lunedì 8 marzo 2010

Parere del C.S.M. allo schema di d. lgs “Attuazione dell’art. 60 della L. 69/09

Parere allo schema di decreto legislativo: “Attuazione dell’art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”
(Delibera del 4 febbraio 2010)
Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 4 febbraio 2010, ha adottato, il seguente parere:
“1. Il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera dell’11 marzo 2009, ha espresso il proprio parere sulla delega contenuta nell’art. 39 del disegno di legge n. 1441bis C, norma sostanzialmente recepita nell’art. 60 della legge delegata n. 69/2009. Nel corpo di tale delibera, ricostruita la cornice normativa vigente in materia e chiariti i principi ispiratori delle forme alternative di risoluzione della controversia, il Consiglio dava
favorevolmente atto dell’introduzione del nostro sistema giudiziario della possibilità di ricorrere in via generale, per la risoluzione delle controversie civili e commerciali relative a diritti disponibili, ad uno strumento alternativo rispetto alla giurisdizione.
Nell’occasione il Consiglio ha espresso la propria favorevole valutazione con riguardo alle previsioni contenute nell’art. 39, secondo comma, lett. b) e c), sottolineando che “il tentativo di conciliazione può avere successo solo se è sostenuto da una reale volontà conciliativa e non se è svolto per ottemperare ad un obbligo. In questo caso si trasforma in un mero adempimento formale, che ingolfa gli uffici preposti, ritardando la definizione della controversia e sottraendo energie allo svolgimento dei tentativi di conciliazione seriamente intenzionati. Pertanto, la facoltatività del ricorso alla mediazione sembra poter meglio garantire il raggiungimento delle finalità cui lo strumento stesso è preordinato”.
Il C.S.M. ha mostrato apprezzamento anche per le previsioni di cui alle lettere o), q) ed r) del medesimo comma, sottolineando che “l’individuazione del termine massimo di quattro mesi entro il quale il procedimento di conciliazione deve chiudersi nonché la prescrizione di forme di agevolazioni di carattere fiscale appaiono misure idonee a
promuovere ed a facilitare l’accesso alla procedura in oggetto, giacché prospettano il contenimento sia dei tempi sia dei costi, disposizioni tanto più efficaci a fronte della notevole durata ed onerosità del processo civile. Sotto altro aspetto, la previsione che il verbale di
conciliazione abbia efficacia esecutiva consente di evitare che la mediazione venga ritenuta un’alternativa meno utile rispetto al procedimento giudiziario, cosa che accadrebbe se l’esecuzione dell’accordo raggiunto fosse rimesso alla buona volontà delle parti”.
A fronte di tali positività, il C.S.M. rilevava che la legge delega non fissava “neanche sotto forma di principi – i criteri per l’attivazione ed il funzionamento del meccanismo conciliativo, né tanto meno ne definisce i rapporti con il giudizio ordinario” e che mancavano disposizioni di carattere generale per l’indicazione dei “requisiti per l’iscrizione nel Registro e per la sua conservazione”. Tali disposizioni, a parere del Consiglio, erano assolutamente indispensabili, “proprio perché è con la legge delega in esame che si introduce nel sistema
italiano la generale possibilità di ricorrere all’ADR per le controversie civili e commerciali aventi ad oggetto diritti disponibili”, di talché “sembra quanto mai necessario che il legislatore fissi una cornice normativa completa ed unitaria, nell’ambito della quale vanno poi collocate le specifiche disposizioni relative alla conciliazione stragiudiziale,
eventualmente avendo anche cura di effettuare un coordinamento con norme già vigenti relative alla medesima materia”.
Il C.S.M. segnalava al legislatore delegante l’opportunità di integrare la disciplina proposta con particolare riguardo ad alcuni aspetti, indispensabili per promuovere una migliore definizione delle “caratteristiche strutturali e funzionali della conciliazione, che, per
essere apprezzata e dunque, conseguire le finalità cui è preposta, deve caratterizzarsi come professionale, strutturata e tecnicamente organizzata, non affidata, quindi, alla sola improvvisazione creativa del mediatore, che pure ha un ruolo importante. Solo in tal modo, infatti, le parti potranno superare la preoccupazione che al di fuori del giudizio ordinario
non siano rispettate le garanzie giurisdizionali, dalle stesse ritenute indispensabili per la “giusta” definizione della controversia. Non sfugge, d’altronde, che la previsione della conciliazione stragiudiziale nel sistema ordinamentale italiano costituisce l’espressione di una nuova impostazione culturale, che, seppure rimessa all’intervento legislativo, necessita
di tempi lunghi per poter compiutamente essere compresa ed accettata. Ciò non toglie, tuttavia, che alcune precisazioni sul piano tecnico nonché facilitazioni sul piano operativo possano contribuire in maniera determinante a superare pregiudizi e diffidenze nei confronti
dell’ADR”.
2. Lo schema di decreto persegue l’obiettivo di “garantire alla nuova disciplina una reale spinta deflattiva e contribuire alla diffusione della cultura della risoluzione alternativa delle controversie”, nonché “di valorizzare le esperienze autoregolative e di minimizzare l’intervento statale nella disciplina del concreto esercizio dell’attività di mediazione”. Esso si compone di 24 articoli, distinti in cinque diversi capi.
Secondo le definizioni dell’art. 1, per “mediazione” deve intendersi “l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia,
sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa”; la “conciliazione” rappresenta invece “la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione”.
In tal modo operando, il legislatore utilizza il termine “mediazione” per
identificare la procedura conciliativa ed il termine “conciliazione” per rappresentarne l’esito positivo.
Gli articoli 1 e 2 definiscono la funzione della mediazione.
Si segnala al riguardo l’opportunità che legislatore delegato definisca anche la figura del “mediatore”, persona fisica distinta dall’organismo abilitato a svolgere la mediazione, e ciò al fine di stabilire requisiti professionali nonché per distinguerlo dal “mediatore” definito
dall’art. 1754 del codice civile.
Gli articoli dal 3 al 15 disciplinano il procedimento di mediazione.
L’art. 5, definisce l’ambito applicativo della mediazione. Esso introduce una sorta di doppio binario per l’accesso alla mediazione, distinguendo le controversie civili per le quali il procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda e quelle per le quali, al contrario, la scelta di ricorrere a tale procedimento è rimessa alla
discrezionalità delle parti.
Il legislatore delegato ha previsto che tutte le controversie giudiziarie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi,
bancari e finanziari debbano essere precedute dall’esperimento del procedimento di mediazione.
Sotto un primo aspetto, la legge delega non sembra contenere alcun riferimento alla possibilità di introdurre un doppio binario di procedibilità con riguardo all’oggetto della controversia Infatti, l’art. 60, terzo comma, lett. a) L. n. 69/2009 prescrive che il Governo, nell’esercizio delle delega di cui al primo comma del medesimo articolo, preveda “…che la
mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l’accesso alla giustizia…”.
L’aver configurato l’esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità e non di proponibilità della domanda giudiziale consente il superamento delle obiezioni – già sollevate in dottrina – concernenti il mancato rispetto della legge delega,
laddove prevede che la mediazione non precluda “l’accesso alla giustizia” . Infatti, la verifica dell’omesso espletamento del tentativo di conciliazione impone al giudice non la declaratoria di improcedibilità della domanda ma soltanto il rinvio dell’udienza ad una data successiva
rispetto alla scadenza del termine fissato dall’art. 6 per la durata della mediazione, senza ulteriori conseguenze sul processo.
Ciò non toglie, tuttavia, che l’introduzione del cd. doppio binario non trovi
giustificazione nel testo della legge delega e, soprattutto, non appaia razionale avuto presente l’ampio ed eterogeneo elenco delle materie per le quali è stato configurato l’obbligo di ricorrere preventivamente alla mediazione.
È evidente, infatti, che l’indicazione di cui al primo comma dell’art. 5 è di tale ampiezza da riguardare la maggior parte del contenzioso civile, così ricomprendendo tipologie di controversie non assimilabili, con caratteristiche ontologiche e difficoltà di gestione del tutto peculiari.
Le indicazioni fornite nella relazione illustrativa non appaiono utili a giustificare la scelta compiuta dal legislatore delegato, il quale ha previsto la mediazione obbligatoria per controversie di tale complessità anche istruttoria – come possono essere quelle in materia ereditaria ovvero dirette all’accertamento della responsabilità medica – che difficilmente si
prestano ad una rapida soluzione in sede conciliativa.
Non sembra possibile, poi, accomunare – così come risulta aver fatto il legislatore delegato – in un’unica categoria, vale a dire quella dei “rapporti particolarmente conflittuali, rispetto ai quali, anche per la natura della lite, è quindi particolarmente più fertile il terreno della composizione stragiudiziale”, le controversie relative a responsabilità medica ed a
diffamazione a mezzo stampa, giacché è evidente la disomogeneità sostanziale sia dei diritti lesi (non potendosi assimilare il diritto alla vita ed all’integrità fisica con il diritto all’onorabilità), sia delle attività connesse all’accertamento delle lamentate lesioni.
Sotto diverso aspetto si ritiene opportuno segnalare che l’aver reso obbligatorio, per le materie elencate al primo comma dell’art. 5, il ricorso alla mediazione non sembra la soluzione migliore per assicurare la diffusione della cultura per la risoluzione alternativa
delle controversie. Come già rilevato dal C.S.M. nel parere reso in data 11 marzo 2009, il tentativo di conciliazione può avere successo solo se è sostenuto da una reale volontà conciliativa e non se è svolto per ottemperare ad un obbligo. In questo caso si trasformerebbe
in un mero adempimento formale, che ingolferebbe gli uffici preposti, ritardando la definizione della controversia e sottraendo energie allo svolgimento dei tentativi di conciliazione seriamente intenzionati. Conseguentemente, la facoltatività del ricorso alla mediazione sembra poter meglio garantire il raggiungimento delle finalità cui lo strumento
stesso è preordinato.
La conciliazione, d’altra parte, va promossa non per realizzare un effetto deflattivo del contenzioso civile ma perché rappresenta uno strumento di ampliamento dell’area della tutela, vale a dire “uno dei diversi mezzi di risoluzione delle controversie disponibile in una società
moderna, che può essere il più idoneo per alcuni tipi di controversie, ma certamente non per tutte” (cfr. paragrafo 1.1.4 della relazione di accompagnamento alla proposta di direttiva europea in tema di mediazione in materia civile e commerciale).
Non si tratta di scegliere e promuovere la mediazione perché il sistema processuale dei singoli paesi incontra difficoltà sempre maggiori a trattare in modo rapido ed efficiente le cause. Al contrario, la mediazione ha caratteristiche positive in sé e, se mai, richiede un sistema giudiziario efficiente come migliore incentivo per il suo sviluppo.
La mediazione (come più in generale tutte le forme alternative di risoluzione della controversia), invero, può divenire uno strumento importante per una trasformazione della giustizia civile ed una sua evoluzione verso un sistema più flessibile e più attento alle
caratteristiche del caso concreto, nell’ambito di un sistema integrato di giustizia che tenda sempre più a specializzare la funzione dei vari strumenti di definizione, articolando non solo gli strumenti alternativi alla decisione ma anche la gamma di quelli decisionali in senso
stretto.
Non sfugge, infatti, che la mediazione ha il pregio di consentire “la continuazione dei rapporti tra le parti” e, pertanto, evita quel clima di agone proprio del ricorso alla giurisdizione, che determina inevitabilmente la conflittualità di tali rapporti e, dunque, ostacola la possibilità stessa di conciliare la controversia; tuttavia, l’affermazione nel panorama ordinamentale della mediazione passa necessariamente per un cambiamento di prospettiva culturale prima ancora che tecnico-giuridica.
Le considerazioni svolte sulla previsione contenuta nell’art. 5, primo comma, dello schema di decreto legislativo in esame, sotto un profilo strettamente tecnico nonché alla luce della ratio sottesa alla mediazione, inducono ad esprimere un giudizio contrario alla configurazione di ipotesi di mediazione obbligatoria, tanto più allorquando, come nella
fattispecie in esame, tali ipotesi riguardino materie profondamente disomogenee, che non si prestano ad alcuna forma di omologazione neanche sotto l’aspetto della prognosi sulla loro preventiva conciliabilità.
Merita, ancora, di essere rilevato che la norma in esame non chiarisce se l’intervento del terzo, che non abbia partecipato alla mediazione, imponga al giudice di azionare il meccanismo processuale previsto dal primo comma .
Nel proseguire la valutazione sulle ricadute ordinamentali dell’art. 5, non è
condivisibile neanche la previsione contenuta nel secondo comma di tale disposizione, che estende la possibilità di ricorrere alla mediazione facoltativa anche nel corso del giudizio regolarmente instaurato e ne disciplina le modalità.
Non è quindi condivisibile la previsione secondo la quale il giudice, nel corso del giudizio, può “invitare” le parti a procedere alla mediazione e, in caso di adesione all’invito, fissa la successiva udienza all’esito della scadenza del termine di durata del relativo procedimento.
Il meccanismo così elaborato non è, infatti, funzionale allo scopo.
È sì verosimile che nel corso del giudizio – anche alla luce delle eventuali risultanze istruttorie acquisite – maturino le condizioni per la conciliazione della causa, fallita precedentemente. In tal caso, tuttavia, sembra opportuno prevedere anche la possibilità che sia lo stesso giudice procedente, con il supporto dei difensori ed eventualmente di un mediatore
designato ad hoc quale suo ausiliario, ad esperire il tentativo di conciliazione, per evitare inutili dilazioni temporali. Il giudice, infatti, è già a conoscenza dello stato della causa ed è in
grado di indirizzare le parti verso un accordo che tenga conto anche delle emergenze processuali, in maniera tale che l’attività fino ad allora compiuta non vada dispersa.
Pertanto, risulta più utile per la diffusione della mediazione rafforzare i “poteri conciliativi” del giudice, al quale deve essere riconosciuta la possibilità di avvalersi, eventualmente, anche di un mediatore per giungere alla conciliazione della controversia. Condivisibile è, invece, la previsione contenuta nel terzo comma dell’art. 5, in base alla quale “Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei
provvedimenti urgenti e cautelari”. È così consentito alle parti di poter godere della tutela d’urgenza anche in caso di ricorso alla mediazione, il che costituisce un incentivo ad essa, giacché l’esperimento del tentativo di conciliazione preventivo rispetto alla presentazione della domanda giudiziale non si risolve in un diniego di tutela delle ragioni delle parti.
Per le medesime ragioni è utile la previsione di cui al sesto comma, per la quale “Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal deposito del verbale di cui all’articolo 11 presso la segreteria dell’organismo”.
Risulta, tuttavia, necessario che sia meglio coordinata la previsione in esame con quella contenuta nell’art. 4 dello schema di decreto legislativo con riguardo alla determinazione della litispendenza ed alla produzione degli effetti sostanziali della domanda.
Nel comma in esame, infatti, la produzione dei “medesimi effetti della domanda giudiziale” viene fatta scaturire dalla comunicazione alle altre parti della domanda di mediazione, la quale – secondo la previsione di cui all’art. 8 – deve avvenire a cura del responsabile dell’organismo abilitato a svolgere il procedimento de quo. L’art. 4, sul quale ci si soffermerà
di seguito, prevede che “per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della recezione della comunicazione”. È bene, dunque, chiarire se la pendenza della domanda di mediazione coincida con la comunicazione a cura del responsabile ovvero con la recezione
della stessa da parte degli interessati. Sarebbe utile, per maggiore trasparenza e per evitare che effetti rilevanti come quelli in esame possano essere pregiudicati da colpose inerzie di terzi, che la litispendenza e la produzione degli effetti sostanziali della domanda siano collegati al
deposito della domanda di mediazione effettuata dalla parte ai sensi dell’art. 4.
La soluzione proposta è, peraltro, in linea con quanto previsto dall’art. 6 in tema di decorrenza del termine di durata della mediazione, di cui si dirà commentando tale norma.
Il quarto comma dell’art. 5 enuclea i procedimenti in cui la mediazione è esclusa. Tale previsione ha il pregio di valorizzare le caratteristiche strutturali e funzionali di alcuni procedimenti civili, le quali risultano fisiologicamente incompatibili con la mediazione.
Sarebbe opportuno che si chiarisca che per tali procedimenti è esclusa l’obbligatorietà della mediazione anche per la fase successiva a quella “interinale” ovvero “d’urgenza”, nel corso della quale spetterà al giudice verificare se vi siano o meno margini per la conciliazione ed
orientare di conseguenza l’andamento giudiziale della controversia.
Sarebbe, inoltre, utile ampliare l’elencazione di cui al quarto comma, in maniera tale da comprendere anche il procedimento sommario di cognizione previsto dall’art. 702 bis c.p.c. e ss., che pure si contraddistingue per la celerità della definizione del giudizio,
risultando diversamente vanificato lo scopo stesso per cui esso è stato introdotto nel codice di rito dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Il quinto comma dell’art. 5 disciplina l’ipotesi in cui la clausola di mediazione o di conciliazione sia contenuta in un contratto ovvero in uno statuto societario e ad essa non sia stata data esecuzione. La disposizione persegue la condivisibile finalità di prevedere anche per
la mediazione “pattizia” il medesimo procedimento giurisdizionale da seguirsi per l’ipotesi in cui le parti non abbiano dato attuazione alla clausola di mediazione.
Il settimo ed ultimo comma estende l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 5 ai procedimenti promossi davanti agli arbitri. Si tratta di una previsione incongrua e non condivisibile, non solo perché appare affetta da eccesso di delega, ma anche perché i processi arbitrali trovano fondamento nell’autonomia negoziale, integrano giudizi privati e sono
potenzialmente idonei a consentire la conciliazione. Si evidenzia in proposito che, secondo l’insegnamento del giudice delle leggi, il previo esperimento del tentativo di conciliazione può essere imposto, in via generale, per fini di economia processuale da ritenere prevalente;
fine non rilevabile per i giudizi arbitrale non gravanti per natura su strutture pubbliche.
3. L’art. 3 dello schema di decreto legislativo, rubricato “Disciplina applicabile e forma degli atti”, regolamenta la disciplina applicabile alla mediazione. La scelta di fondo, calata nel primo e secondo comma, è stata quella di valorizzare le esperienze autoregolative e di minimizzare l’intervento statale nella disciplina del concreto esercizio dell’attività di
mediazione.
E’ senz’altro condivisibile la scelta legislativa di non disciplinare in maniera particolareggiata il procedimento di mediazione, in linea con la natura duttile dello strumento conciliativo in oggetto. Ciò non toglie, tuttavia, che sia necessaria l’individuazione ad opera
del legislatore delegato di un nucleo di regole minime e comuni che devono essere inserite dai singoli organismi di conciliazione nei relativi regolamenti.
Per un verso, infatti, risulta indispensabile che il legislatore, coerentemente con le scelte effettuate nel decreto legislativo in commento, fornisca precise indicazioni sulla natura e sul contenuto delle disposizioni che non possono mancare in ciascun regolamento. A titolo esemplificativo, appare fondamentale che il decreto legislativo prescriva che nei singoli
regolamenti siano presenti norme dirette a garantire la professionalità e la terzietà dei mediatori, secondo criteri che devono essere individuati nel decreto legislativo stesso. Del pari, non possono mancare disposizioni di carattere generale funzionali a chiarire quali atti,
nel corso del procedimento di mediazione, debbano avere la forma scritta e, soprattutto, a quali incontri debbano inderogabilmente partecipare le parti personalmente, al fine di verificare la reale volontà conciliativa delle stesse. Non sfugge, infatti, che in alcune fasi del procedimento non si può prescindere dalla presenza degli interessati, sia per acquisire
informazioni utili per giungere alla conciliazione, sia per verificare i reali termini delle questioni in atto ed i possibili margini di trattativa con le parti. Di conseguenza, si rileva pure indispensabile l’individuazione di alcune formalità, che è opportuno siano seguite nella
mediazione, per garantire sia le parti sia la serietà del procedimento.
Per altro verso, l’individuazione di un nucleo di regole minime e comuni è determinata dalla necessità di evitare disparità di trattamento a fronte di analoghe situazioni e finalità, tanto più nel caso in cui il ricorso alla mediazione sia obbligatorio.
Va infine rilevato, a conclusione dell’esame dell’art. 3, che nel ricorso alle “modalità telematiche”, previste dall’ultimo comma della disposizione, deve tenersi conto sia delle esigenze di riservatezza del procedimento, sia della necessità di interlocuzioni dirette e personali con le parti. Pertanto, sarebbe opportuno che il legislatore chiarisse in quali termini
le modalità in oggetto vadano raccordate con le illustrate esigenze.
4. L’art. 4 dello schema di decreto legislativo, rubricato “Accesso alla mediazione”, delinea le modalità di accesso al procedimento di mediazione e configura in merito anche un obbligo di informazione a carico dell’avvocato.
Nel decreto legislativo non è fissato alcun criterio di competenza territoriale o per materia, utile per individuare l’organismo di conciliazione competente in relazione all’oggetto della domanda di mediazione. Nella relazione illustrativa è dato atto che il meccanismo elaborato dal legislatore delegato per il radicamento della competenza costituisce espressione di una scelta di metodo ben precisa.
La scelta operata dal legislatore delegato appare irrazionale e inidonea a garantire il funzionamento della mediazione. E’ evidente che il buon esito del procedimento è legato anche alla localizzazione degli organismi di conciliazione in relazione alla domanda presentata; il luogo in cui la mediazione si svolge deve essere facilmente accessibile alle parti,
diversamente risolvendosi in un ulteriore ostacolo al raggiungimento dell’accordo, per favorire il quale è necessario limitare al minimo sia i disagi sia le spese che gli interessati devono affrontare per la conciliazione.
La strutturazione della norma si presta a strumentalizzazioni nel momento della scelta dell’organismo di conciliazione, così da favorire indebite individuazioni di tale organismo che ne potrebbero pregiudicare la terzietà e l’imparzialità. In merito non si può condividere l’impostazione del legislatore delegato, il quale ritiene che in virtù della disposizione in
commento “Le parti saranno così libere di investire concordemente o singolarmente l’organismo ritenuto maggiormente affidabile”. Costituisce insanabile contraddizione logica adottare politiche normative per la promozione della mediazione e, al contempo, consentire la
differenziazione degli organismi di conciliazione in base alla loro affidabilità: il quadro di normazione primaria deve essere in grado di garantire che tutti gli organismi di conciliazione presentino il medesimo qualificato livello di affidabilità, a maggior ragione allorquando le
parti siano obbligate al preventivo tentativo di conciliazione.
Da un punto di vista processuale, peraltro, non si comprende secondo quale logica e coerenza normativa possa imporsi il ricorso alla mediazione quale condizione di procedibilità e, contestualmente, sganciare il relativo procedimento da ogni collegamento territoriale con l’autorità giudiziaria procedente, tenuta – in caso di mancato espletamento della mediazione -
a fissare una nuova udienza innanzi a sé all’esito del decorso del termine fissato dall’art. 6.
L’applicazione della disposizione in commento consentirebbe alla parte, in relazione ad una domanda correttamente proposta innanzi al Tribunale di Palermo ma non preceduta dall’espletamento dell’obbligatorio procedimento di mediazione, di rivolgersi ad un organismo di conciliazione con sede in Milano.
Risulta, poi, difficilmente ipotizzabile, così come affermato nella relazione illustrativa, che il “semplice” meccanismo predisposto dal legislatore sia, proprio per la sua essenzialità, utile ad evitare contrasti. Il sorgere dei conflitti sarà inevitabile allorquando, ad esempio, più istanze di conciliazione riguarderanno solo in parte la stessa domanda o quando tali istanze siano connesse l’una all’altra, di talché il criterio della priorità non sarà da solo sufficiente a dirimere i contrasti originatisi, perché l’oggetto della mediazione risulterà diverso.
Si pensi, ad esempio, all’ipotesi di domande giudiziali che coincidono solo in parte con riguardo al petitum o alla causa petendi: non può parlarsi di identità delle stesse e, tuttavia, il decreto legislativo non fornisce gli strumenti necessari per individuare l’organismo di conciliazione competente, nel caso in cui le parti abbiano già avviato il procedimento di
mediazione innanzi ad organismi diversi.
Si tratta di ipotesi che il legislatore non poteva non prevedere, attesa la loro diffusione nella pratica e per le quali devono essere individuati idonei strumenti di coordinamento nell’azione degli organismi di conciliazione. Peraltro l’art. 4 non disciplina né in quale modo
debba essere fatta valere l’incompetenza dell’organismo di conciliazione successivamente adito, né la sanzione per l’ipotesi in cui la mediazione prosegua innanzi all’organismo incompetente.
Per quanto concerne la disposizione di cui al secondo comma dell’art. 4, sembra opportuna una sua integrazione nel senso di imporre alle parti di allegare alla domanda di mediazione la documentazione posta a sostegno della pretesa azionata.
Tale allegazione agevolerebbe la conciliazione della controversia, perché consentirebbe al mediatore di avere immediata piena cognizione della materia del contendere e, al contempo, dimostrerebbe la reale volontà conciliativa degli interessati.
In ordine, infine, al terzo comma dell’art. 4, deve rilevarsi che la legge delega non prevedeva alcuna nullità del contratto eventualmente stipulato in violazione del condivisibile obbligo di informazione gravante sull’avvocato. Nella relazione illustrativa si legge che “Si
tratta di una nullità di protezione che non si riverbera sulla validità della procura, in linea con gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità”. Sarebbe opportuno che tale precisazione fosse inserita anche nel testo normativo e, comunque, alla luce di essa risulta,
francamente, ancor meno comprensibile la scelta della cd. “nullità di protezione”. Infatti, per un verso, l’avvocato è responsabile di non aver informato il proprio assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione, il che comporta la nullità del contratto concluso
con il proprio assistito e, per altro verso, il medesimo avvocato può continuare a difendere la parte in giudizio sulla base di un rapporto fiduciario, qual è quello originato dalla procura,
viziato sin dall’origine nella sua causa.
5. Gli artt. 6 e 7 disciplinano, secondo diversi aspetti, la durata del procedimento di mediazione. Entrambe le disposizioni in commento non appaiono condivisibili.
Invero, per quanto concerne la previsione di cui all’art. 6, seppure risulta pregevole lo sforzo legislativo di contenere i tempi per la definizione della procedura, in piena coerenza con quanto stabilito dalla legge delega, tuttavia non appare realistico prevedere un termine
unico e fisso per tutti i procedimenti di mediazione, a prescindere dalla loro complessità e dagli approfondimenti che essi impongono. Inoltre, se l’intento del legislatore è quello di imporre termini ristretti per la conciliazione, sembra indispensabile che venga chiarita la
natura perentoria del termine in esame, atteso che in nessuna disposizione dello schema di decreto legislativo tale natura è affermata, sebbene nella relazione illustrativa si legga “si fissa in quattro mesi il termine massimo di durata del procedimento di mediazione”.
Da ultimo, deve sottolinearsi che l’art. 6 fissa il termine a quo per la decorrenza del termine massimo di durata del procedimento nella “data di deposito della domanda di mediazione”; in tal modo gli effetti della domanda di mediazione vengono collegati al mero deposito della relativa istanza, diversamente da quanto è stabilito dall’art. 4, primo comma, e
dall’art. 5, sesto comma, che invece, come detto, riconnettono la rilevanza della medesima domanda alla sua comunicazione. Per garantire maggiore trasparenza al procedimento ed in un’ottica di semplificazione normativa, sarebbe auspicabile una disciplina unitaria in ordine al
termine di decorrenza di tutti gli effetti derivanti dalla presentazione della domanda di mediazione.
Per quanto concerne l’art. 7, deve osservarsi che la sottrazione “del periodo di cui all’art. 6” dal computo del termine oltre il quale il processo è da considerarsi irragionevole, ai sensi della Legge 24 marzo 2001, n. 89, è in contraddizione con la previsione contenuta nel
primo comma dell’art. 5. Se, infatti, la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, l’arco temporale necessario per il suo espletamento deve obbligatoriamente rientrare nel calcolo imposto dalla legge in tema di equa riparazione, costituendo il procedimento per la conciliazione un passaggio indispensabile per l’ottenimento della pronuncia giurisdizionale sulla domanda proposta.
Non sfugge che i “tempi” della mediazione dipendono da un terzo, che non esercita funzioni giurisdizionali; tuttavia il giudice, una volta investito della controversia ed accertato il mancato espletamento del tentativo di conciliazione, è tenuto a rinviare la causa di almeno quattro mesi, il che non può che incidere sulla ragionevole durata del processo. E’ evidente
che il ragionamento svolto non può condurre a conclusioni diverse a seconda che il tentativo di conciliazione sia stato regolarmente espletato prima della proposizione della domanda giudiziale ovvero che ciò non sia avvenuto, atteso che in entrambi i casi la mediazione si pone come condizione di procedibilità.
L’art. 8 dello schema di decreto legislativo si occupa del “Procedimento”. Tale disposizione trascura alcuni aspetti che meriterebbero apposita previsione legislativa, al fine di garantire l’efficacia della mediazione.
Invero, risulta indispensabile che la norma primaria precisi che la scelta del mediatore ad opera del responsabile dell’organismo di conciliazione avvenga in ragione delle sue specifiche competenze sulla materia oggetto di controversia e secondo criteri oggettivi e predeterminati, in maniera tale da consentire alle parti di nutrire piena fiducia nel mediatore.
Del pari, dovrebbero essere indicate specificamente quali siano le condizioni in presenza delle quali possono essere nominati i mediatori ausiliari, dei quali, peraltro, non è definito neanche
il ruolo all’interno del procedimento; per cui non si comprende, ad esempio, se in caso di dissenso di uno o più mediatori ausiliari rispetto alle scelte operative o decisionali del mediatore, tale dissenso possa essere manifestato ed in che termini incida sulla procedura in
corso. In ogni caso, la possibilità di designare i mediatori ausiliari dovrebbe essere legata al consenso delle parti.
In relazione alla previsione contenuta nel secondo comma, pur condividendosi la scelta legislativa di non strutturare in maniera rigida il procedimento di mediazione, sembra tuttavia opportuno che il decreto legislativo preveda, quantomeno, le conseguenze dell’assenza ingiustificata delle parti quando la stessa sia stata richiesta dal mediatore o
riconnetta a comportamenti ostruzionistici delle stesse effetti sul procedimento di mediazione in corso.
Con riguardo, da ultimo, alla disposizione del sesto comma, desta qualche
preoccupazione il rinvio al “regolamento di procedura” per l’individuazione delle modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti gli esperti. Invero, la possibilità di nominare
esperti – funzionale all’efficace definizione della mediazione – corre il rischio di determinare, non solo una dilatazione dei tempi ma, soprattutto, un notevole aumento dei costi della conciliazione, in ordine all’entità dei quali il decreto legislativo non fornisce alcuna indicazione. Proprio i costi della mediazione potrebbero costituire un oggettiva remora per gli
interessati a ricorrere ad essa ed integrare un ostacolo all’accesso alla giustizia – laddove la mediazione è obbligatoria – di difficile compatibilità costituzionale.
6. L’art. 9, rubricato “Dovere di riservatezza”, disciplina i doveri di riservatezza che incombono su coloro i quali svolgono la loro attività professionale o lavorativa presso l’organismo di conciliazione, in ordine alle dichiarazioni ed alle informazioni comunque acquisite nel corso della mediazione.
La previsione generale del dovere di riservatezza – indispensabile per favorire la diffusione della mediazione facilitativa – comporta di per sé la superfluità del dovere di non rivelazione alle parti dei contenuti di dichiarazioni ed informazioni resi al mediatore in assenza dell’altra parte. Risulta, in ogni caso, necessario che il legislatore preveda che la
manifestazione del consenso alla diffusione delle dichiarazioni e delle informazioni acquisite dal mediatore avvenga in forma scritta, al fine di evitare il sorgere di inutile conflittualità ed anche per non esporre il mediatore a responsabilità nel caso di utilizzo dell’informazione
riservata in sede di conciliazione o nel procedimento giurisdizionale eventualmente instaurato a seguito dell’insuccesso della mediazione.
L’opportunità di un intervento legislativo sul punto è ancor più evidente alla luce dell’art. 10, rubricato “Inutilizzabilità e segreto professionale”. Tale norma trova fondamento proprio nella natura facilitativa della mediazione ed in tale prospettiva se ne giustifica l’introduzione. Non è chiaro, tuttavia, se essa riguardi anche quelle dichiarazioni e
quelle informazioni refluite nel procedimento di mediazione, per le quali la parte abbia esonerato dalla riservatezza il mediatore. In tal senso si auspica, quindi, una maggiore chiarezza della scelta legislativa.
I criteri di riserbo e di segretezza di cui agli articoli 9 e 10 sono funzionali a garantire il buon esito della mediazione, atteso che il relativo procedimento ha caratteristiche ontologiche del tutto distinte dal processo giurisdizionale. La stessa relazione illustrativa, d’altra parte, pone più volte l’accento sulle peculiarità strutturali della mediazione, in virtù
delle quali è consentito, ad esempio, al mediatore, di incontrare anche separatamente le parti.
Tutto ciò impone, tuttavia, che si tenga conto della natura facilitativa della mediazione anche in sede di disciplina delle conseguenze, processuali e non, scaturenti dal mancato raggiungimento dell’accordo. Allo stato, per quanto si evidenzierà compiutamente nel commento degli articoli 11 e 13, non appare che il legislatore delegato abbia adeguatamente
considerato i legami esistenti tra gli imposti doveri di riservatezza ed i possibili esiti della mediazione.
L’art. 11 dello schema in esame regolamenta la fase conclusiva del procedimento di mediazione. La norma in commento, per come formulata, pone una serie di questioni interpretative e di coerenza sistematica di non scarso rilievo.
Sotto un primo aspetto, deve evidenziarsi che il primo comma dell’art. 11, letto congiuntamente alle disposizioni contenute nei precedenti artt. 8, 9 e 10, esplicita in maniera piuttosto chiara la scelta del legislatore in favore della cosiddetta mediazione facilitativa.
Invero, al mediatore spetta, anche tramite incontri separati con le parti, cercare di trovare un accordo, che tenga conto si dell’oggetto della domanda, ma anche del complessivo assetto degli interessi alle stessi facenti capo. Come affermato nella relazione “Il mediatore
non è, a differenza del giudice, vincolato strettamente al principio della domanda e può trovare soluzioni della controversia che guardano al complessivo rapporto tra le parti. Il mediatore non si limita a regolare questioni passate, guardando piuttosto a una ridefinizione
della relazione intersoggettiva in prospettiva futura”. Nella medesima relazione è pure sottolineato, sub art. 11, che il mediatore assume la “veste di facilitatore di un accordo amichevole tra le parti. Il raggiungimento di un accordo amichevole è fortemente stimolato dal decreto, che intende promuovere la composizione bonaria, non basata sul modello
avversariale. Anche in questo caso ci troviamo davanti a una conciliazione, i cui contenuti non scaturiscono tuttavia da una proposta conciliativa espressa. Il mediatore si limita perciò a formare processo verbale dell’avvenuto accordo”.
Ebbene, proprio la caratterizzazione della funzione del mediatore non sembra consentirgli di formulare una proposta, nel caso in cui le parti non abbiano raggiunto un accordo. Infatti, il mediatore ha la facoltà di sentire le parti anche separatamente, al fine, come si è detto, di poter favorire un accordo complessivo tra gli interessati, i quali dovrebbero avere
l’agio di esplicitargli riservatamente tutte le ragioni del contrasto, pur se non strettamente legate all’oggetto della domanda. È, d’altronde, per tale motivo che gli artt. 9 e 10 impongono al mediatore il dovere di riservatezza nei confronti sia delle altre parti sia della stessa autorità
giudiziaria, tanto che egli, come affermato nella relazione illustrativa, non può rivelare quanto appreso nelle sessioni separate e non può “trasfondere le informazioni nella proposta o nel verbale che chiudono la mediazione”, a meno che non sia stato a ciò autorizzato.
Pertanto, è incoerente con la funzione facilitativa del procedimento in esame che il mediatore possa formulare una proposta, nell’articolare la quale egli non può non tenere conto di elementi conoscitivi potenzialmente sottratti al pieno contraddittorio tra le parti, perché acquisiti nel corso delle sessioni separate. E’ inevitabile, infatti, che egli fondi la propria
ipotesi di accordo alla luce di tutte le emergenze procedimentali, che, tuttavia, potrebbero addirittura risultare incomprensibili alle parti, giacché sottratte alla loro conoscenza. A ciò si aggiunga che, secondo quanto previsto dal successivo art. 13, della proposta formulata dal
mediatore deve tenere conto il giudice successivamente investito della questione, benché anche a lui sia negata la piena conoscenza di tutte le circostanze poste a suo fondamento, le
quali potrebbero anche essere estranee al ristretto thema decidendum in ragione della natura
facilitativa della mediazione.
La proposta conciliativa dovrebbe essere normativamente prevista solo quando siano
le parti stesse a chiederla ed in tal caso il mediatore dovrebbe essere da loro autorizzato a
rendere noto quanto acquisito nel corso delle sessioni separate.
7. Sotto diverso aspetto, deve poi evidenziarsi che, a norma del terzo comma dell’art. 11, il mediatore redige un verbale, nel quale dà atto della conclusione dell’accordo o del suo mancato raggiungimento e certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro
impossibilità di sottoscrivere.
Vengono così riconosciuti al mediatore i poteri certificativi propri del pubblico ufficiale, benché egli tale non sia qualificato né dalla legge delega né dallo schema di decreto legislativo in esame; l’attribuzione di siffatti poteri, oltre a determinare rilevanti conseguenze
anche sul piano della responsabilità penale del mediatore, imporrebbe quanto meno l’attenta verifica dei titolo professionali dei mediatori e della loro affidabilità tecnica, aspetti sui quali l’atto normativo in esame non si sofferma affatto.
L’art. 12 dello schema si occupa dell’efficacia esecutiva del verbale di
conciliazione. Tale previsione è funzionale a garantire la diffusione del ricorso alla mediazione, giacché consente di evitare che essa venga ritenuta un’alternativa meno utile rispetto al procedimento giudiziario, cosa che accadrebbe se, ad esempio, l’esecuzione dell’accordo raggiunto fosse rimessa alla buona volontà delle parti.
Appare utile che il legislatore precisi se ed in che limiti il verbale omologato possa essere impugnato innanzi all’autorità giudiziaria, specificandone anche termini e modalità.
Inoltre, considerato che l’efficacia esecutiva del verbale ai fini dell’esecuzione in forma specifica può riguardare, nell’attuale formulazione della norma, qualunque controversia in materia immobiliare nell’ambito delle indicazioni contenute nel primo comma dell’articolo 5, ivi comprese costituzioni, modificazioni e trasferimenti del diritto di proprietà o di altri diritti reali e che l’articolo 474 c.p.c., anche dopo gli ampliamenti introdotti dalla riforma del 2006, richiede sempre che il contratto sia stipulato in forma di atto pubblico o quantomeno di
scrittura privata autenticata, ne consegue che l’accordo conciliativo può fornire tutela esecutiva solo se esso sia passato attraverso l’intervento del pubblico ufficiale competente in materia (che, nel nostro ordinamento, è il notaio), per evidente scopo di garanzia, affidabilità e sicurezza del documento tra le parti e nei confronti di terzi
D’altra parte, l’omologazione del verbale da parte del tribunale, prescritta dal primo comma dello stesso articolo 12 dello schema di d.lgs., concretandosi nel mero accertamento della sua “regolarità formale”, non attenua la valenza in linea di principio e l’importanza pratica degli effetti che conseguono alla “certificazione” effettuata dal mediatore, privo di
qualsiasi qualificazione professionale e, a maggior ragione, di quella di “pubblico ufficiale”.
L’art. 13 del decreto legislativo disciplina l’incidenza del procedimento di mediazione sulle spese processuali del giudizio intrapreso a seguito del mancato raggiungimento dell’accordo conciliativo. Invero, il giudice è obbligato, nella liquidazione delle spese di giustizia, a tener conto dell’esito infausto della mediazione, benché il relativo procedimento
possa essere stato incentrato su questioni più ampie rispetto a quelle oggetto di giudizio, attesa la natura facilitativa della mediazione; inoltre, in ragione del dovere di riservatezza, il giudice potrebbe non avere piena conoscenza degli elementi e delle ragioni che hanno condotto alla proposta di mediazione, come maturate anche nel corso delle sessioni d’incontro
separate.
Pertanto, appare incoerente con la disciplina processuale dettata dal codice di rito imporre al giudice una decisione sulla spese derivante da circostanze potenzialmente estranee all’oggetto del giudizio, inerenti fatti dei quali egli può legittimamente non essere a
conoscenza.
Giova ricordare che già nel parere espresso dal C.S.M. sul disegno di legge delega, con riferimento proprio alle spese del giudizio, era suggerito di consentire “al giudice di valutare, al termine della causa, la ragionevolezza e la giustificabilità del rifiuto da parte del vincitore della causa di procedere ad un tentativo di risoluzione alternativa, con le necessarie
conseguenze in termini di spese del giudizio; non si dovrà trattare di una conseguenza automatica ma di una valutazione caso per caso, basata sul comportamento delle parti nella causa e sulla obiettiva incertezza del caso”.
Tali valutazioni consiliari erano espresse prima che il legislatore optasse per il modulo della mediazione facilitativa, scelta che ancor più sembra imporre una diversa disciplina delle spese processuali, alla luce delle considerazioni sopra svolte.
8. L’art. 14 dello schema di decreto legislativo definisce gli obblighi del mediatore e dei suoi ausiliari, “finalizzati ad assicurarne la terzietà ed il rispetto dei vincoli anche latamente disciplinari”, secondo quanto si legge nelle relazione illustrativa.
La ratio è quella di garantire con la disposizione in esame la terzietà del mediatore. La sola previsione degli obblighi sopra riportati non appare, tuttavia, idonea ad assicurare l’imparzialità del mediatore. Sembra, invero, opportuno che la norma sia integrata mediante l’inserimento di casi specifici di incompatibilità del mediatore, sul modello di quelli previsti
dall’art. 51 c.p.c..
Inoltre, è indispensabile che il legislatore delegato individui precise sanzioni, di tipo procedimentale, funzionale o soggettive riferite alla persona del mediatore, da collegare alla violazione degli obblighi di imparzialità.
Al fine, poi, di garantire che il procedimento in oggetto si svolga sotto la direzione di professionisti dotati di sufficiente preparazione tecnica, sembra indispensabile prevedere accuratamente i requisiti richiesti per svolgere l’attività di mediatore, differenziandoli a seconda dell’oggetto della controversia, in modo tale da poter poi ricollegare alla mancanza di
essi l’obbligo di astensione in capo al mediatore.
Sembra opportuno, poi, prevedere che il mediatore, in caso di mancato
raggiungimento della conciliazione, non possa svolgere nel successivo procedimento giurisdizionale attività difensiva, né di consulenza.
Il terzo comma della norma introduce la possibilità che il mediatore sia sostituito a seguito di istanza di parte. La mancata previsione di casi specifici in cui la sostituzione può essere richiesta o può essere disposta determina l’effetto di minare l’autorevolezza del
mediatore, condizionando la stessa legittimazione del mediatore ad esercitare la sua funzione all’assenza di richieste di sostituzione provenienti anche solo da una delle parti. Inoltre non
risulta indicato il termine entro il quale l’istanza de qua può essere formulata, con la conseguenza che la sostituzione potrebbe essere domandata ed effettuata anche nella fase
conclusiva del procedimento, il che vanificherebbe tutte le attività fino ad allora svolte.
Sotto diverso aspetto, sembra utile che la norma detti regole unitarie anche per la sostituzione del responsabile dell’organismo, senza limitarsi ad operare un rinvio alle disposizioni all’uopo contenute nei singoli regolamenti, così come risulta stabilito.
9. L’art. 15, rubricato “Mediazione nell’azione di classe”, prevede che, nel caso di esercizio dell’azione di classe di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l’adesione, abbia effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente
consentito.
La formulazione di tale disposizione è poco chiara; essa appare riprodurre in maniera meno leggibile l’art 140 bis, comma 15, d.lgs. n. 206/2005, con l’effetto di costituire una previsione superflua. È, inoltre, idoneo a generare difficoltà interpretative l’uso del termine “mediazione” in rubrica e del termine “conciliazione” nel corpo della disposizione.
Si auspica, quindi, un intervento chiarificatore del legislatore delegato.
10. L ’art. 16, rubricato “Organismi di conciliazione e registro. Albo dei formatori”, disciplina la costituzione degli organismi deputati alla mediazione.
Tale previsione non appare idonea a garantire la necessaria adeguata professionalità e la serietà degli organismi di conciliazione. Sotto un primo aspetto, non sfugge che il primo comma consente che la costituzione avvenga indifferentemente ad opera di enti pubblici o enti
privati, senza specificare quale debba essere la natura di tali enti. La genericità della previsione consentirà a qualsiasi ente, indipendentemente dall’oggetto, lo scopo e l’ambito territoriale di operatività, di procedere a detta costituzione.
L’unica prescrizione di carattere “soggettivo” imposta dal legislatore delegato riguarda le “garanzie di serietà ed efficienza”, che l’ente costituente è tenuto a rendere. In proposito si
osserva che trattasi di requisito già di per sé di difficile verifica, a maggior ragione in mancanza di indicazioni in ordine alla natura, lo scopo, l’attività e l’ambito di operatività dell’ente.
Nulla è, poi, detto con riguardo ai requisiti degli organismi che vengono costituiti, all’ambito delle loro competenze, al numero dei mediatori chiamati a comporli nonché al livello di formazione o di specializzazione richiesto per quest’ultimi. È previsto solo che gli organismi siano inscritti nel registro disciplinato dal secondo comma della medesima norma.
Si tratta di omissioni non condivisibili, perché è proprio sull’adeguatezza professionale degli organismi di mediazione che può fondarsi la rapida diffusione della cultura della conciliazione, per garantire la quale è necessaria una disciplina rigorosa soprattutto in tema di
requisiti per l’iscrizione del registro, a maggior ragione alla luce della scelta del legislatore delegato di rendere obbligatoria la mediazione per la gran parte dei processi civili.
Conseguentemente non può condividersi neanche l’opzione legislativa, esplicitata nel secondo comma, in base alla quale viene attribuito a fonte di rango secondario il compito di specificare tutti gli aspetti inerenti la disciplina del registro degli organismi di conciliazione, giacché tali aspetti non sono affatto marginali per l’efficiente riuscita della mediazione.
Il comma terzo prescrive, poi, che l’organismo di mediazione depositi, insieme alla domanda di iscrizione, il proprio regolamento, il quale deve prevedere le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall’organismo, in modo da assicurare la sicurezza delle
comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati; al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti privati, proposte per l’approvazione a norma dell’articolo 17.
Non è previsto che i regolamenti contengano disposizioni in tema di: durata in carica dei mediatori, requisiti per lo svolgimento dell’attività, meccanismi di verifica dell’indipendenza, ipotesi di incompatibilità o ancora requisiti minimi di professionalità e specializzazione. La mancata garanzia di livelli minimi di specializzazione e di professionalità, anche con specifico riferimento al metodo della mediazione, ovvero di
imparzialità ha l’effetto di svilire la figura del mediatore e non contribuisce all’efficienza ed all’efficacia della mediazione.
Quanto fino ad ora considerato va ribadito anche con riguardo alla previsione del quinto comma della norma, atteso che pure per “l’albo dei formatori per la mediazione” ogni scelta viene rimessa al Ministro della Giustizia, senza che la norma primaria fornisca un
nucleo di regole minime ed indispensabile a garantire la professionalità e la serietà dei formatori. A ciò si aggiunga che la legge delega non si occupava dei “formatori”, di talché sotto tale aspetto è prospettabile un eccesso di delega da parte del legislatore delegato.
11. L’art. 17, rubricato “Regime fiscale. Indennità”, disciplina il regime fiscale del procedimento di mediazione e l’ammontare delle indennità dovute al mediatore.
La norma condivisibilmente detta una serie di misure dirette ad agevolare il ricorso alla mediazione; tuttavia occorre aver ben presente che le stesse potrebbero agevolare l’uso strumentale del tentativo di conciliazione. Invero, la previsione in base al quale “il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore (catastale) di 51.646” origina il rischio che la mediazione possa essere utilizzata per effettuare trasferimenti immobiliari a costo fiscale zero; le parti potrebbero dar vita ad una fittizia controversia per inadempimento di contratto preliminare di compravendita (funzionale all’attivazione del rimedio previsto dall’art. 2932 c.c.) e ricorrere alla conciliazione per trascrivere il relativo verbale senza sostenere gli ordinari oneri fiscali dovuti in caso di regolare stipula del contratto definitivo.
12. Si evidenzia, inoltre, che l’attribuzione di maggiorazioni delle indennità in caso di esito favorevole della mediazione (quarto comma, lett. c) potrebbe originare una pericolosa cointeressenza del mediatore alla conciliazione, così da pregiudicarne la terzietà.
Non si giustifica, poi, in alcuna prospettiva la l’introduzione di un binario diversificato per le indennità spettanti agli organismi pubblici e per quelle, invece, da riconoscersi agli organismi costituiti da enti privati.
Desta, altresì, qualche perplessità la previsione del potere di autenticazione della firma in capo al mediatore, al quale viene così riconosciuto il ruolo proprio del pubblico ufficiale, benché, come già detto, il decreto legislativo non qualifichi tale il mediatore.
Merita particolare attenzione la previsione di inammissibilità contenuta nel quarto comma, giacché di essa non vi è traccia nella legge delega e, in ogni caso, non appare conforme al dettato costituzionale collegare alla mancata presentazione della documentazione necessaria per provare la ricorrenza delle condizioni per l’accesso al patrocinio a spese dello
Stato la suddetta sanzione di inammissibilità della domanda di conciliazione.
La disposizione del quinto comma non appare condivisibile, perché introduce surrettiziamente un’imposta, esonerando lo Stato dall’obbligo di sostenere le spese dei meno abbienti. Infine deve ribadirsi che particolare attenzione deve essere dedicata al tema delle indennità, giacché la loro entità, in ordine alla quale la norma primaria non fornisce
indicazioni sufficienti, potrebbe scoraggiare l’accesso alla mediazione e, laddove essa è obbligatoria, tradursi in ostacolo all’accesso alla giustizia.
Gli artt. 18 e 19, rubricati rispettivamente “Organismi presso i tribunali” ed
“Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio”, danno attuazione alle previsioni contenute nell’art. 60, terzo comma, lett. e) e g) della legge delega. L’art. 18 stabilisce che i consigli degli ordini forensi possono costituire organismi, da
iscrivere a semplice domanda, che facciano uso del proprio personale e dei locali messi a disposizione dal Presidente del tribunale. L’art. 19 detta disposizione analoga per gli altri ordini professionali, prevedendo che gli organismi di conciliazione istituiti presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio siano iscritti nel registro a
semplice domanda; per l’istituzione di detti organismi è necessaria, altresì, l’autorizzazione del Ministro della Giustizia e la stessa non può comportare oneri a carico dello Stato.
Le due norme in commento prevedono un regime d’iscrizione agevolato per gli organismi di conciliazione da esse delineati, il che evidenzia ancora la necessità che il legislatore delegato introduce requisiti rigorosi per la costituzione degli organismi di conciliazione.
L’art. 20 fissa la disciplina in tema di credito d’imposta, mentre l’art. 21 detta particolari disposizioni per favorire la divulgazione di informazioni sul procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo.
13. Si segnala l’abrogazione degli artt. 38, 39 e 40 del d.lgs. n. 5/2003, in tema di conciliazione societaria, contenuta nell’art. 23, il quale, per una maggiore chiarezza del testo normativo, sarebbe opportuno che specificasse anche quale sia la sorte degli organismi ai quali è attualmente devoluta tale conciliazione.
Inoltre l’art. 24, nel dettare la disciplina transitoria, stabilisce che la mediazione obbligatoria si applicherà ai processi instaurati dopo diciotto mesi dalla data in cui il decreto legislativo entrerà in vigore. Si segnala l’opportunità che tale previsione sia integrata con un riferimento temporale anche ai decreti che il Ministro della Giustizia è tenuto ad adottare a norma degli artt. 16 e 17, trattandosi di atti normativi imprescindibili per il corretto funzionamento della mediazione obbligatoria.”
Il presente parere viene trasmesso al Ministro della Giustizia.

giovedì 18 febbraio 2010

INTERRUZIONE PUBBLICO SERVIZIO - RESPONSABILITA’

EMERGENZA RIFIUTI: INTERRUZIONE PUBBLICO SERVIZIO, VERIFICA CAUSE E RESPONSABILITA’ CON ORDINANZA INTERISTITUZIONALE
Firmata dal Presidente della Regione, Raffaele Lombardo, Ordinanza Interistituzionale per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.
E’ quanto è emerso dall’incontro con l’Assessore regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità , avv. Pier Carmelo Russo, e le OO.SS, CGIL, CISL, UIL, UGL e SNALS-CONFSAL sulla vicenda riguardante l’ATO Simeto 3, provvedimento reso necessario al fine di per accertare le cause e le responsabilità della interruzione di pubblico servizio nella raccolta e smaltimento dei rifiuti nel comprensorio interessato dall’ATO SIMETO 3. Il provvedimento scaturisce da una nota sulla vicenda trasmessa dal Prefetto di Catania al Presidente Lombardo dove si evince la gravità della situazione. L’Ordinanza n.1/2010 trova attuazione in applicazione dell’art.191 del Decreto Legislativo n.152/2006 il quale prevede che: “Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. L’Ordinanza sarà trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro tre giorni. L’assessore Pier Carmelo Russo ha illustrato alle OO. SS. i contenuti dell’Ordinanza che prevedono la costituzione di un Gruppo Interistituzionale composto da funzionari della Prefettura di Catania e da funzionari dell’ARRA, dell’ARPA, dell’assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, dell’assessorato regionale dell’economia; nonché la previsione di adempimenti accertativi e sostitutivi sulla gestione del servizio nel quadro dei controlli esistenti, sulla gestione della riscossione anche attraverso soggetti autorizzati dalla Regione Siciliana, sulla valutazione del livello impositivo prevedendo eventuali integrazioni, sull’intervento nei bilanci comunali per l’integrazione alla copertura dei costi relativi ai servizi (Corte dei Conti Regione Campania n.40/2009), sulla verifica della regolarità nell’approvazione dei bilanci comunali ex art.172 del Decr. Lgs.vo 152/2006, sulla verifica delle procedure per il rispetto del “patto di stabilità” ex legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dalla legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009), nonché sulle cause e responsabilità determinanti l’interruzione di pubblico servizio. Ha sottolineato l’Assessore Russo che dall’intervento sostitutivo delle Regione le somme mancanti saranno coperte con fondi del bilancio regionale, così come già previsto per il comprensorio del Simeto 3 con la disponibilità di 1 milione di euro in favore delle maestranze per la copertura delle retribuzioni di gennaio 2010. Ugl Sicilia, presente con il Capo Struttura, Franco Fasola e con il Responsabile regionale Dipartimento politiche economiche e del lavoro, Giuseppe Messina, ha riconosciuto il coraggio del Governo regionale nel trovare drastico rimedio ad una gestione precaria del servizio pubblico nel territorio catanese ed ha ottenuto ampie assicurazioni che le cause e responsabilità che saranno accertate afferiscono esclusivamente alla cattiva e spregiudicata gestione amministrativo-contabile dell’ATO Simeto 3 e dei Comuni interessati. Per Giovanni Condorelli – Segretario Generale di UGL SICILIA – l’Ordinanza del Presidente Lombardo segna un percorso virtuoso e coraggioso, primo in Italia per efficacia. Per Ugl Sicilia – prosegue Condorelli – il provvedimento è condiviso nella misura in cui le spettanze saranno rimesse entro qualche giorno ai circa 550 lavoratori dell’Ato Simeto 3 e gli adempimenti ispettivi riguarderanno la gestione contabile del servizio senza ripercussioni sui livelli occupazionali che, peraltro, saranno garantiti come sottolineato dall’Assessore Pier Carmelo Russo. La nostra O.S. ha spinto nei mesi scorsi sull’approvazione di una legge organica di settore che stabilizzi i lavoratori e fissi regole certe e uguali per tutti sulla gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti e di riscossione del tributo. Apprezziamo la dichiarazione del Governo – sottolinea il Segretario Generale siciliano - circa la presentazione di un DDL nei prossimi giorni in ARS per l’avvio di un dibattito che auspichiamo responsabile e celere per consegnare alla Sicilia uno strumento legislativo che garantisca un servizio efficace ed efficiente per il pagamento di una tassa di smaltimento equiparata ad un servizio di qualità. La Sicilia non può più permettersi di bruciare più di 300 milioni di euro in sei mesi per le anticipazioni già riconosciute dalla Regione Siciliana agli ATO in Sicilia. Auspichiamo – conclude Condorelli – che l’Ordinanza possa trovare applicazione in tutte quelle situazioni in essere che evidenziano criticità nella raccolta e smaltimento dei rifiuti con arretrati nel pagamento delle spettanze ai lavoratori, serve restituire serenità e legalità ad un settore per troppo tempo governato senza regole.
Fonte: UGL -Sicilia

venerdì 12 febbraio 2010

FORMAZIONE PROFESSIONALE - PIANO REGIONALE 2010


La Commissione regionale per l'impiego, presieduta dal dirigente generale Patrizia Monterosso, ha approvato all’unanimità la “Graduatoria Provvisoria” relativa al Piano Regionale per l'Offerta Formativa (PROF) 2010 – Linea 1, presentato dall'Assessore Regionale all'Istruzione e Formazione professionale, Mario Centorrino. Diverse le innovazioni contenute nel Piano come l’abbattimento del monte orario complessivo che passa da 1.938.277, costituenti il Piano 2009, a 1.923.268; taglio giustificato dall’Amministrazione regionale per via delle iniziative corsuali non attivate nell’anno 2008. Inoltre, si precisa che nessun nuovo ente ha trovato finanziamento nel PROF 2010 così come nessuno degli enti già presenti nel Piano ha ottenuto alcun incremento. Sono stati apportati tagli al costo complessivo della manovra relativa al Piano che passa da 253,3 Meuro (2009) al 242,3 Meuro con un abbattimento pari al 4%. Assicurazioni sono state fornite alle OO.SS. circa la garanzia dei livelli retributivi del personale dipendente degli enti anche in presenza del testé citato taglio. Introdotta, inoltre una nuova articolazione del piano dei conti economico-finanziario riferito alle attività progettuali che prevede che la voce di costo del personale dipendente rientri tra i Costi Diretti A.1 il cui parametro orario medio registra complessivamente un incremento del 2,7% rispetto al parametro orario medio riferito al costo del personale per l’anno 2009. Secondo l’Assessore Centorrino gli effetti di tale manovra e l’incremento medio del parametro orario permetteranno agli enti di applicare l’adeguamento contrattuale, auspicato dalle OO.SS., sugli stipendi rapportato alle effettive capacità gestionali dei gestori di ottimizzare le risorse finanziarie destinate alla realizzazione delle attività formative. Il Dirigente Generale, altresì, ha reso noto che sono disponibili 5.000.000,00 di economie accertate, tali somme potranno essere impegnate a favore di quegli enti che nel 2007 hanno avuto riconosciuto per decreto la maggiore spesa del personale, precisando che nel Pisno sono stati recepiti i trasferimenti di personali tra diversi Enti in presenza di verbale di accordo sindacale. Riconosciamo ed apprezziamo - dichiara Giuseppe Messina, Responsabile regionale politiche del lavoro ed economiche di Ugl Sicilia - i notevoli sforzi profusi dalla Amministrazione regionale, dal Dirigente Generale Patrizia Monterosso, dal Capo di Gabinetto, Nino Emanuele, nell’aver dato attuazione alle regole contenute nelle “Linee Guida” sottoscritte con il Presidente della Regione, Raffaele Lombardo, il 29 settembre 2009; dubbi però permangono in ordine all’impatto sui bilanci degli enti degli effetti legati al livellamento del parametro di finanziamento ed alla introduzione della voce allievi nella parametrazione del costo ora/allievo. Perplessità permangono – prosegue Messina – in ordine alla efficacia di alcune misure compensative come l’abolizione delle fideiussioni per il personale a tempo determinato, il blocco a € 4.13 dell’indennità allievi, l’eliminazione dei compensi in favore dei docenti esperti componenti delle commissioni esami inerenti alla L. 24/76; nonché le rendicontazioni affidate a personale interno all’Assessorato e non delegato a revisori esterni. Tutte misure che avranno diverso impatto sugli enti e che penalizzeranno innumerevoli gestori che si troveranno costretti a porre rilievi già nella cosiddetta fase delle “osservazioni al Piano” ed a preparare richieste di integrazioni alle poste di bilancio, peraltro in situazioni già di pesante indebitamento. A nostro avviso – conclude Messina – l’avvio del progetto di cui all’Avviso 1 e l’attivazione dei progetti esecuti a valere sulla cosiddetta “Linea 2” dell’Avviso 12 potrebbero mitigare gli effetti e garantire un efficace contenimento dei maggiori costi di personale, evitando inutili conflitti verso gli Enti e verso l’Assessorato. Cogliamo con favore il risultato rassegnato alla CRI, in sede di sottocommissione, dal Dirigente Generale del Dipartimento Istruzione e Formazione che ha comunicato le somme visualizzate nel capitolo di competenza del Fondo di Garanzia destinate agli operatori della formazione professionale. Negli esercizi finanziari 2009 e 2010 sono stati appostati rispettivamente 720 mila ed 1.000.000,00 di euro. Il giudizio sui contenuti del PROF 2010 nel complesso risultano favorevoli – dichiara Giovanni Condorelli Segretario Generale Ugl Sicilia – per l’impronta innovativa contenuta nel Piano e per i contenuti riportati che in larga misura attuano ciò che è stato sottoscritto con le OO.SS. nelle “Linee Guida”. Le perplessità, su alcuni nuovi meccanismi introdotti e sui tagli apportati, però permangono nella misura in cui si paventa il rischio che il taglio del 4% e l’abbattimento del parametro possa incidere sulle retribuzioni del personale dipendente che mette a rischio l’applicazione degli incrementi retributivi dovuti per effetto del nuovo CCNL, tutti temi discussi e ampiamente condivisi con l’Assessore Centorrino, in data odierna, nel corso di un cordiale incontro con la delegazione di Ugl Sicilia rappresentata dal Segretario Generale, Giovanni Condorelli, dal Capo struttura, Franco Fasola e dal Responsabile regionale politiche del lavoro ed economiche, Giuseppe Messina, alla presenza del Dirigente Generale, Patrizia Monterosso.


Fonte - UGL Sicilia

domenica 7 febbraio 2010

Class action nel settore pubblico


E’ già operativa (dal 1° gennaio 2010) la class action nel settore pubblico. Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 17 dicembre 2009 ha varato in forma definitiva il decreto legislativo che regola la proposizione di azioni collettive “class action” a fronte di inefficienze della Pubblica Amministrazione in attuazione alla riforma Brunetta (articolo 4 Legge 4 marzo 2009, n. 15).
L’obiettivo della class action nel settore pubblico non è il risarcimento del danno economico a favore degli utenti, dall’attuazione di queste misure infatti non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La class action in questo settore ha l’obiettivo di coinvolgere gli utenti dei servizi pubblici nella valutazione dei prodotti resi dalle pubbliche amministrazioni consentendo loro di agire in giudizio nei confronti di queste ultime, nonché dei concessionari di servizi pubblici, se dalla violazione di standard qualitativi ed economici, dalla trasgressione delle carte dei servizi, dall’omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori, dalla violazione dei termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali, derivi la lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità degli stessi o dei consumatori.
Questa forma di "class action" nel settore pubblico, va intesa come un sollecito ripristino dell'efficienza dei servizi resi alla collettività, avvantaggia la trasparenza sull'attività della Pubblica Amministrazione e dei concessionari di servizi pubblici nonchè il rafforzamento della valutazione e della responsabilità dei singoli operatori pubblici.
Concessionari e amministrazioni pubbliche avranno la possibilità di mettersi in regola in maniera preventiva evitando l’azione giudiziaria: è prevista una diffida di 90 giorni per adottare misure adeguate; trascorso tale termine senza che si sia ancora provveduto o qualora sia stato fatto parzialmente, il soggetto coinvolto può rivolgersi all’autorità giurisdizionale. Per garantire una elevata performance delle pubbliche amministrazioni nei confronti della collettività, si consente,quindi, nei confronti delle stesse un controllo esterno di tipo giudiziale sulla qualità, tempestività ed economicità dei servizi resi.
Le azioni vertenziali saranno pubblicizzate sul sito istituzionale del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, nonché sul sito istituzionale dell’amministrazione o del concessionario intimati.
In caso di accoglimento della domanda, il giudice ordina all’amministrazione inadempiente di provvedere entro un congruo termine.
La sentenza passata in giudicato va comunicata alla procura della Corte dei Conti e agli organismi del nucleo di valutazione e misurazione della performance dei pubblici dipendenti previsti dal decreto n. 150/2009 (Commissione e Organismo indipendente), con l’obbligo per l’ente implicato di accertare i soggetti che hanno concorso a cagionare l’omissione o il ritardo e di adottare i provvedimenti di competenza. In alcuni casi, si potrà chiedere al giudice di dare attuazione alla sentenza anche nominando un commissario.
La class action nel settore pubblico avrà efficacia con termini differenziati, partendo dal 1° gennaio 2010, per le amministrazioni e gli enti pubblici non economici nazionali, seguendo dal 1° aprile 2010, per le amministrazioni e gli enti pubblici non economici regionali e locali, dal 1° luglio 2010, per i concessionari di servizi pubblici, ed infine dal 1° ottobre 2010, per le altre amministrazioni, gli enti pubblici non economici e i concessionari di servizi pubblici che svolgono funzioni o erogano servizi in materia di tutela della salute o in materia di rapporti tributari.


Peppe Gabriele


Decreto legislativo di attuazione dell’articolo 4 della legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.
Testo approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 17 dicembre 2009)


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Art. 1
(Presupposti dell’azione e legittimazione ad agire)


1. Al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio, con le modalità stabilite dal presente decreto, nei confronti delle amministrazioni pubbliche, diverse dalle autorità amministrative indipendenti, dagli organi costituzionali e giurisdizionali, nonché dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, e dei concessionari di servizi pubblici, se dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte dei servizi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento, ovvero dalla violazione degli standard qualitativi ed economici stabiliti dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore, derivi la lesione diretta, concreta e attuale dei predetti interessi. Nel giudizio sulla sussistenza di tale lesione si tiene anche conto delle risorse strumentali, finanziarie e umane concretamente a disposizione delle parti intimate.
2. Del ricorso è data notizia sul sito istituzionale del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, nonché sul sito istituzionale dell’amministrazione o del concessionario intimati.
3. L’udienza di discussione del ricorso è fissata d’ufficio in una data compresa tra il novantesimo e il centoventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della notizia di cui al comma 2. I soggetti che si trovano nella medesima situazione giuridica del ricorrente intervengono nel termine di venti giorni liberi prima dell’udienza di discussione del ricorso.
4. Ricorrendo i presupposti di cui al comma 1, il ricorso può essere proposto anche da associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati, appartenenti alla pluralità di utenti e consumatori di cui al comma 1.
5. Il ricorso è proposto nei confronti degli enti i cui organi sono competenti a esercitare le funzioni o a gestire i servizi cui sono riferite le violazioni e le omissioni di cui al comma 1. Gli enti intimati informano immediatamente della proposizione del ricorso il dirigente responsabile di ciascun ufficio coinvolto, il quale può intervenire nel giudizio.
6. Il ricorso non consente di ottenere il risarcimento del danno cagionato dagli atti e dai comportamenti di cui al comma 1; a tal fine, restano fermi i rimedi ordinari.

Art. 2
(Rapporti con le competenze di regolazione e controllo e con i giudizi instaurati ai sensi degli articoli 139, 140 e 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)


1. Il ricorso di cui all’articolo 1 non può essere proposto se un organismo con funzione di regolazione e di controllo istituito con legge dello Stato e preposto al settore interessato ha instaurato e non ancora definito un procedimento volto ad accertare le medesime condotte oggetto dell’azione di cui all’articolo 1, né se, in relazione alle medesime condotte, sia stato instaurato un giudizio ai sensi degli articoli 139, 140 e 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
2. Nell’ipotesi in cui il procedimento di cui al comma 1 o un giudizio instaurato ai sensi degli articoli 139 e 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono iniziati dopo la proposizione del ricorso di cui all’articolo 1, il giudice di quest’ultimo ne dispone la sospensione fino alla definizione dei predetti procedimento o giudizi. A seguito del passaggio in giudicato della sentenza che definisce nel merito il giudizio instaurato ai sensi dei citati articoli 139 e 140, il ricorso di cui all’articolo 1 diviene improcedibile. In ogni altro caso, quest’ultimo deve essere riassunto entro centoventi giorni dalla definizione del procedimento di cui al comma 1, ovvero dalla definizione con pronuncia non di merito sui giudizi instaurati ai sensi degli stessi articoli 139 e 140, altrimenti è perento.
3. Il soggetto contro cui è stato proposto il ricorso giurisdizionale di cui all’articolo 1 comunica immediatamente al giudice l’eventuale pendenza o la successiva instaurazione del procedimento di cui ai commi 1 e 2, ovvero di alcuno dei giudizi ivi indicati, per l’adozione dei conseguenti provvedimenti rispettivamente previsti dagli stessi commi 1 e 2.


Art. 3
(Procedimento)



1. Il ricorrente notifica preventivamente una diffida all’amministrazione o al concessionario ad effettuare, entro il termine di novanta giorni, gli interventi utili alla soddisfazione degli interessati. La diffida è notificata all’organo di vertice dell’amministrazione o del concessionario, che assume senza ritardo le iniziative ritenute opportune, individua il settore in cui si è verificata la violazione, l’omissione o il mancato adempimento di cui all’articolo 1, comma 1, e cura che il dirigente competente provveda a rimuoverne le cause. Tutte le iniziative assunte sono comunicate all’autore della diffida. Le pubbliche amministrazioni determinano, per ciascun settore di propria competenza, il procedimento da seguire a seguito di una diffida notificata ai sensi del presente comma.
2. Il ricorso è proponibile se, decorso il termine di cui al primo periodo del comma 1, l’amministrazione o il concessionario non ha provveduto, o ha provveduto in modo parziale, ad eliminare la situazione denunciata. Il ricorso può essere proposto entro un anno dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del comma 1. Il ricorrente ha l’onere di comprovare la notifica della diffida di cui al comma 1 e la scadenza del termine assegnato per provvedere, nonché di dichiarare nel ricorso la persistenza, totale o parziale, della situazione denunciata.
3. In luogo della diffida di cui al comma 1, il ricorrente, se ne ricorrono i presupposti, può promuovere la risoluzione non giurisdizionale della controversia ai sensi dell’articolo 30 della legge 18 giugno 2009, n. 69; in tal caso, se non si raggiunge la conciliazione delle parti, il ricorso è proponibile entro un anno dall’esito di tali procedure.
4. I ricorsi di cui all’articolo 1 sono devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e le questioni di competenza sono rilevabili anche d'ufficio.


Art. 4
(Sentenza
)


1. Il giudice accoglie la domanda se accerta la violazione, l’omissione o l’inadempimento di cui all’articolo 1, comma 1, ordinando alla pubblica amministrazione o al concessionario di porvi rimedio entro un congruo termine, nei limiti delle risorse strumentali, finanziarie ed umane già assegnate in via ordinaria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Della sentenza che definisce il giudizio è data notizia con le stesse modalità previste per il ricorso dall’articolo 1, comma 2.
3. La sentenza che accoglie la domanda nei confronti di una pubblica amministrazione è comunicata, dopo il passaggio in giudicato, alla Commissione e all’Organismo di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 2009, n. ___, alla procura regionale della Corte dei conti, nonché agli organi preposti all’avvio del giudizio disciplinare e a quelli deputati alla valutazione dei dirigenti coinvolti, per l’eventuale adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.
4. La sentenza che accoglie la domanda nei confronti di un concessionario di pubblici servizi è comunicata all’amministrazione vigilante per le valutazioni di competenza in ordine all’esatto adempimento degli obblighi scaturenti dalla concessione e dalla convenzione che la disciplina.
5. L’amministrazione accerta i soggetti che hanno concorso a cagionare le situazioni di cui all’articolo 1, comma 1, e adotta i conseguenti provvedimenti di propria competenza.
6. Le misure adottate in ottemperanza alla sentenza sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e sul sito istituzionale dell’amministrazione o del concessionario soccombente in giudizio.


Art. 5
(Ottemperanza
)



1. Nei casi di perdurante inottemperanza di una pubblica amministrazione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 27, comma 1, n. 4, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.
2. La sentenza di accoglimento del ricorso di cui al comma 1 è comunicata alla Commissione e all’Organismo di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 2009, n. nonché alla procura regionale della Corte dei conti.


Art. 6
(Monitoraggio)

1.La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al monitoraggio dell’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, anche ai fini degli eventuali interventi correttivi di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15.

Art. 7
(Norma transitoria
)


1.Le disposizioni del presente decreto si applicano ai fatti verificatisi successivamente al:
a) 1° gennaio 2010, per le amministrazioni e gli enti pubblici non economici nazionali;
b) 1° aprile 2010, per le amministrazioni e gli enti pubblici non economici regionali e locali;
c) 1° luglio 2010, per i concessionari di servizi pubblici;
d) 1° ottobre 2010, per le amministrazioni, gli enti pubblici non economici e i concessionari di servizi pubblici di cui alle lettere a), b) e c), che svolgono funzioni o erogano servizi in materia di tutela della salute o in materia di rapporti tributari.


Art. 8
(Invarianza finanziaria)


1. Dall’attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

venerdì 5 febbraio 2010

Finanza Agevolata - Agevolazioni alle Imprese


Oggi la gestione finanziaria è per le PMI una criticità assoluta.
Bisogna individuare l'opportuno mix tra capitale di rischio e capitale di terzi senza trascurare la possibilità di avvalersi della leva dei finanziamenti pubblici che costituiscono un importante volano dello sviluppo delle nostre realtà.
La finanza agevolata può aiutare le imprese a realizzare in modo più economico investimenti grazie alle numerose opportunità di contributi e agevolazioni messe a disposizione a livello regionale, nazionale e comunitario.
Tuttavia, tali opportunità spesso scoraggiano chi si avvicina a questo mondo per la prima volta, a causa della loro complessità, per il linguaggio utilizzato e per il continuo rinvio ad ulteriori normative.
Per finanza agevolata si intende l’insieme degli investimenti a favore delle imprese, che agevolano lo sviluppo di progetti in termini di copertura del fabbisogno finanziario, affiancando l’impresa durante tutte le fasi necessarie per l’ottenimento delle agevolazioni, siano esse comunitarie, nazionali o regionali.
Le fonti della finanza agevolata sono:
Legislazione comunitaria: Il legislatore di Bruxelles prevede un’ampia serie di strumenti di finanza agevolata (programmi, quadri strutturali, ecc.), sia direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri (e quindi direttamente utilizzabile dalle imprese) sia indirettamente gestita dal legislatore nazionale (Governo o Regioni).
Legislazione nazionale: Il Governo Italiano per mezzo dei vari ministeri promulga continuamente una serie di leggi, decreti e regolamenti riferiti a politiche di agevolazioni delle imprese.
Legislazione regionale: Le Regioni attuano delle politiche di intervento a favore delle piccole e medie imprese attraverso la pubblicazione di numerose leggi regionali di aiuto.
La finanza agevolata interessa soggetti operanti sia nel privato che nel pubblico. Tutti i settori di attività sono agevolabili: dall'agricoltura, alle attività produttive, ai servizi, al turismo.
Gli imprenditori, chi intende costituire una nuova società, i giovani, i non occupati e le donne che intendono avviare un'attività autonoma, i dirigenti e i quadri che si occupano di pianificazione aziendale, di ricerca e di innovazione, rappresentano sicuramente un uditorio molto interessato alle opportunità offerte dalla finanza agevolata.
Ma la finanza agevolata offre interessanti opportunità anche a chi opera nel terzo settore, nel mondo dello spettacolo, nelle ong, nel variegato mondo dell'associazionismo ambientale, culturale, sindacale e nella cooperazione internazionale.
Gli stessi mondi della scuola, dell'università, della ricerca "pura" hanno a che fare con la finanza agevolata. Si pensi ad esempio ai programmi europei di scambio per studenti e ricercatori.
Amministratori e dirigenti di enti locali e regionali (comuni, comunità montane, parchi etc.) hanno tutto da guadagnare da un corretto utilizzo della finanza agevolata, nell'interesse dello sviluppo dei territori e degli ambiti di competenza a loro assegnati. Nel settore pubblico gli aiuti possono toccare un ambito molto vasto di interventi: dal sostegno ai gemellaggi internazionali alla realizzazione o miglioramento di aree protette; dalla realizzazione di infrastrutture turistiche agli interventi formativi sul personale, etc.
La finanza agevolata interessa anche ai c.d. intermediari, commercialisti e consulenti che affiancano le imprese e gli enti e che hanno quindi la necessità di restare costantemente aggiornati al fine di offrire un servizio migliore.
La finanza agevolata può essere utilizzata intelligentemente anche come strumento di marketing: un'azienda che vende software può informare tempestivamente i propri clienti di un bando che agevola l'innovazione informatica.
Per quanto riguarda le imprese, la finanza agevolata sostiene sopratutto i seguenti "assi" di investimento e di spesa:
• la creazione di nuove imprese, gli investimenti iniziali, le prime spese di gestione;
• gli investimenti produttivi (macchinari, attrezzature) e le scorte (queste ultime quasi sempre subordinate alla presenza di investimenti strumentali e in misura percentuale non rilevante rispetto all'investimento complessivo);
• gli investimenti immobiliari destinati all'attività aziendale;
• le attività di ricerca e di sviluppo precompetitivo di prodotto e/o di processo;
• le attività finalizzate all'internazionalizzazione dell'impresa (missioni commerciali all'estero, partecipazione a fiere, apertura di filiali all'estero, creazione e/o rafforzamento di joint venture, partecipazione a gare di appalto internazionali;
• le attività di marketing (spesso subordinate alla contemporanea presenza di investimenti in altri ambiti);
• le attività formative a favore dei propri dipendenti;
• l'ottenimento di certificazioni di qualità;
• le spese per la sicurezza sul luogo di lavoro e per la tutela ambientale.
Nel settore del no profit, della cultura, dello spettacolo e dell'associazionismo in genere, spesso si riscontra la presenza di agevolazioni che contribuiscono a finanziare direttamente l'attività specifica del beneficiario.
Per gli enti locali e in particolar modo per i comuni, esistono agevolazioni per ogni ambito di attività. Ad esempio, contributi per progetti legati a riqualificazioni urbane, ad iniziative culturali, all'ambito bibliotecario, al miglioramento ambientale, etc
I vari “tipi” di agevolazioni:
Contributo in conto capitale: consiste nel classico contributo “a fondo perduto”. Viene normalmente calcolato in percentuale delle spese ammissibili e non è prevista alcuna restituzione di capitale o pagamento di interessi. Normalmente non sono necessarie garanzie, tranne i casi nei quali è prevista l’erogazione di un anticipo. Il contributo viene concesso a fronte di un investimento dell’imprenditore per la realizzazione di opere o l’acquisto di beni strumentali che abbiano effetti durevoli sull’impresa ed è calcolato in percentuale sul totale dell’investimento.
Il contributo viene erogato solo a fronte della presentazione di documentazione di spese (fatture dei fornitori saldate).
Contributo in conto esercizio (gestione): corrisponde a un contributo in conto capitale, differisce solo per quanto riguarda l’imposizione fiscale alla quale viene assoggettato. In questo caso infatti il contributo viene identificato come ricavo e deve essere tassato nel periodo di competenza e per l’intero importo. Normalmente questa tipologia di agevolazione viene concessa per contribuire alle spese di gestione (personale, pubblicità, viaggi, locazioni immobiliari, oneri finanziari, ecc.) che i beneficiari devono sostenere a fronte di un determinato progetto.
Contributo in conto interessi: si tratta di un contributo che viene concesso quando si stipula di un finanziamento a medio e lungo termine. Il contributo viene erogato direttamente dall’istituto finanziatore, il quale se ne servirà per abbassare il tasso di interesse applicato al finanziamento dell’impresa beneficiaria. L’entità dell’agevolazione è calcolata attualizzando la differenza tra tasso ordinario e tasso agevolato. Si deve distinguere la data di stipulazione del finanziamento alle normali condizioni di mercato da quella di approvazione dell’agevolazione.
Non vengono richieste particolari garanzie da parte dell’ente agevolatore, in quanto normalmente si ritiene sufficiente l’esito positivo dell’istruttoria effettuata dall’istituto finanziatore.
Mutuo agevolato: consiste in pratica in un contributo in conto interessi, dove la stipula del finanziamento e la concessione dell’agevolazione avvengono contemporaneamente. Il finanziamento, se viene erogato, viene concesso esclusivamente a condizioni agevolate. L’agevolazione consiste in un finanziamento a medio/lungo termine con un tasso di interesse inferiore a quello di mercato.
Contributo in conto canoni: è paragonabile a un contributo in conto interessi, l’agevolazione (a fondo perduto) è concessa per abbattere il costo di un contratto di locazione finanziaria (leasing) stipulato a costi di mercato.
Concessione di garanzia: in alcuni casi l’agevolazione consiste nell’offrire garanzie per finanziamenti a medio e lungo termine che altrimenti l’imprenditore non sarebbe stato in grado di fornire. A questo scopo particolare importanza rivestono i fondi di garanzia normalmente istituiti presso i Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi.
Bonus fiscale: In pratica si tratta di un contributo in conto capitale a tutti gli effetti (compreso l’aspetto fiscale), che viene erogato sotto forma di detrazione dall’importo spettante dall’ammontare delle varie imposte che l’azienda deve pagare sul proprio conto fiscale, cioè, l’impresa riceve un contributo sotto forma di “bonus” fiscale. Esso consente all’impresa di non pagare le imposte come IRPEG, IVA, IRPEF ed anche quelle dovute a titolo di sostituto d’imposta che confluiscono sul suo conto fiscale fino al raggiungimento dell’ammontare del bonus.
Il bonus deve essere utilizzato entro 5 anni dalla sua concessione. Il bonus è considerato un vero e proprio contributo in conto capitale anche a fini fiscali.
Credito d’imposta: il contributo viene concesso come credito d’imposta non rimborsabile. Esso può essere fatto valere al momento del pagamento di IVA, IRPEF, IRPEG ed altri versamenti effettuati in acconto o saldo di tutte le imposte indicate nella circolare 219/e del 18 settembre 1999. Il credito d’imposta deve essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi per un importo pari all’agevolazione ricevuta. Questo tipo di agevolazione non è considerata un ricavo
In un contesto economico sempre più dinamico e competitivo, diventa fondamentale per tutte le imprese poter reperire e gestire le risorse finanziarie in linea con l'evoluzione dei mercati e trovare fonti finanziarie alternative ai normali canali attraverso le molteplici forme di agevolazione previste dalle normative comunitarie, nazionali e regionali.

Gli strumenti di Finanza Agevolata assumono un ruolo chiave e si pongono come un fondamentale vantaggio competitivo per l’azienda.
I più importanti parametri nel mondo del finanziamento agevolato:
  • l'ESN (Equivalente Sovvenzione Netto)
  • L'ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo)
essi nascono dalla volontà dell'Unione Europea di fare sì che le agevolazioni erogate dagli Stati membri alle proprie aziende, siano tra loro omogenee e che non avvengano squilibri che alterino l'assetto di pari opportunità voluto dalla UE per la libera concorrenza.
Erogare una somma a fondo perduto ad un'impresa operante in un paese con bassa pressione fiscale o erogare la stessa cifra ad un'altra impresa operante in un paese con un'alta pressione fiscale comporta dei benefici, al netto delle tasse, che non sono equiparabili;
Da qui nasce l'esigenza di definire un parametro unico, un minimo comune denominatore che consenta di paragonare tra loro gli aiuti che sono concessi in ambienti a differente fiscalità e differenti costi di approvvigionamento del denaro.
Con l'ESN e l'ESL è possibile riportare tutte le forme di aiuti collegati all'investimento, indipendentemente dal paese in cui saranno erogati, ad una stessa unità di misura che consenta di confrontarli tra loro o con tetti di intensità predefiniti.
L'Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) è il valore dell'agevolazione concessa a un'impresa, al lordo delle tasse, rapportato all'intero ammontare dell'investimento, dove, per rendere omogenei e confrontabili i valori, tutti i flussi devono essere attualizzati a una medesima data.
L'Equivalente Sovvenzione Netto (ESN) è il valore dell'agevolazione ricevuta attualizzata al netto delle imposte attualizzate. In altre parole l'ESN è quello che rimane all'impresa della sovvenzione ricevuta, una volta che sono state pagate le tasse.
Procedure di erogazione delle agevolazioni:
Il D.L. 31 marzo 1998 n.123 ha definito con precisione i procedimenti ed i moduli organizzativi per l’attribuzione delle agevolazioni.
Procedura automatica: questo tipo di procedura si applica quando non è necessaria, per effettuare l’intervento, un’istruttoria di carattere tecnico, economico o finanziario. Questo tipo di intervento è concesso in misura percentuale, ovvero in misura fissa di ammontare predeterminato, sulle spese ammissibili sostenute, successivamente alla presentazione della domanda, ovvero nel corso dell’esercizio precedente.
Il Ministro competente per materia o la regione o gli enti locali competenti determinano previamente per tutti i beneficiari degli interventi, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, l’ammontare massimo dell’intervento concedibile e degli investimenti ammissibili, nonché le modalità di erogazione.
Procedura valutativa: La procedura valutativa si applica a progetti o programmi organici e complessi, da realizzare successivamente alla presentazione della domanda. Sono tuttavia ammissibili, nei casi previsti dalla legge, anche le spese sostenute nell’anno antecedente ovvero, nel caso di procedimento a graduatoria, a partire dal termine di chiusura del bando precedente.
A differenza della procedura automatica in quella valutativa l’ente erogatore non valuta solo il rispetto dei requisiti formali di ammissibilità, ma procede ad una vera e propria istruttoria sul merito del progetto e sulla sua validità tecnica, economica e finanziaria: in questo caso sono prese in considerazione la redditività, le prospettive di mercato ed il piano finanziario per la realizzazione dell’iniziativa.
All’interno della procedura valutativa si possono distinguere due procedure:
Procedimento a graduatoria: si caratterizza per prevedere nel bando di gara una dettagliata esposizione dei contenuti, delle risorse, dei termini iniziali e finali di presentazione della domanda. La selezione delle domande è basata su parametri oggettivi predeterminati, attraverso una valutazione comparata, all’interno di specifiche graduatorie.
Procedimento a sportello: si caratterizza per l’istruttoria delle agevolazioni secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, nonché la definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalità dell’intervento e alle tipologie delle iniziative, per l’ammissibilità all’attività istruttoria. In caso le risorse siano insufficienti le agevolazioni vengono assegnate in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande presentate.
REGIME "DE MINIMIS" - La regola del "de minimis"
Per semplificare la normativa relativa alla regolamentazione degli aiuti di stato, la Commissione ha quindi introdotto una regola denominata “de minimis” (ossia regola del “valore minimo”). Tale norma stabilisce che, al di sotto di una determinata soglia quantitativa, gli aiuti possano essere erogati alle imprese senza che l’ente erogatore notifichi lo strumento alla Commissione Europea (notifica altrimenti obbligatoria).
Prima di fare domanda su una legge sottoposta al regime di “de minimis” è fondamentale che l’azienda accerti se nei tre esercizi precedenti alla domanda abbia già ricevuto agevolazioni pubbliche e, in caso positivo, quale ne sia stato l’ammontare e se le stesse agevolazioni fossero sottoposte o meno alla regola del “de minimis” (in caso positivo bisogna verificare di non aver già raggiunto, nel medesimo periodo, il massimale di 200.000 Euro).
Fondamentale è poi il rispetto del principio generale della non cumulabilità tra gli strumenti agevolativi implicante il fatto che, per uno stesso tipo di investimento, non è possibile richiedere agevolazioni su più strumenti.
È infine opportuno verificare che, nella legge su cui si intende presentare una domanda di agevolazione, non esistano altri vincoli o requisiti di non cumulabilità (anche più restrittivi di quelli stabiliti a livello comunitario) con altri leggi o strumenti sia comunitari che nazionali o regionali.
Recentemente, la Commissione europea ha portato a 500 mila euro la soglia "De minimis" per gli aiuti di stato, riferita al totale delle agevolazioni in qualsiasi forma ottenute dall’impresa in un periodo di tre anni (dal 01/01/2008 al 31/12/2010).
La misura, approvata in tempi rapidissimi per aiutare il sistema produttivo europeo ad affrontare l'attuale difficile situazione economica, fa parte di un pacchetto di interventi di supporto alla competitività delle imprese.

martedì 2 febbraio 2010

RIFORMA DELLA P.A. - COMPETENZE NEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.

Torniamo a parlare nuovamente della riforma Brunetta sulla P.A. giacché, lo scorso 31 ottobre, sulla Gazzetta Ufficiale nr. 254 è stato pubblicato il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), che è entrato in vigore lo scorso 15 novembre.

RIFORMA DELLA P.A. CAMBIANO LE COMPETENZE NEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.

Il dirigente d'ufficio potrà decidere per sanzioni fino a 10 giorni di sospensione. All'Ufficio per i procedimenti disciplinari compete l'assegnazione delle sanzioni superiori ai 10 giorni di sospensione e fino al licenziamento senza preavviso. In tal caso, il responsabile deve trasmettere entro 5 gg. la segnalazione all'ufficio (e contestualmente anche all'interessato), che provvederà a contestare l'addebito al dipendente entro i successivi 40 gg. ed a convocarlo con preavviso di 20 gg. Tutto il procedimento si dovrà concludere entro 120 gg. Contro tali sanzioni non ci si potrà più avvalere dei collegi arbitrali o degli arbitri unici previsti dal CCNL, bensì solo dal giudice ordinario, previa impugnazione entro 20 gg. presso l'ufficio di conciliazione della Direzione Provinciale del Lavoro. In alternativa si potrà far ricorso alla "conciliazione preventiva" non obbligatoria, ad esclusione del licenziamento.
In tal caso, la richiesta andrà fatta ed il procedimento dovrà concludersi entro 30 gg. dalla contestazione, ma in seguito, non la si potrà più impugnare davanti al giudice. La comunicazione al dipendente interessato potrà avvenire tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o consegna a mano o fax o raccomandata. In caso di false testimonianze o di rifiuto di testimoniare (colleghi presenti al fatto) gli stessi potranno essere sospesi fino a 15 gg.
Ai sensi dell’art. 55 bis del Decreto Lgs. N. 165/2001, come introdotto dall’art. 69 del Decreto Lgs n. 150/2009, la contestazione dell’addebito risulta nulla quando è posta in essere da organo incompetente. Si pensi a taluni funzionari che pur svolgendo funzioni Dirigenziali in base ad un incarico conferito dal Sindaco, restano pur sempre dei dipendenti della Pubblica Amministrazione appartenente al personale dei livelli e non rivestono “qualifica dirigenziale” atteso che, ai sensi dell’art. 28 comma 1 del Decreto Lgs n. 29/1993 “L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene esclusivamente a seguito di concorso per esami”. Il suddetto dettato normativo è peraltro applicabile anche per i dipendenti degli enti locali della Regione siciliana “Vedasi Circolare 1 aprile 2003, n. 4”. (G.U.R.S. del 24 aprile 2003 - n. 19) dell’Assessorato degli enti Locali Regione Siciliana
Pertanto, se il soggetto che ha avviato il procedimento disciplinare, pur ricoprendo un incarico dirigenziale non ha la qualifica di Dirigente, non è applicabile il primo periodo del comma 2 dell’art. 55 bis D. Lgs 165/2001, bensì il secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo in base al quale “Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale (omissis) il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4.” ed il comma 4 prevede che “Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2 (omissis).”
Conseguentemente, in stretto ossequio a quanto disposto dalla predetta normativa, quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale, la contestazione dell’addebito, la convocazione per il contraddittorio, l’istruzione e la conclusione del procedimento disciplinare rientravano nell’esclusiva competenza dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari.
Detto Ufficio per i procedimenti disciplinari deve contestare l’addebito e condurre il procedimento disciplinare secondo quanto stabilito al comma 2 del citato art. 55 bis e nel rispetto dei termini ivi previsti. In particolare detto ufficio deve contestare l’addebito al dipendente e convocarlo per il contraddittorio a sua difesa senza indugio e comunque non oltre venti giorni da quando ha avuto notizia di comportamenti disciplinarmente rilevanti e punibili.
Si rileva a tal fine: - che ex art 55 bis comma 3 del D. Lgs 165/2001 “Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale (omissis) trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato”.
Se per i casi più gravi interviene direttamente l'ufficio disciplinare, per le azioni di un collaboratore che comportino una sanzione compresa tra il richiamo scritto e la sospensione fino a dieci giorni i compiti dei dirigenti sono divenuti delicatissimi, perché questi sono chiamati ad agire in prima persona. L'importanza degli obblighi impone all'ente oneri di formazione per mettere i dirigenti in condizione di operare nel pieno rispetto delle norme a tutela del diritto di difesa dei collaboratori, esercitando però in pieno le proprie prerogative e responsabilità.
È possibile decidere che ogni dirigente si organizzi in autonomia, nell'ambito della propria unità organizzativa, dotandosi di personale amministrativo di supporto che svolga funzioni di segreteria quando si deve avviare un procedimento disciplinare di minor gravità. In queste ipotesi, però, c'è il rischio che nello stesso ente le procedure disciplinari e le decisioni assunte nei confronti di dipendenti che abbiano commesso lo stesso tipo di infrazione siano esercitate con modalità diverse, giungano a provvedimenti non coerenti e diano origine a disparità di trattamento con il rischio di contenziosi. Il decreto mette al riparo il dirigente per le determinazioni assunte nell'esercizio dell'azione disciplinare, salvo i casi di dolo o colpa grave. Ma resta il danno derivante da un annullamento giurisdizionale di un provvedimento per altri versi giustificato.
A mio parere sarebbe opportuno che l'ente metta a disposizione del personale con qualifica di dirigente un ufficio di staff per il supporto in materia disciplinare. Si potrebbe in questo modo garantire uniformità di procedure e, pur nell'ambito della sua autonomia decisionale, il dirigente potrà avvalersi del supporto di collaboratori che, avendo la visione generale dei provvedimenti disciplinari emessi in tutti i settori dell'ente, potranno fornirgli elementi per giungere a una uniformità di giudizio. Questa struttura di supporto potrà anche essere individuata nello stesso ufficio competente per i procedimenti disciplinari, che è chiamato a svolgere il ruolo di autorità disciplinare nei casi di maggiore gravità ma che, in questi casi, fungerebbe da «responsabile del procedimento», mentre al dirigente competeranno tutti gli atti a rilevanza esterna. Questa ipotesi presenta indubbi vantaggi di economicità ed efficienza, evitando di duplicare strutture e personale addetto alla stessa attività. Al contempo consente di mettere in relazione l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari e il dirigente, fin dal primo momento in cui questi viene a conoscenza di una violazione dei doveri di un collaboratore.

Marittimi - corresponsione dei benefici di cui all’art. 1 della l.r. 33/98

CIRCOLARE N. 1/2010
MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELLA L.R. 33/98 ARTT. 1 E 2 E MODULISTICA
Alle Capitanerie di Porto
Agli Armatori ed ai Marittimi dell’Isola
Con precedente Avviso pubblicato nell’apposito sito, il Dipartimento degli Interventi per la Pesca ha reso noto lo stato di attuazione degli artt. 1 e 2 della legge regionale 33/98, riservandosi successivamente di rendere noti i modelli delle istanze dirette all’ottenimento delle previste indennità.
Di seguito si allegano, pertanto, gli schemi di domanda da presentarsi, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente Circolare nel sito del Dipartimento degli Interventi per la Pesca, all’Assessorato regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento Interventi per la Pesca, per il tramite delle Capitanerie di Porto competenti per territorio.
Verranno considerate valide agli effetti della presentazione anche le istanze indirizzate all’Assessorato Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca, purché presentate per il tramite delle Capitanerie di Porto.
Si precisa che il pagamento verrà effettuato nella forma del vaglia cambiario, salvo diversa indicazione comunicata dall’istante con apposita richiesta da allegare all’istanza presentata, come da modello allegato.
Palermo lì 02 febbraio 2010 Firmato


IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott. Calogero Giammaria Sparma)


ALLEGATI

ALL’ASSESSORATO REGIONALE
RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
DIPARTIMENTO INTERVENTI PER LA PESCA
Via Degli Emiri, 45 - PALERMO


Per il tramite della CAPITANERIA DI PORTO di ……………………

OGGETTO: Istanza per la corresponsione dei benefici di cui all’art. 1 della l.r. 33/98.
Il sottoscritto……………….., nato a …….. il ……… e residente in ………….. Via…………n. ……., Codice Fiscale ……………, nella qualità di legale rappresentante/titolare dell’impresa di pesca ……………… Partita IVA …………., con sede in ……………., Via ………….., armatore dell’unità di pesca n. ……………, denominata ……………T.S.L. ………GT……….. n. UE ………………..


C H I E D E

La corresponsione delle indennità previste dall’art. 1 della l.r. 33/98 e, all’uopo, dichiara, sotto la propria personale responsabilità che il natante suddescritto, iscritto nel Compartimento Marittimo di ………….., risultava in armamento per complessivi giorni ………nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2009;
Alla presente si allega copia fotostatica del Ruolino di equipaggio relativo all’unità di pesca.
Ai sensi dell’art 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara che il documento allegato alla presente istanza risulta conforme all’originale in possesso del sottoscritto.
______________ lì, _________


ALL’ASSESSORATO REGIONALE
RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
DIPARTIMENTO INTERVENTI PER LA PESCA
Via Degli Emiri, 45 - PALERMO


Per il tramite della CAPITANERIA DI PORTO di ……………………

OGGETTO: Istanza per la corresponsione dei benefici di cui agli artt. 1 e 2 della l.r. 33/98.
Il sottoscritto ……………….., nato a …………. il ………….., residente in …………..Via …………n. ……, Codice Fiscale……………..............


C H I E D E

La corresponsione delle indennità previste dagli artt. 1 e 2 della l.r. 33/98 e, all’uopo, dichiara,
sotto la propria personale responsabilità:
1. di essere stato imbarcato sul/sui natante/i ……………………………………………..
iscritti nei Compartimenti Marittimi siciliani, nel periodo compreso tra il 1°gennaio ed il 30 giugno 2009, per complessivi gg…………….;
2. di aver effettuato nell’arco dell’anno 2009 almeno n. 181 giorni di navigazione.
Alla presente si allega copia fotostatica del Libretto di navigazione/Foglio di ricognizione e del
documento di identità.
Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara che i documenti allegati alla presente istanza
risultano conformi all’originale in possesso del sottoscritto.
___________ lì; ____________


All’Autorità marittima di ______________________
Per il Tramite di ________________________
Mandato di Assistenza e Rappresentanza
Il sottoscritto________________________ delega il Patronato _______________ a rappresentarlo ed assisterlo gratuitamente per lo svolgimento della pratica relativa al contributo di cui alla l.r. 33/98.
Inoltre, ai sensi del D.L. 196/2003, consente il trattamento dei propri dati personali, ivi compresi
i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità del presente mandato e degli scopi statutari
del Patronato.
Delega per la trattenuta delle quote sindacali
Il sottoscritto _________________autorizza il servizio amministrativo-logistico presso la Direzione Marittima competente ad effettuare, sulla somma spettante a titolo di contributo ex l.r. 33/98, la trattenuta di euro _________ a titolo di quota associativa da versare alla seguente organizzazione Sindacale nazionale _________________ presso ______________ codice IBAN _____________________.

_______________, lì _______________

Firma ___________________________________

Timbro del Patronato e firma dell’operatore autorizzato a ricevere il mandato
Timbro e firma dell’Organizzazione Sindacale


ALL’ASSESSORATO REGIONALE
RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
Dipartimento Interventi per la Pesca
Via Degli Emiri, 45 - PALERMO

Per il tramite della CAPITANERIA DI PORTO
di PALERMO/CATANIA

OGGETTO: Modalità di pagamento dei benefici di cui all’art. 1 della l.r. 33/98.
Il sottoscritto, ………………..nato a ……………….. il ………….Codice Fiscale …………………., residente in via/piazza……………………………. n. ……. C.A.P. …………. Città ………………., armatore dell’unità di pesca n. ………………., denominata ………………………… T.S.L. …………… GT …………… Numero UE …………….., con riferimento all’istanza presentata per l’ottenimento dei benefici di cui alla l.r. 33/98,

C H I E D E

Tale indennità venga erogata secondo la seguente modalità:
Assegno circolare non trasferibile intestato all’impresa/società e da inviare presso …………………….. Bonifico in conto corrente bancario intestato all’impresa/società:
in essere presso la banca ……………………………….. IBAN…………………………… BIC …………………
_____________ lì, ____________


giovedì 28 gennaio 2010

CANTIERI SCUOLA: NUOVI REQUISITI IN ARRIVO


Delineati i requisiti per la selezione dei lavoratori disoccupati da avviare cantieri scuola nel corso della riunione di stamane tra l’Assessore regionale alla famiglia, alle politiche sociali ed al lavoro, Lino Leanza, e le OO.SS. Dal confronto con i Sindacati, l’Assessore, coadiuvato dal Dirigente Generale, Alessandra Russo e dal Dirigente del Servizio, dott.ssa Martinico, ha condiviso le proposte dei sindacati per l’individuazione dei requisiti necessari per l’avviamento dei lavoratori disoccupati ai progetti dei cantieri scuola (Pcs).
Progetti attraverso cui l’Amministrazione Regionale intende finanziare, per il 2010, interventi straordinari aventi per oggetto la realizzazione di progetti per l’esecuzione e/o la manutenzione straordinaria di opere di pubblica utilità appartenenti al demanio o al patrimonio dei Comuni della Regione Siciliana. I lavori straordinari, di cui alla legge regionale n.17 del 01/07/1968 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere avviati attraverso l’impiego dei lavoratori che abbiano presentato, al Centro per l’Impiego competente per territorio, la dichiarazione di disponibilità di cui al Decreto legislativo n.181/2000, come modificato dal Decreto legislativo n.297/2002 secondo il rispetto dei requisiti prioritari individuati nel corso dell’incontro odierno: residenza, carico familiare, disoccupazione, anzianità di servizio nei 12 mesi precedenti . Alla riunione ha partecipato una delegazione di Ugl Sicilia composta da Franco Fasola e Giuseppe Messina. Le OO.SS. hanno chiesto all’Assessore maggiori controlli sulla realizzazione delle opere sia per il rispetto del CCNL che delle norme sulla sicurezza. Leanza ha rassicurato i sindacati sull’argomento avendo già stabilito la nomina, in concomitanza con l’avvio dei lavori, del collaudatore ed avendo previsto il monitoraggio costante delle opere attraverso controlli ex-ante, in itinere ed ex-post. Leanza ha precisato che il ruolo centrale sul reclutamento dei lavoratori disoccupati nel rispetto dei criteri testé individuati sarà espletato dagli Sportelli Multifunzionali in collaborazione con i Centri per l’Impiego competenti territorialmente. Le OO.SS. hanno concordato con all’Assessore Leanza di convocare la Commissione Regionale per l’Impiego per il 09/02 p.v. per l’approvazione definitiva dei criteri e delle modalità operative per l’avvio in Sicilia dei Pcs.
Fonte - UGL Sicilia


Soddisfazione esprime Giovanni Condorelli – Segretario Regionale di Ugl Sicilia – per lo sblocco dei progetti dei cantieri scuola che garantiranno l’immissione di risorse finanziarie necessarie per occupare ed addestrare migliaia di lavoratori disoccupati, riattivando l’indotto intorno alla realizzazione delle opere di pubblica utilità.

Palermo, 27 gennaio 2010