denuncianti di rivolgersi al Difensore civico spagnolo, per quanto riguarda la richiesta alle autorità nazionali, e di presentare una petizione al Parlamento europeo, che ha poteri legislativi ed investigativi utili ai fini della risoluzione della questione a livello europeo.
Esempi di casi che il Mediatore europeo ha risolto:
· Dopo l’intervento del Mediatore, la Commissione europea ha provveduto finalmente a retribuire un giornalista scientifico tedesco, spiegando le ragioni del ritardo e pagando gli interessi di mora. La Commissione ha dichiarato inoltre di aver preso provvedimenti per accelerare i pagamenti. Il denunciante ha successivamente confermato di essere stato pagato entro 30 giorni per i servizi resi in adempimento del suo contratto.
· L’Ufficio Europeo per la Selezione del Personale (EPSO) ha accettato di chiarire le informazioni fornite ai candidati nei concorsi concernenti i test di preselezione e di ammissibilità. Ciò è risultato a seguito della richiesta di un cittadino ungherese che aveva preso parte ad un concorso per assistenti traduttori. Il Mediatore europeo ha ritenuto che fornire ulteriori chiarificazioni avrebbe aiutato ad evitare malintesi ed a migliorare il rapporto con i candidati.
· Il Mediatore ha criticato il Consiglio per non aver trattato adeguatamente una richiesta di accesso pubblico ai documenti. Ciò è risultato a seguito di un’inchiesta che ha rivelato, contrariamente a quanto inizialmente asserito dal Consiglio, che altri documenti rilevanti esistevano e potevano essere consultati. A seguito dell’intervento del Mediatore, al denunciante è stato garantito l’accesso ai documenti aggiuntivi.
Per contattare il Mediatore?
Mediatore europeo1 Avenue du Président Robert SchumanCS 30403FR - 67001 Strasbourg CedexTel. +33 (0)3 88 17 23 13Fax +33 (0)3 88 17 90 62Ulteriori e più dettagliate informazioni sul lavoro del Mediatore europeo sono disponibili sul sito web: http://www.ombudsman.europa.eu/

DICHIARAZIONE SOLENNE SUI DIRITTI DEI LAVORATORI

CONSIGLIO EUROPEO DI BRUXELLES
18 e 19 GIUGNO 2009
CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA



ALLEGATO 2



DICHIARAZIONE SOLENNE SUI DIRITTI DEI LAVORATORI, SULLA POLITICA SOCIALE E SU ALTRE MATERIE
Il Consiglio europeo conferma che l'Unione annette grande importanza:
• al progresso sociale e alla protezione dei diritti dei lavoratori;
• ai servizi pubblici;
• alla responsabilità degli Stati membri in materia di fornitura di servizi per l'istruzione e servizi sanitari;
• al ruolo essenziale e all'ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale.
In questo contesto, sottolinea l'importanza di rispettare integralmente il quadro e le disposizioni dei trattati UE.
Per sottolineare quanto precede, ricorda che i trattati modificati dal trattato di Lisbona:
• instaurano un mercato interno e si prefiggono di adoperarsi per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su 'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente;
• affermano i valori dell'Unione;
• riconoscono i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in conformità dell'articolo 6 del trattato sull'Unione europea; si prefiggono di combattere l'esclusione sociale e le discriminazioni e di promuovere la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore;
• fanno obbligo all'Unione, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e attività, di tener conto delle esigenze connesse con la promozione di un livello di occupazione elevato, la garanzia di una protezione sociale adeguata, la lotta contro l'esclusione sociale e un livello elevato di istruzione, formazione e tutela della salute umana;
• comprendono, fra i valori comuni dell'Unione, il ruolo essenziale e l'ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale il più vicini possibile alle esigenze degli utenti;
• lasciano impregiudicata la competenza degli Stati membri a fornire, a commissionare e ad organizzare servizi di interesse generale non economico;
• prevedono che il Consiglio, quando agisce nel settore della politica commerciale comune, debba deliberare all'unanimità per la negoziazione e la conclusione di accordi internazionali nel settore degli scambi di servizi nell'ambito sociale, dell'istruzione e della sanità, qualora tali accordi rischino di perturbare seriamente l'organizzazione nazionale di tali servizi e di arrecare pregiudizio alla responsabilità degli Stati membri riguardo alla loro prestazione;
• dispongono che l'Unione riconosca e promuova il ruolo delle parti sociali al livello dell'Unione europea e faciliti il dialogo tra tali parti, tenendo conto della diversità dei sistemi nazionali e nel rispetto dell'autonomia delle parti sociali.

venerdì 19 giugno 2009

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Comparto Enti Locali

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORODEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI BIENNIO ECONOMICO 2008-2009
Il giorno 4 giugno 2009, alle ore 20.00, ha avuto luogo l’incontro per la definizione dell'ipotesi di CCNL del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie Locali Biennio Economico 2008-2009 tra:
ARAN: nella persona del Presidente Avv. Massimo Massella Ducci Teri ........ firmato...................
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
Organizzazioni Sindacali: CGIL FP - CISL FPS - UIL FPL
Confederazioni Sindacali: UIL - CISL - CGIL
TITOLO IDISPOSIZIONI GENERALI CAPO I

Art. 1 - Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto
Il presente contratto collettivo nazionale si applica al personale - esclusi i dirigenti – con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente da tutti gli enti del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali indicati dall'art. 9, comma 1, del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva dell’11 giugno 2007, di seguito denominati ”Enti”, in servizio alla data dell’1.1.2008 o assunto successivamente.
Al personale delle IPAB, ancorchè interessato da processi di riforma e trasformazione, si applica il CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali sino alla individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, della nuova e specifica disciplina contrattuale nazionale del rapporto di lavoro del personale.
Al restante personale del comparto soggetto a processi di mobilità in conseguenza di provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, trasformazione e riordino, ivi compresi i processi di privatizzazione, riguardanti l’ente di appartenenza, si applica il contratto collettivo nazionale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, sino alla individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente CCNL, della nuova e specifica disciplina contrattuale del rapporto di lavoro del personale.
Il presente contratto si riferisce al periodo 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2009 e concerne gli istituti giuridici e del trattamento economico di cui ai successivi articoli.
Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza espressamente prevista dal contratto stesso. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza degli Enti interessati con idonea pubblicità da parte dell’ARAN.
Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli Enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto di cui al comma 3.
Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come D.Lgs.n.165 del 2001.
Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo, restano in vigore le disposizioni dei precedenti CCNL.

TITOLO II IL TRATTAMENTO ECONOMICO CAPO I

Art. 2 - Stipendi tabellari
Lo stipendio tabellare delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo delle diverse categorie, come definito nella tabella B allegata al CCNL dell’11.4.2008, è incrementato degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella tabella A, allegata al presente contratto, con le decorrenze ivi previste.
A seguito dell’applicazione della disciplina del comma 1, gli importi annui lordi dello stipendio tabellare delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo delle diverse categorie del sistema di classificazione sono rideterminati nelle misure e nelle decorrenze stabilite nelle allegate tabelle B e C.
Sono confermati:
la tredicesima mensilità, secondo la disciplina dell’art. 5 del CCNL del 9.5.2006;
la retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
gli altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile, ivi compresi quelli previsti dall’art.29, comma 4, del CCNL del 22.1.2004 e dall’art.9, comma 1, del CCNL del 9.5.2006;
l’indennità di comparto, di cui all’art.33 del CCNL del 22.1.2004. 4. Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono l’indennità di vacanza contrattuale, secondo le previsioni dell’art.2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n.203.
Art. 3 - Effetti dei nuovi stipendi
Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza della parte economica del presente contratto, relativa al biennio 2008 - 2009, le misure degli incrementi di cui all’art. 2, comma 1, ed all’allegata tabella A hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella A, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, del TFR nonché di quella prevista dall'art. 2122 del c.c. (indennità in caso di decesso), si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
Salvo diversa espressa previsione del CCNL dell'1.4.1999 e del CCNL del 14.9.2000, gli incrementi dei valori delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo del sistema di classificazione previsti nell'art. 2 comma 1, e nella allegata tabella A hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio alle medesime posizioni.
Art. 4 - Incrementi delle risorse decentrate
1. Per gli Enti costituiscono requisiti per l’integrazione delle risorse destinate al finanziamento della contrattazione decentrata integrativa:
il rispetto del Patto di stabilità interno per il triennio 2005-2007;
il rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento della spesa di personale; il rispetto delle corrispondenti previsioni delle leggi finanziarie dettate specificamente per le Camere di Commercio;
l’attivazione di rigorosi sistemi di valutazione delle prestazioni e delle attività dell’amministrazione;
l’osservanza degli indicatori di capacità finanziaria sotto indicati.2. Presso gli Enti Locali, è riconosciuta , a decorrere dal 31.12.2008 ed a valere per l’anno 2009, la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa, di natura variabile, ai sensi dell’art.31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali:
nel limite dell’1% del monte salari dell’anno 2007, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora gli Enti siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 ed il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 38 %;
nel limite dell’1,5% del predetto monte salari, qualora gli Enti, oltre ai requisiti di cui al comma 1, dimostrino il possesso dell’ulteriore requisito del rispetto del Patto di stabilità interno anche per l’anno 2008, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia, ed il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 31%. 3. Presso i Comuni capoluogo delle aree metropolitane, di cui all’art. 22 del D.Lgs. n. 267 del 2000, è riconosciuta , a decorrere dal 31.12.2008 ed a valere per l’anno 2009, la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa, di natura variabile, ai sensi dell’art.31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali:
nel limite dell’1% del monte salari dell’anno 2007, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora i Comuni siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 ed il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 38 %;
nel limite dell’1,5% del predetto monte salari, qualora i Comuni, oltre ai requisiti di cui al comma 1, dimostrino il possesso dell’ulteriore requisito del rispetto del Patto di stabilità interno anche per l’anno 2008, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia.4. Presso le Regioni, è riconosciuta, a decorrere dal 31.12.2008 ed a valere per l’anno 2009, la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa, di natura variabile, ai sensi dell’art.31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali:
nel limite dell’1% del monte salari dell’anno 2007, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora le Regioni siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 ed il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente depurata della spesa sanitaria sia non superiore al 30%;
nel limite dell’1,5% del predetto monte salari, qualora le Regioni, oltre ai requisiti di cui al comma 1, dimostrino il possesso dell’ulteriore requisito del rispetto del Patto di stabilità interno anche per l’anno 2008, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia.5. Le Regioni individuano, tra quelli di cui ai precedenti commi 1 e 4, i criteri che trovano applicazione per ciascuno dei propri enti strumentali per l’incremento, a decorrere dal 31.12.2008 e a valere per l’anno 2009, delle risorse di natura variabile, di cui all’art.31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004.6. Presso le Camere di Commercio, è riconosciuta , a decorrere dal 31.12.2008 ed a valere per l’anno 2009, la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa, di natura variabile, ai sensi dell’art.31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali:
nel limite dell’1% del monte salari dell’anno 2007, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora le Camere di Commercio siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 ed il rapporto tra il proprio indice di equilibrio economico-finanziario e l’indice generale medio di sistema di cui alla legge finanziaria per il 2008 non sia superiore al 10% e, comunque, inferiore a 40;
nel limite dell’1,5% del predetto monte salari, qualora le Camere di Commercio, oltre ai requisiti di cui al comma 1, presentino un indicatore di equilibrio economico - finanziario:
non superiore a 38, per le Camere di Commercio con un numero di imprese attive iscritte al Registro delle imprese inferiore a 40.000;
non superiore a 34, per le Camere di Commercio con un numero di imprese attive iscritte al Registro delle imprese superiore a 40.000 ed inferiore a 80.000;
non superiore a 30, per le Camere di Commercio con un numero di imprese attive iscritte al Registro delle imprese superiore a 80.000.7. Presso gli altri Enti del comparto, diversi da quelli indicati nei commi precedenti, è riconosciuta, a decorrere dal 31.12.2008 ed a valere per l’anno 2009, la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa, di natura variabile ai sensi dell’art.31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali, nel limite dello 1% del monte salari dell'anno 2007, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora gli Enti siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, ove applicabili, e nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa.8. Gli incrementi indicati nei commi 2, 3 e 4, non trovano applicazione presso gli Enti Locali dissestati o strutturalmente deficitari, per i quali non sia intervenuta, ai sensi di legge, l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.9. Le predette risorse aggiuntive sono finalizzate all’incentivazione della qualità, della produttività e della capacità innovativa della prestazione lavorativa ed alla erogazione di compensi strettamente collegati all’effettivo miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi nonché al riconoscimento e valorizzazione della professionalità e del merito, nel quadro del vigente sistema di relazioni sindacali. La verifica della sussistenza del rapporto richiesto dai commi precedenti per l’incremento delle risorse decentrate è effettuata con riferimento ai dati del bilancio consuntivo degli enti relativo all’anno 2007 e con riferimento anche all’anno 2008, solo per le ipotesi di eventuale incremento delle stesse nel limite dell’1,5%.

TITOLO III DISPOSIZIONI PARTICOLARI CAPO I

Art. 5 - Principi in materia di compensi per la produttività 1. Le parti confermano la disciplina dei compensi per produttività dettata dall’art. 37 del CCNL del 22.1.2004, ribadendo gli ordinari principi in materia di premialità, con particolare riferimento alla natura e ai contenuti dei sistemi incentivanti la produttività e alla conseguente necessità di valutare l’apporto partecipativo dei lavoratori coinvolti negli stessi. In caso di assenza, l’apporto individuale del dipendente è valutato in relazione all’attività di servizio svolta ed ai risultati conseguiti e verificati, nonché sulla base della qualità e quantità della sua effettiva partecipazione ai progetti e programmi di produttività.
Art. 6 - Monitoraggio e verifiche
1. L’ANCI, l’UPI e l’UNIONCAMERE, attraverso le proprie articolazioni territoriali, e le Regioni assumono l’iniziativa per l’avvio, a livello regionale, di forme di monitoraggio del lavoro precario presso gli enti del Comparto e di successivo confronto e verifica con le OO.SS. al fine di valutare, sotto il profilo delle diverse implicazioni normativo – contrattuali, le problematiche connesse a tale fenomeno ed ai processi di stabilizzazione, anche con riferimento alla scadenza dei contratti a termine. Tale confronto deve concludersi entro il termine di 45 giorni dalla data di definitiva sottoscrizione del presente CCNL.2. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere attivati anche specifici confronti a livello locale.
Art. 7 - Clausola di rinvio
1. Le parti, in considerazione del ritardo con il quale sono state avviate le trattative per il CCNL relativo al biennio economico 2008-2009, ritenendo prioritario concludere in tempi brevi la presente fase negoziale, si impegnano ad affrontare, in occasione del prossimo rinnovo contrattuale, le problematiche connesse all’eventuale revisione dei profili normativi dell’attuale regolamentazione del rapporto di lavoro e, in particolare, le seguenti materie:
semplificazione delle modalità di calcolo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa e nuova struttura della retribuzione;
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
modalità attuative dell’art.14 del CCNL del 9.5.2006;
sistema di classificazione professionale, con prioritario e particolare riferimento ai profili indicati nell’art.12 del CCNL del 22.1.2004 ed alle alte professionalità;
modalità di utilizzo, negli enti privi di dirigenza, delle risorse accantonate in applicazione dell’art.32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, ove le stesse non siano già state impiegate per il finanziamento dell’istituzione delle alte professionalità;
i profili di specifico interesse delle Regioni, non trattati nel presente CCNL;
le problematiche connesse alla disciplina del turno;
adattamento della disciplina contrattuale in materia di nuove tipologie di rapporto di lavoro alle riforme legislative intervenute in materia;
predisposizione del testo unificato delle vigenti disposizioni contrattuali.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 - Con riferimento alla disciplina dell’art.2, comma 1, le parti concordano nel ritenere che l’importo dell’incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all’importo attribuito dal presente CCNL al personale nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall’esterno (B3, D3) è finanziato con le risorse nazionali del CCNL medesimo e, quindi, è anch’esso a carico dei bilanci degli enti.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2 - Le parti si danno atto che i principi ribaditi nell’art. 5 sono funzionali all’applicazione dell’art.71, comma 5, del D.L. n.112/2008, convertito nella legge n.133/2008, e sono applicati, in relazione all’erogazione dei soli compensi per produttività, anche con riferimento alle sotto indicate fattispecie di assenza:
permessi retribuiti per donatori di midollo osseo di cui all’art. 5 della L. 6.3.2001 n. 52;
assenze per attività di volontariato di cui all’art. 9 del D.P.R. 8.2.2001 n. 194;
permessi di cui alla L. 104/1992;
congedi di maternità e parentali di cui al D.Lgs. n.151/2001;
permessi di cui all’art. 21, comma 2, del CCNL del 6.7.1995 con riguardo in particolare alle ipotesi di fruizione per screening o prevenzione oncologica.Le parti si danno altresì atto che in materia di trattamento economico nei casi di assenza per malattia, di cui all’art. 71, comma 1, del D.L. n.112/2008, convertito nella legge n.133/2008, ai fini di una corretta applicazione si potrà fare riferimento alle circolari e note interpretative nel frattempo emanate.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3 - In relazione alle previsioni dell’art.6, le parti si danno reciprocamente atto che, alla loro scadenza, i contratti a termine attualmente in essere possono essere prorogati o rinnovati nel rispetto della vigente legislazione nazionale e regionale.



giovedì 18 giugno 2009

Referendum del 21 c.a. i partiti si schierano

Ecco, ina sintesi delle posizioni delle forze politiche sul voto.
PDL - Il Popolo della Libertà non ha dato indicazioni di voto. Il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, che pure andrà a votare sì, ha assicurato alla Lega che non ci sarà campagna elettorale in favore del referendum. Anche il presidente della Camera Gianfranco Fini andrà a votare sì. Nei giorni scorsi il quotidiano online della sua fondazione 'Fare Futuro', ha pubblicato un editoriale nel quale indicava dieci buoni motivi per votare sì. Diversi esponenti del Pdl, tra l'altro, fanno parte del comitato promotore del referendum. Tra gli altri i ministri Renato Brunetta e Stefania Prestigiacomo e i parlamentari Antonio Martino e Gaetano Quagliariello. Anche il coordinatore del partito e ministro della Difesa Ignazio La Russa andrà a votare sì. Il presidente dei deputati del Pdl Fabrizio Cicchitto invece non andrà votare.
I Popolari Liberali di Carlo Giovanardi si asterranno.
PD - In una riunione della direzione ha deciso di schierarsi per il sì con l'obiettivo che poi in Parlamento venga discussa una più ampia riforma del sistema di voto. Nella tornata di domenica e lunedì, in ogni caso, dà priorità ai ballottaggi. L'ala ulivista chiede invece un maggiore impegno perché il referendum passi. Nel partito ci sono anche i contrari. Tra questi, Francesco Rutelli e l'ex ministro delle Riforme Vannino Chiti. Alcuni parlamentari hanno tra l'altro presentato delle proposte di legge in Parlamento per il ritorno al 'Mattarellum'.
LEGA - Contrarissima a un referendum dall'esito fortemente bipartitico, la Lega ha dato ai propri elettori, in particolare quelli che andranno a votare ai ballottaggi, indicazione di non ritirare le tre schede relative ai referendum. Il partito ha chiesto che nei seggi vengano messi dei cartelli per indicare l'opzione dell'astensione, mentre il ministro dell'Interno Roberto Maroni ha sottolineato la necessità che i presidenti di seggio spieghino che c'é anche questa possibilità di scelta.
IDV - Inizialmente favorevole al referendum, il partito di Antonio Di Pietro dallo scorso maggio si è schierato apertamente contro la legge che uscirebbe in caso di vittoria del sì. L'indicazione dell'Idv è di andare a votare ed esprimersi per il no.
UDC - Il partito di Pier Ferdinando Casini si è da subito schierato per l'astensione con l'obiettivo di far mancare il quorum. La sua tesi è che l'attuale legge uscirebbe di fatto rafforzata da una vittoria del sì.
RADICALI - Forza referendaria per eccellenza, i Radicali, contrari alla legge che emergerebbe se vincesse il sì, hanno formato un comitato per il 'no': andranno dunque a votare ma metteranno la crocetta sul 'no'.
SINISTRA - Tutta la sinistra, dal Prc al Pdci a Sinistra e Libertà è schierata per l'astensione. DESTRA - Anche la Destra è per l'astensione e propone come modello alternativo a quello dell'attuale legge elettorale quello del 'sindaco d'Italià.
MPA - Stessa linea anche per il Movimento per le Autonomie di Raffaele Lombardo che ha dato indicazione ai propri elettori di astenersi o, nel caso di concomitanza con i ballottaggi, di non ritirare le schede dei referendum.

mercoledì 17 giugno 2009

ANTITRUST: STOP A STILLICIDIO LEGGI CONTRO CONSUMATORI

ROMA - "In Parlamento va scoraggiato lo stillicidio di iniziative volte a restaurare gli equilibri del passato, a detrimento dei consumatori". Il monito arriva dal presidente dell'Antitrust, Antonio Catricalà, nel corso della sua relazione annuale, durante la quale punta il dito contro le norme che riguardano la possibile abolizione delle parafarmacie, l'abrogazione della facoltà di recesso annuale nei contratti assicurativi e la cancellazione dei tetti Antitrust per l'importazione di gas naturale. ''Il processo di riapertura dei mercati deve essere riavviato'', sottolinea Catricala', ribadendo la necessita' di ''contrastare i rischi di una fenice corporativa alimentata dai gruppi tutori degli interessi di categoria''. Il Garante indica nell'alta velocita' ferroviaria, nella disciplina del trasporto del gas, nel digitale terrestre e satellitare e nella banda larga alcuni degli ''importanti appuntamenti che attendono il Paese''. Pur riconoscendo che ''gli investimenti pubblici e privati devono avere i ritorni attesi'' e che ''alcune forme di separazione tra rete e servizio sono di per se' onerose'', Catricala' ribadisce che ''non ci saranno aperture ne' ampliamenti se prevarranno sempre gli incumbent, se sceglieremo ogni volta la soluzione meno destabilizzante per i vigenti equilibri''. Soprattutto, ''non sara' sufficiente la regolazione. Servira' un'attenta vigilanza perche' i monopolisti resistono anche alle riforme gia' approvate, come in piu' occasioni hanno dimostrato di saper fare''. L'attenzione e' in particolare su tre settori: ''nella distribuzione farmaceutica, l'approvazione di riforme che riportino indietro le lancette dell'orologio ripristinerebbe di fatto il monopolio delle farmacie tradizionali, con la conseguente fuoriuscita di tanti nuovi operatori'', che hanno dato vita a sconti sui prodotti fino al 22,5% del prezzo finale. Nel settore assicurativo l'abrogazione della facolta' di recesso annuale ''contribuira' a ingessare un mercato in cui la dinamica competitiva e' gia' notoriamente molto attenuata''. Infine, sul mercato del gas, ''l'Antitrust piu' volte si e' espressa a favore del mantenimento di un tetto antitrust indispensabile per favorire una concorrenza effettiva nel settore'': una misura ''flessibile'' che tenga conto dei prossimi mutamenti del mercato. Allo stesso tempo, e' necessario ''eliminare le barriere amministrative che impediscono lo sviluppo'' del mercato dello stoccaggio del metano.CONSUMATORI NON PAGHINO COSTI CRISI. La reputazione delle banche italiane sta pagando una trasparenza spesso troppo scarsa nei confronti dei clienti. Lo ha detto, nel corso della sua relazione annuale, il presidente dell'Antitrust, Antonio Catricala', spiegando che ''stabilita' e redditivita''' degli enti creditizi ''discendono anche da fattori reputazionali, che oggi sembrano compromessi piu' che in altri periodi: parte della sfiducia e' dovuta alle prassi contrattuali spesso troppo articolate e difficilmente comprensibili da parte dei risparmiatori''. Proprio per questo motivo, ha spiegato Catricala', ''vanno fatti ulteriori passi in avanti sulla strada della trasparenza, intrapresa solo ora con timidezza''.DA SCARSA TRASPARENZA GIU'REPUTAZIONE BANCHE "Occorre vigilare affinché i costi della crisi non siano riversati sui consumatori". E' l'allarme lanciato dal presidente dell'Antitrust, Antonio Catricalà, nel corso della relazione annuale dell'Autorità. "Il pericolo - ha spiegato - è latente in tutti i mercati e si manifesta in particolare in quelli caratterizzati da intrecci e posizioni dominanti". L'organismo di tutela della concorrenza segnala "i rischi di un ritorno al protezionismo e a politiche restrittive, forse più facili in termini di consenso, ma dannose per gli interessi della collettività ". Ma è sopratutto "in ragione della crisi" che l'Autorità torna a riaffermare che "la concorrenza sviluppa nuova ricchezza da investire e da distribuire" e anche di fronte ai "vincoli di finanza pubblica, giustamente considerati dal governo", si "possono solo incoraggiare le liberalizzazioni e lo sviluppo di autonome iniziative imprenditoriali, favorire soluzioni, forse più lente ma stabili, dei problemi di crescita che in Italia hanno da tempo assunto caratteristiche strutturali".Catricala' ha sottolineato quanto sia ''centrale il rapporto degli istituti di credito con le piccole e medie imprese''. Il presidente dell'Autorita', ha spiegato che ''pur non avendo specifica competenza in materia, riceviamo molte denunce da questo fondamentale settore produttivo e registriamo un alto grado di insoddisfazione''. L'attenzione e' rivolta anche al mondo dei mutui, con Catricala' che ha ricordato l'azione intrapresa contro quelle banche che ''potendo praticare la surroga a costo zero per il consumatore, come previsto dalla legge, offrivano invece soluzioni onerose''. Secondo il Garante, ''l'azione repressiva ha avuto successo nonostante la sconfitta subita nel primo grado di giudizio: oggi molte delle parti coinvolte nel procedimento negoziano la surroga a titolo gratuito. E' nostra speranza che le buone prassi innescate dall'istruttoria non si interrompano per effetto delle sentenze del Tar, in attesa del verdetto del Consiglio di Stato''. Fonte (ANSA)

martedì 16 giugno 2009

Nomina del Capo del Governo - Pubblico Comparato

Nomina del Capo del Governo
AUSTRIA - Il Cancelliere federale (Bundeskanzler) è nominato dal Presidente federale che di diritto è libero nella scelta della persona, ma di fatto deve tener conto dei rapporti di maggioranza all’interno del Consiglio Nazionale.
È eleggibile alla carica di Cancelliere, Vice Cancelliere o Ministro federale chiunque sia eleggibile al Consiglio Nazionale. Non è necessario che il Cancelliere o gli altri membri del Governo appartengano al Consiglio Nazionale.
Su proposta del Cancelliere, il Presidente nomina gli altri membri del Governo federale. Dopo aver prestato giuramento davanti al Presidente federale, il Governo entra in carica e assume le sue piene funzioni senza che sia necessaria la conferma da parte del Consiglio Nazionale.
L’atto di nomina del Cancelliere federale o dell’intero Governo è controfirmato dal nuovo Cancelliere..
FRANCIA
Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale diretto.
Il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro e pone fine alle sue funzioni all'atto della presentazione delle dimissioni del Governo.
Su proposta del Primo ministro, nomina gli altri membri del governo e pone fine alle loro funzioni.
La nomina del Primo ministro è una prerogativa esclusiva del Presidente della Repubblica che non necessità di controfirma.
La nomina del Primo Ministro è tuttavia di fatto condizionata dalla maggioranza espressa dall’elettorato. Può quindi verificarsi che il Presidente della Repubblica ed il Primo Ministro siano espressione di maggioranze diverse (c.d. "coabitazione").
Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei ministri.
(artt. 6, 8, 9 e 19 Cost.)
GERMANIA
Il Cancelliere federale viene eletto senza dibattito dal Bundestag su proposta del Presidente federale. È eletto chi ottiene i voti della maggioranza dei membri del Bundestag. L'eletto deve essere nominato dal Presidente federale.
Se il candidato proposto non viene eletto, il Bundestag può eleggere un Cancelliere federale a maggioranza dei suoi membri entro i quattordici giorni successivi alla votazione.
In assenza di elezione entro questo termine, ha luogo immediatamente una nuova elezione, nella quale è eletto colui che ottiene il maggior numero di voti. Se l'eletto ottiene i voti della maggioranza dei membri del Bundestag, il Presidente federale lo deve nominare entro sette giorni dall'elezione. Se l'eletto non raggiunge tale maggioranza, il Presidente federale, entro sette giorni, deve nominarlo o sciogliere il Bundestag.
(art. 63 Cost.)
REGNO UNITO
Il Primo ministro è nominato dal Sovrano sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei Comuni.
La nomina ricade necessariamente sul leader del partito che nelle elezioni politiche consegue la maggioranza nella Camera dei Comuni che in tal modo costituisce un interlocutore condizionante per la scelta del Sovrano, la cui posizione rimane rigorosamente imparziale.
Una situazione potenzialmente critica si determina invece quando le elezioni non esprimano una chiara maggioranza (il c.d. hung Parliament). .
SPAGNA
La proposta di un candidato alla Presidenza del Governo spetta al Re, previa consultazione dei gruppi parlamentari.
Il candidato proposto si presenta al Congresso dei Deputati per esporre il programma politico del Governo ed ottenere la fiducia.
Ottenuta la fiducia, il Re procede alla nomina del Presidente del Governo.
(art. 99)
Poteri del Capo del Governo

AUSTRIA
La Costituzione stabilisce espressamente che i massimi poteri amministrativi della Federazione, se non attribuiti al Presidente federale, spettano al Cancelliere, al Vice Cancelliere e agli altri Ministri federali che costituiscono il Governo federale presieduto dal Cancelliere (art. 69, comma 1).
In caso di impedimento del Presidente federale, le relative attribuzioni passano immediatamente al Cancelliere federale. Se però si prevede che l’impedimento duri più di venti giorni o che il Presidente non possa svolgere ulteriormente il suo incarico, le funzioni presidenziali sono espletate da un Collegio composto dal Presidente, dal secondo Presidente e dal terzo Presidente del Consiglio Nazionale (art. 64 Cost., comma 1).
Se la Costituzione non dispone diversamente, tutti gli atti del Presidente federale sono adottati su proposta del Governo o di un Ministro da esso autorizzato, e non sono validi senza la controfirma del Cancelliere o del Minsitro competente.
Il Cancelliere propone al Presidente la promulgazione delle leggi, controfirma la promulgazione e cura la successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
FRANCIA
Il Primo ministro:
• dirige l’azione del Governo;
• è responsabile della difesa nazionale
• assicura l’esecuzione delle leggi
• esercita il potere regolamentare
• nomina agli impieghi civili e militari
• può delegare alcuni suoi poteri ai ministri
• può supplire il Presidente della Repubblica nella presidenza dei consigli e dei comitati superiori
della difesa nazionale
• a titolo eccezionale, può supplire il Presidente della Repubblica nella presidenza di un Consiglio dei ministri, in virtù di una delega espressa e di un ordine del giorno determinato.
(art. 21 Cost.)
GERMANIA
Il Cancelliere federale:
• propone al Presidente federale la nomina e la revoca dei ministri (art. 64 Cost.);
• determina le direttive politiche del Governo e ne assume la responsabilità (art. 65 Cost.);
• guida l’attività dei Ministri secondo un regolamento stabilito dal Governo federale ed approvato dal Presidente federale (art. 65 Cost.);
• può proporre al Presidente federale lo scioglimento del Bundestag nel caso in cui una mozione di fiducia presentata dallo stesso Cancelliere federale (o la questione di fiducia posta su di un progetto di legge, art. 81, comma 1, Cost.) non venga approvata dalla maggioranza dei membri del Bundestag. Il potere di scioglimento viene meno qualora il Bundestag elegga, a maggioranza dei suoi membri, un altro Cancelliere federale (art. 68 Cost.).
REGNO UNITO
Il Primo ministro:
• nomina e revoca i ministri;
• determina la politica generale del Governo, attraverso Cabinet, e ne è responsabile;
• garantisce l’unità di indirizzo politico e amministrativo;
• dirige, promuove e coordina l’attività dei ministri;
• rappresenta il canale esclusivo di comunicazione con il Sovrano a cui può chiedere, assumendone l’esclusiva responsabilità, lo scioglimento anticipato della Camera dei Comuni;
• fissa, attraverso il portavoce del Governo nella Camera dei Comuni (Leader of the House of Commons), l’ordine del giorno della Camera dei Comuni;
• propone al Sovrano un’ampia serie di nomine nelle magistrature superiori, nella pubblica amministrazione, in vari enti ed istituzioni pubbliche e nella Chiesa Anglicana (c.d. patronage). Analogamente, segnala i nominativi da insignire con onorificenze civili e decorazioni.
SPAGNA
Il Presidente del Governo:
• dirige l’azione del Governo e coordina le funzioni degli altri membri del Governo, senza pregiudizio della competenza e della responsabilità diretta di questi ultimi nella loro attività di amministrazione;
• propone al Re la nomina e la revoca dei ministri;
• controfirma gli atti del Re;
• può chiedere al Re di presiedere una seduta del Consiglio dei Ministri;
- può porre la questione di fiducia, previa delibera del Consiglio dei Ministri, sul programma o su una questione di politica generale;
• può proporre, previa delibera del Consiglio dei Ministri e sotto la sua esclusiva responsabilità, lo scioglimento del Congresso, del Senato e delle Cortes Generali, che sarà decretato dal Re; non può essere proposto lo scioglimento se è stata già depositata una mozione di censura e prima che sia trascorso un anno dal precedente scioglimento;
• può proporre ricorso di incostituzionalità innanzi al Tribunale Costituzionale;
• propone al Re l’indizione del referendum, previa autorizzazione del Congresso dei Deputati.
(artt.62, 64, 92, 98, 100, 112, 115, 162)

La Costituzioni - Diritto Pubblico Comparato

1947 dicembre 23, RomaTelegramma del Presidente del Consiglio dei Ministri Alcide De Gasperi ai Prefetti d’Italia, al Presidente della Regione Sicilia, al Presidente della Valle d’Aosta, all’Alto Commissario di Sardegna, con il quale si comunica l’approvazione, in data 22 dicembre, della Costituzione Italiana ad opera dell’Assemblea Costituente.ASBg, Fondo Prefettura, Ufficio Gabinetto, b. 131, f. 1cc. 4 ( telegramma - che trovani nell'ARCHIVIO DI STATO DI BERGAMO)

Come nasce la Costituzione: il potere costituente e il potere costituito - La costituzione si basa su un'autorità politica dotata di particolare forza in virtù di un determinato momento storico. Tale volontà politica è il potere costituente: caratteristica fondamentale di questo è la sua originarietà, ovvero si legittima in via di fatto.
Nei fatti il potere costituente è appartenuto a sovrani, a oligarchie, a poteri esterni allo stato. Ma secondo la teoria del costituzionalismo il potere costituente appartiene al popolo. È inviolabile, irrevocabile e intrasmissibile. Ogni decisione successiva è espressione del potere costituito che opera secondo i principi dettati dal potere costituente.
Sono strettamente legate alla teoria del potere costituente quella del contratto sociale, quella della sovranità popolare e quella del diritto di resistenza.
Il potere costituente esprime una situazione fattuale che si autolegittima in virtù del proprio affermarsi e che si compendia nella formula per cui non è legale, poiché non conforme all'ordinamento vigente, ma è legittimo, poiché espressione di una legge superiore.
Nel procedimento costituente l'iniziativa appartiene ad una autorità straordinaria: un organo ad hoc, un organo previsto dalla costituzione fino ad allora vigente.
Vi è comunque una assunzione fattuale di poteri non contemplati nell'ordinamento costituito.
La funzione di tale autorità straordinaria è di norma finalizzata all'assemblea costituente. A questa segue la stesura del testo costituzionale che viene spesso sottoposto a referendum popolare

Le costituzioni secondo la loro origine.
1. Le costituzioni popolari sono quelle nate dal potere costituente esercitato da popolo.
2. Le costituzioni concesse sono frutto di una auto-limitazione del sovrano:
- lo Statuto Albertino
3. Le costituzioni pattizie si fondano sull'accordo tra il sovrano e l'assemblea rappresentativa del popolo.
4. Le costituzioni plebiscitarie sono approvate dal popolo mediante un plebiscito.
5. Le costituzioni eteronome o imposte sono date da un ordinamento esterno in seguito ad eventi bellici o in correlazione con la concessione di indipendenza.
6. Le costituzioni condizionate sono quelle nelle quali la libertà del potere costituente è condizionata a trattati internazionali:
- la Costituzione di Waimar del 1919 doveva tener conto dei Trattati di Versailles.

Costituzione formale e materiale - Per Costituzione Formale si intende la costituzione nel testo approvato dall'Assemblea Costituente o da altro organo a ciò competente.
La Costituzione Materiale è il valore che sorregge la costituzione formale, è il modo di essere dello stato, la sua unità politica. Si identifica con i fini politici fondamentali di una società e con le forze sociali e politiche dominanti. È quella costituzione che, partendo dalla costituzione formale e quindi non disattendendola, la integra con le decisioni politiche fondamentali nelle quali si identificano le forze della società. Le norme della costituzione materiale potrebbero prevalere su quelle della formale secondo il volere della classe politica dominante. Tale pericolo è sventato dal fatto che la costituzione materiale non deve prevalere su quella formale, l'unica funzione ad essa attribuita è di carattere interpretativo.
La teoria della costituzione materiale, essendo legata al potere costituente, all'opinione comune delle forze pubbliche dominati, serve a individuare i valori dominati o “super-principi” della costituzione, operazione impossibile sul piano formale data la pari-ordinazione delle disposizioni costituzionali. Ciò è di grande rilievo ai fini del bilanciamento.In sintesi la costituzione materiale può essere considerata come la costituzione formale che abbandona la presunzione di separazione tra diritto e politica.

Costituzioni rigide e costituzioni flessibili - Si definiscono costituzioni rigide quelle costituzioni che per essere variate richiedono procedure aggravate. Si ricordano la Costituzione Usa, le Costituzioni Francesi del 1791, 1793, 1795, la Costituzione belga del 1931, le più importanti costituzioni del XX secolo.
Si definiscono costituzioni flessibili quelle costituzioni modificabili con leggi ordinarie. Si ricordano lo Statuto Albertino, le carte francesi del 1814 e del 1830, la Costituzione Spagnola del 1808, la Costituzione del Sud Africa 1909, l'attuale costituzione della Nuova Zelanda, del Principato di Monaco e di Israele.
Costituzioni scritte, consuetudinarie, brevi o lunghe - Si definiscono costituzioni consuetudinarie quelle che nascono dal ripetersi e dal consolidarsi di usi e di tradizioni che ad un certo punto sono sentite come vincolanti, che si amalgamano e integrano con leggi formali. Esempio tipico è la costituzione britannica: questa è costituita anche da leggi (Bill of Rights 1689, Act of Settlement 1701, Scotland Act 1706, Parlament Act 1911, Statute of Westminster 1931, Human Rights Act 1998, Scotland Act 1998, Hause of Lord Act 1999) quindi può essere considerata una costituzione organica, storica o comulativa.
L'esigenza di rompere radicalmente col passato, di razionalità, di certezza del diritto, di uguaglianza e di conoscibilità portarono i costituenti a preferire la forma scritta.
Si definiscono costituzioni brevi quelle che disciplinano le competenze e l'assetto di organi di vertice dello stato e, al più, si limitano ad enunciare le libertà fondamentali che la costituzione garantisce. Si ricorda la Costituzione Usa e le maggiori costituzioni del 1800.
Sotto la spinta del pluralismo e dello scontro sociale, le costituzioni dovettero tener conto delle nuove classi sociali esistenti e del conseguente moltiplicarsi di interessi che attraversano le singole istituzioni. Le costituzioni disciplinarono quindi le relazioni tra gli organi di vertice, i diritti sociali, dettarono norme a protezione delle autonomie, introdussero misure a tutela delle minoranze e dei diritti di terza generazione. Diventarono quindi lunghe.
Costituzioni unitestuali e pluritestuali, costituzioni provvisorie e costituzioni instabili.
Le costituzioni documentali o uni-testuali sono quelle costituite da un unico testo, salvi i successivi emendamenti.
Le costituzioni pluri-testuali sono quelle costituite da più testi, come quella della III Repubblica Francese.
Le costituzioni provvisorie sono quelle che precedono una costituzione più approfondita e completa.
Le costituzioni instabili si hanno in Paesi di recente indipendenza ove lo scontro politico è tanto forte da determinare continue revisioni costituzionali anche attraverso procedure non legali

La difesa della Costituzione

La più nota linea di difesa della Costituzione è il controllo di costituzionalità delle leggi, cui si aggiungono ulteriori forme di controllo costituzionale che svolgono le Corti Costituzionali. Altrettanto importante è la difesa attraverso procedure aggravate di revisione costituzionale.
La difesa della Costituzione è un obbligo che grava su tutti, in particolar modo sui funzionari pubblici. Questo dovere è sancito dal giuramento di fedeltà alla Costituzione richiesto per i titolari di organi costituzionali. Anche i semplici cittadini hanno poi il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la costituzione e le leggi, come da art 54 della Costituzione Italiana.
La difesa della Costituzione si esprime anche attraverso atti tipici degli organi costituzionali: in Italia, ad esempio, il Presidente della Repubblica in sede di promulgazione delle leggi o di emanazione di atti aventi forza di legge e le Commissioni Affari Costituzionali di Camera e Senato in sede di esame delle proposte d legge devono fare uno specifico esame di costituzionalità di tali atti.
Il diritto di resistenza - L'art. 4 della Legge Fondamentale Tedesca recita: “Tutti i tedeschi hanno il diritto alla resistenza contro chiunque si appresti a sopprimere l'ordinamento vigente, se non sia possibile altro rimedio”. Esso consiste nell'inosservanza dei comandi incostituzionali (resistenza passiva) o anche nella reazione verso comportamenti incostituzionali (resistenza attiva). La resistenza vera e propria è quella collettiva, come diritto della gente ad opporsi ad uno Stato Tiranno.
Essa si distingue dalla rivoluzione poiché non si propone di instaurare un nuovo ordinamento, ma di restaurare l'ordine costituzionale calpestato dal potere costituito. Si distingue dalla disobbedienza civile, con la quale comportamenti disobbedienti prendono luogo contro obblighi discendenti dalla legge legittimamente posta dall'autorità, ma ritenuti non aderenti alla coscienza sociale. La resistenza mette in discussione l'opportunità e non la legittimità del comando dei pubblici poteri.
Peppe Gabriele