lunedì 10 dicembre 2012

Mediazione Obbligatoria – non escludo il ritorno

La Corte con la sentenza 6 dicembre 2012 n. 272, pur non avendo affrontato profili di incostituzionalità (se non il difetto di delega da parte del Parlamento al Governo relativamente alla obbligatorietà del tentativo di mediazione in particolare materie), ha tuttavia offerto interessanti spunti di riflessione.
Il primo dato che risulta corrisponde alla conferma di quanto già letto nel comunicato: l’unico «vizio» presentato dal d. lgs. n. 28/2010 è rappresentato dall’eccesso di delega in cui l’Esecutivo è incorso nel prevedere una forma di mediazione «obbligatoria».
Purtroppo, bisogna riconoscere che il testo del provvedimento è sotto certi aspetti sorprendente, dato che il vizio formale rilevato dalla Corte ha -di fatto- abbattuto gran parte dell’impianto del d. lgs. n. 28/2010, travolgendo alcune disposizioni che non sono necessariamente connesse all’«obbligatorietà».
La sentenza della Corte Costituzionale non è affatto in contrasto con la normativa europea
La sentenza chiarisce che il legislatore nazionale potrebbe oggi intervenire, con legge ordinaria, sulla disciplina della mediazione prevedendo ipotesi di obbligatorietà.
Conseguentemente, l’obbligatorietà della mediazione quale condizione di procedibilità, qualora reintrodotta, sarebbe del tutto legittima in quanto, anche quest’ultima al pari della mediazione volontaria e delegata, rientra nella discrezionalità del legislatore nazionale.
In definitiva la sentenza n.272/2012 la Corte Costituzionale non ha bocciato l’istituto della mediazione obbligatoria
A mio avviso non esiste alcun ostacolo alla introduzione di una rinnovata necessaria forma di obbligatorietà e mi auguro che la mediazione, anche quella obbligatoria, esca rafforzata dalla pronuncia de quo.
Probabilmente il legislatore è già in atto nel valutare l’eventuale beneficio di una re-introduzione della mediazione obbligatoria. Ma gli organismi di mediazione sollecitano l’intervento urgente del Ministro Severino e del Governo altrimenti scatteranno azioni giudiziarie contro lo Stato. Le azioni interesseranno anche le autorità europee competenti per ottenere una condanna nei confronti dello Stato Italiano.

– vedasi il comunicato di ADR & Mediazione di seguito riportato

La chiusura di 950 organismi di mediazione , 1600 posti di lavoro a rischio, e una perdita che in difetto si stima in 20 milioni di euro. Questi sono i numeri relativi all’enorme danno che il vizio formale per eccesso di delega del decreto legislativo 28/2010, dichiarato dalla recente sentenza della Corte Costituzionale, potrebbe produrre se il governo non interverrà tempestivamente con un provvedimento salva mediazione. Il giovanissimo istituto giuridico della mediazione, introdotto in Italia con la legge delegata, poi risultata viziata, ha funzionato e lo dicono i numeri.

Basti analizzare i dati statistici pubblicati sul sito ufficiale del ministero della Giustizia. Quasi il 50% dei procedimenti conciliativi svolti con l’assistenza del mediatore quale terzo neutrale, si è chiuso con un accordo e non è andato in tribunale. La mediazione facoltativa, invece, non ha ottenuto gli stessi risultati, poiché pochissimi vi hanno fatto ricorso e così sarà anche per il futuro.

Tutto questo non può essere ignorato dal Ministero della Giustizia in questi tempi difficilissimi per il nostro Paese. Si è dimostrato che un apparato della giustizia che non funziona determina grosse perdite in termini di sviluppo e crescita per qualsiasi paese industrializzato.

La mediazione ha dimostrato nel brevissimo tempo durante il quale è stata in vigore, benché osteggiata da parte dell’avvocatura che l’ha boicottata in maniera espressa, che può rappresentare un validissimo strumento per “educare” il cittadino italiano a risolvere le liti in cui si trova coinvolto in contesti alternativi alla giustizia togata.

Tali considerazioni non sono il frutto di luoghi comuni, ma scaturiscono da dati concreti rappresentati sia dal noto e drammatico arretrato giudiziario che dalla classifica, stilata dalla Banca Mondiale della “Doing Business”, che alla voce “enforcing Contracts”ci vede al 160° posto su 183 paesi. Ricordiamo che questa classifica indica l’efficienza dei sistemi giudiziari di 183 Paesi nel mondo.

La mediazione ed i sistemi adr sono un valido supporto per la Giustizia ordinaria e non è casuale che nei paesi dove esiste una Giustizia efficiente vi è un altrettanto valido sistema di risoluzione alternativa delle dispute (mediazione in testa) .

Oggi, l’obbligatorietà della mediazione appare dunque come un “male necessario” al fine della diffusione della cultura della conciliazione. Tale condizione di procedibilità, probabilmente un giorno potrebbe non essere più necessaria una volta che l’istituto sia entrato nella cultura degli operatori del diritto, ma ora è indispensabile.

Sono queste le ragioni che inducono il Comitato ADR & Mediazione a chiedere a gran voce al Governo e al Ministro della Giustizia, di intervenire in questa fase finale del loro mandato per salvare una riforma epocale per la giustizia italiana. Diversamente, quel piccolo passo fatto in avanti, verrebbe annullato riportando la giustizia civile del nostro Paese di molti passi indietro.

Per queste motivazioni qualora il Guardasigilli non proponga al Parlamento tempestivamente un provvedimento teso al ripristino della condizione di procedibilità per le materie previste dall’art. 5 del d.lgs. 28/2010 ante sentenza n. 272 del 2012 della Corte Costituzionale, moltissimi organismi di mediazione saranno costretti a preparare delle azioni giudiziarie contro lo Stato Italiano per ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi in virtù di una legge viziata ab origine da un eccesso di delega che vedrà quali attori processuali ogni singolo mediatore, ente di mediazione, formatore ed enti di formazione.

Questo sarà solo il primo atto di una serie di azioni che interesseranno anche la Corte europea dei diritti dell’uomo e le Autorità europee volte ad ottenere una condanna dello Stato Italiano per violazione dei solenni principi espressi dal Consiglio d’Europa e dall’Unione europea.

Roma, 10 dicembre 2012 – Comitato Adr & Mediazione

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