domenica 31 luglio 2011

Agevolazioni fiscali nella mediazione (credito d'imposta)



- Tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura» (art. 17, 2° comma, D.Lgs 28/2010)
- il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di € 50.000,00, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente» (art. 17, 3° comma, D.Lgs 28/2010)
- Il gratuito patrocinio da ai cittadini di modesta condizione economica la possibilità di nominare un difensore di fiducia a spese dello Stato nel corso di un processo. Nel caso della mediazione la possibilità data è quella che le spese di mediazione non vengano pagate dalla persona non abbiente ma dallo Stato. Il gratuito patrocinio è usufruibile dalla persona che non ha un reddito imponibile superiore a euro 9.723,84, ai sensi del 5° comma della medesima disposizione «quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda all’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato» (art. 17, 5° comma, D.Lgs 28/2010)
- alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, Un credito d'imposta per l'indennità dei mediatori, in caso di successo della mediazione, fino a concorrenza di 500 euro. Mentre è ridotto della metà se il procedimento non va a buon fine. Inoltre, il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro sino alla concorrenza del valore di 50 mila euro. Sono le agevolazioni fiscali previste per chi ricorre all'istituto della mediaconciliazione.
- Il Ministero della giustizia comunica l’importo del credito di imposta all’interessato e trasmette all’Agenzia delle entrate le generalità del beneficiario e il relativo importo comunicato a quest’ultimo. Il beneficiario dovrà indicare il credito di imposta nella dichiarazione dei redditi. Per le persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo il credito di imposta permette di effettuare una diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito di imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini i.r.a.p.
Chi ha presentato la dichiarazione dei redditi usando il modello 730/2011 ha potuto notare, tra le novità in esso contenute, la sezione VI presente nel quadro G rubricata come credito d'imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali, riservata a coloro che si sono avvalsi dell'istituto per la risoluzione delle proprie liti civili nel corso del 2010.
Le istruzioni per la compilazione del modello hanno riproposto il contenuto dell'articolo 20 del dlgs n. 28 del 5 marzo 2010 di previsione dell'agevolazione, indicando le modalità di riporto dell’importo a credito nelle specifiche colonne (1 e 2) del rigo G8.
L’art. 20 del decreto legislativo 28/2010 sulla mediazione civile e commerciale prevede che alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro 500. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà. Il Ministero della Giustizia, deve, entro il 30 maggio di ciascun anno, inviare al contribuente che si è avvalso della mediazione, una comunicazione con la quale certifica l’importo del credito spettante. Il credito non dà luogo a rimborso, pertanto, nel caso in cui la quota del credito spettante per l’anno d’imposta 2010 risulti superiore all’imposta netta, il credito che non ha trovato capienza potrà essere utilizzato dal contribuente nella successiva dichiarazione dei redditi. In caso di omessa indicazione del credito nella dichiarazione dei redditi si decade dal beneficio. Il limite di euro 500 o 250 è da intendersi riferito a ciascun procedimento, di conseguenza in caso di più mediazioni è possibile indicare nel Modello Unico un importo eccedente il limite di 500 euro.
A riguardo del credito di imposta, a decorrere dall’anno 2011, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, è determinato l’ammontare delle risorse a valere sulla quota del «Fondo unico giustizia» di cui all’articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d’imposta di cui sopra relativo alle mediazioni concluse nell’anno precedente.
Con il medesimo decreto è individuato il credito d’imposta effettivamente spettante in relazione all’importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziate e, comunque, nei limiti dell’importo sopra indicato.
Il Ministero della giustizia comunica all’interessato l’importo del credito d’imposta spettante entro 30 giorni dal termine sopra indicato, ossia entro il 30 maggio, per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all’Agenzia delle entrate l’elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.
Il credito d’imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi.
Il credito d’imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, nè’ del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Tra le maggiori novità nel modello Unico 2011, relativo al periodo di imposta dell’anno 2010, quindi debutta, l’introduzione nel Quadro RN, rigo 24, colonna 4 alla casella “Mediazioni” del credito di imposta di cui trattasi.
Il credito d’imposta può essere utilizzato, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra. Va indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi. Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione mediante il modello F24 (art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) oppure da parte dei contribuenti NON titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. In tal caso va indicato nel quadro CR, rigo CR13.
Rigo CR13Colonna 1 (Credito anno 2010) riportare l’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione ricevuta dal Ministero della giustizia relativa alle mediazioni concluse nell’anno 2010Colonna 2 (di cui compensato in F24) indicare il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione
I contribuenti titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare questo credito d’imposta solo in compensazione mediante il modello F24 e, pertanto, non devono compilare il quadro CR. Il credito d’imposta dovrà, tuttavia, essere esposto nell’apposita sezione del quadro RU della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata ricevuta la comunicazione.